Art. 82. ((Il D.P.R. 9 OTTOBRE 1990 N. 309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))
PRESENTE ARTICOLO))
[1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali. 2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975 n. 685.] Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.609 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
Leggi di più…