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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziat o la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8736 dell'anno 2021
Tra
Parte_1
(già ),
[...] Pt_2 con il patrocinio del l'avv. Parte_3
ATTORE
E
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti. Controparte_1 C.F._1
e l'avv. Parte_4 Parte_5
CONVENUTO
E
Controparte_2
Cont VOLONTAR I ALERNO
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
Conclusioni come in atti come richiamat e nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con distinti atti di citazione, notificati entrambi il 5/11/2021, l'Associazione degli pagina1 di 8 Ufficiali e dei Sottoufficiali dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei
Carabinieri (in seguito ) ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Pt_2
Tribunale, la Controparte_4 CP_5
(in seguito anche nonché per ivi
[...] Controparte_6 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:«1. accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni sopra esposte, che il Generale , in relazione al Controparte_1 giudizio di appello proposto ad istanza dell Unificato Controparte_2
Ufficiali, Sottoufficiali, Volontari di , contro l'Associazione degli Ufficiali CP_5
e Sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Carabinieri, definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 548/2021, ha agito in
l Sot iciali, Controparte_7 Controparte_8 CP_9
Volontari di;
2. accertare e dichiarare che sussiste, in relazione al giudi zio CP_5 di appello proposto ad istanza dell'Associazione RC Unificato Ufficiali,
Sottoufficiali, Volontari di Salerno, contro l'Associazione degli Ufficiali e
Sottoufficiali dell'Esercito, della Mari na e dell'Aeronautica e dei Carabinieri, definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 54 8/2021 vincolo di solidarietà tra l'Associazione RC Unificato Ufficiali, Sottoufficiali, Volontari di Salerno, e il legale rapp.te della suddetta associazione, sig. Controparte_10
;
3. condannare, per l'effetto il sig. , in solido con
[...] Controparte_1
l in Controparte_7 Controparte_11 persona del l egale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma di €
5.100,00; il tutto ol tre interessi e rivalutazione monetaria;
4. munire l'emittenda sentenza di clausola provv.te esecutiva come per legge;
5. condannare controparti, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario».
A fondamento della propria domanda ha dedotto che con sentenza della Corte di
Appello di Salerno n. 548/21 del 15/4/2021 emessa a definizione del giudizio tra essa attrice e il C ircolo Unificato in persona del l egale rapp.te p.t, CP_1
, quest'ult ima era stata condannata in favore della stessa attrice al
[...] pagamento delle spese processuali così come dettagliate: €3.400,00 a titolo di compensi di avvocato;
€ 510,00 a titolo di rimborso spese generali;
€ 156,40 per
C.P.A., € 894,60 per I.V.A. nonché spese successive e interessi e svalutazione il pagina2 di 8 tutto nella somma di € 5.100,00. Che il RC Unificat o in persona del legale rapp.te p.t. , non ha provveduto al pagamento dell'importo delle Controparte_1 spese di lite liquidate in sentenza. Che per le obbligazioni assunte dall'associazione non riconosciuta, a norma dell'art. 38 cod. civ., sussiste vincolo di solidariet à e rispondono personal mente e solidalment e le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazi one, che, pertanto, sussiste vincolo di solidarietà tra il RC
Unificato e in quanto quest'ultimo ha agito in nome e per conto Controparte_1 dell'associazione così come si evince dalla sentenza della Corte di Appello di
Salerno. Che il titolo esecutivo si è formato solo contro il RC Unificato e non anche nei confronti d el responsabile solidale ex art. 38 cod. civ. Ha, pertanto, concluso come sopra riportato.
Si è costituito tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
14/02/2022 il che ha eccepito: che con atto di citazione del Controparte_1
28/10/2008 l Parte_6
aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, l
[...] Parte_1
(già ) per sentirla condannare al pagamento delle somme CP_12 Pt_2 incassate dagli associati dall'Associazione a titolo di quota Controparte_2
Controparte_7 Pt_2 seppur aveva riconosciuto il debito nei confronti dell'odierna convenuta ne contestava l'esistenza nella form a dell'associazione eccependo l'esclusiva esistenza di un Organismo di Protezione Sociale denomin ato RC Unificato, richiedendo, quindi, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva e il rigetto della domanda. Che con sentenza n. 1432/2014 il Tribunale di Salerno aveva dichi arato che il non si era costituito come associ a zione e, pertanto, rimaneva Controparte_2 privo di soggettività giuridica, rigettando, quindi, le domande attoree. Che il RC
Unificato aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, conclusosi con sentenza n. 548/2021 in cui veniva confermata la qualifi cazione giuridica del
RC . Che con ricorso del 12/7/2021 aveva proposto ricorso in CP_2
Cassazione ribadendo la propria esistenza fin dal 1986 e impugnando la parte del la sentenza della Cort e d'Appello di Salerno nella parte in cui aveva statuito che l'Associazione bbe Parte_6 soggettività giuridica, e che, pert anto, l'accertam ento da parte del Giudice di legittimità ha portat a dirimente rispetto all'odierna controversi. Che risulta del t utto pagina3 di 8 contraddittorio che la abbia sempre sostenuto l'inesistenza Pt_2
l di Controparte_7 Controparte_13 CP_5 per poi instaurare il presente procedimento non solo sostenendo l'esistenza del citato ente – che conviene in giudizio – ma ritenendo che, nella specie, trovi applicazione la responsabilità solidale di esso convenuto ex art. 38 cod. civ. In via subordinata, la decadenza ex art. 1957 cod. civ. dell dal diritto di pretendere Pt_2
l'adempimento dell'obbligazione per mancata tempestiva proposizione delle azi oni contro il debitore principale nel t ermine semestral e in quanto era munita di ti tolo esecutivo sin dal 30/4/2021 mentre ha avviato il presente giudizio solo in data
5/11/2021.
Ha concluso, quindi, per l 'accoglimento delle seguent i conclusioni: in via preliminare, previo accertamento del nesso di pregiudizialità/dipendenza tra il petitum del presente procedimento e quello di cui al giudizio di legittimità n. R.G.
20908/2021, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295, il presente procedimento sino alla definizione del mentovato processo di legittimità; B) nel merito: in via principale, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Generale no CP_14 all'Associazione degli Ufficiali e dei Sottoufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri (già per le causali di cui all'atto di Pt_2 citazione;
in ogni caso dichiarare ex art. 1957 c.c. l'Associazione degli Ufficiali e dei Sottoufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri
(già , in persona del President e e legale rappresentante p.t., decaduta dal Pt_2 diritto di agire nei confronti del Gene rale per non avere il Controparte_1 creditore proposto entro sei mesi le sue istanze né contro la debitrice principale né contro il debitore solidale;
condannare l'Associazione degli Ufficiali e dei
Sottoufficiali dell'Esercito, della , dell ca (già Pt_1 CP_15 Parte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al pagament o di Pt_2 spese, diritti ed onorari come per legge».
Nonostante regolarmente citato in giudizio, non si è costituita la
[...] per cui ne veni va Controparte_16 Controparte_5 dichiarata la contumacia all'udienza del 23/02/2022.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa
è stata ritenuta mat ura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale , ed pagina4 di 8 all'udienza del 16/10/2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c.
1. Tanto premesso in fatto, è necessario rilevare, preliminarmente, che il giudizio indicato in epigrafe ha ad oggetto la domanda attorea di condanna del convenuto, componente di un'associazione non riconosciuta al pagam ento dei quanto dovuto dall'associazion e st essa per l'inadempi mento al contratto di mandato, così come accertato nella sentenza n.548/2021 della Corte d'Appello di Salerno, evidenziandosi che i titoli posti a fondamento dell'azione sono il contratto di mandato e la qualità, in capo al convenuto , di responsabile degli atti compiuti quale componente dell'associazione non riconosciuta, e non la sentenza della Corte
d'Appello di Salerno, con la quale è stata accert ata le responsabi lità dell , in quanto: «L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la Parte_1 sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel qual e il credit ore non abbia convenut o, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'a rt. 38 c.c., al fine di ottenere l 'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto» (Cass. Sez.
3 - Sentenza n.
12714 del 14/05/2019).
2. Pertanto, l'attore ha correttamente i nstaurato il presente giudizio di cognizione, non sussistendo l'automatica estensione dell'efficacia esecutiva del titolo ottenuto verso l'associazione, nei confronti del rappresentante di quest'ultima,
, occorrendo l'accertamento della circostanza che detto Controparte_1 rappresentante abbi a concret amente agi to in nome dell'ente nella costituzione dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere.
2.1. Quindi, ai fini della disamina della domanda attorea è necessario verificare l a sussistenza o meno del vincolo di solidarietà tra un soggetto sprovvisto di soggettività giuridica e il proprio rappresentante legale p.t. che agisce in nome e per conto di tal e associazione.
2.2. La qualità di associazione non riconosci uta dell'odierna convenuta contumace deve ritenersi ormai definitivamente accertata, essendo la rel ativa questione coperta da giudicato. Invero, la Suprema Corte, con sentenza n. 10862/2024 (depositata dalla parte attrice con memoria del 6/10/2025), ha rigettato il ricorso proposto dalla convenuta contumace avverso l a sent enza della Corte d'Appello di Salerno n. pagina5 di 8 548/2021, la quale, sul punto, testualmente afferm a: «Dall'esame della documentazione allegata, infatti, non risulta alcun documento, avente data certa, dal quale sia possibile desumere l'esistenza di un'associazione sorta nel 1986, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine, lo statuto dettato dal comanda nte militare al quale fa riferimento il RC Unificato. Inoltre, l 'art.
8. Comma 3, della l egge
11 luglio 1978, n. 382 (abrogata dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), all'epoca vigente, stabiliva che: “l a costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa.” Di tale assenso non vi è traccia nella produzione documentale della parte appellante […]. E, con decisione immune da vizi logici e giuridi ci, che la Corte condivide, il Giudice di prime cure ha evidenziato che la mancanza di soggettività esclude la legittimazione ad agire da parte del RC Unificato, che spetta unicamente all'ente al quale è organicamente collegato, ovvero all'Amministraz ione della Difesa, con la quale intercorre il rapporto di concessione -contratto con l'MA (ora ». CP_12
2.3. In diritto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., il giudicato sostanziale fa stat o tra le parti, i loro eredi o aventi causa, limitatamente all'accertamento del diritto controverso che ha formato oggetto della decisione. Ne consegue che la st atuizione della Corte d'Appello di Sal erno, confermata dalla
Suprema Corte, è divenuta definitiva e vincolante, precludendo ogni ulteriore discussione sulla natura giuridica dell'ente convenuto e sulla relativa legittimazione.
2.4. La sopramenzionat a circostanza risulta dirimente ai fini del presente giudizio, la condanna in solido del convenuto, , qual e legale rappresentante Controparte_1
p.t. del cato, in quanto, a i sensi dell'art. 38 cod. civ. le obbligazioni di CP_4 un'associazione non riconosciuta sorgono in forza della di chiarazione negoziale resa da chi, agendo in nome e per conto dell'associazione, ha speso il nome della stessa associazione.
2.5. Rilevante, però, è che il rapporto obbligatorio è strettamente connesso non alla mera titolarità, bensì all'effetti va attività negoziale svolta per conto dell'associazione, at traverso la quale vengono costruiti i rapporti con i terzi.
2.6. Pertanto, occorre verificare che il rappresentante abbia concretament e agito in nome dell'ente nella costituzione dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere. pagina6 di 8 2.7. In tal senso, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tenuto conto della natura della responsabilità prevista dall'art. 38 cod. civ., di carattere personale e solidal e, incombe su chi ne i nvochi l'applicazione l'onere di dimostrare la concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione, non potendo ritenersi suffi cient e la mera prova della cari ca formale ricopert a all'interno dell'ente (ex multis, Cass. n. 8752/2017; Cass. n.18188/2014).
2.8. La Suprema Corte, infatti, afferm a: «La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale post a in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza c he detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi i n giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente» (Cassazione civile sez. I,
18/04/2024, n.10490).
2.9. Nel caso di specie, parte attorea nulla prova sull'effettiva attività svolta da
, avendo posto a fondamento della propri a domanda di condanna Controparte_1 la mera sentenza della Corte di Appello di Salerno con l a quale è stato condannato il solo Circol o Unificato alle spese processuali mentre ri sulta priva di qualsiasi prova la concret a at tività negoziale svolta dal convenuto i n nome e nell'interesse dell'associazione non riconosciuta.
2.10. Per tutti i motivi sopraesposti, la domanda deve essere rigettata
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina7 di 8 A) Rigetta la domanda attorea;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla part e convenuta le spese di lite, che si liquidano in € . 2.552,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , con attribuzione ai procuratori avv.ti Gianfranco Mobilio e . Parte_5
Così deciso in Salerno, lì 10 novembre 2025 .
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
pagina8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha pronunziat o la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8736 dell'anno 2021
Tra
Parte_1
(già ),
[...] Pt_2 con il patrocinio del l'avv. Parte_3
ATTORE
E
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti. Controparte_1 C.F._1
e l'avv. Parte_4 Parte_5
CONVENUTO
E
Controparte_2
Cont VOLONTAR I ALERNO
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
Conclusioni come in atti come richiamat e nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con distinti atti di citazione, notificati entrambi il 5/11/2021, l'Associazione degli pagina1 di 8 Ufficiali e dei Sottoufficiali dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei
Carabinieri (in seguito ) ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Pt_2
Tribunale, la Controparte_4 CP_5
(in seguito anche nonché per ivi
[...] Controparte_6 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:«1. accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni sopra esposte, che il Generale , in relazione al Controparte_1 giudizio di appello proposto ad istanza dell Unificato Controparte_2
Ufficiali, Sottoufficiali, Volontari di , contro l'Associazione degli Ufficiali CP_5
e Sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Carabinieri, definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 548/2021, ha agito in
l Sot iciali, Controparte_7 Controparte_8 CP_9
Volontari di;
2. accertare e dichiarare che sussiste, in relazione al giudi zio CP_5 di appello proposto ad istanza dell'Associazione RC Unificato Ufficiali,
Sottoufficiali, Volontari di Salerno, contro l'Associazione degli Ufficiali e
Sottoufficiali dell'Esercito, della Mari na e dell'Aeronautica e dei Carabinieri, definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 54 8/2021 vincolo di solidarietà tra l'Associazione RC Unificato Ufficiali, Sottoufficiali, Volontari di Salerno, e il legale rapp.te della suddetta associazione, sig. Controparte_10
;
3. condannare, per l'effetto il sig. , in solido con
[...] Controparte_1
l in Controparte_7 Controparte_11 persona del l egale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma di €
5.100,00; il tutto ol tre interessi e rivalutazione monetaria;
4. munire l'emittenda sentenza di clausola provv.te esecutiva come per legge;
5. condannare controparti, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario».
A fondamento della propria domanda ha dedotto che con sentenza della Corte di
Appello di Salerno n. 548/21 del 15/4/2021 emessa a definizione del giudizio tra essa attrice e il C ircolo Unificato in persona del l egale rapp.te p.t, CP_1
, quest'ult ima era stata condannata in favore della stessa attrice al
[...] pagamento delle spese processuali così come dettagliate: €3.400,00 a titolo di compensi di avvocato;
€ 510,00 a titolo di rimborso spese generali;
€ 156,40 per
C.P.A., € 894,60 per I.V.A. nonché spese successive e interessi e svalutazione il pagina2 di 8 tutto nella somma di € 5.100,00. Che il RC Unificat o in persona del legale rapp.te p.t. , non ha provveduto al pagamento dell'importo delle Controparte_1 spese di lite liquidate in sentenza. Che per le obbligazioni assunte dall'associazione non riconosciuta, a norma dell'art. 38 cod. civ., sussiste vincolo di solidariet à e rispondono personal mente e solidalment e le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazi one, che, pertanto, sussiste vincolo di solidarietà tra il RC
Unificato e in quanto quest'ultimo ha agito in nome e per conto Controparte_1 dell'associazione così come si evince dalla sentenza della Corte di Appello di
Salerno. Che il titolo esecutivo si è formato solo contro il RC Unificato e non anche nei confronti d el responsabile solidale ex art. 38 cod. civ. Ha, pertanto, concluso come sopra riportato.
Si è costituito tardivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
14/02/2022 il che ha eccepito: che con atto di citazione del Controparte_1
28/10/2008 l Parte_6
aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, l
[...] Parte_1
(già ) per sentirla condannare al pagamento delle somme CP_12 Pt_2 incassate dagli associati dall'Associazione a titolo di quota Controparte_2
Controparte_7 Pt_2 seppur aveva riconosciuto il debito nei confronti dell'odierna convenuta ne contestava l'esistenza nella form a dell'associazione eccependo l'esclusiva esistenza di un Organismo di Protezione Sociale denomin ato RC Unificato, richiedendo, quindi, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva e il rigetto della domanda. Che con sentenza n. 1432/2014 il Tribunale di Salerno aveva dichi arato che il non si era costituito come associ a zione e, pertanto, rimaneva Controparte_2 privo di soggettività giuridica, rigettando, quindi, le domande attoree. Che il RC
Unificato aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, conclusosi con sentenza n. 548/2021 in cui veniva confermata la qualifi cazione giuridica del
RC . Che con ricorso del 12/7/2021 aveva proposto ricorso in CP_2
Cassazione ribadendo la propria esistenza fin dal 1986 e impugnando la parte del la sentenza della Cort e d'Appello di Salerno nella parte in cui aveva statuito che l'Associazione bbe Parte_6 soggettività giuridica, e che, pert anto, l'accertam ento da parte del Giudice di legittimità ha portat a dirimente rispetto all'odierna controversi. Che risulta del t utto pagina3 di 8 contraddittorio che la abbia sempre sostenuto l'inesistenza Pt_2
l di Controparte_7 Controparte_13 CP_5 per poi instaurare il presente procedimento non solo sostenendo l'esistenza del citato ente – che conviene in giudizio – ma ritenendo che, nella specie, trovi applicazione la responsabilità solidale di esso convenuto ex art. 38 cod. civ. In via subordinata, la decadenza ex art. 1957 cod. civ. dell dal diritto di pretendere Pt_2
l'adempimento dell'obbligazione per mancata tempestiva proposizione delle azi oni contro il debitore principale nel t ermine semestral e in quanto era munita di ti tolo esecutivo sin dal 30/4/2021 mentre ha avviato il presente giudizio solo in data
5/11/2021.
Ha concluso, quindi, per l 'accoglimento delle seguent i conclusioni: in via preliminare, previo accertamento del nesso di pregiudizialità/dipendenza tra il petitum del presente procedimento e quello di cui al giudizio di legittimità n. R.G.
20908/2021, sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295, il presente procedimento sino alla definizione del mentovato processo di legittimità; B) nel merito: in via principale, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Generale no CP_14 all'Associazione degli Ufficiali e dei Sottoufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri (già per le causali di cui all'atto di Pt_2 citazione;
in ogni caso dichiarare ex art. 1957 c.c. l'Associazione degli Ufficiali e dei Sottoufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri
(già , in persona del President e e legale rappresentante p.t., decaduta dal Pt_2 diritto di agire nei confronti del Gene rale per non avere il Controparte_1 creditore proposto entro sei mesi le sue istanze né contro la debitrice principale né contro il debitore solidale;
condannare l'Associazione degli Ufficiali e dei
Sottoufficiali dell'Esercito, della , dell ca (già Pt_1 CP_15 Parte_1
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al pagament o di Pt_2 spese, diritti ed onorari come per legge».
Nonostante regolarmente citato in giudizio, non si è costituita la
[...] per cui ne veni va Controparte_16 Controparte_5 dichiarata la contumacia all'udienza del 23/02/2022.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa
è stata ritenuta mat ura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale , ed pagina4 di 8 all'udienza del 16/10/2025 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c.
1. Tanto premesso in fatto, è necessario rilevare, preliminarmente, che il giudizio indicato in epigrafe ha ad oggetto la domanda attorea di condanna del convenuto, componente di un'associazione non riconosciuta al pagam ento dei quanto dovuto dall'associazion e st essa per l'inadempi mento al contratto di mandato, così come accertato nella sentenza n.548/2021 della Corte d'Appello di Salerno, evidenziandosi che i titoli posti a fondamento dell'azione sono il contratto di mandato e la qualità, in capo al convenuto , di responsabile degli atti compiuti quale componente dell'associazione non riconosciuta, e non la sentenza della Corte
d'Appello di Salerno, con la quale è stata accert ata le responsabi lità dell , in quanto: «L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la Parte_1 sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel qual e il credit ore non abbia convenut o, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'a rt. 38 c.c., al fine di ottenere l 'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto» (Cass. Sez.
3 - Sentenza n.
12714 del 14/05/2019).
2. Pertanto, l'attore ha correttamente i nstaurato il presente giudizio di cognizione, non sussistendo l'automatica estensione dell'efficacia esecutiva del titolo ottenuto verso l'associazione, nei confronti del rappresentante di quest'ultima,
, occorrendo l'accertamento della circostanza che detto Controparte_1 rappresentante abbi a concret amente agi to in nome dell'ente nella costituzione dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere.
2.1. Quindi, ai fini della disamina della domanda attorea è necessario verificare l a sussistenza o meno del vincolo di solidarietà tra un soggetto sprovvisto di soggettività giuridica e il proprio rappresentante legale p.t. che agisce in nome e per conto di tal e associazione.
2.2. La qualità di associazione non riconosci uta dell'odierna convenuta contumace deve ritenersi ormai definitivamente accertata, essendo la rel ativa questione coperta da giudicato. Invero, la Suprema Corte, con sentenza n. 10862/2024 (depositata dalla parte attrice con memoria del 6/10/2025), ha rigettato il ricorso proposto dalla convenuta contumace avverso l a sent enza della Corte d'Appello di Salerno n. pagina5 di 8 548/2021, la quale, sul punto, testualmente afferm a: «Dall'esame della documentazione allegata, infatti, non risulta alcun documento, avente data certa, dal quale sia possibile desumere l'esistenza di un'associazione sorta nel 1986, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine, lo statuto dettato dal comanda nte militare al quale fa riferimento il RC Unificato. Inoltre, l 'art.
8. Comma 3, della l egge
11 luglio 1978, n. 382 (abrogata dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), all'epoca vigente, stabiliva che: “l a costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della Difesa.” Di tale assenso non vi è traccia nella produzione documentale della parte appellante […]. E, con decisione immune da vizi logici e giuridi ci, che la Corte condivide, il Giudice di prime cure ha evidenziato che la mancanza di soggettività esclude la legittimazione ad agire da parte del RC Unificato, che spetta unicamente all'ente al quale è organicamente collegato, ovvero all'Amministraz ione della Difesa, con la quale intercorre il rapporto di concessione -contratto con l'MA (ora ». CP_12
2.3. In diritto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., il giudicato sostanziale fa stat o tra le parti, i loro eredi o aventi causa, limitatamente all'accertamento del diritto controverso che ha formato oggetto della decisione. Ne consegue che la st atuizione della Corte d'Appello di Sal erno, confermata dalla
Suprema Corte, è divenuta definitiva e vincolante, precludendo ogni ulteriore discussione sulla natura giuridica dell'ente convenuto e sulla relativa legittimazione.
2.4. La sopramenzionat a circostanza risulta dirimente ai fini del presente giudizio, la condanna in solido del convenuto, , qual e legale rappresentante Controparte_1
p.t. del cato, in quanto, a i sensi dell'art. 38 cod. civ. le obbligazioni di CP_4 un'associazione non riconosciuta sorgono in forza della di chiarazione negoziale resa da chi, agendo in nome e per conto dell'associazione, ha speso il nome della stessa associazione.
2.5. Rilevante, però, è che il rapporto obbligatorio è strettamente connesso non alla mera titolarità, bensì all'effetti va attività negoziale svolta per conto dell'associazione, at traverso la quale vengono costruiti i rapporti con i terzi.
2.6. Pertanto, occorre verificare che il rappresentante abbia concretament e agito in nome dell'ente nella costituzione dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere. pagina6 di 8 2.7. In tal senso, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, tenuto conto della natura della responsabilità prevista dall'art. 38 cod. civ., di carattere personale e solidal e, incombe su chi ne i nvochi l'applicazione l'onere di dimostrare la concreta attività svolta in nome e per conto dell'associazione, non potendo ritenersi suffi cient e la mera prova della cari ca formale ricopert a all'interno dell'ente (ex multis, Cass. n. 8752/2017; Cass. n.18188/2014).
2.8. La Suprema Corte, infatti, afferm a: «La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale post a in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza c he detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi i n giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente» (Cassazione civile sez. I,
18/04/2024, n.10490).
2.9. Nel caso di specie, parte attorea nulla prova sull'effettiva attività svolta da
, avendo posto a fondamento della propri a domanda di condanna Controparte_1 la mera sentenza della Corte di Appello di Salerno con l a quale è stato condannato il solo Circol o Unificato alle spese processuali mentre ri sulta priva di qualsiasi prova la concret a at tività negoziale svolta dal convenuto i n nome e nell'interesse dell'associazione non riconosciuta.
2.10. Per tutti i motivi sopraesposti, la domanda deve essere rigettata
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina7 di 8 A) Rigetta la domanda attorea;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare alla part e convenuta le spese di lite, che si liquidano in € . 2.552,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge , con attribuzione ai procuratori avv.ti Gianfranco Mobilio e . Parte_5
Così deciso in Salerno, lì 10 novembre 2025 .
Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
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