TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/10/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. NO RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR UN;
Opponente
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile del Contenzioso Calabria, , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
PI Pompameo;
Opposta
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
14.10.2025; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2023 900000022 62 /000 riferita alle cartelle di pagamento: 1) n. 030 2011 10011548745000, recante sanzioni per asserite violazioni del DL 12/02 e del D.lgs. 608/9, di importo pari ad € 25.777,41; 2) n.030
20110020039544000 recante sanzioni amministrative di cui al D.L. 507/90, di importo pari ad € 31.889,50.
Parte attrice ha, in primo luogo dedotto l'insussistenza del diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata stante l'adesione, da parte del , alla
[...] Pt_1
definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione-quater”) di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, legge n.
197/2022.
Ha, infatti, evidenziato che l'intimazione di pagamento è stata notificata soltanto in data
06.02.2023, ovvero successivamente all'adesione alla definizione agevolata, avvenuta in data 01.02.2023.
In secondo luogo, ha eccepito la mancanza di valido titolo esecutivo avendo il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza resa nel procedimento rg n. 199/2017, sospeso l'efficacia esecutiva di un'intimazione di pagamento avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento.
Tutto premesso, ha rassegnato dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig.
[...] Parte_1
per i motivi esposti in narrativa ovvero per insussistenza ex lege 29 dicembre 2022 n. 197 del potere di compiere atti della riscossione e di procedere ad azioni esecutive nei confronti del sig. per aver egli aderito alla Rottamazione quater e per Parte_1
gli altri motivi specificati in merito alla insussistenza di valido ed efficace titolo esecutivo
2) Per l'effetto, annullare o revocare INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 030 2023
900000022 62 /000 o comunque dichiararne la nullità e/o inefficacia;
3) sempre in via principale, accertata la temerarietà della lite giudiziaria instaurata, condannare l' al risarcimento in favore del sig. dei Controparte_1 Parte_1
danni ex art. 96 I° comma c.p.c. secondo una somma che sarà accertata in corso di causa
e ritenuta di giustizia o, in subordine, condannare l' al Controparte_1
pagamento in favore del sig. di una somma equitativamente determinata ex art. Pt_1
96 III° comma c.p.c.; 4) con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l Controparte_1
deducendo: - che il , con la presentazione della domanda di adesione
[...] Pt_1
alla definizione agevolata dei carichi ex legge 197/2022, si è impegnato a rinunciare ai giudizi ex art. 236 della legge richiamata;
- che l'intimazione di pagamento è stata formata in data 26.01.2023 ovvero prima che parte opponente formalizzasse l' istanza di adesione;
- che nessun atto inerente l'espropriazione forzata è stato notificato all'odierno opponente, dovendo l'intimazione di pagamento considerarsi alla stregua di una diffida di pagamento.
Tutto premesso, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme voglia così pronunciare: “in via preliminare, prendere atto della dichiarazione di rinuncia formalizzata dall'opponente, con la presentazione della domanda di adesione alla domanda di rottamazione quater (01.02.2023), legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre
2022 n.197), sulla scorta dell'art. 236, della predetta norma, per i dovuti provvedimenti indicati dalla legge;
2)Ferma l'eccezione preliminare predetta, rigettare l'opposizione, proposta dal signor ivi compresa la domanda di responsabilità Parte_1
aggravata, perché infondata in fatto e diritto, per i motivi sopra riportati;
3) condannare, parte opponente, al pagamento degli onorari e spese del presente giudizio, in favore della concessionaria.”.
All'udienza del 14 ottobre 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta circa l'applicazione al caso in esame dell'art. 1 comma 236 l. n. 197 del 2022, secondo cui “nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.
La norma in questione prevede la rinuncia dell'interessato ai giudizi pendenti al momento dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all . Controparte_3
Si evidenzia che il presente giudizio non era pendente al momento dell'adesione del alla cosiddetta “rottamazione quater”, essendo stato iscritto a ruolo Pt_1
successivamente, a seguito della notifica da parte dell'ente della riscossione di un'intimazione di pagamento e, pertanto, non rientra nel campo di applicazione della normativa richiamata.
Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Assorbente ai fini della decisione è l'adesione dell'odierno opponente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022 (“rottamazione-quater”) di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, provata mediante “Ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” prodotta in atti dal . Pt_1
Dall'esame del documento emerge che l'adesione dell'opponente alla “rottamazione quater”, avvenuta in data 01.02.2023, ha ad oggetto proprio i carichi contenuti nella cartella 03020110011548745000 e nella cartella 03020110020039544000, sottese all'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Ne consegue che l , notificando l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 030 2023 900000022 62 /000 nella successiva data del 06.02.2023, ha commesso una violazione dell'art. 1 comma 240, nella parte in cui prevede alla lettera d) che “non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
Sul punto si evidenzia che, contrariamente all'affermazione di parte opposta secondo cui
“l'intimazione di pagamento è assimilabile ad una sorta di diffida di pagamento, nulla di più” (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta, in atti) le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora, hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici e sono impugnabili ex art. 615 c.p.c. “per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 41226/2021).
Alla luce delle richiamate considerazioni si ritiene, dunque, che la spiegata opposizione debba trovare accoglimento.
Non si ravvisano, ad ogni modo, gli estremi della mala fede o colpa grave nel comportamento processuale tenuto da parte opposta, necessari ai fini di giustificare una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano in complessivi euro 7.837,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 7.051,00 per compensi professionali, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022 (valore della controversia da € 52.001 a € 260.000; applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della lite, per le fasi di: studio della controversia, introduzione della causa, di trattazione/istruttoria, decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 030 2023
900000022 62 /000;
-rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; -condanna parte opposta alla refusione, in favore del difensore di parte opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.837,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 7.051,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, lì 23.10.2025
Il Giudice
Dott. NO RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. NO RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR UN;
Opponente
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile del Contenzioso Calabria, , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
PI Pompameo;
Opposta
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
14.10.2025; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2023 900000022 62 /000 riferita alle cartelle di pagamento: 1) n. 030 2011 10011548745000, recante sanzioni per asserite violazioni del DL 12/02 e del D.lgs. 608/9, di importo pari ad € 25.777,41; 2) n.030
20110020039544000 recante sanzioni amministrative di cui al D.L. 507/90, di importo pari ad € 31.889,50.
Parte attrice ha, in primo luogo dedotto l'insussistenza del diritto di Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata stante l'adesione, da parte del , alla
[...] Pt_1
definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (“rottamazione-quater”) di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, legge n.
197/2022.
Ha, infatti, evidenziato che l'intimazione di pagamento è stata notificata soltanto in data
06.02.2023, ovvero successivamente all'adesione alla definizione agevolata, avvenuta in data 01.02.2023.
In secondo luogo, ha eccepito la mancanza di valido titolo esecutivo avendo il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza resa nel procedimento rg n. 199/2017, sospeso l'efficacia esecutiva di un'intimazione di pagamento avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento.
Tutto premesso, ha rassegnato dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig.
[...] Parte_1
per i motivi esposti in narrativa ovvero per insussistenza ex lege 29 dicembre 2022 n. 197 del potere di compiere atti della riscossione e di procedere ad azioni esecutive nei confronti del sig. per aver egli aderito alla Rottamazione quater e per Parte_1
gli altri motivi specificati in merito alla insussistenza di valido ed efficace titolo esecutivo
2) Per l'effetto, annullare o revocare INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 030 2023
900000022 62 /000 o comunque dichiararne la nullità e/o inefficacia;
3) sempre in via principale, accertata la temerarietà della lite giudiziaria instaurata, condannare l' al risarcimento in favore del sig. dei Controparte_1 Parte_1
danni ex art. 96 I° comma c.p.c. secondo una somma che sarà accertata in corso di causa
e ritenuta di giustizia o, in subordine, condannare l' al Controparte_1
pagamento in favore del sig. di una somma equitativamente determinata ex art. Pt_1
96 III° comma c.p.c.; 4) con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio l Controparte_1
deducendo: - che il , con la presentazione della domanda di adesione
[...] Pt_1
alla definizione agevolata dei carichi ex legge 197/2022, si è impegnato a rinunciare ai giudizi ex art. 236 della legge richiamata;
- che l'intimazione di pagamento è stata formata in data 26.01.2023 ovvero prima che parte opponente formalizzasse l' istanza di adesione;
- che nessun atto inerente l'espropriazione forzata è stato notificato all'odierno opponente, dovendo l'intimazione di pagamento considerarsi alla stregua di una diffida di pagamento.
Tutto premesso, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme voglia così pronunciare: “in via preliminare, prendere atto della dichiarazione di rinuncia formalizzata dall'opponente, con la presentazione della domanda di adesione alla domanda di rottamazione quater (01.02.2023), legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre
2022 n.197), sulla scorta dell'art. 236, della predetta norma, per i dovuti provvedimenti indicati dalla legge;
2)Ferma l'eccezione preliminare predetta, rigettare l'opposizione, proposta dal signor ivi compresa la domanda di responsabilità Parte_1
aggravata, perché infondata in fatto e diritto, per i motivi sopra riportati;
3) condannare, parte opponente, al pagamento degli onorari e spese del presente giudizio, in favore della concessionaria.”.
All'udienza del 14 ottobre 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta circa l'applicazione al caso in esame dell'art. 1 comma 236 l. n. 197 del 2022, secondo cui “nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.
La norma in questione prevede la rinuncia dell'interessato ai giudizi pendenti al momento dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all . Controparte_3
Si evidenzia che il presente giudizio non era pendente al momento dell'adesione del alla cosiddetta “rottamazione quater”, essendo stato iscritto a ruolo Pt_1
successivamente, a seguito della notifica da parte dell'ente della riscossione di un'intimazione di pagamento e, pertanto, non rientra nel campo di applicazione della normativa richiamata.
Nel merito, l'opposizione proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Assorbente ai fini della decisione è l'adesione dell'odierno opponente alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022 (“rottamazione-quater”) di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, provata mediante “Ricevuta di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” prodotta in atti dal . Pt_1
Dall'esame del documento emerge che l'adesione dell'opponente alla “rottamazione quater”, avvenuta in data 01.02.2023, ha ad oggetto proprio i carichi contenuti nella cartella 03020110011548745000 e nella cartella 03020110020039544000, sottese all'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio.
Ne consegue che l , notificando l'intimazione di Controparte_1
pagamento n. 030 2023 900000022 62 /000 nella successiva data del 06.02.2023, ha commesso una violazione dell'art. 1 comma 240, nella parte in cui prevede alla lettera d) che “non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
Sul punto si evidenzia che, contrariamente all'affermazione di parte opposta secondo cui
“l'intimazione di pagamento è assimilabile ad una sorta di diffida di pagamento, nulla di più” (cfr. pag. 3, comparsa di costituzione e risposta, in atti) le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora, hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici e sono impugnabili ex art. 615 c.p.c. “per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 41226/2021).
Alla luce delle richiamate considerazioni si ritiene, dunque, che la spiegata opposizione debba trovare accoglimento.
Non si ravvisano, ad ogni modo, gli estremi della mala fede o colpa grave nel comportamento processuale tenuto da parte opposta, necessari ai fini di giustificare una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano in complessivi euro 7.837,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 7.051,00 per compensi professionali, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n.
147/2022 (valore della controversia da € 52.001 a € 260.000; applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della lite, per le fasi di: studio della controversia, introduzione della causa, di trattazione/istruttoria, decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 030 2023
900000022 62 /000;
-rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; -condanna parte opposta alla refusione, in favore del difensore di parte opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.837,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 7.051,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme, lì 23.10.2025
Il Giudice
Dott. NO RE