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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4549/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4549 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, a cui sono riunite le cause n. 4765/2019 R.G. e n. 4775/2019 R.G.,
e decisa all'udienza del 10.6.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rosalinda Mangiapane. (causa n. 4549/2019 R.G.)
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2 C.F._2
Massimo Sidoti e Giuseppina Maria Ilaria Marazzotta (causa n. 4765/2019 R.G.)
2 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella. (causa n. 4775/2019 R.G.)
APPELLANTI
E
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
APPELLATA
3 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_4 P.IVA_4
dall'Avvocatura generale dello Stato.
CONCLUSIONI
ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di ROMA
contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.569/2019 emessa dal Tribunale di Roma,
Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Canonaco, nell'ambito del giudizio N.R.G. 72515/2015, depositata in cancelleria in data 9.1.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Ritenere e dichiarare che il diritto vantato dall'appellante non è prescritto con conseguente diritto della stessa al pagamento della somma di €.26.000,00 (euroventiseimeila) quale mancata retribuzione per gli anni relativi alla durata della specializzazione o nella diversa somma, anche maggiore che
l'On. Corte di Appello riterrà equa e di giustizia.
In subordine si chiede che alla stessa venga riconosciuto "il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n.82 CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975,
n.75/362/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito i corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal l° gennaio 1983 all'anno accademico 1990/1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti..." (Cass. N.17067/2013)
(Sentenza Tribunale di Palermo n. 766/2014) che qui si quantifica in €.26.000,00 o nella diversa somma, anche maggiore che l'On. Corte di Appello riterrà equa e di giustizia.
4 Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
ha così concluso: Parte_2
“PIACCIA ALL' ON. LE CORTE D'APPELLO ADITA
adversis reiectis così giudicare e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, emessa dal
Tribunale di Roma e, in accoglimento delle eccezioni così come esposte nella presente comparsa conclusionale e nell'atto di appello:
1. Accertare il diritto dell'appellante a percepire una adeguata remunerazione per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione ed accertare altresì l'inadempimento della convenuta all'obbligo del tempestivo e corretto recepimento della normativa comunitaria, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della adeguata remunerazione pari ad € 11.103,82 per ogni anno di specializzazione, oltre al maggior danno conseguente alla mancata disponibilità delle somme.
2. In subordine, condannare i convenuti al pagamento di un equo indennizzo pari ad € 6.713,94, per ogni anno di specializzazione, a fronte dell'attività svolta dall'appellante durante gli anni di frequenza dei corsi di specializzazione, oltre il maggior danno.
3. In alternativa, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertato inadempimento, condannare i convenuti al pagamento della somma di € 11.103,82, a favore dell'appellante per ciascuno anno di scuola di specializzazione, oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento dei titoli e dei punteggi a lui spettanti in virtù delle richiamate direttive.
4. Altresì, in ulteriore subordine, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
ha rinunciato all'appello e chiesto la compensazione delle spese Controparte_5
di lite.
IU AC e gli altri appellanti hanno così concluso:
5 “In via preliminare, l'Avv. Marco Tortorella, quale difensore degli appellanti, ribadisce che la
Dott.ssa rinuncia agli atti del giudizio con richiesta di Controparte_5 compensazione delle spese di lite, come da atto di rinuncia già notificato, in data 5.03.2021, a mezzo pec alle Amministrazioni appellate, e relative ricevute pec depositate telematicamente.
II
Nel merito, gli appellanti, ribadiscono la fondatezza dell'appello svolto sia per quanto sinora osservato nonché per quanto di seguito rappresentato.
Invero, tutt'altro che pacifiche risultano le questioni relative alla materia degli specializzandi in relazione alla corretta attuazione delle direttive comunitarie pur a fronte della – fino ad ora – consolidata giurisprudenza interna, alla luce di quanto intervenuto in ambito comunitario nelle more del giudizio con la ormai nota sentenza (Sentenza CGUE del 3 marzo 2022 proc. C-590/20) e le osservazioni della Commissione Europea ivi depositate.
Anche per tali ragioni, ci si oppone alla infondata ed indimostrata richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalle Amministrazioni appellate ex art. 96 cpc.”.
Le amministrazioni hanno così concluso:
“chiedono il rigetto dell'avversa domanda che è inammissibile e infondata anche alla luce della più che consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia;
si chiede la condanna alle spese di lite per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma riferendo di essere tutti laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito diplomi di specializzazione medica a seguito di iscrizione ai relativi corsi in anni anteriori al 1991/1992, tranne AC, e Pt_3
, iscritti invece negli anni 1992 e 1993. Parte_4
Lamentavano di non avere percepito alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con D. Lgs. n. 257/1991 aveva
6 stabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
Anche il successivo D. Lgs. n. 368/1999, che prevedeva l'inquadramento dell'attività del medico durante il periodo di formazione specialistica in uno specifico contratto formazione-
lavoro disponeva solo per l'avvenire.
Gli attori chiedevano pertanto l'accertamento della responsabilità dello Stato italiano per non aver correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie (75/362/CEE,
75/363/CEE, 82/76/CEE) riguardanti l'adeguata remunerazione da corrispondere ai medici specializzandi, il riconoscimento del loro diritto a percepire un'adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento, a titolo retributivo o di risarcimento, nella misura di € 11.103,82, o in via subordinata nella misura di € 6.713,94 per ogni anno di specializzazione frequentato, o, sempre in via subordinata un equo indennizzo per arricchimento senza causa.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 643/2019, rigettava le domande di tutti gli attori,
per intervenuta prescrizione dei diritti azionati, a eccezione di AC, e Pt_3 Parte_4
le cui domande venivano comunque rigettate per infondatezza. Rigettava inoltre le domande subordinate ex art. 2041 c.c. e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite, tranne che per AC, e nei cui confronti invece disponeva la Pt_3 Parte_4
compensazione.
3. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza ritenendo errato l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione alla individuazione della data di decorrenza.
ha però rinunciato all'appello nel corso del giudizio. Controparte_5
4. AC, e hanno invece lamentato la difformità della pronuncia Pt_3 Parte_4
rispetto a quanto richiesto, specificando che essi non avevano percepito la remunerazione prevista dal D. Lgs. n. 257/1991 perché i corsi di specializzazione da loro frequentati
7 originariamente non erano stati previsti dai decreti ministeriali contenenti i corsi per i quali era prevista la borsa di studio.
5. Il motivo d'appello relativo alla prescrizione non è fondato.
Con riferimento in particolare alla questione della decorrenza del termine di prescrizione,
occorre premettere che, per quanto attiene alla natura del diritto azionato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9147/2009, affermando che,
stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento della dell'obbligazione ex lege dello Stato di natura indennitaria,
trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
La Suprema Corte (v. Cass. nn. 10813, 10814, 17350, 17682 dell'anno 2011, n. 16104/13) ha evidenziato che il D. Lgs. n. 257/91 ha recepito la direttiva n. 82/76/CE limitatamente ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991/92, rimanendo inalterata quindi l'inadempienza dello Stato italiano con riferimento a quei soggetti che avevano maturato i necessari requisiti per usufruire dei benefici comunitari a partire dal 1.1.1983 fino al termine dell'anno accademico 1990/1991.
Con la legge n. 370/99, entrata in vigore in data 27.10.1999, è stato riconosciuto il diritto alle borse di studio solamente in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, così escludendo implicitamente ma necessariamente tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che non erano però state parti nel processo innanzi al
TAR.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto ingiustificata la disparità di trattamento operata dalla predetta norma rispetto ai principi dettati dalla direttiva 82/76 e comunque
8 self executing la disposizione di quest'ultima relativa al diritto di una equa remunerazione durante la frequenza del corso di specializzazione. Non ha invece ritenuto applicabile retroattivamente il D. Lgs. n. 257/91, che ha regolato in maniera innovativa e più vincolante le modalità di frequentazione dei corsi oggetto di remunerazione, al fine di non avvantaggiare indebitamente chi aveva già intrapreso la specializzazione. Pertanto, è stata ritenuta legittima la disapplicazione della limitazione soggettiva della norma poiché
contraria ai principi espressi dalla direttiva comunitaria.
6. Con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente ribadito da Cass.
n. 16452/2019 secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore
italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e
n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il
diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità
per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità
- dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano
dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di
cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in
quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di
un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è
soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del
17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011,
Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del
09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184); b) «a seguito della tardiva ed incompleta
trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al
compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con
9 il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano
in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio
1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art.
11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in
favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che
tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da
quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento
alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del
menzionato art. 11»”. Sono intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019 (v. Cass. n. 17619/2022 e n.
18640/2022).
La natura consolidata dell'orientamento rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla questione della prescrizione, né lo stesso può
essere messo in discussione dalle decisioni rese in data 24.1.2018 dalla Corte di Giustizia
Europea nelle quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione.
Non condivisibili sono quindi le tesi alternative degli appellanti secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere in considerazione della natura permanente dell'illecito, oppure sarebbe legato all'evoluzione giurisprudenziale - in ambito eurounitario e interno - e normativa sulle varie questioni affrontate in tema di risarcimento dei medici specializzandi, o comunque non decorrerebbe prima del 20.10.2007, data di cessazione di efficacia della direttiva 93/16/CE.
Tali assunti sono contrari sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un azione
10 risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva,
può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva.
7. Anche il motivo d'appello relativo alle posizioni dei dottori AC, e Pt_3
è infondato. Parte_4
Essi nel primo grado di giudizio hanno svolto difese uguali a quelle degli altri attori che si erano iscritti al corso di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991/1992,
lamentando che il D. Lgs. n. 257/1991 non aveva efficacia retroattiva, senza fare alcun riferimento alla mancata inclusione dei corsi dagli stessi frequentati nei decreti ministeriali emanati in attuazione del predetto decreto legislativo.
La doglianza era quindi ovviamente infondata perché invece al momento della loro iscrizione il D. Lgs. n. 257/1991 aveva già provveduto alla attuazione della normativa eurounitaria con riferimento ai medici iscritti ai corsi a partire dall'anno 1991/1992.
In ogni caso la Corte di Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n.
75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati
membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (v. Cass. n. 20303/2019,
n. 25321/2023).
Dall'esame del testo della direttiva n. 75/362/CEE nonché della direttiva riassuntiva delle precedenti n. 93/16/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza dei nomi dei
11 corsi, emerge che, tra le specializzazioni, non possono considerarsi inclusi i corsi frequentati dai tre appellanti.
In ipotesi di non coincidenza nominale di corsi, è onere di chi domandi il risarcimento allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie (Cass. n. 2532/2023).
8. Infine deve rilevarsi che nell'atto di appello redatto dall'avv. Tortorella vi è una generica doglianza sulla liquidazione delle spese di lite che però non è riportata nelle conclusioni dell'atto.
In ogni caso, per quanto sopra esposto, l'orientamento giurisprudenziale in tema di decorrenza della prescrizione era già consolidato all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, non potendosi quindi ravvisare la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese.
Anche ai fini della quantificazione delle spese, si rileva che la fase di trattazione/istruttoria si svolge già per il solo fatto dell'esame di scritti o documenti prodotti da altre parti (v. Cass. 26626/2024 e , in termini analoghi, n. 2023/25801, n. 164/2022). Al
difensore spettano i compensi anche per la fase decisionale pure nella ipotesi in cui non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica in quanto tale fase,
ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) D.M. n. 55/ 2014, ricomprende un'ampia serie di attività,
tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio. (Cass. n. 5289/2023).
9. Pertanto gli appelli devono essere integralmente rigettati, tranne che per la posizione di la quale ha rinunciato all'appello, determinando la cessazione Controparte_5
della materia del contendere e l'estinzione del giudizio (Cass. n. 5250/2018, n. 31199/2018).
12 10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, in favore della sola
[...]
potendosi invece compensare con riferimento alle altre Controparte_1
amministrazioni nei cui confronti non è stata proposta impugnazione ma sono state citate solo ai fini della litis denuntiatio.
Ai fini della liquidazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, DM n. 55/2014, deve tenersi conto della riunione dei giudizi dopo l'espletamento delle rispettive fasi introduttive, nonché del'
estrema semplicità delle difese della con cui sono state Controparte_1
trattate tutte le posizioni sul presupposto delle medesime questioni.
Le spese di lite devono essere poste anche a carico della dottoressa , non essendo CP_5
stato espresso il consenso per la compensazione ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dalla controparte.
Non sono emersi elementi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, tranne , di un ulteriore Controparte_5
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio con riferimento all'appello proposta da;
Controparte_5
3) Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, per le fasi di studio e introduttiva, che liquida in € 1.000,00 per
[...]
compensi, oltre accessori di legge;
13 4) Condanna al pagamento in favore della Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite, per le fasi di studio e introduttiva, che liquida in € 2.450,00
[...]
per compensi, oltre accessori di legge;
5) Condanna gli altri appellanti in solido al pagamento in favore della
[...]
delle spese di lite per le fasi di studio e introduttiva, che liquida in € Controparte_1
9.755,55 per compensi, oltre accessori di legge;
6) Condanna tutti gli appellanti in solido al pagamento in favore della
[...]
delle spese di lite, per le ulteriori due fasi del giudizio, che liquida Controparte_1
in € 18.812,85 per compensi, oltre accessori di legge;
7) Compensa per il resto le spese di lite;
8) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti,
tranne , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Controparte_5
a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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