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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/04/2025, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42842 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Romano Carmine Email_1 C.F._1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con gli avv.ti Palladino Maddalena e Controparte_1 P.IVA_1
Debiasi Antonio
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1) In via preliminare e pregiudiziale, per i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, ovvero, in subordine, del
Tribunale di Vallo della Lucania;
2) In via subordinata, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa della impresa individuale (P. IVA , in persona della Controparte_2 P.IVA_2 titolare, Dott.ssa (C.F. nata ad [...] il [...], con CP_2 C.F._2 sede in Ascea (SA) alla Via Ferrovia n. 10;
3) Con il favore delle spese di lite.
*
Per Controparte_1
1) nel merito, in via principale: respingere l'opposizione e tutte le domande della Dr.ssa Parte_2
in qualità di socia accomandataria della Farmacia Alla Stazione, perché infondate e non provate, in
[...] fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo
1 nei confronti della Dott.ssa C.F. , in qualità di socia accomandataria Parte_1 C.F._1
e liquidatrice della Controparte_3
, domiciliata in Scafata (SA), CAP 84018, Viale Pisacane, 7;
[...]
2) sempre in via principale: condannare la Dott.ssa al pagamento della somma di Euro Parte_1
10.575,53, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza delle fatture al saldo, oltre alle somme liquidate in decreto ingiuntivo opposto, per spese e compensi, o al pagamento di quella maggior o minor somma che risulti accertata in corso di causa, per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. di questo giudizio, nonché spese generali 15%, CPA, IVA e spese successive occorrende.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di: Parte_3
- in scioglimento e liquidazione, in Controparte_3
persona della socia accomandataria, nonché liquidatrice e cedente, Dott.ssa ; Parte_1
- Individuale, in persona della titolare Dott.ssa Controparte_4 CP_2
in qualità di cessionaria.
La ricorrente assume di essere creditrice per complessivi € 10.575,53, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, per forniture di prodotti medicinali documentate da tre fatture, meglio dettagliate in ricorso.
A fronte del credito complessivo di € 11.617,85, è stato versato un acconto pari a € 1.042,32, residuando un debito di € 10.575,53, mai saldato nonostante i solleciti.
La ricorrente deduce altresì che è stata ceduta, in data 23 luglio 2018, alla Controparte_3
Controparte_4
Sicchè, in forza dell'art. 2560, comma 2, c.c., la cessionaria risponderebbe in solido del debito commerciale sorto anteriormente alla cessione.
Il Tribunale ha dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 12786/2023 per € 10.575,53, oltre interessi di mora e spese di lite, nei soli confronti di e non di , non avendo Parte_1 Controparte_4
la ricorrente provato in sede monitoria che i debiti risultassero dai libri contabili e che, quindi, ne risponda anche l'acquirente dell'azienda.
Avverso il decreto ingiuntivo suddetto ha proposto opposizione , nella sua qualità di socia Parte_1
accomandataria e liquidatrice della Farmacia alla Stazione s.a.s. della Dr.ssa Rita Mollica e C..
L'opponente ha pregiudizialmente sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
In particolare, l'opponente ritiene che la causa avrebbe dovuto essere proposta alternativamente:
2 - dinanzi al il Tribunale di Nocera Inferiore, luogo di residenza della dott.ssa ai sensi dell'art. Pt_1
18 c.p.c.;
- dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, luogo della sede legale della Controparte_5
ai sensi dell'art. 19 c.p.c.;
[...]
- dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, quale luogo di esecuzione dell'obbligazione, in base agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 4, c.c.
Invero, a dire di parte opponente, non troverebbe applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c., che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Tuttavia, tale criterio, secondo la giurisprudenza richiamata, troverebbe applicazione esclusivamente nei casi di crediti certi, liquidi ed esigibili, il che non sarebbe rinvenibile nel caso in esame, in cui le sole fatture non costituirebbero idonea prova scritta né della certezza né della liquidità del credito.
A sostegno di tale ricostruzione, l'opponente ha richiamato giurisprudenza secondo la quale, in mancanza di prova contrattuale, l'obbligazione dovrebbe considerarsi da adempiere presso il domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c.
In subordine, e solo per il caso di rigetto della eccezione di incompetenza, l'opponente ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti della , nei cui confronti Controparte_5
tuttavia il Tribunale nella fase monitoria non ha ritenuto di emettere l'ingiunzione.
Si è costituita contestando in fatto e diritto l'opposizione avversaria. Parte_3
La società opposta ha preliminarmente contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendola priva di fondamento e formulata in modo generico e incompleto.
In particolare, viene osservato che parte opponente avrebbe indicato quale foro competente quello del
Tribunale di Vallo della Lucania, sulla base della sede della , soggetto non destinatario Controparte_4
del decreto opposto.
Inoltre, la parte convenuta rileva che parte attrice avrebbe omesso di considerare che la sede legale della
Farmacia alla Stazione si troverebbe in Portici, Napoli, e che dunque, laddove si volesse invocare il foro generale della persona giuridica, avrebbe dovuto essere indicato eventualmente il Tribunale di Napoli e non quello di Vallo della Lucania.
Sempre con riferimento all'eccezione di incompetenza, viene altresì contestata l'omessa allegazione, da parte dell'attrice, dell'assenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio in altra sede, in violazione di quanto previsto dall'art. 19 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza.
3 Quanto all'ulteriore profilo relativo alla competenza per forum destinatae solutionis, parte opposta evidenzia come avrebbe correttamente radicato la fase monitoria presso il Tribunale di Milano, CP_6
luogo in cui sarebbe sorto e sarebbe stato eseguito il rapporto obbligatorio, avendo ivi sede la società fornitrice e creditrice, la quale avrebbe ricevuto gli ordini di merce da parte dell'attrice opponente.
La ricezione dell'ordine di fornitura, ritenuto atto recettizio, verrebbe assunta quale momento e luogo di perfezionamento dell'accordo ai sensi dell'art. 1326 c.c., anche in base al principio per cui il contratto si perfeziona nel luogo in cui viene ricevuta la proposta contrattuale.
La difesa di precisa inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il credito CP_6
oggetto del decreto ingiuntivo sarebbe da considerarsi certo, liquido ed esigibile.
A tale riguardo, parte opposta deduce che, oltre alle fatture commerciali, in sede monitoria sarebbero stati prodotti anche l'estratto autentico notarile delle scritture contabili e una lettera di sollecito debitamente notificata, elementi che, ad avviso della convenuta, integrerebbero gli estremi della prova scritta richiesta per l'emissione del decreto.
Inoltre, la stessa opponente avrebbe allegato all'atto di citazione un elenco dei debiti commerciali aggiornato al 30 giugno 2018, dal quale risulterebbe il credito in favore di per l'esatto importo CP_6
di € 10.575,53, fatto che la parte opposta qualifica come riconoscimento di debito.
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva, osserva che la cessione della alla CP_6 CP_4
Stazione alla , avvenuta in data 23 luglio 2018, non escluderebbe la responsabilità Controparte_4 dell'alienante, in quanto tutte le forniture sarebbero state ordinate e ricevute anteriormente alla cessione,
e pertanto la cedente resterebbe obbligata verso i terzi creditori.
Tanto più che l'art. 2560, secondo comma, c.c., prevede una responsabilità solidale tra cedente e cessionario, a condizione che i debiti risultino dalle scritture contabili, circostanza che, nella specie, sarebbe provata dall'elenco contabile allegato dalla stessa opponente.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo cessionario ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, Controparte_4
c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc., all'esito della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
4 2. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Milano.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente va rigettata.
E' appena il caso di osservare che: “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” (cfr. Cass. ord. 16284/2019).
A tale omissione consegue il rigetto dell'eccezione, come affermato da Cass. ordinanza n. 17311/2018:
“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito”.
Ebbene, parte opponente non ha contestato alcunché in riferimento al criterio ex art. 20 c.p.c. del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Parte opponente, del resto, non avendo contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con controparte, era certamente a conoscenza del luogo in cui il contratto di vendita si è perfezionato e, ciononostante, nulla ha dedotto in merito a tale criterio concorrente in tema di competenza territoriale derogabile.
Va altresì osservato che, ad ogni modo, il Tribunale di Milano è competente ex artt. 20 cpc e 1182, terzo comma, c.p.c., in quanto il luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione (pagamento del credito di
è in Milano, luogo in cui ha sede la società opposta. CP_6
Non trova invece applicazione l'art. 1182, quarto comma, c.c., in quanto, contrariamente a quanto assume parte opponente, il credito ingiunto non è affatto incerto e illiquido, tanto che, come precisato al successivo paragrafo, la stessa opponente ha espressamente riconosciuto il proprio debito in favore della
CP_6
*
5 3. Sul credito ingiunto.
Il debito a carico della è espressamente riconosciuto dalla stessa parte opponente, come si legge Pt_1 infatti nell'atto denominato “cessione di merci” predisposto in occasione della cessione d'azienda da a (cfr. doc. Controparte_3 Controparte_4
n. 4 parte opponente).
Ebbene, ivi si legge testualmente:
è stata incorporata nella (cfr. ALL. A alla comparsa di Controparte_7 Controparte_8
costituzione e risposta).
Pertanto, l'originario credito di (€ 6.406,78) si somma al credito di Controparte_7 [...]
(€ 4.168,75), ottenendo così € 10.575,53, che è proprio l'importo ingiunto. Controparte_8
*
4. Conclusioni.
L'opposizione va rigettata.
Il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 10.575,53).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 12786/2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
6 3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 12 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Romano Carmine Email_1 C.F._1
-attrice opponente- contro
CF/PI: , con gli avv.ti Palladino Maddalena e Controparte_1 P.IVA_1
Debiasi Antonio
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1) In via preliminare e pregiudiziale, per i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, ovvero, in subordine, del
Tribunale di Vallo della Lucania;
2) In via subordinata, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa della impresa individuale (P. IVA , in persona della Controparte_2 P.IVA_2 titolare, Dott.ssa (C.F. nata ad [...] il [...], con CP_2 C.F._2 sede in Ascea (SA) alla Via Ferrovia n. 10;
3) Con il favore delle spese di lite.
*
Per Controparte_1
1) nel merito, in via principale: respingere l'opposizione e tutte le domande della Dr.ssa Parte_2
in qualità di socia accomandataria della Farmacia Alla Stazione, perché infondate e non provate, in
[...] fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo
1 nei confronti della Dott.ssa C.F. , in qualità di socia accomandataria Parte_1 C.F._1
e liquidatrice della Controparte_3
, domiciliata in Scafata (SA), CAP 84018, Viale Pisacane, 7;
[...]
2) sempre in via principale: condannare la Dott.ssa al pagamento della somma di Euro Parte_1
10.575,53, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza delle fatture al saldo, oltre alle somme liquidate in decreto ingiuntivo opposto, per spese e compensi, o al pagamento di quella maggior o minor somma che risulti accertata in corso di causa, per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. di questo giudizio, nonché spese generali 15%, CPA, IVA e spese successive occorrende.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di: Parte_3
- in scioglimento e liquidazione, in Controparte_3
persona della socia accomandataria, nonché liquidatrice e cedente, Dott.ssa ; Parte_1
- Individuale, in persona della titolare Dott.ssa Controparte_4 CP_2
in qualità di cessionaria.
La ricorrente assume di essere creditrice per complessivi € 10.575,53, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002, per forniture di prodotti medicinali documentate da tre fatture, meglio dettagliate in ricorso.
A fronte del credito complessivo di € 11.617,85, è stato versato un acconto pari a € 1.042,32, residuando un debito di € 10.575,53, mai saldato nonostante i solleciti.
La ricorrente deduce altresì che è stata ceduta, in data 23 luglio 2018, alla Controparte_3
Controparte_4
Sicchè, in forza dell'art. 2560, comma 2, c.c., la cessionaria risponderebbe in solido del debito commerciale sorto anteriormente alla cessione.
Il Tribunale ha dunque emesso il decreto ingiuntivo n. 12786/2023 per € 10.575,53, oltre interessi di mora e spese di lite, nei soli confronti di e non di , non avendo Parte_1 Controparte_4
la ricorrente provato in sede monitoria che i debiti risultassero dai libri contabili e che, quindi, ne risponda anche l'acquirente dell'azienda.
Avverso il decreto ingiuntivo suddetto ha proposto opposizione , nella sua qualità di socia Parte_1
accomandataria e liquidatrice della Farmacia alla Stazione s.a.s. della Dr.ssa Rita Mollica e C..
L'opponente ha pregiudizialmente sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
In particolare, l'opponente ritiene che la causa avrebbe dovuto essere proposta alternativamente:
2 - dinanzi al il Tribunale di Nocera Inferiore, luogo di residenza della dott.ssa ai sensi dell'art. Pt_1
18 c.p.c.;
- dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, luogo della sede legale della Controparte_5
ai sensi dell'art. 19 c.p.c.;
[...]
- dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, quale luogo di esecuzione dell'obbligazione, in base agli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 4, c.c.
Invero, a dire di parte opponente, non troverebbe applicazione l'art. 1182, comma 3, c.c., che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Tuttavia, tale criterio, secondo la giurisprudenza richiamata, troverebbe applicazione esclusivamente nei casi di crediti certi, liquidi ed esigibili, il che non sarebbe rinvenibile nel caso in esame, in cui le sole fatture non costituirebbero idonea prova scritta né della certezza né della liquidità del credito.
A sostegno di tale ricostruzione, l'opponente ha richiamato giurisprudenza secondo la quale, in mancanza di prova contrattuale, l'obbligazione dovrebbe considerarsi da adempiere presso il domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c.
In subordine, e solo per il caso di rigetto della eccezione di incompetenza, l'opponente ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti della , nei cui confronti Controparte_5
tuttavia il Tribunale nella fase monitoria non ha ritenuto di emettere l'ingiunzione.
Si è costituita contestando in fatto e diritto l'opposizione avversaria. Parte_3
La società opposta ha preliminarmente contestato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendola priva di fondamento e formulata in modo generico e incompleto.
In particolare, viene osservato che parte opponente avrebbe indicato quale foro competente quello del
Tribunale di Vallo della Lucania, sulla base della sede della , soggetto non destinatario Controparte_4
del decreto opposto.
Inoltre, la parte convenuta rileva che parte attrice avrebbe omesso di considerare che la sede legale della
Farmacia alla Stazione si troverebbe in Portici, Napoli, e che dunque, laddove si volesse invocare il foro generale della persona giuridica, avrebbe dovuto essere indicato eventualmente il Tribunale di Napoli e non quello di Vallo della Lucania.
Sempre con riferimento all'eccezione di incompetenza, viene altresì contestata l'omessa allegazione, da parte dell'attrice, dell'assenza di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio in altra sede, in violazione di quanto previsto dall'art. 19 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza.
3 Quanto all'ulteriore profilo relativo alla competenza per forum destinatae solutionis, parte opposta evidenzia come avrebbe correttamente radicato la fase monitoria presso il Tribunale di Milano, CP_6
luogo in cui sarebbe sorto e sarebbe stato eseguito il rapporto obbligatorio, avendo ivi sede la società fornitrice e creditrice, la quale avrebbe ricevuto gli ordini di merce da parte dell'attrice opponente.
La ricezione dell'ordine di fornitura, ritenuto atto recettizio, verrebbe assunta quale momento e luogo di perfezionamento dell'accordo ai sensi dell'art. 1326 c.c., anche in base al principio per cui il contratto si perfeziona nel luogo in cui viene ricevuta la proposta contrattuale.
La difesa di precisa inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il credito CP_6
oggetto del decreto ingiuntivo sarebbe da considerarsi certo, liquido ed esigibile.
A tale riguardo, parte opposta deduce che, oltre alle fatture commerciali, in sede monitoria sarebbero stati prodotti anche l'estratto autentico notarile delle scritture contabili e una lettera di sollecito debitamente notificata, elementi che, ad avviso della convenuta, integrerebbero gli estremi della prova scritta richiesta per l'emissione del decreto.
Inoltre, la stessa opponente avrebbe allegato all'atto di citazione un elenco dei debiti commerciali aggiornato al 30 giugno 2018, dal quale risulterebbe il credito in favore di per l'esatto importo CP_6
di € 10.575,53, fatto che la parte opposta qualifica come riconoscimento di debito.
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva, osserva che la cessione della alla CP_6 CP_4
Stazione alla , avvenuta in data 23 luglio 2018, non escluderebbe la responsabilità Controparte_4 dell'alienante, in quanto tutte le forniture sarebbero state ordinate e ricevute anteriormente alla cessione,
e pertanto la cedente resterebbe obbligata verso i terzi creditori.
Tanto più che l'art. 2560, secondo comma, c.c., prevede una responsabilità solidale tra cedente e cessionario, a condizione che i debiti risultino dalle scritture contabili, circostanza che, nella specie, sarebbe provata dall'elenco contabile allegato dalla stessa opponente.
Di talché, effettuate le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo cessionario ed emesso il decreto ex art. 171 bis, terzo comma, Controparte_4
c.p.c., le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, concessa la provvisoria esecuzione, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc., all'esito della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
4 2. Sulla competenza territoriale del Tribunale di Milano.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente va rigettata.
E' appena il caso di osservare che: “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice” (cfr. Cass. ord. 16284/2019).
A tale omissione consegue il rigetto dell'eccezione, come affermato da Cass. ordinanza n. 17311/2018:
“In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito”.
Ebbene, parte opponente non ha contestato alcunché in riferimento al criterio ex art. 20 c.p.c. del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
Parte opponente, del resto, non avendo contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con controparte, era certamente a conoscenza del luogo in cui il contratto di vendita si è perfezionato e, ciononostante, nulla ha dedotto in merito a tale criterio concorrente in tema di competenza territoriale derogabile.
Va altresì osservato che, ad ogni modo, il Tribunale di Milano è competente ex artt. 20 cpc e 1182, terzo comma, c.p.c., in quanto il luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione (pagamento del credito di
è in Milano, luogo in cui ha sede la società opposta. CP_6
Non trova invece applicazione l'art. 1182, quarto comma, c.c., in quanto, contrariamente a quanto assume parte opponente, il credito ingiunto non è affatto incerto e illiquido, tanto che, come precisato al successivo paragrafo, la stessa opponente ha espressamente riconosciuto il proprio debito in favore della
CP_6
*
5 3. Sul credito ingiunto.
Il debito a carico della è espressamente riconosciuto dalla stessa parte opponente, come si legge Pt_1 infatti nell'atto denominato “cessione di merci” predisposto in occasione della cessione d'azienda da a (cfr. doc. Controparte_3 Controparte_4
n. 4 parte opponente).
Ebbene, ivi si legge testualmente:
è stata incorporata nella (cfr. ALL. A alla comparsa di Controparte_7 Controparte_8
costituzione e risposta).
Pertanto, l'originario credito di (€ 6.406,78) si somma al credito di Controparte_7 [...]
(€ 4.168,75), ottenendo così € 10.575,53, che è proprio l'importo ingiunto. Controparte_8
*
4. Conclusioni.
L'opposizione va rigettata.
Il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia (€ 10.575,53).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 12786/2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
6 3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 12 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
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