Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 02378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Mara Boffa e Serena Floriani Bestetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego all'istanza di autorizzazione in favore di -OMISSIS-alla rappresentanza nella conduzione dell'attività volta alla raccolta di scommesse, ippiche e di gioco con apparecchiature V.L.T., nei locali siti in Monza, viale -OMISSIS-, dalla società-OMISSIS- s.r.l., notificato al ricorrente in data 1° marzo 2022;
- della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo tendente al diniego dell'autorizzazione alla nomina del rappresentante per l'attività di accettazione delle scommesse presso l'esercizio commerciale del ricorrente;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Visto l’art. 13- quater delle norme di attuazione al c.p.a.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale, la dott.ssa Concetta Plantamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29/04/2022 e depositato il successivo 13/05/2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, in epigrafe specificato, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Si è costituito il Ministero dell’Interno (Questura di Monza e della Brianza), controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 16/06/2022, n. 694, la IV Sezione « Considerato che:
- alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la fase cautelare, il ricorso non appare sorretto dal necessario fumus boni iuris, in quanto sembra difettare, in capo al rappresentante individuato signor -OMISSIS-, il requisito della buona condotta di cui all’art. 11 comma 2 R.D. 773/1931; …» ha respinto la domanda di sospensione incidentalmente proposta da parte ricorrente, compensando tra le parti le spese della fase cautelare.
In vista dell’udienza straordinaria parte ricorrente, in data 3/06/2025, ha istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e/o di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, a spese compensate.
All’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
Al riguardo, il Collegio rammenta come la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisca la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Detta pronuncia presuppone, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, mentre la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis , Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176; id., V, 10-01-2023, n. 302).
Ciò posto, va osservato che, nella specie, in virtù della dichiarazione depositata in atti da parte ricorrente in data 03/06/2025, non possa che dichiararsi il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., non ravvisandosi i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendo evidente, da quanto allegato e documentato in atti, che la pretesa di parte ricorrente, così come formulata nel ricorso, « risulti pienamente soddisfatta », ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5 c.p.a. (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, 21-11-2023, n. 2747).
Sicché, in virtù della sopra indicata dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il Collegio, in ossequio all’univoca e condivisibile giurisprudenza sul punto, non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
Va, pertanto, ribadita la improcedibilità del ricorso, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Le specifiche circostanze inerenti alla controversia in esame costituiscono elementi che militano per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e il sig. -OMISSIS-.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. e dell’art. 13- quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Plantamura |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.