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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2254/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 2254 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 27.5.2025 e vertente tra
TRA
( ) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Tafuro e dall'avv. Simone Curasì, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, via dell'Elettronica n. 16;
OPPONENTE – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E
( , in proprio e in qualità di titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta individuale “ ( ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avvocato Francesco Cerchio , giusta procura in calce al ricorso monitorio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Nettuno (RM), via Vittorio Veneto n. 125;
OPPOSTO
Oggetto: appalto;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 27 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 248/2021 emesso in favore dell'opposto indicato Parte_1 in epigrafe per l'importo di € 50.075,00 oltre interessi e spese deducendo che nel ricorso monitorio l'opposto aveva dedotto di aver ricevuto in appalto dalla opponente una serie di interventi da eseguirsi presso lo stabilimento di Via Vaccareccia 14; che l'opposto avendo eseguito le prestazioni poste a suo carico, aveva diritto al pagamento delle fatture n. 28/2018 e n. 31/2018; che il credito non era fondato;
che in particolare lo stabilimento in esame era stato interessato da due contratti di appalto, un primo del 8.11.2017 per le demolizioni ed un secondo del 5.1.2018 per la ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato;
che il primo contratto era stato adempiuto nei tempi e modi previsti;
che il secondo contratto era stato programmato mediante la documentazione in atti con alcune varianti meglio indicate al punto f) dell'atto di citazione;
che i lavori relativi al secondo contratto firmato dalla ditta in data 5.1.2018, avevano avuto immediato inizio, tenuto conto della Controparte_1 presenza in cantiere dell'opposto in forza del precedente contratto;
che l'art. 4 del contratto del 5.1.18 l'appaltatore si era impegnato ad eseguire le opere entro e non oltre il termine essenziale nell'interesse della Committente del 30 luglio 2018; che le attività di cui al contratto erano quelle meglio descritte ai punti n) ed o) della citazione;
che per le opere in calcestruzzo armato era stato autorizzato il subappalto alla ditta Fato Costruzioni s.r.l.; che le attività dovevano concludersi entro il 30 luglio 2018; che tuttavia l'opposta aveva ritardato, per carenza di personale e deficit organizzativo, la consegna delle opere;
che nel corso dell'appalto, il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza avevano segnalato la carenza del personale presente in cantiere nonché la relativa non adeguatezza allo svolgimento dei lavori commissionati;
che, a fronte degli ordini di servizio della DL e dei verbali della Sicurezza, l'opposto non aveva posto in essere alcuna azione per recuperare il ritardo;
che al mese di giugno, il cantiere presentava un ritardo stimato in circa 2 mesi rispetto al preventivato;
che alla data del 30.6.18, le lavorazioni eseguite erano solo quelle elencate al punto v) della citazione e risultavano non eseguite quelle meglio indicate al punto w) della citazione;
che in data 4.8.18, l'opponente aveva notificato all'opposto una diffida ad adempiere al completamento dei lavori entro 10 giorni;
che l'opposto non aveva riscontrato la richiesta, avendo semplicemente abbandonato il cantiere;
che l'opponente si era rivolta a ditte terze per ripristinare i vizi riscontrati nelle lavorazioni eseguite dall'opposto; che l'opponente aveva versato all'opposta la somma di € 200.000 ; che la fattura n. 28/2018 era stata saldata per il minor importo di € 20.000 a fronte del ritardo dell'opposta nell'esecuzione delle opere;
che la fattura n. 31/18 per € 30.000 non era poi mai stata inviata all'opponente; che , a seguito del sopralluogo eseguito con il tecnico di parte, erano emersi numerosi vizi nelle opere eseguite dall'opposto in parte immediatamente percepibili e in parte percepiti solo a seguito degli eventi meteorici del gennaio/aprile 2019; che quindi infondato era il credito azionato da parte opposta;
che non vi era stata alcuna verifica delle opere eseguite;
che la ditta aveva solo abbandonato il cantiere;
che, essendo mancata la verifica dell'opera, l'opposto non aveva diritto al pagamento del corrispettivo richiesto;
che l'opposto si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali avendo omesso il completamento delle opere, abbandonato il cantiere e realizzato opere non a regola d'arte; che inoltre l'opposta non aveva consentito all'opponente di verificare le opere ed aveva accumulato un notevole ritardo nella relativa esecuzione;
che sussisteva, in via riconvenzionale, il diritto della opponente di conseguire il ristoro dei danni patiti;
che in primo luogo tali danni consistevano nei maggiori costi necessari per il ripristino dei vizi riscontati sui pannelli delle coperture e su quelli di tamponamento, come da fatture allegate in atti, per € 76.306,25; che sussisteva il diritto dell'opponente alla decurtazione dal prezzo dell'appalto delle opere non eseguite aventi valore complessivo di € 139.500; che sussisteva quindi il diritto dell'opponente a conseguire la somma di € 95.506,25 da parte dell'opposto.
Per questi motivi
ha chiesto la revoca del d.i. e in via riconvenzionale accertare il diritto dell'opponente al risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta di parte opposta da liquidarsi in € 95.506,25.
Si è costituito l'opposto deducendo che il termine per la conclusione delle opere era quello del 30 luglio 2018; che tale termine doveva ritenersi implicitamente derogato a fronte delle varianti e delle lavorazioni extracontrattuali del 24.2.18 e del 12.4.18; che nel secondo contratto del 5.1.18 le opere da eseguire erano quelle indicate al relativo allegato A;
che il pagamento del corrispettivo era stato pattuito secondo le scadenze previste dall'art. 3 del contratto per complessivi € 272.000 al netto della ritenuta del 15%, rilasciata a garanzia, da corrispondersi al termine dei lavori;
che l'opponente si era avvalsa per l'esecuzione di tali opere della ditta opposta;
che la dimensione aziendale dell'opposta e la sua capacità organizzativa erano note alla Committente;
che la ditta era composta da CP_1
(titolare ditta individuale e lavoratore); , , ,
[...] Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
e che l'opposta aveva quindi assunto ulteriori figure professionali Controparte_4 Persona_2 incrementando il numero dei dipendenti presenti in cantiere a 10, oltre due impiegati esterni;
che alcune lavorazioni erano state subappaltate dalla Domus Aurea s.n.c. e alla Fato s.r.l.; che la committente aveva incaricato l'appaltatrice dei lavori extracontratto di cui al punto 1.7 della comparsa;
che tali lavorazioni implicavano un automatico slittamento del termine per l'esecuzione delle opere, come previsto al punto 14.5 del contratto;
che l'opponente non aveva contestato all'opposta alcun ritardo;
che il contratto d'appalto non prevedeva alcuna penale in caso di ritardo nella consegna delle opere;
che si contestava la missiva allegata al doc. 22 di parte opponente in quanto mai spedita;
che l'opposto non aveva mai abbandonato il cantiere, avendo la committente allontanato quest'ultimo; che l'opposta aveva rappresentato alla committente un ritardo non superiore a 30 giorni per la consegna delle opere;
che, nonostante ciò, la committente aveva allontanato l'opposto dal cantiere a fine luglio 18, impedendogli di portare a termine i lavori e di riprendere la propria attrezzatura;
che parte opponente aveva contestato dei vizi delle opere eseguite dall'opposta con comunicazione del 13.9.18; che tale missiva era tardiva in quanto inviata oltre 60 giorni dopo la verifica delle opere ovvero dalla scoperta dei presunti vizi come previsto dall'art. 1667 c.c.; che la committente opponente non aveva poi provveduto ad instaurare procedimento per ATP ovvero ad intraprendere nei successivi due anni alcuna azione giudiziale;
che ai sensi dell'art. 1667 c.c. l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera; che l'opponente era decaduto dalla garanzia per le presunte difformità e vizi;
che la perizia di parte e il collaudo tecnico era stato redatto solo nel marzo 2021, solo dopo l'intervento delle ditte terze;
che le opere eseguite e completate dall'opposta erano quelle indicate nelle fatture azionate ed erano state eseguite a regola d'arte; che la committente era sempre stata nella possibilità di verificare le opere eseguite dall'opposta; che anzi proprio avendo verificato le opere, la committente aveva allontanato nel luglio 18 l'opposta; che quanto alla domanda riconvenzionale, non potevano essere addebitati all'opposta i vizi che si erano manifestati nel gennaio/aprile 2019 dal momento che tali vizi erano stati manifestati da opere concluse da ditte terze;
che tali vizi occulti non erano per altro mai stati contestati all'opposta; che anche gli altri vizi non erano mai stati contestati, prima di oggi, all'opposta; che le uniche contestazioni inviate erano quelle risultanti dalla comunicazione del 13.9.18 tuttavia eseguita dopo lo spirare del termine ex art. 1667 c.c. di garanzia;
che le fatture azionate in via monitoria erano state emesse a titolo di settimo ed ottavo acconto con scadenza al 30.6.18 e al 31.7.18 , come da art. 3 del contratto d'appalto; che l'opponente, alla fine di luglio 18, aveva corrisposto all'opposta la somma complessiva di € 200.075,00 onerando i primi sei acconti;
che era stato solo parzialmente pagato il settimo acconto di giugno 18 di cui alla fattura n. 28/2018 residuando un credito per € 20.000; che era stato omesso il pagamento dell'ottavo acconto di cui alla fattura n. 831/2018; che risultava provato il credito azionato in via monitoria;
che le ulteriori somme menzionate dall'opponente si riferivano al contratto d'appalto del 8.11.17 per € 16.000, per costi relativi alle varianti e lavori extra riferiti ai preventivi per la realizzazione soppalco per € 11.025,00, per la realizzazione di recinzione per € 3.987,50 e per finiture soppalco per € 16.500; che infine, a fronte dell'allontanamento dal cantiere, l'opposta non aveva richiesto il pagamento del nono ed ultimo acconto con scadenza al 31.8.18 né delle somme ritenute a garanzia su ogni acconto pari ad € 48.000; che le opere eseguite dall'opposta sino al mese di luglio 18 erano quelle meglio indicate al punto 6.8 della comparsa;
che la fattura n. 31/18 era stata inviata mediante pec del 12.9.18; che il fatto che la fattura fosse priva del codice di esenzione IVA era un mero refuso contabile.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con conferma del d.i. opposto.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Escussi i testi ammessi con l'ordinanza del 19.10.23 ed espletata CTU, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025. A tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte opposta ha agito in via monitoria per il pagamento della somma di € 20.075,00 a saldo della fattura n. 28/18 del 14.6.18, emessa per € 40.150,00 e parzialmente pagata, e della somma di € 30.000 portata dalla fattura n. 31/18 del 2.7.2018 dovuta dalla opponente per il settimo e ottavo acconto sul saldo del contratto di appalto del 5.1.2018 come previsto dall'art. 3 di detto contratto.
A fronte della domanda, parte opponente ha eccepito il mancato rispetto da parte dell'opposto del termine “essenziale” previsto per la relativa esecuzione (al 30.7.18 e non come riportato in citazione al 30.6.18), la non completa esecuzione delle opere appaltate e l'esecuzione di opere non a regola d'arte tanto che si era reso necessario provvedere mediante ditte terze al relativo ripristino, chiedendo in via riconvenzionale condannare l'opposto al risarcimento del danno patito integrato dai costi per il ripristino delle opere viziate e quindi rideterminare le poste dare avere tra le parti, tenuto conto del valore delle opere non eseguite, del valore dell'appalto e del risarcimento del danno dovuto all'opponente.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Il rapporto oggetto di causa trae fondamento dal contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 5.1.2018 avente ad oggetto “le opere, i lavori e le forniture sommariamente indicate al punto B.. nonché meglio individuate da tutti gli allegati progettuali e/o da compiersi ai sensi del successivo art.4 (cfr. art.
1.1 del contratto) a fronte di un corrispettivo di € 259.000 per i lavori di ristrutturazione e completamento dell'edificio ed € 61.000 oltre IVA per i lavori di ampliamento “a corpo” (cfr. art.
3.1 del contratto) con termine per il relativo completamento “entro e non oltre il termine essenziale nell'interesse del Committente del 30.7.2018” (cfr. art.
4.4 del contratto). Risultano poi pacificamente affidati all'opposta dalla opponente ulteriori lavorazioni extra capitolato.
A fronte delle contestazioni svolte da parte opponente, è stata disposta CTU sui quesiti dell'ordinanza del 19.10.2023 nel cui contesto è emerso che le parti, in relazione alle opere di cui al predetto contratto d'appalto, erano d'accordo nel ritenere (cfr. punto1 e 2, pagg. 5ss della relazione del CTU in atti):
a) eseguite totalmente da parte dell'opposta le opere di capitolato “SubA” n. 1
,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,19,20,21,30,32,33,39,40,41,42,43,44,45,46; b) non eseguite le voci di capitolato N.10,12,13,18,22,23,25,26,27,28,29,36,37,38; c) parzialmente eseguite le opere di cui alle seguenti voci del capitolato: n. 24 H01, n. 31 L01,
n. 34 n. 01 (in relazione alla quale, risultavano eseguite le voci di misurazione: 1) rifacimento della pavimentazione con in collaggio di nuovo;
pavimento (gres o laminato 2) ripristino intonaco nelle zone di demolizione 3) rifacimento bagni e spogliatoi), n. 35 P01. In relazione alle opere extra capitolato, il CTU ha verificato l'esecuzione delle opere relative ad un soppalco in c.a. realizzato nell'edificio C ed indicato nella documentazione in atti e nelle tavole di progetto Tav,03/Tav. 06, come da preventivo dell'opposta del 12.4.2018.
Il CTU ha poi riscontrato che le opere eseguite di cui al punto a) e quelle eseguite parzialmente di cui al punto c) erano state completate al 2.7.2018 (cfr. punto 3, pag. 7 della relazione del CTU in atti) mediante impiego da parte dell'opposto della squadra composta da Controparte_1 Per_2
, e , come riportato nel Piano
[...] Persona_3 Controparte_3 Controparte_4 operativo di sicurezza sottoscritto dal CSE e dall'impresa nonché nella perizia di parte opponente.
Quanto invece ai vizi delle opere realizzate dall'opposta lamentati dall'opponente, il CTU non ha potuto riscontrare alcunché, rilevando solo la mancata posa in opera della soglia con profilo angolare in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio D, in quanto previsto dalla voce di capitolato n. 11 E01 (elemento tuttavia da portare nell'ambito delle opere non eseguite piuttosto che nei vizi delle opere) dal momento che le opere erano attualmente tutte eseguite, come per altro confermato dalla stessa opponente la quale ha affermato in citazione di aver già provveduto a mezzo di ditte terze al ripristino degli asseriti vizi, tuttavia non accertati in contraddittorio tra le parti.
A ciò si aggiunga che il CTU non ha rinvenuto nella documentazione in atti depositata dalle parti alcuna contestazione scritta o ordine di servizio emesso dalla DL ai sensi dell'art.
5.3 del contratto d'appalto volte a contestare l'esecuzione delle opere eseguite medio tempore dall'opposto.
Infine, il CTU, chiamato anche a verificare sulla base della documentazione in atti e previo sopralluogo l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate, ha rilevato che mancava un accertamento dello stato delle opere al 2.7.18; che l'appalto era carente della documentazione relativa alla contabilità dei lavori idonea a certificare la progressione dei lavori e gli stati di avanzamento anche al fine della liquidazione dei compensi all'appaltatore, come previsto dall'art.
5.1 del contratto. Su tale rilievo, il CTU ha rappresentato l'impossibilità di verificare l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate a fronte delle carenze documentali (mancanza dei progetti esecutivi delle opere appaltate), non risultando sufficienti a tal fine il capitolato mancando anche le quantità da realizzare i prezzi unitari concordati tra le parti.
Nonostante ciò il CTU ha potuto determinare, nei chiarimenti resi in data 22.1.2025, secondo criteri non contestati specificatamente dalle parti, il valore delle opere eseguite da parte dell'opposto in € 223.330,80 (tenuto conto delle opere completamente eseguite per un valore di € 96.669,20 e delle opere parzialmente eseguite per un valore di € 35.450,00).
Pertanto, tenuto conto di tale dato e che parte opposta ha allegato di aver ricevuto già dall'opponente la somma di € 200.075,00, sussiste un credito della prima nei confronti della società opponente pari ad € 23.255,50 oltre interessi come da domanda, quale saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti (totalmente o parzialmente) in relazione al contratto oggetto di causa.
Sussistono quindi i presupposti per revocare il d.i. opposto ma parte opponente va condanna al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 23.255,50 oltre interessi come da domanda, quale saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti (totalmente o parzialmente) in relazione al contratto oggetto di causa.
La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente è infondata. Va sul punto rilevato che la questione lungamente dibattuta da parte opponente relativa al ritardo da parte dell'opposta nel completamento delle opere non appare rilevante al fine del decidere non avendo parte opponente fondato su tale aspetto la domanda risarcitoria azionata in via riconvenzionale. Quest'ultima appare fondata invero solo sui danni diretti subiti dall'opponente derivanti dal mancato completamento delle opere e dalla necessità di ripristinare le opere eseguite dall'opposto ma risultate non eseguite a regola d'arte. In questo contesto va rilevata la tardività e quindi l'inammissibilità dell'allegazione, non previamente dedotta né in citazione né nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. dell'opponente, circa l'esistenza di “danni indiretti per ritardo consegna lavori” pari ad € 157.339,09 (cfr. da ultimo , pag. 12 comparsa conclusionale di parte opponente).
Ciò premesso, va rilevato che il contratto oggetto di causa non può ritenersi essere stato risolto dall'opponente ai sensi dell'art. 1454 III comma c.c. in forza della diffida del 4.8.15 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte opponente) dal momento che in tale documento era stato assegnato all'opposto termine di 10 giorni per l'adempimento e non il termine minimo di legge fissato dal II comma dell'articolo in esame ossia 15 giorni. La questione in esame appare poi non conducente al fine del decidere stante che, anche in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo ha in ogni caso diritto al pagamento delle spese sostenute per le lavorazioni sino a quel momento sostenute e di cui il committente si sia giovato (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27640/2018).
Venendo poi al merito della domanda riconvenzionale, va rilevato che, come sopra osservato, il CTU non ha potuto verificare l'esistenza di vizi delle opere eseguite dall'opposto, come riportati dalla perizia di parte in atti, dal momento che le opere al momento dell'accesso del CTU erano complete e prive di vizi. Tale mancato accertamento è infatti dipeso dalla mancata cristallizzazione in contraddittorio dello stato dei lavori al momento del presunto abbandono/estromissione dell'opposto dal cantiere e dall'intervento della stessa opponente che ha provveduto a ripristinare gli allegati vizi mediante imprese terze, sostenendone quindi i costi come documentati in atti. In questo contesto, anche non volendosi contestare gli esborsi sostenuti dall'opponente come documentati in atti, va rilevato che parte opponente, venendo meno all'onere della prova sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha dato prova dell'esistenza e consistenza degli allegati vizi nonché della relativa riconducibilità all'operato dell'opposto, che ha contestato quanto allegato sul punto.
Ne consegue che la domanda in esame va rigettata per difetto prova in relazione agli allegati danni diretti subiti dall'opponente, non potendosi prendere in esame gli ulteriori danni indiretti in quanto tardivamente allegati.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto d.i. opposto va revocato, dovendosi tuttavia condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di
€ 23.255,50 oltre interessi come da domanda, quale saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti (totalmente o parzialmente) in relazione al contratto oggetto di causa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi tenuto conto del valore della controversia come determinato in corso di causa, vanno poste, unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza, stante la sussistenza di un credito (per quanto in misura ridotta) in capo all'opposto e la infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata. Le spese di CTU possono essere poste a carico delle parti in solido, essendo la CTU servita tra l'altro anche per la verifica delle opere poste a fondamento delle fatture azionate in via monitoria e per quantificare il valore delle opere eseguite dall'opposta.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 23.255,50 oltre interessi come da domanda,
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
4) condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta convenuta delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
5) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA
in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 2254 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 27.5.2025 e vertente tra
TRA
( ) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Francesco Tafuro e dall'avv. Simone Curasì, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, via dell'Elettronica n. 16;
OPPONENTE – ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E
( , in proprio e in qualità di titolare Controparte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta individuale “ ( ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avvocato Francesco Cerchio , giusta procura in calce al ricorso monitorio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Nettuno (RM), via Vittorio Veneto n. 125;
OPPOSTO
Oggetto: appalto;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. relativa all'udienza del 27 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 248/2021 emesso in favore dell'opposto indicato Parte_1 in epigrafe per l'importo di € 50.075,00 oltre interessi e spese deducendo che nel ricorso monitorio l'opposto aveva dedotto di aver ricevuto in appalto dalla opponente una serie di interventi da eseguirsi presso lo stabilimento di Via Vaccareccia 14; che l'opposto avendo eseguito le prestazioni poste a suo carico, aveva diritto al pagamento delle fatture n. 28/2018 e n. 31/2018; che il credito non era fondato;
che in particolare lo stabilimento in esame era stato interessato da due contratti di appalto, un primo del 8.11.2017 per le demolizioni ed un secondo del 5.1.2018 per la ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato;
che il primo contratto era stato adempiuto nei tempi e modi previsti;
che il secondo contratto era stato programmato mediante la documentazione in atti con alcune varianti meglio indicate al punto f) dell'atto di citazione;
che i lavori relativi al secondo contratto firmato dalla ditta in data 5.1.2018, avevano avuto immediato inizio, tenuto conto della Controparte_1 presenza in cantiere dell'opposto in forza del precedente contratto;
che l'art. 4 del contratto del 5.1.18 l'appaltatore si era impegnato ad eseguire le opere entro e non oltre il termine essenziale nell'interesse della Committente del 30 luglio 2018; che le attività di cui al contratto erano quelle meglio descritte ai punti n) ed o) della citazione;
che per le opere in calcestruzzo armato era stato autorizzato il subappalto alla ditta Fato Costruzioni s.r.l.; che le attività dovevano concludersi entro il 30 luglio 2018; che tuttavia l'opposta aveva ritardato, per carenza di personale e deficit organizzativo, la consegna delle opere;
che nel corso dell'appalto, il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza avevano segnalato la carenza del personale presente in cantiere nonché la relativa non adeguatezza allo svolgimento dei lavori commissionati;
che, a fronte degli ordini di servizio della DL e dei verbali della Sicurezza, l'opposto non aveva posto in essere alcuna azione per recuperare il ritardo;
che al mese di giugno, il cantiere presentava un ritardo stimato in circa 2 mesi rispetto al preventivato;
che alla data del 30.6.18, le lavorazioni eseguite erano solo quelle elencate al punto v) della citazione e risultavano non eseguite quelle meglio indicate al punto w) della citazione;
che in data 4.8.18, l'opponente aveva notificato all'opposto una diffida ad adempiere al completamento dei lavori entro 10 giorni;
che l'opposto non aveva riscontrato la richiesta, avendo semplicemente abbandonato il cantiere;
che l'opponente si era rivolta a ditte terze per ripristinare i vizi riscontrati nelle lavorazioni eseguite dall'opposto; che l'opponente aveva versato all'opposta la somma di € 200.000 ; che la fattura n. 28/2018 era stata saldata per il minor importo di € 20.000 a fronte del ritardo dell'opposta nell'esecuzione delle opere;
che la fattura n. 31/18 per € 30.000 non era poi mai stata inviata all'opponente; che , a seguito del sopralluogo eseguito con il tecnico di parte, erano emersi numerosi vizi nelle opere eseguite dall'opposto in parte immediatamente percepibili e in parte percepiti solo a seguito degli eventi meteorici del gennaio/aprile 2019; che quindi infondato era il credito azionato da parte opposta;
che non vi era stata alcuna verifica delle opere eseguite;
che la ditta aveva solo abbandonato il cantiere;
che, essendo mancata la verifica dell'opera, l'opposto non aveva diritto al pagamento del corrispettivo richiesto;
che l'opposto si era reso inadempiente agli obblighi contrattuali avendo omesso il completamento delle opere, abbandonato il cantiere e realizzato opere non a regola d'arte; che inoltre l'opposta non aveva consentito all'opponente di verificare le opere ed aveva accumulato un notevole ritardo nella relativa esecuzione;
che sussisteva, in via riconvenzionale, il diritto della opponente di conseguire il ristoro dei danni patiti;
che in primo luogo tali danni consistevano nei maggiori costi necessari per il ripristino dei vizi riscontati sui pannelli delle coperture e su quelli di tamponamento, come da fatture allegate in atti, per € 76.306,25; che sussisteva il diritto dell'opponente alla decurtazione dal prezzo dell'appalto delle opere non eseguite aventi valore complessivo di € 139.500; che sussisteva quindi il diritto dell'opponente a conseguire la somma di € 95.506,25 da parte dell'opposto.
Per questi motivi
ha chiesto la revoca del d.i. e in via riconvenzionale accertare il diritto dell'opponente al risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta di parte opposta da liquidarsi in € 95.506,25.
Si è costituito l'opposto deducendo che il termine per la conclusione delle opere era quello del 30 luglio 2018; che tale termine doveva ritenersi implicitamente derogato a fronte delle varianti e delle lavorazioni extracontrattuali del 24.2.18 e del 12.4.18; che nel secondo contratto del 5.1.18 le opere da eseguire erano quelle indicate al relativo allegato A;
che il pagamento del corrispettivo era stato pattuito secondo le scadenze previste dall'art. 3 del contratto per complessivi € 272.000 al netto della ritenuta del 15%, rilasciata a garanzia, da corrispondersi al termine dei lavori;
che l'opponente si era avvalsa per l'esecuzione di tali opere della ditta opposta;
che la dimensione aziendale dell'opposta e la sua capacità organizzativa erano note alla Committente;
che la ditta era composta da CP_1
(titolare ditta individuale e lavoratore); , , ,
[...] Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
e che l'opposta aveva quindi assunto ulteriori figure professionali Controparte_4 Persona_2 incrementando il numero dei dipendenti presenti in cantiere a 10, oltre due impiegati esterni;
che alcune lavorazioni erano state subappaltate dalla Domus Aurea s.n.c. e alla Fato s.r.l.; che la committente aveva incaricato l'appaltatrice dei lavori extracontratto di cui al punto 1.7 della comparsa;
che tali lavorazioni implicavano un automatico slittamento del termine per l'esecuzione delle opere, come previsto al punto 14.5 del contratto;
che l'opponente non aveva contestato all'opposta alcun ritardo;
che il contratto d'appalto non prevedeva alcuna penale in caso di ritardo nella consegna delle opere;
che si contestava la missiva allegata al doc. 22 di parte opponente in quanto mai spedita;
che l'opposto non aveva mai abbandonato il cantiere, avendo la committente allontanato quest'ultimo; che l'opposta aveva rappresentato alla committente un ritardo non superiore a 30 giorni per la consegna delle opere;
che, nonostante ciò, la committente aveva allontanato l'opposto dal cantiere a fine luglio 18, impedendogli di portare a termine i lavori e di riprendere la propria attrezzatura;
che parte opponente aveva contestato dei vizi delle opere eseguite dall'opposta con comunicazione del 13.9.18; che tale missiva era tardiva in quanto inviata oltre 60 giorni dopo la verifica delle opere ovvero dalla scoperta dei presunti vizi come previsto dall'art. 1667 c.c.; che la committente opponente non aveva poi provveduto ad instaurare procedimento per ATP ovvero ad intraprendere nei successivi due anni alcuna azione giudiziale;
che ai sensi dell'art. 1667 c.c. l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera; che l'opponente era decaduto dalla garanzia per le presunte difformità e vizi;
che la perizia di parte e il collaudo tecnico era stato redatto solo nel marzo 2021, solo dopo l'intervento delle ditte terze;
che le opere eseguite e completate dall'opposta erano quelle indicate nelle fatture azionate ed erano state eseguite a regola d'arte; che la committente era sempre stata nella possibilità di verificare le opere eseguite dall'opposta; che anzi proprio avendo verificato le opere, la committente aveva allontanato nel luglio 18 l'opposta; che quanto alla domanda riconvenzionale, non potevano essere addebitati all'opposta i vizi che si erano manifestati nel gennaio/aprile 2019 dal momento che tali vizi erano stati manifestati da opere concluse da ditte terze;
che tali vizi occulti non erano per altro mai stati contestati all'opposta; che anche gli altri vizi non erano mai stati contestati, prima di oggi, all'opposta; che le uniche contestazioni inviate erano quelle risultanti dalla comunicazione del 13.9.18 tuttavia eseguita dopo lo spirare del termine ex art. 1667 c.c. di garanzia;
che le fatture azionate in via monitoria erano state emesse a titolo di settimo ed ottavo acconto con scadenza al 30.6.18 e al 31.7.18 , come da art. 3 del contratto d'appalto; che l'opponente, alla fine di luglio 18, aveva corrisposto all'opposta la somma complessiva di € 200.075,00 onerando i primi sei acconti;
che era stato solo parzialmente pagato il settimo acconto di giugno 18 di cui alla fattura n. 28/2018 residuando un credito per € 20.000; che era stato omesso il pagamento dell'ottavo acconto di cui alla fattura n. 831/2018; che risultava provato il credito azionato in via monitoria;
che le ulteriori somme menzionate dall'opponente si riferivano al contratto d'appalto del 8.11.17 per € 16.000, per costi relativi alle varianti e lavori extra riferiti ai preventivi per la realizzazione soppalco per € 11.025,00, per la realizzazione di recinzione per € 3.987,50 e per finiture soppalco per € 16.500; che infine, a fronte dell'allontanamento dal cantiere, l'opposta non aveva richiesto il pagamento del nono ed ultimo acconto con scadenza al 31.8.18 né delle somme ritenute a garanzia su ogni acconto pari ad € 48.000; che le opere eseguite dall'opposta sino al mese di luglio 18 erano quelle meglio indicate al punto 6.8 della comparsa;
che la fattura n. 31/18 era stata inviata mediante pec del 12.9.18; che il fatto che la fattura fosse priva del codice di esenzione IVA era un mero refuso contabile.
Per questi motivi
, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con conferma del d.i. opposto.
Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.. Escussi i testi ammessi con l'ordinanza del 19.10.23 ed espletata CTU, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025. A tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte opposta ha agito in via monitoria per il pagamento della somma di € 20.075,00 a saldo della fattura n. 28/18 del 14.6.18, emessa per € 40.150,00 e parzialmente pagata, e della somma di € 30.000 portata dalla fattura n. 31/18 del 2.7.2018 dovuta dalla opponente per il settimo e ottavo acconto sul saldo del contratto di appalto del 5.1.2018 come previsto dall'art. 3 di detto contratto.
A fronte della domanda, parte opponente ha eccepito il mancato rispetto da parte dell'opposto del termine “essenziale” previsto per la relativa esecuzione (al 30.7.18 e non come riportato in citazione al 30.6.18), la non completa esecuzione delle opere appaltate e l'esecuzione di opere non a regola d'arte tanto che si era reso necessario provvedere mediante ditte terze al relativo ripristino, chiedendo in via riconvenzionale condannare l'opposto al risarcimento del danno patito integrato dai costi per il ripristino delle opere viziate e quindi rideterminare le poste dare avere tra le parti, tenuto conto del valore delle opere non eseguite, del valore dell'appalto e del risarcimento del danno dovuto all'opponente.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Il rapporto oggetto di causa trae fondamento dal contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 5.1.2018 avente ad oggetto “le opere, i lavori e le forniture sommariamente indicate al punto B.. nonché meglio individuate da tutti gli allegati progettuali e/o da compiersi ai sensi del successivo art.4 (cfr. art.
1.1 del contratto) a fronte di un corrispettivo di € 259.000 per i lavori di ristrutturazione e completamento dell'edificio ed € 61.000 oltre IVA per i lavori di ampliamento “a corpo” (cfr. art.
3.1 del contratto) con termine per il relativo completamento “entro e non oltre il termine essenziale nell'interesse del Committente del 30.7.2018” (cfr. art.
4.4 del contratto). Risultano poi pacificamente affidati all'opposta dalla opponente ulteriori lavorazioni extra capitolato.
A fronte delle contestazioni svolte da parte opponente, è stata disposta CTU sui quesiti dell'ordinanza del 19.10.2023 nel cui contesto è emerso che le parti, in relazione alle opere di cui al predetto contratto d'appalto, erano d'accordo nel ritenere (cfr. punto1 e 2, pagg. 5ss della relazione del CTU in atti):
a) eseguite totalmente da parte dell'opposta le opere di capitolato “SubA” n. 1
,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,19,20,21,30,32,33,39,40,41,42,43,44,45,46; b) non eseguite le voci di capitolato N.10,12,13,18,22,23,25,26,27,28,29,36,37,38; c) parzialmente eseguite le opere di cui alle seguenti voci del capitolato: n. 24 H01, n. 31 L01,
n. 34 n. 01 (in relazione alla quale, risultavano eseguite le voci di misurazione: 1) rifacimento della pavimentazione con in collaggio di nuovo;
pavimento (gres o laminato 2) ripristino intonaco nelle zone di demolizione 3) rifacimento bagni e spogliatoi), n. 35 P01. In relazione alle opere extra capitolato, il CTU ha verificato l'esecuzione delle opere relative ad un soppalco in c.a. realizzato nell'edificio C ed indicato nella documentazione in atti e nelle tavole di progetto Tav,03/Tav. 06, come da preventivo dell'opposta del 12.4.2018.
Il CTU ha poi riscontrato che le opere eseguite di cui al punto a) e quelle eseguite parzialmente di cui al punto c) erano state completate al 2.7.2018 (cfr. punto 3, pag. 7 della relazione del CTU in atti) mediante impiego da parte dell'opposto della squadra composta da Controparte_1 Per_2
, e , come riportato nel Piano
[...] Persona_3 Controparte_3 Controparte_4 operativo di sicurezza sottoscritto dal CSE e dall'impresa nonché nella perizia di parte opponente.
Quanto invece ai vizi delle opere realizzate dall'opposta lamentati dall'opponente, il CTU non ha potuto riscontrare alcunché, rilevando solo la mancata posa in opera della soglia con profilo angolare in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio D, in quanto previsto dalla voce di capitolato n. 11 E01 (elemento tuttavia da portare nell'ambito delle opere non eseguite piuttosto che nei vizi delle opere) dal momento che le opere erano attualmente tutte eseguite, come per altro confermato dalla stessa opponente la quale ha affermato in citazione di aver già provveduto a mezzo di ditte terze al ripristino degli asseriti vizi, tuttavia non accertati in contraddittorio tra le parti.
A ciò si aggiunga che il CTU non ha rinvenuto nella documentazione in atti depositata dalle parti alcuna contestazione scritta o ordine di servizio emesso dalla DL ai sensi dell'art.
5.3 del contratto d'appalto volte a contestare l'esecuzione delle opere eseguite medio tempore dall'opposto.
Infine, il CTU, chiamato anche a verificare sulla base della documentazione in atti e previo sopralluogo l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate, ha rilevato che mancava un accertamento dello stato delle opere al 2.7.18; che l'appalto era carente della documentazione relativa alla contabilità dei lavori idonea a certificare la progressione dei lavori e gli stati di avanzamento anche al fine della liquidazione dei compensi all'appaltatore, come previsto dall'art.
5.1 del contratto. Su tale rilievo, il CTU ha rappresentato l'impossibilità di verificare l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento delle fatture azionate a fronte delle carenze documentali (mancanza dei progetti esecutivi delle opere appaltate), non risultando sufficienti a tal fine il capitolato mancando anche le quantità da realizzare i prezzi unitari concordati tra le parti.
Nonostante ciò il CTU ha potuto determinare, nei chiarimenti resi in data 22.1.2025, secondo criteri non contestati specificatamente dalle parti, il valore delle opere eseguite da parte dell'opposto in € 223.330,80 (tenuto conto delle opere completamente eseguite per un valore di € 96.669,20 e delle opere parzialmente eseguite per un valore di € 35.450,00).
Pertanto, tenuto conto di tale dato e che parte opposta ha allegato di aver ricevuto già dall'opponente la somma di € 200.075,00, sussiste un credito della prima nei confronti della società opponente pari ad € 23.255,50 oltre interessi come da domanda, quale saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti (totalmente o parzialmente) in relazione al contratto oggetto di causa.
Sussistono quindi i presupposti per revocare il d.i. opposto ma parte opponente va condanna al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 23.255,50 oltre interessi come da domanda, quale saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti (totalmente o parzialmente) in relazione al contratto oggetto di causa.
La domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente è infondata. Va sul punto rilevato che la questione lungamente dibattuta da parte opponente relativa al ritardo da parte dell'opposta nel completamento delle opere non appare rilevante al fine del decidere non avendo parte opponente fondato su tale aspetto la domanda risarcitoria azionata in via riconvenzionale. Quest'ultima appare fondata invero solo sui danni diretti subiti dall'opponente derivanti dal mancato completamento delle opere e dalla necessità di ripristinare le opere eseguite dall'opposto ma risultate non eseguite a regola d'arte. In questo contesto va rilevata la tardività e quindi l'inammissibilità dell'allegazione, non previamente dedotta né in citazione né nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. dell'opponente, circa l'esistenza di “danni indiretti per ritardo consegna lavori” pari ad € 157.339,09 (cfr. da ultimo , pag. 12 comparsa conclusionale di parte opponente).
Ciò premesso, va rilevato che il contratto oggetto di causa non può ritenersi essere stato risolto dall'opponente ai sensi dell'art. 1454 III comma c.c. in forza della diffida del 4.8.15 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte opponente) dal momento che in tale documento era stato assegnato all'opposto termine di 10 giorni per l'adempimento e non il termine minimo di legge fissato dal II comma dell'articolo in esame ossia 15 giorni. La questione in esame appare poi non conducente al fine del decidere stante che, anche in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, quest'ultimo ha in ogni caso diritto al pagamento delle spese sostenute per le lavorazioni sino a quel momento sostenute e di cui il committente si sia giovato (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27640/2018).
Venendo poi al merito della domanda riconvenzionale, va rilevato che, come sopra osservato, il CTU non ha potuto verificare l'esistenza di vizi delle opere eseguite dall'opposto, come riportati dalla perizia di parte in atti, dal momento che le opere al momento dell'accesso del CTU erano complete e prive di vizi. Tale mancato accertamento è infatti dipeso dalla mancata cristallizzazione in contraddittorio dello stato dei lavori al momento del presunto abbandono/estromissione dell'opposto dal cantiere e dall'intervento della stessa opponente che ha provveduto a ripristinare gli allegati vizi mediante imprese terze, sostenendone quindi i costi come documentati in atti. In questo contesto, anche non volendosi contestare gli esborsi sostenuti dall'opponente come documentati in atti, va rilevato che parte opponente, venendo meno all'onere della prova sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha dato prova dell'esistenza e consistenza degli allegati vizi nonché della relativa riconducibilità all'operato dell'opposto, che ha contestato quanto allegato sul punto.
Ne consegue che la domanda in esame va rigettata per difetto prova in relazione agli allegati danni diretti subiti dall'opponente, non potendosi prendere in esame gli ulteriori danni indiretti in quanto tardivamente allegati.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto d.i. opposto va revocato, dovendosi tuttavia condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di
€ 23.255,50 oltre interessi come da domanda, quale saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti (totalmente o parzialmente) in relazione al contratto oggetto di causa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicati i parametri medi tenuto conto del valore della controversia come determinato in corso di causa, vanno poste, unitamente alle spese di CTU come liquidate in atti, a carico di parte opponente in base al principio della soccombenza, stante la sussistenza di un credito (per quanto in misura ridotta) in capo all'opposto e la infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata. Le spese di CTU possono essere poste a carico delle parti in solido, essendo la CTU servita tra l'altro anche per la verifica delle opere poste a fondamento delle fatture azionate in via monitoria e per quantificare il valore delle opere eseguite dall'opposta.
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 23.255,50 oltre interessi come da domanda,
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
4) condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta convenuta delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del relativo legale dichiaratosi antistatario;
5) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Velletri, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani