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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di lavoro iscritta al n. 289/2024 R.G.L. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. Parte_1 dell'Avv. S. Solidoro del foro di Lecce che lo Email_1
rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
e Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_3
rappresentanti pro tempore
PARTE APPELLATA
Oggetto: inserimento graduatorie I fascia GPS.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello impugnava la sentenza n. 303/23 in Parte_1
data 19/12/2023 del Tribunale di Novara, che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto del ricorrente – in possesso del diploma AFAM (Alta
Formazione Artistica Musicale) e di 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e nelle metodologie didattiche e inserito nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per le Supplenze (GPS) di II fascia della Provincia di per CP_3 gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 – all'inserimento nella I fascia GPS di in riferimento CP_3
pagina 1 di 3 alle classi di concorso di sua competenza, sull'assunto che i 24 CFU non rappresentassero titolo abilitante in tal senso.
Parte appellante lamentava che il primo Giudice aveva omesso una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, poiché, se così avesse proceduto, sarebbe emerso che «la normativa primaria di cui all'art. 5 del D.lgs. n.
59/2017 prevede che ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento […] possa avvenire con il possesso della Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche […]. Pertanto, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, permette di accedere nella Prima fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio» (ricorso, pagg. 10-11).
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
Alla prima udienza del 19/12/2024 nessuno compariva e la Corte, visto l'art. 348 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9/01/2025, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. A quest'ultima udienza nessuno è comparso e il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
2. La fattispecie oggetto di giudizio è disciplinata dall'art. 348, co. 2, c.p.c., il quale testualmente prevede che «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
La predetta norma è certamente applicabile anche al rito del lavoro avendo la Suprema
Corte affermato che «la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado sia a quello di appello si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973 n.
533 non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione
pagina 2 di 3 comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello» (Cass. n. 848/96; Cass. n.
11123/95; Cass., Sez. Un., n. 5839/93).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata, restando solamente a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 348 c.p.c., dichiara improcedibile l'appello;
Dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 9/01/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di lavoro iscritta al n. 289/2024 R.G.L. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. Parte_1 dell'Avv. S. Solidoro del foro di Lecce che lo Email_1
rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
e Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali Controparte_3
rappresentanti pro tempore
PARTE APPELLATA
Oggetto: inserimento graduatorie I fascia GPS.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello impugnava la sentenza n. 303/23 in Parte_1
data 19/12/2023 del Tribunale di Novara, che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto del ricorrente – in possesso del diploma AFAM (Alta
Formazione Artistica Musicale) e di 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e nelle metodologie didattiche e inserito nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per le Supplenze (GPS) di II fascia della Provincia di per CP_3 gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 – all'inserimento nella I fascia GPS di in riferimento CP_3
pagina 1 di 3 alle classi di concorso di sua competenza, sull'assunto che i 24 CFU non rappresentassero titolo abilitante in tal senso.
Parte appellante lamentava che il primo Giudice aveva omesso una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, poiché, se così avesse proceduto, sarebbe emerso che «la normativa primaria di cui all'art. 5 del D.lgs. n.
59/2017 prevede che ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento […] possa avvenire con il possesso della Laurea oltre i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche […]. Pertanto, il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo accademico, permette di accedere nella Prima fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio» (ricorso, pagg. 10-11).
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
Alla prima udienza del 19/12/2024 nessuno compariva e la Corte, visto l'art. 348 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 9/01/2025, mandando alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. A quest'ultima udienza nessuno è comparso e il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.
2. La fattispecie oggetto di giudizio è disciplinata dall'art. 348, co. 2, c.p.c., il quale testualmente prevede che «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
La predetta norma è certamente applicabile anche al rito del lavoro avendo la Suprema
Corte affermato che «la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado sia a quello di appello si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973 n.
533 non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione
pagina 2 di 3 comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello» (Cass. n. 848/96; Cass. n.
11123/95; Cass., Sez. Un., n. 5839/93).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata, restando solamente a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 348 c.p.c., dichiara improcedibile l'appello;
Dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 9/01/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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