Sentenza 20 dicembre 1965
Massime • 1
A norma dell'art.369, primo comma cod.proc.civ. e improcedibile il ricorso per Cassazione non depositato nella cancelleria della Corte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica. In tal caso l'intimato, che abbia ritualmente proposto controricorso e lo abbia depositato, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, con gli onorari. ( Conf. 690/65).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1965, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1965 |
Testo completo
A norma dell'art.369, primo comma cod.proc.civ. e improcedibile il ricorso per Cassazione non depositato nella cancelleria della Corte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica. In tal caso l'intimato, che abbia ritualmente proposto controricorso e lo abbia depositato, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa, con gli onorari. ( Conf. 690/65).*