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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ON AN, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3083/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - AD Interporto Sud Europa 81024
AD CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO PAG DOGANE-ALTRO
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. n. 14/2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6946/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Agenzia delle Dogane e Monopoli impugnava la sentenza di accoglimento del ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di pagamento Prot. 3631/RU/2024 unitamente al correlato atto di Irrogazione di sanzioni amministrative Prot. 3627/RU/2025. Lamentava la violazione dell'art. 32, commi 2, 3 4 e 5 del D.P.R.600/73 dell'art comma 5 del D.P.R. 600/73 che, pur consentendo la possibilità di recuperare in sede giudiziaria l'utilizzabilità dei documenti non prodotti a riscontro della richiesta dell'Ufficio richiede, tuttavia, che gli stessi debbano essere allegati al ricorso e che il ricorrente dichiari, nell'atto introduttivo del giudizio, la sua impossibilità per causa a lui non imputabile a riscontrate la richiesta. Si costituiva la società sostenendo l'applicabilità delle disposizioni solo in materia di “imposizione diretta”, ove l'oggetto della verifica è appunto la determinazione del reddito imponibile il cui potere di accertamento è demandato, in via esclusiva, all'Agenzia delle Entrate. Deduceva di aver provveduto al deposito di tutta la documentazione integrativa richiesta prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo, sia il D.P.R. n. 600/1973 all'art 32, comma 1, che, in materia di IVA, il D.P.R. n. 633/1972, all'art. 51, comma 2, prevedono che l'Ufficio possa invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento e possa inviare al contribuente questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, da restituire compilati e firmati.
L'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 in particolare, espressamente dispone che: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.”
Il successivo comma, della medesima disposizione, prevede però che la predetta preclusione non operi nei confronti del contribuente che depositi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile.
In ambito IVA e in merito agli accessi e le verifiche fiscali presso la sede del contribuente, analoga disposizione
è contenuta all'art. 52 co. 5 del DPR 633/72 il quale specificatamente prevede che: “I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.”
Tali disposizioni previste dal Decreto IVA sono applicabili anche in materia di imposte dirette, atteso il richiamo al predetto art. 52 operato dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.
L'inutilizzabilità riguarda però solo imposte sui redditi e IVA, essendo la disciplina contenuta nell'art. 32 co.
4 del DPR 600/73 e nell'art. 52 co. 5 del DPR 633/72. Non può di conseguenza rilevare per comparti impositivi diversi, salvo la disciplina di riferimento lo preveda espressamente. Nel caso di specie, avendo l'atto ad oggetto indebito utilizzo di credito di imposta per “Accisa”, la normativa richiamata non risulta applicabile. Ne consegue la piena utilizzabilità della documentazione prodotta dalla società e posta a fondamento della sentenza impugnata.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per il rigetto del proposto appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ON AN, EL
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3083/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta - AD Interporto Sud Europa 81024
AD CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO PAG DOGANE-ALTRO
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. n. 14/2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6946/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Agenzia delle Dogane e Monopoli impugnava la sentenza di accoglimento del ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di pagamento Prot. 3631/RU/2024 unitamente al correlato atto di Irrogazione di sanzioni amministrative Prot. 3627/RU/2025. Lamentava la violazione dell'art. 32, commi 2, 3 4 e 5 del D.P.R.600/73 dell'art comma 5 del D.P.R. 600/73 che, pur consentendo la possibilità di recuperare in sede giudiziaria l'utilizzabilità dei documenti non prodotti a riscontro della richiesta dell'Ufficio richiede, tuttavia, che gli stessi debbano essere allegati al ricorso e che il ricorrente dichiari, nell'atto introduttivo del giudizio, la sua impossibilità per causa a lui non imputabile a riscontrate la richiesta. Si costituiva la società sostenendo l'applicabilità delle disposizioni solo in materia di “imposizione diretta”, ove l'oggetto della verifica è appunto la determinazione del reddito imponibile il cui potere di accertamento è demandato, in via esclusiva, all'Agenzia delle Entrate. Deduceva di aver provveduto al deposito di tutta la documentazione integrativa richiesta prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
Nell'ambito dell'attività di accertamento e controllo, sia il D.P.R. n. 600/1973 all'art 32, comma 1, che, in materia di IVA, il D.P.R. n. 633/1972, all'art. 51, comma 2, prevedono che l'Ufficio possa invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento e possa inviare al contribuente questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, da restituire compilati e firmati.
L'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 in particolare, espressamente dispone che: “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.”
Il successivo comma, della medesima disposizione, prevede però che la predetta preclusione non operi nei confronti del contribuente che depositi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli Uffici per causa a lui non imputabile.
In ambito IVA e in merito agli accessi e le verifiche fiscali presso la sede del contribuente, analoga disposizione
è contenuta all'art. 52 co. 5 del DPR 633/72 il quale specificatamente prevede che: “I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.”
Tali disposizioni previste dal Decreto IVA sono applicabili anche in materia di imposte dirette, atteso il richiamo al predetto art. 52 operato dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.
L'inutilizzabilità riguarda però solo imposte sui redditi e IVA, essendo la disciplina contenuta nell'art. 32 co.
4 del DPR 600/73 e nell'art. 52 co. 5 del DPR 633/72. Non può di conseguenza rilevare per comparti impositivi diversi, salvo la disciplina di riferimento lo preveda espressamente. Nel caso di specie, avendo l'atto ad oggetto indebito utilizzo di credito di imposta per “Accisa”, la normativa richiamata non risulta applicabile. Ne consegue la piena utilizzabilità della documentazione prodotta dalla società e posta a fondamento della sentenza impugnata.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per il rigetto del proposto appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.