Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1965, n. 2471
CASS
Sentenza 20 dicembre 1965

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A norma dell'art.369, primo comma cod.proc.civ. e improcedibile il ricorso per Cassazione non depositato nella cancelleria della Corte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica. In tal caso l'intimato, che abbia ritualmente proposto controricorso e lo abbia depositato, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, con gli onorari. ( Conf. 690/65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1965, n. 2471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2471
    Data del deposito : 20 dicembre 1965

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