Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord - sezione II ª civile - nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Monica Marrazzo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10543 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente T R A
rappresentate e difese dall'avv. Umberto Parte_1 Parte_2
Truglio presso il cui studio in IT di LI alla via Umbria n. 11 risultano elettivamente domiciliate giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
in persona dell'Amministratore p.t., rapp.to e difeso CP_1 dall'Avvocato Giuseppe Nitto, presso il cui studio in LI alla via Bracco n.
71 , risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
E
in persona dell'Amministratore p.t., rapp.to Controparte_2
e difeso dall'avv. Roberto Capasso, presso il cui studio in Giugliano in
Campania alla via Tredici Martiri n. 12, risulta elettivamente domiciliato giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite, nelle note sostitutive dell'udienza redatte ai
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sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 10.09.2024, concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e con ordinanza del 20 settembre 2024 la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato le odierne attrici deducevano di essere proprietarie degli immobili box-auto siti nel Controparte_2
Via Umbria, 11, IT di LI, al piano seminterrato dell'edificio
[...]
“5”, confinanti nell'insieme con area condominiale di manovra e con boxes- auto attigui e sovrastante area/cortile e che tale area era interessata da tempo da infiltrazioni d'acqua, via via aggravatesi negli anni successivi (tanto da divenire copiose ed abbondanti).
Pertanto, al fine di ottenere l'eliminazione delle problematiche le istanti promuovevano innanzi al Tribunale di LI Nord, giudizio cautelare
(azione di danno temuto) nei confronti del . Tale giudizio si CP_2 concludeva con l'ordinanza del 20.08.2018, con la quale il Tribunale accoglieva il reclamo promosso dal Condominio e, per l'effetto, rigettava l'azione sommaria promossa dalle sigg.re Pt_1
Pertanto, a seguito della pronuncia, convenivano il
[...] innanzi il Tribunale di LI Nord chiedendo di: “1. Controparte_3 accertare e dichiarare che dall'area/cortile del Controparte_2 di Via Umbri, 11, IT di LI (NA) sovrastante i box auto
[...] delle istanti, provengono infiltrazioni che determinano pericolo a persone e che hanno arrecato danno alle proprietà immobiliare, box auto, delle ricorrenti, sottostanti alla citata area;
2. accertare e dichiarare che l'area/cortile de Controparte_2 di Via Umbri, 11, IT di LI (NA) costituisce parte comune ex art. 1117 c.c., ovvero accertare e dichiarare che l'area/cortile del
[...]
di Via Umbri, 11, IT di LI (NA), costituisce solaio Controparte_2 di copertura tra cortile e sottostante area di manovra, per accedere ai box di proprietà dei condomini nella titolarità de di Controparte_2
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Via Umbri, 11, IT di LI (NA), e la natura di bene comune di quest'ultima ex art. 1117 c.c.;
3. accertare e dichiarare, laddove fosse provata da parte del
[...] di Via Umbri, 11, IT di LI (NA) la titolarità Controparte_2 sull'area/cortile di un rapporto di servitù (al quale fondo dominante rispetto a quello servente di proprietà della la maggiore efficacia e portata CP_1 del diritto di servitù, rispetto al diritto di proprietà, in ragione della non facile distinguibilità, del maggiore vantaggio derivante in capo a Controparte_2 di Via Umbria, 11, IT di LI (NA) dalla conservazione
[...] della servitù al quale, è evidente che sia imputabile in maniera preponderante il degrado della pavimentazione, in ragione dell'utilizzo della stessa da parte dei condomini (transito pedonale, attività ricreative, corse, punto di ritrovo, partite di calcio dei loro figli);
4. accertare e dichiarare il possesso dell'area in capo a Controparte_2 di Via Umbria, 11, IT di LI (NA), ovvero l'esercizio del
[...] potere diretto e facoltà sull'area, fuori dai confine della servitù (che si estrinseca attraverso il controllo dell'accesso all'area, trovandosi la stessa all'interno del il cui accesso è regolato da un sbarra con CP_2 guardiania di identificazione giornaliera e dalla chiusura del cancello di notte)
e quindi l'onere e diritto a provvedere all'ordinaria manutenzione dell'area, in ragione dell'utilizzo di quest'ultima come transito pedonale, attività ricreative, corse, punto di ritrovo, partite di calcio dei loro figli);
5. accertare e dichiarare la funzione del lucernaio di dare area e luce alla sottostante area condominiale di manovra di accesso ai box del
[...]
di Via Umbria, 11, IT di LI (NA); Controparte_2 accertare e dichiarare che i rappezzi eseguiti dal Controparte_2 di Via Umbria, 11, IT di LI (NA), sull'area cortile, in uno
[...] all'utilizzo dell'area come calpestabile senza la preposta pavimentazione, hanno concorso nel deterioramento del manto di impermeabilizzazione
6. Per l'effetto, condannare ed in ragione di quanto innanzi esposto, le parti
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convenute, in solido o alternativamente per quanto di ragione, ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare il pericolo ed al ripristino dei luoghi;
7. Condannare per l'effetto, le parti convenute, in solido o alternativamente per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti dalle istanti ai propri box, nonché il risarcimento dei danni mancato e ridotto godimento degli stessi;
8. Revocare e modificare il provvedimento cautelare di reclamo, con il quale il Tribunale di LI Nord, riformando l'ordinanza cautelare di accoglimento ha rigettato le relative domande delle istanti.”, con vittoria delle spese di lite anche relativamente al procedimento cautelare.
Si costituiva il insistendo per il rigetto della Controparte_2 domanda nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva in capo al medesimo.
Si costituiva altresì la insistendo anch'essa per il rigetto della CP_1 domanda attorea nei suoi confronti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata nei confronti della mentre CP_1
è infondata e va rigettata nei confronti del Controparte_2
3. In primo luogo, va esaminata la questione relativa alla legittimazione passiva delle parti convenute e, segnatamente, quella del Controparte_2
[...]
Orbene, dalle allegazioni e dai documenti depositati dalle parti, non v'è dubbio che la proprietà delle aree interessate dalle infiltrazioni sia di e CP_1 non del convenuto. CP_2
E del resto, la tesi attorea secondo la quale “l'area/cortile del
[...]
di Via Umbri, 11, IT di LI (NA) costituisce parte Controparte_2 comune ex art. 1117 c.c.” non è fornita da idonea prova documentale.
Sul punto, infatti, com'è noto, per stabilire se sussiste un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 cod civ., (cioè un titolo che elimina la condominialità del bene) occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unita
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immobiliare dell'originario proprietario (ed unico proprietario) ad altro soggetto (in quanto è in questo momento che si forma il condominio).
Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni ex art. 1117 cc
(portico e cortile) risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni ex art. 1117 cc.
(cfr. ex multis Cass, 21 giugno 2022 n. 20050).
Nel caso di specie, è ben evidente dallo stesso titolo di proprietà prodotto dalle attrici che la sia proprietaria dei “viali del parco stesso sui quali i CP_1
Condomini avranno servitù attiva di passaggio.”
Pertanto, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto di proprietà in capo al dell'area cortile quale area comune ai sensi dell'art. CP_2
1117 c.c. va disattesa.
Peraltro, proprio la titolarità di una servitù di passaggio in capo al porta ad escludere che in capo a quest'ultimo possa essere CP_2 individuata una forma di responsabilità, anche solo per la custodia della res, ritenuto che, come mero titolare di una servitù di passaggio, esso non è tenuto che all'esercizio del diritto nei limiti della stessa.
Al riguardo deve ricordarsi che l'art. 1063 c.c. prescrive che la estensione e l'esercizio della servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti;
il successivo art. 1065 c.c., precisa che colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso e nel dubbio circa la estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Si pone allora il problema di verificare se, il titolare di un diritto reale diverso dalla proprietà, possa essere considerato responsabile ai sensi dell'art. 2051
c.c. in virtù della custodia della cosa da cui è stato originato il danno.
Invero, elemento necessario e sufficiente, al fine della configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è l'esistenza di una relazione diretta tra la
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cosa in custodia e l'elemento dannoso (cfr. Cassazione n. 2479/2008,
Cassazione n. 11275/2005, Cassazione n.5236/2004), caratterizzata dal potere di escludere terzi dall'ingerenza sulla cosa medesima nel momento in cui si è prodotto il danno. Tale relazione è stata sempre più ampliata fino a considerare quale custode chi ha l'effettivo potere materiale sulla cosa
(Cassazione n. 11016/2011) considerando come tale il proprietario della cosa,
l'usufruttuario ( Cassazione n. 12280/2004) ed anche il semplice possessore o il detentore nell'interesse proprio o altrui mentre non viene considerato quale custode del bene il titolare di una mera servitù di passaggio ( Cassazione
n.17492/2012) con la conseguenza che: "L'azione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e custodia della parte di fondo (strada e accessori) sulla quale la servitù è esercitata". (Sez. 2, Sentenza n. (7492 del
12/10/2012).
Peraltro, le deduzioni delle attrici e della secondo cui il CP_1 CP_2 si sarebbe impossessato dell'area, impedendo alla proprietaria di accedervi non possono ritenersi dimostrate all'esito della prova testimoniale.
Ad ogni buon conto, siffatte circostanze, quand'anche sussistenti, legittimerebbero solamente la proprietaria ad agire per far valere le proprie ragioni nei confronti del a titolo risarcitorio ma di certo, non CP_2 potrebbero giustificare l'obbligo del di provvedere alla CP_2 manutenzione del bene al fine di evitare danni a terzi, trattandosi di due rapporti autonomi, l'uno basato sulla responsabilità per la custodia del bene e l'altro di natura aquiliana.
Pertanto, la domanda rivolta dalle attrici nei riguardi del Controparte_2 sono infondate e vanno disattese per difetto di legittimazione in
[...] capo a quest'ultimo.
4. Va ora, invece, trattata la domanda formulata nei confronti della . CP_1
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In punto di fatto risulta accertato dal consulente tecnico d'ufficio, nominato nel presente procedimento, il fatto storico delle infiltrazioni esistenti nell'immobile di parte attrice e precisamente, quelli riconducibili all'omessa manutenzione dell'area scoperta sovrastante il box delle Pt_1
Il consulente, infatti, con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni, previa visione dello stato dei luoghi ha evidenziato come
“L'impermeabilizzazione del solaio di copertura dei box al piano seminterrato presenta evidenti segni di deterioramento ed avvallamento con conseguente ristagno di acque e successiva infiltrazione della stessa nel solaio sottostante”, e che per provvedere alla eliminazione definitiva del fenomeno
“sono invece necessarie le opere di rimozione e successivo rifacimento del manto bituminosi impermeabilizzante del piano terra e successiva posa in opera di pavimentazione. Le opere indicate assommano a circa €
115.613,02”.
Tanto chiarito, deve quindi ritenersi accertato che la non corretta impermeabilizzazione del lastrico solare ha cagionato i danni lamentati da parte attorea, che, secondo la quantificazione del C.T.U. ammontano ad €
3.108,69.
Del detto evento lesivo deve risponderne indubbiamente la in quanto CP_1 proprietaria dell'area ove insistono le infiltrazioni e responsabile della manutenzione della stessa.
Pertanto, la va condanna all'esecuzione delle opere di “rimozione e CP_1 successivo rifacimento del manto bituminosi impermeabilizzante del piano terra e successiva posa in opera di pavimentazione” al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua presenti nel box delle attrici.
L'attore ha chiesto altresì la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti al proprio box.
Tali danni consisterebbero nel costo per il ripristino nonché nell'indennizzo per il ridotto godimento del box.
La prima voce di danno, ovvero il costo per il ripristino del box auto, ritenuta
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sussistente dal C.T.U., va senz'altro riconosciuta in favore delle attrici.
Tale danno, così come quantificato dal Consulente, ammonta ad € 3.108,69 e va posto a carico della CP_1
Non può essere invece, accolta, la domanda volta ad ottenere il ristoro per il ridotto godimento dell'immobile, non avendo fornito parte attrice, neppure in via presuntiva, il danno per il ridotto godimento del box.
Ed infatti, l'attore si è limitato ad asserire che tale danno consisterebbe nel valore locatizio del bene;
tuttavia, non ha allegato alcun documento che possa comprovare il danno sicché una consulenza tecnica sul punto risulterebbe del tutto esplorativa.
In definitiva, quindi, va condannata al pagamento in favore delle CP_1 attrici, in solido tra loro, della somma di euro 3.108,69.
5. Quanto ai danni liquidati, trattandosi di un'obbligazione di valore,
l'ammontare del danno dovrebbe essere attualizzato in relazione al tempo intercorso tra la data presuntiva dell'evento e quella odierna. Tuttavia, considerato che il C.T.U. ha quantificato il danno in data 04.06.2021 (data di stesura dell'elaborato peritale), ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta da tale data, e gli interessi, vanno computati dal 01.12.2017 (data dell'aggravarsi delle infiltrazioni) per evitare una duplicazione del danno risarcibile, sono calcolati sugli importi sopraindicati svalutati al 01.12.2017 (data presuntiva dell'evento) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza.
Infatti, vanno riconosciuti gli interessi sulla somma liquidata, alla luce delle argomentazioni e dei principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
1712 del 1995, che hanno ritenuto che per le obbligazioni di valore, in aggiunta alla rivalutazione, debba essere riconosciuto anche il pregiudizio derivante dal ritardo nella messa a disposizione dell'ammontare del danno, pregiudizio che, una volta esclusa la possibilità ammessa in passato di liquidare gli interessi ( cd compensativi) sulla somma già rivalutata, si ritiene
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di dover riconoscere la corresponsione degli interessi al tasso legale sulla somma devalutata, di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dalla data presuntiva del fatto 30.12.2017 fino a quella di pubblicazione della sentenza.
Sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente ed infine dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
6. Le spese di lite del presente giudizio, comprese quelle dell'espletata c.t.u. , seguono la relativa soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del decisum e dell'attività svolta, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese dell'espletata C.T.U., tenuto conto dell'esito complessivo, vanno poste a carico della CP_1
P.Q. M.
Il Tribunale di LI Nord, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto:
a) accerta la responsabilità esclusiva della in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., nella vicenda per cui è causa, e per l'effetto:
b) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., all'esecuzione CP_1 dei lavori volti all'eliminazione delle infiltrazioni così come in motivazione;
c) condanna in persona del legale rapp.te p.t.,al pagamento della CP_1 somma di euro 3.186,00 in favore di e in Parte_1 Parte_2 solido tra loro, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
d) condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1
in solido tra loro, delle spese del presente giudizio che liquida Parte_2 in € 90,00 per spese, € 7.616,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Umberto Truglio;
e) rigetta la domanda nei confronti del convenuto;
CP_2
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e) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore del in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t, delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.616,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avvocato Roberto
Capasso;
f) pone a carico di in persona del legale rapp.te p.t., le spese di CP_1
c.t.u. così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo
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