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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/1654
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex artt. 702 bis e ss. cpc. la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1654/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHELLI Parte_1 C.F._1
SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA FORTUNATO, 56 CARPI presso il difensore avv. BACCHELLI SIMONA
RICORRENTE contro
C.F. ), contumace, Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
[...] [...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINI Controparte_2 P.IVA_1
BENTIVOGLIO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BERSAGLIERI DEL PO N.
31 FERRARA presso il difensore avv. PINI BENTIVOGLIO ANDREA
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Modena, contrariis reiectis, nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella Controparte_1 causazione del sinistro avvenuto in data 26.11.2018 alle ore 11 circa in Sassuolo (MO), condannare conseguentemente, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, in solido tra loro, il sig. e la compagnia , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il Sig. di tutti i Parte_1 danni subiti a causa dell'incidente de quo liquidandoli nella somma di Euro 35.742,47, al
Pagina 1 netto degli acconti versati, o in quella maggiore o minore che risulterà agli esiti istruttori ovvero ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, compensi oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oneri e accessori di legge, sia del presente giudizio –limitatamente al quale si richiede la distrazione delle spese e compensi a favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- sia del procedimento, ex art.696 bis c.p.c, n. 8000/20 R.G. promosso avanti il Tribunale di Modena nonché riconoscimento delle spese legali stragiudiziali relative alla fase precedente all'instaurazione dei due giudizi. Si chiede altresì che eventuali compensi e spese liquidate al CTU Dott.ssa dal Tribunale di Modena siano poste a carico della Persona_1 controparte che dovrà pertanto tenere indenne il Sig. da tale esborso”. Parte_1
Chiede assegnarsi termine per il deposito di memoria di riepilogo delle proprie difese e conclusioni”.
Parte resistente:
“In via preliminare, mutamento del rito, in via subordinata rinnovazione della c.t.u. o a chiamata chiarimenti del consulente di parte che l'ha redatta ed infine consulenza cinematica sul fatto, ANCHE A SPESE DI PARTE ISTANTE
CONCLUSIONI
- Darsi atto che la assicura agli effetti della RCA la Sig.ra Controparte_2 Parte_2 e che la polizza prevede un massimale di € 2.582.284,50=.e che pertanto la conchiudente compagnia risponde ex lege solo sino a tale somma
- Darsi atto, a tutti gli effetti di legge, che la ha già liquidato la Controparte_2 rivalsa INAIL quantificata in €. 25.705,00 di cui euro 9395,17 per danno biologico ,=, come richiesta per il sinistro di cui è causa come da documenti in atti . Darsi atto che parte conchiudente ha effettuato ante causam offerta reale per complessivi € € 2.762,00=
- in favore del ricorrente ad integrale saldo di ogni richiesta risarcitoria ex adverso formulata nessuna voce esclusa accessori di legge compresi;
dichiararsi pertanto l'offerta reale medesime congrua e tenuto conto anche dell'eventuale concorso ex art 2054 c.c., e tenuto conto dell'assorbimento della rivalsa Inail a tutti gli effetti di legge, conseguentemente respingersi ogni maggior istanza attrice;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorario, ivi compreso il rimborso del contributo Cassa Previdenza dell'I.V.A. e delle spese generali ex art. 15 Tariffa Professionale”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27 febbraio 2023, conveniva in Parte_1
giudizio e per ottenere il Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 26 novembre 2018 alle ore 11:00 circa in Sassuolo (MO).
Esponeva l'attore che, mentre si trovava in Piazza Tien An Men ad effettuare una consegna per conto del proprio datore di lavoro, dopo aver chiuso gli sportelli del proprio veicolo in sosta e mentre si stava dirigendo verso la portiera lato guida, veniva investito dall'autovettura
Pagina 2 Nissan tg. FD798PV condotta dal convenuto e assicurata presso CP_1 Controparte_2
riportando gravi lesioni personali (frattura scomposta biossea gamba sinistra).
A seguito dell'incidente, il ricorrente veniva trasportato e ricoverato presso il Nuovo Ospedale
S. Agostino-Estense di Modena in Baggiovara dal 26.11.2018 all'1.12.2018, ove subiva un intervento chirurgico di "osteosintesi con chiodo endomidollare tibia sinistra".
L'attore, dopo un lungo iter clinico e riabilitativo che includeva cicli di fisioterapia e un successivo intervento di rimozione del chiodo, vedeva le sue condizioni stabilizzarsi nel luglio 2020. Trattandosi di infortunio sul lavoro, l'INAIL apriva la relativa pratica, prorogando l'inabilità con vari certificati fino al 20.6.2019. Successivamente, il ricorrente non poteva rientrare al lavoro il 21.6.2019 a causa del persistente dolore e veniva riconosciuta un'ulteriore prognosi di inabilità al lavoro fino al 22.12.2019, confermata dall' . CP_3
In data 21.12.2020 l'attore promuoveva procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Modena (R.G. n. 8000/2020). All'esito di tale procedimento, non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, il ricorrente agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni quantificati in € 35.747,97, al netto degli acconti già versati.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della Controparte_2
dinamica del sinistro e sostenendo la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che sarebbe "sbucato all'improvviso da dietro il furgone". La compagnia assicurativa evidenziava inoltre di aver già versato all'INAIL in data 04.12.19 l'importo di € 2.213,06 e in data
24.08.20 l'ulteriore importo di € 23.492,00, nonché di aver corrisposto al ricorrente in data
24.08.20 la somma di € 2.762,00. Il convenuto , ritualmente Controparte_1
citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione medica e del procedimento di ATP.
Con ordinanza del 14.09.2023, il Giudice Istruttore riteneva la controversia suscettibile di immediata decisione sulla scorta delle difese e delle produzioni documentali delle parti costituite, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
All'udienza del 20.3.2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note autorizzate, insistendo il ricorrente per l'accoglimento della domanda risarcitoria e la convenuta per il mutamento del rito e l'espletamento di ulteriore attività Controparte_2
istruttoria.
§§§§§§§§§
Pagina 3 1. Va in primo luogo affrontata la questione relativa alla dinamica del sinistro e alla responsabilità nella sua causazione, rispetto alla quale la compagnia assicuratrice convenuta ha sostenuto la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che sarebbe "sbucato all'improvviso da dietro il furgone".
Tale tesi difensiva non può essere accolta. Nel caso di specie, infatti, la ricostruzione fornita dal ricorrente trova pieno riscontro nel rapporto della Polizia Municipale di Sassuolo intervenuta sul posto, dal quale emerge che il veicolo condotto dal convenuto CP_1
mentre "voltava a destra nel parcheggio", entrava in collisione con il pedone Parte_1
che circolava a piedi in direzione Est. L'urto avveniva tra la gamba sinistra del pedone e lo pneumatico anteriore sinistro del veicolo.
È significativo rilevare che dal rapporto non emergono tracce di frenata sulla sede stradale, circostanza questa che dimostra come il conducente del veicolo non abbia posto in essere alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto. Tale elemento fattuale impedisce di ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., secondo cui il conducente è obbligato a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Va inoltre sottolineato che il sinistro è avvenuto in un'area di parcheggio, contesto nel quale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è richiesta ai conducenti una particolare prudenza proprio in considerazione della ragionevole prevedibilità della presenza di pedoni. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito, statuendo che nelle aree di parcheggio l'attenzione dell'automobilista deve essere particolarmente elevata, essendo del tutto prevedibile che in tali zone vi siano persone che si muovono a piedi.
Nel caso in esame, peraltro, la posizione del danneggiato era ancor più prevedibile, non trattandosi di un comune pedone ma del conducente di un furgone in sosta che si stava dirigendo verso la portiera del proprio mezzo dopo aver chiuso gli sportelli posteriori. La presenza di un conducente che si muove attorno al proprio veicolo in sosta rientra infatti nell'ordinaria prevedibilità, tanto più in un'area di parcheggio, e impone pertanto un particolare dovere di prudenza da parte di chi si trova alla guida di altri veicoli (cfr. Cass. Sez.
III, 4.02.2016 n. 2173).
Non può pertanto essere accolta la tesi del concorso di colpa del danneggiato, non essendo stata fornita alcuna prova di una sua condotta anomala o imprevedibile tale da interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente e l'evento dannoso. Al contrario, la dinamica del sinistro, come ricostruita sulla base delle risultanze documentali, evidenzia una chiara responsabilità esclusiva del conducente il quale, nell'effettuare la manovra di svolta CP_1
Pagina 4 all'interno del parcheggio, non ha prestato la necessaria attenzione alla presenza di persone che potevano trovarsi in prossimità dei veicoli in sosta.
La ricostruzione della responsabilità esclusiva del convenuto trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali raccolte nell'immediatezza del fatto e riportate nel verbale della
Polizia Municipale. Tali dichiarazioni, non specificamente contestate, corroborano la versione fornita dal ricorrente circa la dinamica dell'incidente.
2. Quanto alla richiesta di di procedere all'interrogatorio formale del Controparte_2
ricorrente "che tende alla confessione in ordine alla sua eventuale corresponsabilità", essa appare superflua e comunque inammissibile, in quanto volta a provocare una confessione su circostanze che contrastano con quanto oggettivamente emerso dalle risultanze documentali e testimoniali agli atti.
Inoltre, il sig. – del quale si chiede il deferimento all'interrogatorio – ha già Parte_1
escluso, con le dichiarazioni spontaneamente rese ai verbalizzanti in data 13.12.2018, nonché attraverso la condotta processuale tenuta, la volontà di ammettere in giudizio circostanze a sé sfavorevoli e, al contrario, favorevoli alla controparte.
L'istanza istruttoria si rivela quindi come un tentativo di sopperire all'assenza di elementi probatori a sostegno della tesi del concorso di colpa, che resta pertanto sfornita di riscontri.
3. Sussiste pertanto il nesso causale tra la condotta colposa del convenuto e le lesioni CP_1
riportate dall'attore, con conseguente diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti, da porsi a carico, in via solidale ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, del conducente responsabile e della compagnia assicuratrice.
4. Le risultanze della consulenza tecnica preventiva espletata dalla dott.ssa meritano Per_1
di essere integralmente confermate. L'elaborato peritale risulta infatti immune da vizi logici o metodologici, essendo fondato su un'accurata disamina della documentazione medica, su un attento esame obiettivo del danneggiato e su valutazioni tecniche rigorose e ben motivate.
Le critiche mosse dal consulente di parte convenuta, dott. , non sono condivisibili. Per_2
Come efficacemente replicato dal CTU, il fatto che la valutazione del danno biologico permanente (9,5%) si discosti leggermente da quella effettuata dall'INAIL (9%) non inficia la correttezza della stima, posto che - come chiarito dalla stessa CTU - in ambito INAIL non è possibile assegnare valori decimali e occorre necessariamente "arrotondare" al numero intero più prossimo, mentre in ambito civilistico, come evidenziato da consolidata giurisprudenza, è possibile esprimersi anche con valori intermedi, senza necessità di forzosi arrotondamenti.
Inoltre, come correttamente rilevato dalla CTU, mentre il danno biologico in ambito INAIL deve essere rapportato alle specifiche tabelle previste dal D.Lgs. 38/2000, in ambito civilistico
Pagina 5 trovano applicazione i criteri e le tabelle previsti dal Codice delle Assicurazioni (art. 139). La valutazione effettuata dalla CTU risulta pienamente conforme a tali parametri normativi, essendo stata elaborata sulla base dei principali barèmes in uso nella medicina legale e tenendo conto di tutte le menomazioni riscontrate (esiti anatomo-disfunzionali alla struttura ossea e cutaneo-muscolare, ipotonotrofia di gamba sinistra, esiti cicatriziali chirurgici multipli, deficit funzionale di ginocchio e caviglia).
Del resto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le conclusioni del CTU, quando siano chiare, complete e coerenti con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche, costituiscono un valido supporto tecnico ai fini della decisione, non potendo essere superate da mere contestazioni generiche prive di adeguato supporto scientifico, come quelle formulate nel caso di specie dal consulente di parte convenuta
Né risultano dedotte, né tantomeno provate, da parte di chi contesta, circostanze idonee a inficiarne l'imparzialità o a minarne l'attendibilità. Il contenuto della consulenza d'ufficio appare pertanto idoneo a costituire valido elemento di prova, e può essere integralmente recepito ai fini della decisione della presente controversia.
5. Occorre procedere alla quantificazione del danno subito dal ricorrente secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno differenziale da infortunio sul lavoro.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il calcolo del danno differenziale deve avvenire secondo il criterio delle "poste identiche", per cui i pagamenti effettuati dall'INAIL riducono il credito risarcitorio solo quando l'indennizzo sia destinato a ristorare pregiudizi identici a quelli oggetto di risarcimento.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della CTU espletata dalla dott.ssa il danno non patrimoniale va così quantificato: Per_1
a) Danno biologico da invalidità temporanea:
- totale al 100%: 6 giorni di ricovero x € 131,00 = € 786,00
- parziale al 75%: 60 giorni x € 74,25 = € 4.455,00
- parziale al 50%: 100 giorni x € 49,50 = € 4.950,00
- parziale al 25%: 120 giorni x € 24,75 = € 2.970,00
Per un totale di € 13.161,00
b) Danno biologico da invalidità permanente (9,5%): € 17.680,00
c) Sofferenza soggettiva (c.d. danno morale - media tra i valori 25-26%): € 4.516,00
Pagina 6 d) Personalizzazione 20% (in considerazione dell'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, tra cui l'impossibilità di assumere la posizione di preghiera secondo il rito musulmano (circostanza non contestata): € 4.439,00
Per un totale di € 26.635,00
Quanto al danno patrimoniale, esso si compone di:
- Spese mediche e attrezzature documentate: € 257,50
- Spese per CTP dott. € 915,00 Per_3
- Relazione Vigili Urbani: € 50,00
- Lucro cessante (retribuzione calcolata al 100%): € 22.854,15, calcolato sulla base della retribuzione giornaliera di € 80,19 per i periodi di assenza dal lavoro.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, per una corretta liquidazione del danno differenziale occorre detrarre dall'ammontare del danno biologico non l'intero valore capitale della rendita INAIL, ma solo la quota destinata a ristorare il danno biologico, escludendo la parte rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica.
Pertanto:
- Dal danno biologico permanente di € 17.680,00 va detratto l'importo di € 9.395,17 erogato dall'INAIL a tale titolo, con un differenziale di € 8.284,83
- Dal lucro cessante di € 22.854,15 vanno detratti gli importi erogati dall'INAIL (€ 11.161,81
+ € 4.811,20), con un differenziale di € 6.881,14
Il danno complessivo risulta quindi:
Danno non patrimoniale:
- Danno differenziale biologico: € 8.284,83
- Danno biologico temporaneo: € 13.161,00
- Danno morale: € 4.516,00
- Personalizzazione: € 4.439,00
Totale: € 30.400,83
Danni patrimoniali:
- Spese mediche e varie: € 1.222,50
- Lucro cessante differenziale: € 6.881,14
Totale: € 8.103,64
Per un totale complessivo di € 38.504,47, da cui va detratto l'acconto già versato da
[...] di € 2.762,00, con un residuo dovuto di € 35.742,47. CP_2
6. Le spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale, avendo natura di danno emergente ex art. 1223 c.c., sono risarcibili quando risultino necessarie e utili per la gestione della
Pagina 7 controversia. Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale svolta dal difensore, documentata in atti, si è rivelata oggettivamente utile e necessaria in quanto ha consentito di valutare criticamente e rifiutare la prima proposta transattiva della compagnia assicurativa di €
2.763,00, inadeguata rispetto al danno effettivamente subito dal Sig. , come dimostrato Pt_1
dall'esito del presente giudizio. Nel caso in esame, dunque, l'assistenza legale ha permesso di tutelare adeguatamente gli interessi del danneggiato, evitando che questi accettasse un ristoro insufficiente rispetto ai pregiudizi patiti. Pertanto, valutata ex ante l'utilità dell'intervento del legale in relazione all'esito della controversia, si riconosce la somma di € 1.205,00 a titolo di spese stragiudiziali.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dei convenuti in solido.
La liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
Le spese della fase di ATP vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Ricorrono i presupposti per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. relativamente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1654/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella Controparte_1
causazione del sinistro avvenuto in data 26.11.2018 in Sassuolo (MO),
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 35.742,47, oltre ad € 1.205,00 a titolo di Parte_1
spese stragiudiziali, oltre ancora ad interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ad interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del procedimento di ATP n. 8000/2020 R.G., che liquida in 286,00 per anticipazioni, €
1780,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 307,00 per anticipazioni, € 4.358,00 per compensi, oltre
Pagina 8 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU espletata nel procedimento di ATP n. 8000/2020 R.G., come liquidate nel relativo procedimento.
Si comunichi.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex artt. 702 bis e ss. cpc. la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1654/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHELLI Parte_1 C.F._1
SIMONA, elettivamente domiciliato in VIA FORTUNATO, 56 CARPI presso il difensore avv. BACCHELLI SIMONA
RICORRENTE contro
C.F. ), contumace, Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
[...] [...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINI Controparte_2 P.IVA_1
BENTIVOGLIO ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA BERSAGLIERI DEL PO N.
31 FERRARA presso il difensore avv. PINI BENTIVOGLIO ANDREA
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Modena, contrariis reiectis, nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella Controparte_1 causazione del sinistro avvenuto in data 26.11.2018 alle ore 11 circa in Sassuolo (MO), condannare conseguentemente, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, in solido tra loro, il sig. e la compagnia , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il Sig. di tutti i Parte_1 danni subiti a causa dell'incidente de quo liquidandoli nella somma di Euro 35.742,47, al
Pagina 1 netto degli acconti versati, o in quella maggiore o minore che risulterà agli esiti istruttori ovvero ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, compensi oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed oneri e accessori di legge, sia del presente giudizio –limitatamente al quale si richiede la distrazione delle spese e compensi a favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.- sia del procedimento, ex art.696 bis c.p.c, n. 8000/20 R.G. promosso avanti il Tribunale di Modena nonché riconoscimento delle spese legali stragiudiziali relative alla fase precedente all'instaurazione dei due giudizi. Si chiede altresì che eventuali compensi e spese liquidate al CTU Dott.ssa dal Tribunale di Modena siano poste a carico della Persona_1 controparte che dovrà pertanto tenere indenne il Sig. da tale esborso”. Parte_1
Chiede assegnarsi termine per il deposito di memoria di riepilogo delle proprie difese e conclusioni”.
Parte resistente:
“In via preliminare, mutamento del rito, in via subordinata rinnovazione della c.t.u. o a chiamata chiarimenti del consulente di parte che l'ha redatta ed infine consulenza cinematica sul fatto, ANCHE A SPESE DI PARTE ISTANTE
CONCLUSIONI
- Darsi atto che la assicura agli effetti della RCA la Sig.ra Controparte_2 Parte_2 e che la polizza prevede un massimale di € 2.582.284,50=.e che pertanto la conchiudente compagnia risponde ex lege solo sino a tale somma
- Darsi atto, a tutti gli effetti di legge, che la ha già liquidato la Controparte_2 rivalsa INAIL quantificata in €. 25.705,00 di cui euro 9395,17 per danno biologico ,=, come richiesta per il sinistro di cui è causa come da documenti in atti . Darsi atto che parte conchiudente ha effettuato ante causam offerta reale per complessivi € € 2.762,00=
- in favore del ricorrente ad integrale saldo di ogni richiesta risarcitoria ex adverso formulata nessuna voce esclusa accessori di legge compresi;
dichiararsi pertanto l'offerta reale medesime congrua e tenuto conto anche dell'eventuale concorso ex art 2054 c.c., e tenuto conto dell'assorbimento della rivalsa Inail a tutti gli effetti di legge, conseguentemente respingersi ogni maggior istanza attrice;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorario, ivi compreso il rimborso del contributo Cassa Previdenza dell'I.V.A. e delle spese generali ex art. 15 Tariffa Professionale”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 27 febbraio 2023, conveniva in Parte_1
giudizio e per ottenere il Controparte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 26 novembre 2018 alle ore 11:00 circa in Sassuolo (MO).
Esponeva l'attore che, mentre si trovava in Piazza Tien An Men ad effettuare una consegna per conto del proprio datore di lavoro, dopo aver chiuso gli sportelli del proprio veicolo in sosta e mentre si stava dirigendo verso la portiera lato guida, veniva investito dall'autovettura
Pagina 2 Nissan tg. FD798PV condotta dal convenuto e assicurata presso CP_1 Controparte_2
riportando gravi lesioni personali (frattura scomposta biossea gamba sinistra).
A seguito dell'incidente, il ricorrente veniva trasportato e ricoverato presso il Nuovo Ospedale
S. Agostino-Estense di Modena in Baggiovara dal 26.11.2018 all'1.12.2018, ove subiva un intervento chirurgico di "osteosintesi con chiodo endomidollare tibia sinistra".
L'attore, dopo un lungo iter clinico e riabilitativo che includeva cicli di fisioterapia e un successivo intervento di rimozione del chiodo, vedeva le sue condizioni stabilizzarsi nel luglio 2020. Trattandosi di infortunio sul lavoro, l'INAIL apriva la relativa pratica, prorogando l'inabilità con vari certificati fino al 20.6.2019. Successivamente, il ricorrente non poteva rientrare al lavoro il 21.6.2019 a causa del persistente dolore e veniva riconosciuta un'ulteriore prognosi di inabilità al lavoro fino al 22.12.2019, confermata dall' . CP_3
In data 21.12.2020 l'attore promuoveva procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Modena (R.G. n. 8000/2020). All'esito di tale procedimento, non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, il ricorrente agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni quantificati in € 35.747,97, al netto degli acconti già versati.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della Controparte_2
dinamica del sinistro e sostenendo la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che sarebbe "sbucato all'improvviso da dietro il furgone". La compagnia assicurativa evidenziava inoltre di aver già versato all'INAIL in data 04.12.19 l'importo di € 2.213,06 e in data
24.08.20 l'ulteriore importo di € 23.492,00, nonché di aver corrisposto al ricorrente in data
24.08.20 la somma di € 2.762,00. Il convenuto , ritualmente Controparte_1
citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione medica e del procedimento di ATP.
Con ordinanza del 14.09.2023, il Giudice Istruttore riteneva la controversia suscettibile di immediata decisione sulla scorta delle difese e delle produzioni documentali delle parti costituite, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
All'udienza del 20.3.2025, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive note autorizzate, insistendo il ricorrente per l'accoglimento della domanda risarcitoria e la convenuta per il mutamento del rito e l'espletamento di ulteriore attività Controparte_2
istruttoria.
§§§§§§§§§
Pagina 3 1. Va in primo luogo affrontata la questione relativa alla dinamica del sinistro e alla responsabilità nella sua causazione, rispetto alla quale la compagnia assicuratrice convenuta ha sostenuto la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, che sarebbe "sbucato all'improvviso da dietro il furgone".
Tale tesi difensiva non può essere accolta. Nel caso di specie, infatti, la ricostruzione fornita dal ricorrente trova pieno riscontro nel rapporto della Polizia Municipale di Sassuolo intervenuta sul posto, dal quale emerge che il veicolo condotto dal convenuto CP_1
mentre "voltava a destra nel parcheggio", entrava in collisione con il pedone Parte_1
che circolava a piedi in direzione Est. L'urto avveniva tra la gamba sinistra del pedone e lo pneumatico anteriore sinistro del veicolo.
È significativo rilevare che dal rapporto non emergono tracce di frenata sulla sede stradale, circostanza questa che dimostra come il conducente del veicolo non abbia posto in essere alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto. Tale elemento fattuale impedisce di ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., secondo cui il conducente è obbligato a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Va inoltre sottolineato che il sinistro è avvenuto in un'area di parcheggio, contesto nel quale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è richiesta ai conducenti una particolare prudenza proprio in considerazione della ragionevole prevedibilità della presenza di pedoni. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito, statuendo che nelle aree di parcheggio l'attenzione dell'automobilista deve essere particolarmente elevata, essendo del tutto prevedibile che in tali zone vi siano persone che si muovono a piedi.
Nel caso in esame, peraltro, la posizione del danneggiato era ancor più prevedibile, non trattandosi di un comune pedone ma del conducente di un furgone in sosta che si stava dirigendo verso la portiera del proprio mezzo dopo aver chiuso gli sportelli posteriori. La presenza di un conducente che si muove attorno al proprio veicolo in sosta rientra infatti nell'ordinaria prevedibilità, tanto più in un'area di parcheggio, e impone pertanto un particolare dovere di prudenza da parte di chi si trova alla guida di altri veicoli (cfr. Cass. Sez.
III, 4.02.2016 n. 2173).
Non può pertanto essere accolta la tesi del concorso di colpa del danneggiato, non essendo stata fornita alcuna prova di una sua condotta anomala o imprevedibile tale da interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente e l'evento dannoso. Al contrario, la dinamica del sinistro, come ricostruita sulla base delle risultanze documentali, evidenzia una chiara responsabilità esclusiva del conducente il quale, nell'effettuare la manovra di svolta CP_1
Pagina 4 all'interno del parcheggio, non ha prestato la necessaria attenzione alla presenza di persone che potevano trovarsi in prossimità dei veicoli in sosta.
La ricostruzione della responsabilità esclusiva del convenuto trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni testimoniali raccolte nell'immediatezza del fatto e riportate nel verbale della
Polizia Municipale. Tali dichiarazioni, non specificamente contestate, corroborano la versione fornita dal ricorrente circa la dinamica dell'incidente.
2. Quanto alla richiesta di di procedere all'interrogatorio formale del Controparte_2
ricorrente "che tende alla confessione in ordine alla sua eventuale corresponsabilità", essa appare superflua e comunque inammissibile, in quanto volta a provocare una confessione su circostanze che contrastano con quanto oggettivamente emerso dalle risultanze documentali e testimoniali agli atti.
Inoltre, il sig. – del quale si chiede il deferimento all'interrogatorio – ha già Parte_1
escluso, con le dichiarazioni spontaneamente rese ai verbalizzanti in data 13.12.2018, nonché attraverso la condotta processuale tenuta, la volontà di ammettere in giudizio circostanze a sé sfavorevoli e, al contrario, favorevoli alla controparte.
L'istanza istruttoria si rivela quindi come un tentativo di sopperire all'assenza di elementi probatori a sostegno della tesi del concorso di colpa, che resta pertanto sfornita di riscontri.
3. Sussiste pertanto il nesso causale tra la condotta colposa del convenuto e le lesioni CP_1
riportate dall'attore, con conseguente diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti, da porsi a carico, in via solidale ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, del conducente responsabile e della compagnia assicuratrice.
4. Le risultanze della consulenza tecnica preventiva espletata dalla dott.ssa meritano Per_1
di essere integralmente confermate. L'elaborato peritale risulta infatti immune da vizi logici o metodologici, essendo fondato su un'accurata disamina della documentazione medica, su un attento esame obiettivo del danneggiato e su valutazioni tecniche rigorose e ben motivate.
Le critiche mosse dal consulente di parte convenuta, dott. , non sono condivisibili. Per_2
Come efficacemente replicato dal CTU, il fatto che la valutazione del danno biologico permanente (9,5%) si discosti leggermente da quella effettuata dall'INAIL (9%) non inficia la correttezza della stima, posto che - come chiarito dalla stessa CTU - in ambito INAIL non è possibile assegnare valori decimali e occorre necessariamente "arrotondare" al numero intero più prossimo, mentre in ambito civilistico, come evidenziato da consolidata giurisprudenza, è possibile esprimersi anche con valori intermedi, senza necessità di forzosi arrotondamenti.
Inoltre, come correttamente rilevato dalla CTU, mentre il danno biologico in ambito INAIL deve essere rapportato alle specifiche tabelle previste dal D.Lgs. 38/2000, in ambito civilistico
Pagina 5 trovano applicazione i criteri e le tabelle previsti dal Codice delle Assicurazioni (art. 139). La valutazione effettuata dalla CTU risulta pienamente conforme a tali parametri normativi, essendo stata elaborata sulla base dei principali barèmes in uso nella medicina legale e tenendo conto di tutte le menomazioni riscontrate (esiti anatomo-disfunzionali alla struttura ossea e cutaneo-muscolare, ipotonotrofia di gamba sinistra, esiti cicatriziali chirurgici multipli, deficit funzionale di ginocchio e caviglia).
Del resto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le conclusioni del CTU, quando siano chiare, complete e coerenti con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche, costituiscono un valido supporto tecnico ai fini della decisione, non potendo essere superate da mere contestazioni generiche prive di adeguato supporto scientifico, come quelle formulate nel caso di specie dal consulente di parte convenuta
Né risultano dedotte, né tantomeno provate, da parte di chi contesta, circostanze idonee a inficiarne l'imparzialità o a minarne l'attendibilità. Il contenuto della consulenza d'ufficio appare pertanto idoneo a costituire valido elemento di prova, e può essere integralmente recepito ai fini della decisione della presente controversia.
5. Occorre procedere alla quantificazione del danno subito dal ricorrente secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno differenziale da infortunio sul lavoro.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il calcolo del danno differenziale deve avvenire secondo il criterio delle "poste identiche", per cui i pagamenti effettuati dall'INAIL riducono il credito risarcitorio solo quando l'indennizzo sia destinato a ristorare pregiudizi identici a quelli oggetto di risarcimento.
Nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze della CTU espletata dalla dott.ssa il danno non patrimoniale va così quantificato: Per_1
a) Danno biologico da invalidità temporanea:
- totale al 100%: 6 giorni di ricovero x € 131,00 = € 786,00
- parziale al 75%: 60 giorni x € 74,25 = € 4.455,00
- parziale al 50%: 100 giorni x € 49,50 = € 4.950,00
- parziale al 25%: 120 giorni x € 24,75 = € 2.970,00
Per un totale di € 13.161,00
b) Danno biologico da invalidità permanente (9,5%): € 17.680,00
c) Sofferenza soggettiva (c.d. danno morale - media tra i valori 25-26%): € 4.516,00
Pagina 6 d) Personalizzazione 20% (in considerazione dell'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, tra cui l'impossibilità di assumere la posizione di preghiera secondo il rito musulmano (circostanza non contestata): € 4.439,00
Per un totale di € 26.635,00
Quanto al danno patrimoniale, esso si compone di:
- Spese mediche e attrezzature documentate: € 257,50
- Spese per CTP dott. € 915,00 Per_3
- Relazione Vigili Urbani: € 50,00
- Lucro cessante (retribuzione calcolata al 100%): € 22.854,15, calcolato sulla base della retribuzione giornaliera di € 80,19 per i periodi di assenza dal lavoro.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, per una corretta liquidazione del danno differenziale occorre detrarre dall'ammontare del danno biologico non l'intero valore capitale della rendita INAIL, ma solo la quota destinata a ristorare il danno biologico, escludendo la parte rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica.
Pertanto:
- Dal danno biologico permanente di € 17.680,00 va detratto l'importo di € 9.395,17 erogato dall'INAIL a tale titolo, con un differenziale di € 8.284,83
- Dal lucro cessante di € 22.854,15 vanno detratti gli importi erogati dall'INAIL (€ 11.161,81
+ € 4.811,20), con un differenziale di € 6.881,14
Il danno complessivo risulta quindi:
Danno non patrimoniale:
- Danno differenziale biologico: € 8.284,83
- Danno biologico temporaneo: € 13.161,00
- Danno morale: € 4.516,00
- Personalizzazione: € 4.439,00
Totale: € 30.400,83
Danni patrimoniali:
- Spese mediche e varie: € 1.222,50
- Lucro cessante differenziale: € 6.881,14
Totale: € 8.103,64
Per un totale complessivo di € 38.504,47, da cui va detratto l'acconto già versato da
[...] di € 2.762,00, con un residuo dovuto di € 35.742,47. CP_2
6. Le spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale, avendo natura di danno emergente ex art. 1223 c.c., sono risarcibili quando risultino necessarie e utili per la gestione della
Pagina 7 controversia. Nel caso di specie, l'attività stragiudiziale svolta dal difensore, documentata in atti, si è rivelata oggettivamente utile e necessaria in quanto ha consentito di valutare criticamente e rifiutare la prima proposta transattiva della compagnia assicurativa di €
2.763,00, inadeguata rispetto al danno effettivamente subito dal Sig. , come dimostrato Pt_1
dall'esito del presente giudizio. Nel caso in esame, dunque, l'assistenza legale ha permesso di tutelare adeguatamente gli interessi del danneggiato, evitando che questi accettasse un ristoro insufficiente rispetto ai pregiudizi patiti. Pertanto, valutata ex ante l'utilità dell'intervento del legale in relazione all'esito della controversia, si riconosce la somma di € 1.205,00 a titolo di spese stragiudiziali.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dei convenuti in solido.
La liquidazione viene effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
Le spese della fase di ATP vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Ricorrono i presupposti per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. relativamente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1654/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella Controparte_1
causazione del sinistro avvenuto in data 26.11.2018 in Sassuolo (MO),
2) per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 35.742,47, oltre ad € 1.205,00 a titolo di Parte_1
spese stragiudiziali, oltre ancora ad interessi legali e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicato dalla data del sinistro alla presente pronuncia, oltre ad interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del procedimento di ATP n. 8000/2020 R.G., che liquida in 286,00 per anticipazioni, €
1780,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 307,00 per anticipazioni, € 4.358,00 per compensi, oltre
Pagina 8 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU espletata nel procedimento di ATP n. 8000/2020 R.G., come liquidate nel relativo procedimento.
Si comunichi.
Modena, 1 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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