Art. 14.
L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'articolo 11, in relazione all'articolo 7, per tutti coloro che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno una volta ogni dieci anni.
L'Opera provvede a far espletare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti di cui all'articolo 11, in relazione all'articolo 7, per tutti coloro che beneficiano dell'assegno ed in seguito, periodicamente, almeno una volta ogni dieci anni.