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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/10/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai Magistrati
Dott.ssa RI RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 120/2025 V.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FOIS FABIO MARIA come da Parte_1
RECLAMANTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
RECLAMATO CONTUMACE
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ER NC e avv. ELISA NC RECLAMATO
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per chiede All'Ecc.ma Corte adita, affinché, contrariis reiectis, Parte_1
Voglia:
1. Accogliere integralmente il presente reclamo e, per l'effetto: - Riformare la sentenza n. 21/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, pubblicata in data 8 aprile 2025; - Rigettare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti della - Revocare, di conseguenza, la Sentenza di cui sopra relativa Controparte_1 all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno dell'odierna Reclamante;
2. Accertare e dichiarare l'insussistenza, alla data della decisione di primo grado, dello stato di insolvenza in capo alla reclamante, attesa: - la marginalità delle esposizioni debitorie pagina 1 di 6 contestate;
- la regolarità della gestione finanziaria e operativa della società; - l'assenza di generalizzazione, attualità e gravità DE inadempimenti;
- la persistente capacità di soddisfacimento delle obbligazioni sociali in condizioni di normalità gestionale;
3. Dichiarare, per l'effetto, che la conserva la piena idoneità economico- Controparte_1 finanziaria alla prosecuzione dell'attività d'impresa, in coerenza con i principi di conservazione delle imprese vitali in ossequio alla normativa vigente.
4. Con vittoria di spese del presente giudizio di reclamo.
Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE si conclude, nell'interesse Pt_1 Parte_1 della Liquidazione Giudiziale della affinché Codesta Ecc.ma Corte, Parte_1 ogni diversa istanza disattesa e previe le opportune declaratorie, voglia rigettare l'avverso reclamo, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con sentenza n. 21/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
accogliendo il ricorso proposto dal Pubblico Ministero in data 22 ottobre 2024.
[...]
La decisione si fondava su due presupposti ritenuti rilevanti: da un lato, l'esistenza di debiti erariali per complessivi euro 67.543,54, non oggetto di rateizzazione;
dall'altro, l'inadempimento dell'accordo di mediazione sottoscritto con IVG per l'importo di euro 200.000,00, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 34/2019.
La società proponeva reclamo avverso la suddetta sentenza, Parte_1 CP_1
deducendo l'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'apertura della procedura concorsuale e chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa.
La società evidenziava come l'inadempimento valorizzato dal Tribunale fosse da ritenersi parziale, giustificato e privo di rilevanza sistemica, avendo la stessa corrisposto due delle quattro rate pattuite nell'accordo di mediazione, per un totale di euro 200.000,00. Il mancato pagamento del residuo, secondo la tesi della reclamante, derivava dalla sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare, con conseguente venir meno della causa concreta dell'obbligazione.
In relazione al debito erariale, la società deduceva che una parte era stata regolarmente rateizzata e pagata, un'altra non risultava notificata, e la restante, pur non rateizzata, non integrava un indice attendibile di insolvenza, tenuto conto della disponibilità finanziaria e della regolarità dei flussi di cassa. pagina 2 di 6 Rappresentava inoltre di essere impresa operativa nel settore turistico-alberghiero di fascia alta, con struttura ricettiva a cinque stelle, personale assunto, investimenti effettuati per oltre due milioni di euro negli ultimi esercizi, e regolare adempimento DE obblighi retributivi, previdenziali e fiscali.
Veniva altresì lamentato il fatto che il ritardo nella pubblicazione della sentenza impugnata — deliberata il 19 febbraio 2025 e pubblicata solo l'8 aprile 2025 — aveva a suo dire precluso l'attivazione tempestiva dei rimedi processuali e delle misure conservative, con grave pregiudizio per la continuità aziendale e per il ceto creditorio.
Alla luce di tali circostanze, la reclamante chiedeva la sospensione della procedura liquidatoria e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, al fine di preservare il valore aziendale, la continuità operativa e la tutela occupazionale dei lavoratori impiegati nella stagione turistica.
Si costituiva la liquidazione giudiziale della in persona del curatore dott. Parte_1
che contestava ogni avversa pretesa, chiedendo il rigetto del reclamo. Persona_1
Rigettata la istanza di sospensione e di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, la causa veniva trattenuta a riserva all'udienza del 10.10.25, previa concessione dei termini per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla condotta omissiva dell'imprenditore e sulla mancata produzione documentale
In ossequio al principio devolutivo pieno del presente giudizio di reclamo, dalla documentazione prodotta dal curatore si rileva in primo luogo che la società reclamante non ha adempiuto agli obblighi di trasparenza documentale imposti dall'art. 49, comma 3, lett. c), C.C.I.I., omettendo il deposito della documentazione contabile necessaria alla ricostruzione della propria situazione economico-finanziaria.
Tale omissione, reiteratamente segnalata dal Curatore e comunicata all' Controparte_2
, costituisce di per sé un comportamento reticente, che può, secondo la consolidata
[...]
giurisprudenza di merito e di legittimità, integrare autonoma fonte di prova dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 116 c.p.c, trattandosi di mancata collaborazione processuale, in un contesto concorsuale nel quale assume rilievo sintomatico come volontà di occultare elementi rilevanti per la valutazione della decozione.
pagina 3 di 6 Sulla struttura negoziale e sull'assetto del compendio aziendale
I documenti prodotti dal curatore, ed in particolare la informativa della guardia di finanza del
23.9.2025, permettono di analizzare le vicende contrattuali che hanno coinvolto Controparte_1
la RE 92 S.r.l. e la AL DE UL relativamente ai beni
[...] CP_3
aziendali.
Agli atti il contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti nel 2018, con obbligo di versamento da parte della di un canone ritenuto incongruo dal consulente nominato in sede CP_4
esecutiva, per il godimento di un resort di lusso, già gravato da esposizioni debitorie significative.
Sulla procedura esecutiva immobiliare e sull'inopponibilità del contratto di affitto
La procedura esecutiva R.G.E. n. 34/2019 promossa da un creditore ipotecario nei confronti della RE 92 RL e della AL DE UL OR (proprietarie DE immobili concessi in godimento alla conduceva all'accertamento dell'inopponibilità del contratto di CP_4
affitto alla procedura ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c., con conseguente ordine di liberazione dei beni e autorizzazione al recupero delle indennità di occupazione (vedi documenti).
Agli atti l'accordo di mediazione intervenuto tra la e il custode I.V.G. in data 9.7.24, CP_4
volto a dilazionare l'esecuzione, nel quale veniva previsto il pagamento di € 400.000,00 in quattro rate, con clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento.
Provato l'inadempimento della reclamante, che ha versato solo la metà dell'importo pattuito, con perdita della disponibilità del compendio immobiliare e compromissione irreversibile della continuità aziendale.
Sulla pretesa estinzione dell'obbligazione e sulla persistenza dell'esecuzione
Ciò premesso in fatto, la tesi difensiva secondo cui l'obbligazione sarebbe venuta meno per effetto della conversione del pignoramento da parte di è priva di Controparte_5
fondamento. La procedura esecutiva risulta infatti permanere sui beni della RE 92
S.r.l., oggi in liquidazione giudiziale.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, gli obblighi della
[...]
nei confronti dell'I.V.G. sono tuttora inadempiuti. Controparte_1
Correttamente, quindi, il tribunale riteneva che la detenzione sine titulo dei beni dell'azienda, unitamente al mancato pagamento dei canoni di affitto dal 2019, configurasse una situazione di pagina 4 di 6 insolvenza strutturale, aggravata dalla quantificazione del credito in sede concorsuale per un importo indicato in oltre € 1.200.000,00 per canoni di affitto non pagati.
Viceversa, il versamento della somma di € 253.972,08 effettuato dalla reclamante per consentire la conversione del pignoramento in favore di AL DE UL non appare significativo per dimostrare la sussistenza di risorse finanziarie in capo ad essa. Trattandosi di soggetto terzo, tale pagamento appare sintomatico, invece, di un fatto distrattivo in danno dei creditori e di una gestione non prudente della società, orientata alla tutela di interessi estranei rispetto alla massa creditoria, anche tipico dello stato d'insolvenza.
Sulla posizione debitoria verso l'RI e sulla rateizzazione sistematica
A fronte di ciò, non può invece negarsi che la società reclamante risulta esposta verso l'RI per debiti di oltre € 400.000,00 per i quali ha fatto ricorso sistematico alla procedura di rateizzazione. Sebbene tale modalità sia formalmente lecita, anche tale forma anomala di adempimento, appare indicativa di un'incapacità di far fronte alle obbligazioni fiscali alle scadenze naturali.
Il progressivo incremento del debito tributario, come desumibile dai bilanci, conferma una tendenza degenerativa della situazione finanziaria.
Sulla cessazione dei pagamenti e sui procedimenti monitori pendenti
A fronte di tali dati, risulta inoltre provata l'esistenza di plurimi decreti ingiuntivi esecutivi, emessi tra il 2024 e il 2025, anche essi sintomatici di una condizione di insolvenza diffusa e non episodica. Sul punto, la negazione da parte dell'amministratrice della sussistenza di inadempimenti anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale appare smentita dalla documentazione acquisita.
La società, privata del compendio aziendale per effetto dei provvedimenti esecutivi, si trova oggi nell'impossibilità oggettiva di svolgere la propria attività. La mancanza di liquidità, aggravata dalla distrazione di fondi in favore dell'amministratrice il giorno stesso della dichiarazione di liquidazione ( vedi doc 51) , evidenzia ulteriormente una situazione di decozione irreversibile.
pagina 5 di 6 Il reclamo deve quindi essere rigettato con condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione minimo valore indeterminato complessità media.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Parte_1
Pausania n. 21/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025:
Rigetta il reclamo, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Condanna la reclamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della Controparte_6
che liquida in complessivi euro 6.079,00 per compensi, oltre accessori di
[...]
legge;
Dispone ai sensi dell'art. 51 comma 15 CCII, il versamento da parte del reclamante di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Sassari il 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa RI RI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai Magistrati
Dott.ssa RI RI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 120/2025 V.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. FOIS FABIO MARIA come da Parte_1
RECLAMANTE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
RECLAMATO CONTUMACE
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ER NC e avv. ELISA NC RECLAMATO
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per chiede All'Ecc.ma Corte adita, affinché, contrariis reiectis, Parte_1
Voglia:
1. Accogliere integralmente il presente reclamo e, per l'effetto: - Riformare la sentenza n. 21/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, pubblicata in data 8 aprile 2025; - Rigettare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti della - Revocare, di conseguenza, la Sentenza di cui sopra relativa Controparte_1 all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in danno dell'odierna Reclamante;
2. Accertare e dichiarare l'insussistenza, alla data della decisione di primo grado, dello stato di insolvenza in capo alla reclamante, attesa: - la marginalità delle esposizioni debitorie pagina 1 di 6 contestate;
- la regolarità della gestione finanziaria e operativa della società; - l'assenza di generalizzazione, attualità e gravità DE inadempimenti;
- la persistente capacità di soddisfacimento delle obbligazioni sociali in condizioni di normalità gestionale;
3. Dichiarare, per l'effetto, che la conserva la piena idoneità economico- Controparte_1 finanziaria alla prosecuzione dell'attività d'impresa, in coerenza con i principi di conservazione delle imprese vitali in ossequio alla normativa vigente.
4. Con vittoria di spese del presente giudizio di reclamo.
Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE si conclude, nell'interesse Pt_1 Parte_1 della Liquidazione Giudiziale della affinché Codesta Ecc.ma Corte, Parte_1 ogni diversa istanza disattesa e previe le opportune declaratorie, voglia rigettare l'avverso reclamo, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con sentenza n. 21/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, il Tribunale di Tempio Pausania dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
accogliendo il ricorso proposto dal Pubblico Ministero in data 22 ottobre 2024.
[...]
La decisione si fondava su due presupposti ritenuti rilevanti: da un lato, l'esistenza di debiti erariali per complessivi euro 67.543,54, non oggetto di rateizzazione;
dall'altro, l'inadempimento dell'accordo di mediazione sottoscritto con IVG per l'importo di euro 200.000,00, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 34/2019.
La società proponeva reclamo avverso la suddetta sentenza, Parte_1 CP_1
deducendo l'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l'apertura della procedura concorsuale e chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa.
La società evidenziava come l'inadempimento valorizzato dal Tribunale fosse da ritenersi parziale, giustificato e privo di rilevanza sistemica, avendo la stessa corrisposto due delle quattro rate pattuite nell'accordo di mediazione, per un totale di euro 200.000,00. Il mancato pagamento del residuo, secondo la tesi della reclamante, derivava dalla sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare, con conseguente venir meno della causa concreta dell'obbligazione.
In relazione al debito erariale, la società deduceva che una parte era stata regolarmente rateizzata e pagata, un'altra non risultava notificata, e la restante, pur non rateizzata, non integrava un indice attendibile di insolvenza, tenuto conto della disponibilità finanziaria e della regolarità dei flussi di cassa. pagina 2 di 6 Rappresentava inoltre di essere impresa operativa nel settore turistico-alberghiero di fascia alta, con struttura ricettiva a cinque stelle, personale assunto, investimenti effettuati per oltre due milioni di euro negli ultimi esercizi, e regolare adempimento DE obblighi retributivi, previdenziali e fiscali.
Veniva altresì lamentato il fatto che il ritardo nella pubblicazione della sentenza impugnata — deliberata il 19 febbraio 2025 e pubblicata solo l'8 aprile 2025 — aveva a suo dire precluso l'attivazione tempestiva dei rimedi processuali e delle misure conservative, con grave pregiudizio per la continuità aziendale e per il ceto creditorio.
Alla luce di tali circostanze, la reclamante chiedeva la sospensione della procedura liquidatoria e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, al fine di preservare il valore aziendale, la continuità operativa e la tutela occupazionale dei lavoratori impiegati nella stagione turistica.
Si costituiva la liquidazione giudiziale della in persona del curatore dott. Parte_1
che contestava ogni avversa pretesa, chiedendo il rigetto del reclamo. Persona_1
Rigettata la istanza di sospensione e di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, la causa veniva trattenuta a riserva all'udienza del 10.10.25, previa concessione dei termini per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla condotta omissiva dell'imprenditore e sulla mancata produzione documentale
In ossequio al principio devolutivo pieno del presente giudizio di reclamo, dalla documentazione prodotta dal curatore si rileva in primo luogo che la società reclamante non ha adempiuto agli obblighi di trasparenza documentale imposti dall'art. 49, comma 3, lett. c), C.C.I.I., omettendo il deposito della documentazione contabile necessaria alla ricostruzione della propria situazione economico-finanziaria.
Tale omissione, reiteratamente segnalata dal Curatore e comunicata all' Controparte_2
, costituisce di per sé un comportamento reticente, che può, secondo la consolidata
[...]
giurisprudenza di merito e di legittimità, integrare autonoma fonte di prova dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 116 c.p.c, trattandosi di mancata collaborazione processuale, in un contesto concorsuale nel quale assume rilievo sintomatico come volontà di occultare elementi rilevanti per la valutazione della decozione.
pagina 3 di 6 Sulla struttura negoziale e sull'assetto del compendio aziendale
I documenti prodotti dal curatore, ed in particolare la informativa della guardia di finanza del
23.9.2025, permettono di analizzare le vicende contrattuali che hanno coinvolto Controparte_1
la RE 92 S.r.l. e la AL DE UL relativamente ai beni
[...] CP_3
aziendali.
Agli atti il contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti nel 2018, con obbligo di versamento da parte della di un canone ritenuto incongruo dal consulente nominato in sede CP_4
esecutiva, per il godimento di un resort di lusso, già gravato da esposizioni debitorie significative.
Sulla procedura esecutiva immobiliare e sull'inopponibilità del contratto di affitto
La procedura esecutiva R.G.E. n. 34/2019 promossa da un creditore ipotecario nei confronti della RE 92 RL e della AL DE UL OR (proprietarie DE immobili concessi in godimento alla conduceva all'accertamento dell'inopponibilità del contratto di CP_4
affitto alla procedura ai sensi dell'art. 2923 comma 3 c.c., con conseguente ordine di liberazione dei beni e autorizzazione al recupero delle indennità di occupazione (vedi documenti).
Agli atti l'accordo di mediazione intervenuto tra la e il custode I.V.G. in data 9.7.24, CP_4
volto a dilazionare l'esecuzione, nel quale veniva previsto il pagamento di € 400.000,00 in quattro rate, con clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento.
Provato l'inadempimento della reclamante, che ha versato solo la metà dell'importo pattuito, con perdita della disponibilità del compendio immobiliare e compromissione irreversibile della continuità aziendale.
Sulla pretesa estinzione dell'obbligazione e sulla persistenza dell'esecuzione
Ciò premesso in fatto, la tesi difensiva secondo cui l'obbligazione sarebbe venuta meno per effetto della conversione del pignoramento da parte di è priva di Controparte_5
fondamento. La procedura esecutiva risulta infatti permanere sui beni della RE 92
S.r.l., oggi in liquidazione giudiziale.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, gli obblighi della
[...]
nei confronti dell'I.V.G. sono tuttora inadempiuti. Controparte_1
Correttamente, quindi, il tribunale riteneva che la detenzione sine titulo dei beni dell'azienda, unitamente al mancato pagamento dei canoni di affitto dal 2019, configurasse una situazione di pagina 4 di 6 insolvenza strutturale, aggravata dalla quantificazione del credito in sede concorsuale per un importo indicato in oltre € 1.200.000,00 per canoni di affitto non pagati.
Viceversa, il versamento della somma di € 253.972,08 effettuato dalla reclamante per consentire la conversione del pignoramento in favore di AL DE UL non appare significativo per dimostrare la sussistenza di risorse finanziarie in capo ad essa. Trattandosi di soggetto terzo, tale pagamento appare sintomatico, invece, di un fatto distrattivo in danno dei creditori e di una gestione non prudente della società, orientata alla tutela di interessi estranei rispetto alla massa creditoria, anche tipico dello stato d'insolvenza.
Sulla posizione debitoria verso l'RI e sulla rateizzazione sistematica
A fronte di ciò, non può invece negarsi che la società reclamante risulta esposta verso l'RI per debiti di oltre € 400.000,00 per i quali ha fatto ricorso sistematico alla procedura di rateizzazione. Sebbene tale modalità sia formalmente lecita, anche tale forma anomala di adempimento, appare indicativa di un'incapacità di far fronte alle obbligazioni fiscali alle scadenze naturali.
Il progressivo incremento del debito tributario, come desumibile dai bilanci, conferma una tendenza degenerativa della situazione finanziaria.
Sulla cessazione dei pagamenti e sui procedimenti monitori pendenti
A fronte di tali dati, risulta inoltre provata l'esistenza di plurimi decreti ingiuntivi esecutivi, emessi tra il 2024 e il 2025, anche essi sintomatici di una condizione di insolvenza diffusa e non episodica. Sul punto, la negazione da parte dell'amministratrice della sussistenza di inadempimenti anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale appare smentita dalla documentazione acquisita.
La società, privata del compendio aziendale per effetto dei provvedimenti esecutivi, si trova oggi nell'impossibilità oggettiva di svolgere la propria attività. La mancanza di liquidità, aggravata dalla distrazione di fondi in favore dell'amministratrice il giorno stesso della dichiarazione di liquidazione ( vedi doc 51) , evidenzia ulteriormente una situazione di decozione irreversibile.
pagina 5 di 6 Il reclamo deve quindi essere rigettato con condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione minimo valore indeterminato complessità media.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Parte_1
Pausania n. 21/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025:
Rigetta il reclamo, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Condanna la reclamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della Controparte_6
che liquida in complessivi euro 6.079,00 per compensi, oltre accessori di
[...]
legge;
Dispone ai sensi dell'art. 51 comma 15 CCII, il versamento da parte del reclamante di una somma pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Sassari il 16.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa RI RI
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