Ordinanza cautelare 4 agosto 2021
Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Decreto cautelare 3 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Decreto cautelare 14 maggio 2025
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 11/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Annachiara D'Atti e Francesco Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Foggia, e ANAC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Monte Sant'Angelo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’interdittiva antimafia prot. n. 26337 del 21 aprile 2021, emessa dal Prefetto di Foggia;
- della comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 25 maggio 2021, n. di avvenuta segnalazione e inserimento nel Casellario della relativa annotazione;
- di ogni altro atto comunque ad essi presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, ivi espressamente incluse:
- l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 91 del Codice Antimafia, dal Comune di Monte Sant'Angelo per ottenere l'informazione antimafia relativamente all'impresa de qua ;
- la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia n. 01079600/1-4“P” del 23.11.2018;
- la nota della Direzione Investigativa Antimafia-Sezione di Foggia 409 del 18.01.2021;
- la valutazione espressa in occasione della riunione del Gruppo Interforze tenutasi il 10.03.2021;
- la nota della Direzione Investigativa Antimafia - Sezione di Foggia n.1879 del 15.03.2021.
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento prefettizio prot. n. 86458 del 9 dicembre 2022 di conferma dell’interdittiva impugnata con il ricorso principale;
- e della nota del 5 gennaio 2023 della Prefettura di Foggia, con cui veniva negato l'accesso alla documentazione acquisita in sede istruttoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2024 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mescia, su delega dell'avv. Annachiara D'Atti, per la ricorrente, e l'Avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 La ricorrente è titolare di un’impresa individuale che esercita l'attività di coltivazione di prodotti agricoli e allevamento di animali nella frazione di -OMISSIS-, in agro -OMISSIS-, e la documentazione antimafia a essa relativa è stata chiesta dal Comune di -OMISSIS-, Comune sciolto ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L. in data 17 luglio 2015.
1.2 Con il ricorso principale, è stata impugnata l’interdittiva antimafia prot. n. 26337 del 21 aprile 2021, emessa dal Prefetto di Foggia in ragione del ritenuto pericolo di condizionamento da parte clan “-OMISSIS-”, operante in -OMISSIS- e nella zona garganica; e ciò considerata:
- la caratura criminale del marito della ricorrente, -OMISSIS-detto “-OMISSIS-”, figura storica della mafia garganica, fin dai tempi del clan dei “-OMISSIS-” e poi vertice della frangia dei c.d. -OMISSIS- (dalla frazione di “-OMISSIS-” in cui svolge l’attività dell’impresa interdetta) del clan “-OMISSIS-”, poi divenuto il clan “-OMISSIS-”, proprio dal nome del -OMISSIS- e del sodale -OMISSIS-, pluripregiudicato, condannato con sentenze irrevocabili e assassinato la sera dell’11 novembre 2019, sempre in frazione di -OMISSIS-, con otto colpi di fucile calibro 12 a pallettoni, esplosi da almeno due sicari, immediatamente dileguatisi;
- il coinvolgimento della ricorrente in vicende di polizia unitamente al consorte ovvero il deferimento all’A.G., in data 14 aprile 2017, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto abusivo di armi, distruzione e deturpazione di bellezze naturali.
1.3 La parte ricorrente ha articolato avverso l’interdittiva in discorso censure di violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti nonché dubbi di legittimità costituzionale della normativa antimafia.
1.4 Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno articolatamente eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
1.5 L’istanza cautelare, presentata in sede di ricorso principale, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 301 del 4 agosto 2021.
1.6 Con provvedimento del Tribunale per la Prevenzione di Bari n. 12 del 9 dicembre 2021, la ricorrente è stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 37 bis, comma 7, del d.lgs. n. 159/2011 per anni uno.
1.7 In relazione alla scadenza del controllo giudiziario, conclusosi positivamente con la revoca del 29 dicembre 2022, all’esito del contraddittorio procedimentale avviato dalla Prefettura con nota prot. n. 75111 del 25 ottobre 2022, la Prefettura ha confermato l’interdittiva con provvedimento n. 86458 del 9 dicembre 2022.
1.8 Avverso il predetto atto è insorta la parte ricorrente con atto di motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.
1.9 L’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata respinta con ordinanza n. 90 del 7 marzo 2023.
1.10 La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 17 settembre 2024.
2. La domanda di annullamento dell’interdittiva prot. n. 26337 del 21 aprile 2021, proposta con il ricorso introduttivo, va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse: il provvedimento di conferma prot. n. 86458 del 9 dicembre 2022 è stato adottato a seguito di rideterminazione ex novo della Prefettura, così sostituendo l’interdittiva del luglio 2021.
Peraltro, le medesime censure di eccesso di potere proposte avverso l’interdittiva originaria, sono state riproposte avverso la conferma.
3. La domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
3.1 In via preliminare, occorre evidenziare che la parte ricorrente, anche nell’ultima memoria
depositata, ha insistito per l’esibizione dell’istanza ex art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011 con cui il Comune ha chiesto alla Prefettura l’informazione antimafia originaria.
Il documento è irrilevante per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente, con un motivo proposto con l’atto introduttivo del giudizio, ma che viene riportato, mutatis mutandis , nei motivi aggiunti, premesso che l’interdittiva richiama un’“istanza prodotta, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011, dal Comune di -OMISSIS-”, sostiene quanto segue.
L’interdittiva originaria difetterebbe di base normativa in quanto, in considerazione degli importi del contributo europeo ricevuto da AGEA per uliveto e per pascolo dei bovini, non si applicherebbero gli artt. 83, comma 3 bis , e 91, comma 1 bis , del d.lgs. n. 159 del 2011, che impongono l’acquisizione dell’informazione antimafia su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.
L’Avvocatura dello Stato ha replicato che l’argomentazione è inconferente in quanto il Comune è stato sciolto ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L. nel 2015 e la richiesta del Comune, come rappresentato anche dalla Prefettura nella relazione sui fatti di causa depositata in giudizio, è stata presentata nel 2019 in applicazione dell’art. 100 del d.lgs. n. 159 del 2011, ai sensi del quale “ L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi ”.
Parte ricorrente insiste per l’acquisizione dell’istanza comunale al fine di verificarne l’effettivo richiamo all’art. 100 nonché la data d’inoltro alla Prefettura, onde consentire l’ulteriore verifica circa il rispetto del quinquennio.
Il Collegio ritiene che non sia necessario acquisire l’istanza del Comune per le seguenti ragioni.
In disparte la considerazione che gli importi ricevuti da AGEA indicati dalla parte ricorrente per gli anni dal 2017 al 2021 superano, complessivamente considerati, il limite del 25.000 euro, vi è che l’art. 100 del d.lgs. n. 159 del 2011 è norma imperativa che va applicata a prescindere, ovviamente, dal richiamo eventualmente fattone dal Comune nella richiesta alla Prefettura.
La richiesta comunale, pertanto, trova la sua base normativa nell’art. 100.
Quanto alla tempistica rileva il Collegio che, in disparte l’affermazione contenuta nella relazione della Prefettura e nell’ultima memoria dell’Avvocatura per cui l’istanza sarebbe stata presentata nel 2019, dagli atti di causa emerge che la stessa è senz’altro anteriore al 23 novembre 2018 essendo stata depositata, il 15 luglio 2021, la nota n. 01079600/1-4 del 23 novembre 2018 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia che reca “Esito informazioni ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011”.
Risalendo lo scioglimento del Comune di -OMISSIS- al 17 luglio 2015, non vi è alcun dubbio che la doverosa richiesta è tempestiva.
La parte ricorrente sviluppa il ragionamento come motivo d’illegittimità propria del provvedimento del dicembre 2022 di conferma dell’interdittiva, argomentando che il quinquennio sarebbe comunque decorso alla data di adozione della ridetta conferma.
L’assunto è erroneo in quanto la base normativa del provvedimento di conferma va chiaramente rinvenuta nell’ambito del potere di aggiornamento dell’interdittiva previsto dall’art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, che impone al Prefetto di riesaminare gli elementi sussunti a fondamento del provvedimento interdittivo entro la data della scadenza del controllo giudiziario.
Il terzo motivo aggiunto, pertanto, è infondato.
3.2.1 L’Autorità prefettizia ha confermato la prognosi di pericolo di condizionamento mafioso sugli elementi di fatto che si vengono di seguito a riportare.
-OMISSIS-, in data 14.4.2017, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria unitamente al consorte, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto abusivo di armi, distruzione e deturpazione di bellezze naturali.
L’imprenditrice è la consorte di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, detto “-OMISSIS-”, figura storica della mafia garganica - “clan dei -OMISSIS-”- pluripregiudicato e condannato con sentenze irrevocabili, tra l’altro, per reati in materia di armi.
-OMISSIS- è stato indagato, nell’ambito dell’operazione di polizia “-OMISSIS-”, di cui all’o.c.c.c. n. 271/98 RGNR, emessa dal Tribunale di Foggia, per l’omicidio di -OMISSIS-, avvenuto in -OMISSIS- il 19.8.1996. Al di là dell’esito processuale (il -OMISSIS- fu condannato in primo grado a 30 anni di reclusione e in secondo grado a due anni di reclusione per riciclaggio in concorso), l’operazione ha evidenziato lo stretto pactum sceleris, intercorrente tra il -OMISSIS- e un’altra figura di vertice della mafia garganica, -OMISSIS-, alias-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, condannato alla pena dell’ergastolo in data 5 ottobre 2020, con sentenza n. 3 della Corte d’Assise di Foggia, per omicidio, detenzione e porto illegale di armi, aggravati ex art. 416 bis 1 c.p.
In occasione dell’operazione antimafia “-OMISSIS-” del 23.6.2004, -OMISSIS- fu destinatario di o.c.c.c., perché indiziato di appartenere ad un’associazione mafiosa “-OMISSIS-”, dedita al traffico di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi. IL -OMISSIS- si rese irreperibile e fu catturato più tardi, unitamente a -OMISSIS- e a -OMISSIS-, tutti esponenti della mafia garganica.
A seguito della scissione tra il gruppo “-OMISSIS-” e il gruppo “-OMISSIS-”, conseguente all’operazione suddetta, il -OMISSIS- si schierò dalla parte del clan “-OMISSIS-”, divenendo un esponente di vertice della frangia dei -OMISSIS- di quello che poi è stato denominato clan “-OMISSIS- — -OMISSIS-- -OMISSIS-”, proprio dal nome del -OMISSIS- e del sodale, -OMISSIS-.
È storia recente l’operatività, nella zona di -OMISSIS-, del clan “-OMISSIS-- -OMISSIS-- -OMISSIS-”:
- il 13.10.2018 è stata emessa dal Tribunale di Bari, su richiesta della locale D.D.A., 1’o.c.c.c n. 11102/18 DDA e n. 6863/18 RG GIP a carico di -OMISSIS-(clan -OMISSIS-) indagato per la strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, nel corso della quale fu ucciso il boss -OMISSIS-- insieme ad altre tre persone. Dal provvedimento emerge appunto l’esistenza di una costola del clan "-OMISSIS-" in -OMISSIS-, capeggiata proprio da -OMISSIS-, come lo stesso -OMISSIS-, esponente del clan rivale, ha confermato;
- Il 17 aprile 2019, è stata data esecuzione all’ o.c.c.c. n. 14135/17 RGNR, emessa dal Tribunale di Bari — su richiesta della locale DDA — a carico di -OMISSIS-, per l’omicidio di -OMISSIS-(detto l’-OMISSIS-), esponente del clan -OMISSIS-, consumato a -OMISSIS- il 21.03.2017. Il provvedimento in parola (come la sentenza n. 3/2020 di condanna emessa dalla Corte d’Assise di Foggia in data 5 ottobre 2020), oltre ad inquadrare l’efferato delitto nella faida garganica tra i clan “-OMISSIS-" e "-OMISSIS-", ha evidenziato, altresì, che l’omicidio di -OMISSIS-è riconducibile alla volontà di affermazione del controllo e del potere mafioso da parte del clan "-OMISSIS-- -OMISSIS---OMISSIS-" (evoluzione del clan "-OMISSIS-") nei confronti dello storico e contrapposto sodalizio "-OMISSIS-".
-OMISSIS-, che apparteneva ad una nota famiglia mafiosa (il padre, -OMISSIS-, nel 1994 fu vittima di lupara bianca) la sera dell’11 novembre 2019, in -OMISSIS-, frazione di -OMISSIS-, in cui ha sede l’impresa sottoposta a verifica antimafia, è stato attinto mortalmente da otto colpi di fucile cal. 12 a pallettoni, esplosi al suo indirizzo da almeno due sicari.
L’attività svolta dall’impresa "-OMISSIS-" si colloca nella geografia politicoeconomica di -OMISSIS-, il cui consiglio comunale è stato destinatario di un provvedimento dissolutorio ai sensi dell’art. 143 del TUOEL.Le acquisizioni infoinvestigative, peraltro consegnate nella Relazione della DIA al Parlamento per il primo semestre 2020, confermano l’operatività attuale nel triangolo "Monte Sant’Ange1o-OMISSIS--Mattinata" del clan "-OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS-" contrapposto, in una sanguinosa faida, al gruppo "-OMISSIS-”- sottolineandone, da un lato, le sinergie trasversali con strutture malavitose di Mattinata e con la batteria “-OMISSIS-", appartenente alla "Società foggiana", e, dall’altro, il ruolo essenziale nella individuazione della nuova leadership nel contesto criminale di Vieste, in cui il clan "-OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS-" può contare sull’appoggio del gruppo "-OMISSIS-", opposto al clan "-OMISSIS-", alleato a sua volta del clan "-OMISSIS-". E’ acquisizione investigativa indiscussa la sussistenza di rapporti intessuti dal clan "-OMISSIS-- -OMISSIS- -OMISSIS-", oltre che con noti esponenti del clan mafioso foggiano denominato "Società", anche con esponenti apicali delle ‘ndrine calabresi del reggino e con soggetti ai vertici della criminalità partenopea, come risulta dagli atti di indagine che hanno portato all’arresto del camorrista latitante, -OMISSIS-.
Il gruppo “-OMISSIS---OMISSIS- -OMISSIS-”, già clan “-OMISSIS-”, è stato coinvolto in varie operazioni di polizia, che hanno riguardato la mafia garganica:
- Il 23 giugno 2004, in particolare, veniva portata a termine la più vasta operazione di contrasto alla criminalità organizzata garganica (p.p. n.14595/01 RG mod.21 DDA Bari c.d. “-OMISSIS-”) con l’arresto di 99 persone in relazione a 22 omicidi, 4 tentativi di omicidio, estorsioni, rapine, porto e detenzione illegale di armi, oltre ad associazione mafiosa e traffico di droga.
- È significativa la circostanza che la sentenza relativa al processo “-OMISSIS-”, che ha disvelato l’esistenza della mafia garganica come aggregato criminale a forte impronta familistica, caratterizza il gruppo “-OMISSIS-” come “mafia degli affari”, capace, quindi, di permeare il tessuto economico nelle molteplici forme offerte dal variegato mondo dell’imprenditoria. Proprio in seguito a questa importantissima operazione, il gruppo “-OMISSIS-” scatenava una guerra di mafia nei confronti degli appartenenti al clan “-OMISSIS-”.
- Nel 2016, il clan “-OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-”, è stato coinvolto nell’operazione di polizia “Ariete”, di cui all’o.c.c.c. nr. 14666/15 RGNR e n. 6771/16 RG GIP, emessa il 29 ottobre 2016 dal GIP presso il Tribunale di Foggia, adottata nei confronti di 19 soggetti, appartenenti al gruppo criminale “-OMISSIS-” - operante nella zona garganica - ritenuti responsabili a vario titolo di “tentata rapina aggravata ai danni di un furgone portavalori, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, estorsione, evasione, favoreggiamento personale, furto e altro”.
L’operazione “Ariete” “ha fatto luce su come l’assetto criminale del Gargano risentae sia espressione anche della collaudata sinergia registratasi tra soggetti £fi -OMISSIS-, -OMISSIS- e Mattinata”.
- Oltre all’operazione Ariete, particolarmente significativa, per delineare la preoccupante ed attuale pervasività del clan “-OMISSIS--” in tutti i contesti “legali”, si rivela l’operazione di polizia “Nel nome del Padre”, di cui a11’ordinanza di custodia cautelare n. 145/2018, emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia il 23 febbraio 2018, nei confronti di 9 soggetti referenti del clan suddetto, i quali garantivano il collegamento tra i capi clan detenuti presso la Casa Circondariale di Foggia e l’esterno.
Recentissime operazioni di polizia confermano il fermento criminale che anima attualmente il clan “-OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-”: il 14 aprile 2020, in un casolare ubicato nei pressi di una cava sita in Lesina, città garganica, sono stati sorpresi dalle Forze di Polizia, mentre era in pieno svolgimento un summit mafioso, vari pregiudicati, tra cui noti e vari esponenti del clan "-OMISSIS-", alcuni ricercati perché evasi dal carcere di Foggia.
Nella circostanza venivano individuati tra gli altri: -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, elemento di spicco del clan “-OMISSIS-", evaso dal carcere di Foggia il 9.3.2020, durante una rivolta seguita da un’evasione di massa; -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, alias “-OMISSIS-”, pluripregiudicato, esponente di rilievo del clan “-OMISSIS-"; -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, alias “-OMISSIS-”, elemento di spicco del clan “-OMISSIS-”; -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-: questi è figlio del pluripregiudicato di -OMISSIS-, -OMISSIS-, alias “-OMISSIS-”, esponente del gruppo “-OMISSIS-", oggi “-OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS-” .
Tra i latitanti di grande spessore criminale, sorpresi nel summit, figura anche -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, pluripregiudicato appartenente al clan mafioso “-OMISSIS-", operante in -OMISSIS-.
L’attuale ferocia del contesto mafioso in esame, cui la -OMISSIS-è legata non solo per motivi parentali ma anche per averne condiviso le logiche di sopraffazione, come si deduce dalle vicende di polizia che l’hanno interessata, unitamente al consorte, è stata confermata dalla tragica serie di omicidi in cui è stato coinvolto anche nei tempi più recenti il clan “-OMISSIS--": passivamente, come nella strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017- in cui furono uccisi il boss --OMISSIS- ed altre tre persone - e negli omicidi di -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi esponenti del clan “-OMISSIS-”, avvenuti rispettivamente il 21 marzo 2019 e l’11.11.2019; attivamente, come nell’omicidio di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, esponente di spicco del clan “-OMISSIS-” e nel tentato omicidio di -OMISSIS-, classe ’78, fratello di -OMISSIS-, l’attuale reggente del clan “-OMISSIS-”, avvenuto nella serata del 28 novembre 2019, in -OMISSIS-, come verosimile ritorsione per l’omicidio del -OMISSIS-, consorte de11’imprenditrice sottoposta a scrutinio antimafia.
3.2.2. Si tratta degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva originaria e ribaditi nella loro valenza anche in sede di conferma.
La parte ricorrente, a fronte di siffatte circostanze, lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sua assoluzione con sentenza del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 29 febbraio 2020, dall’imputazione per realizzazione di opere senza titolo abilitativo e in zona vincolata ex art. 44, lett. c), del T.U.Ed. in concorso con il marito.
Lamenta, altresì, che il defunto marito, seppur pluripregiudicato, non è mai stato condannato per reati di criminalità organizzata e che, con decreto n. 82 del 18 settembre 2019, emesso poco prima del suo assassinio, il Tribunale della Prevenzione di Bari ha respinto la proposta della Repubblica di Foggia di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.
3.2.3 Rammenta il Collegio che il quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia, si fonda su molteplici elementi fattuali idonei a giustificare la prognosi di permeabilità mafiosa, la concludenza indiziaria dei quali non è scalfita dalle deduzioni di parte ricorrente.
Deduzioni con le quali non viene contestata alcuna delle circostanze di fatto poste dall’Autorità a base della determinazione interdittiva gravata, limitandosi la parte ricorrente ad asserire che non sia provata la caratura criminale del marito e la cointeressenza con la sua impresa.
Come è noto, la prognosi di pericolo d’infiltrazione mafiosa è improntata ad una logica di massima anticipazione della tutela antimafia: perciò possono assumere rilievo preponderante semplici fattori induttivi comportanti la "non manifesta infondatezza del giudizio prognostico" e, nell’ambito del margine amplissimo di discrezionalità valutativa riservato al Prefetto, l'emergere di tentativi di condizionamento può dunque essere desunto da fatti di per sé privi del carattere della certezza, ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa agevoli, anche in maniera indiretta, le attività criminali, o ne sia in qualche modo condizionata.
Gli elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri ( ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 19/09/2023, n. 8423).
La verifica della legittimità dell'informativa antimafia deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del 'più probabile che non', integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2023, n. 8644).
Nel caso di specie, le valutazioni operate dal Prefetto non appaiono affette da irragionevolezza, illogicità o inattendibilità.
La Prefettura non è incorsa in alcun errore di fatto, non avendo mai dato rilievo a circostanze rivelatesi errata.
Peraltro, le stesse modalità di uccisione del marito della ricorrente, tipiche dell’agguato mafioso, sono idonee a disvelare l’alta valenza indiziante della sua condotta, che lo ha portato ad assurgere ad elemento di vertice di un clan che anche dal suo nome trae la propria denominazione.
Come condivisibilmente osservato dal Prefetto, la ricorrente esercita attività agricola e pastorale: detta attività intercetta e coinvolge la materia dei finanziamenti pubblici e contributi o agevolazioni in agricoltura. La rilevanza di tale attività, nel contesto criminale, si coglie dalla pronuncia di seguito riportata: “Il sistema è quello delle “agromafie”, che attraverso il condizionamento della criminalità organizzata, determina nel territorio un significativo incremento del potere di infiltrazione in attività economiche collegate allo sfruttamento di vaste aree agricole, per l’ottenimento di contributi comunitari, i quali vengono poi, in parte , utilizzati per il mantenimento ed il rafforzamento del mandamento mafioso.” (Tribunale di Bari, Sez. III in funzione di Tribunale della Prevenzione- Ordinanza n. 7/19).
Tale criticità è stata colta dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha aggiunto all’art. 91 del D. Lgs n. 159/2011 il comma 1 bis, in base al quale “l’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei ...”.
Il tutto nel contesto di un Comune sciolto ai sensi dell’art. 143 del T.U.E.L., essendo emerse situazioni di condizionamento mafioso, particolarmente pervasive in relazione a tutti i campi dell’economia legale.
3.3.1 Gli elementi di fatto che hanno indotto la Prefettura a confermare la prognosi di pericolo di condizionamento mafioso nonostante l’esito positivo del controllo giudiziario sono i seguenti:
- il coniuge defunto dell’imprenditrice interdetta, figura come elemento di vertice dell’omonimo clan anche negli atti della recentissima operazione di polizia denominata “Omnia Nostra” (proc. pen. n. 5298/17 RGNR DDA2634/20 GIP - o.c.c. emessa il 25.11.2021), eseguita il 7 dicembre 2021. L’indagine ha documentato come il predetto sodalizio criminale abbia, nel tempo, assunto il controllo del commercio ittico di -OMISSIS-, per la vendita all’ingrosso e al dettaglio di pesce, con assunzione di una posizione di monopolio, ottenuta smantellando la concorrenza mediante l’utilizzo della forza di intimidazione. Gli atti di indagine hanno evidenziato forme di assoggettamento violento nei confronti di pescatori, costretti a consegnare il pescato in via esclusiva ad una impresa, riconducibile a soggetti esponenti del clan sopra indicato. Sono emersi, altresì, gravi indizi in ordine ai collegamenti del suddetto clan con altre compagini mafiose presenti sul territorio provinciale, in particolare con la batteria “-OMISSIS-”, appartenente alla “Società foggiana”, e con gruppi mafiosi operanti in Vieste. L’operazione di polizia “Omnia Nostra”, in definitiva, ha evidenziato la supremazia, imposta con la violenza, del clan -OMISSIS-- -OMISSIS---OMISSIS- nel settore della itticoltura e del commercio ittico;
- La famiglia -OMISSIS-, a cui appartiene il consorte deceduto dell’imprenditrice interdetta, è ancora al centro di dinamiche violente: in data 6.5.2021, in località -OMISSIS- di -OMISSIS-, in cui svolge la propria attività imprenditoriale -OMISSIS-, -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, fratello del coniuge dell’imprenditrice interdetta e soggetto con precedenti di polizia, è scampato ad un agguato armato, nel corso del quale è stato gravemente ferito al volto e al torace;
- la ricorrente è cognata di -OMISSIS-, alias “-OMISSIS-”, elemento di vertice del clan “-OMISSIS-”, spesso ormai denominato anche “-OMISSIS-” proprio in relazione al ruolo di primo piano svolto dal -OMISSIS-, storicamente intraneo al clan -OMISSIS-, come confermato dagli atti dell’operazione “Omnia Nostra”, destinatario delle misure di prevenzione dell’avviso orale e della sorveglianza speciale di P.S., gravato da numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e reati associativi ex art. 416 bis c.p.;
- -OMISSIS-, storico esponente di spicco del gruppo criminale in discorso (e prima dei “--OMISSIS-”, anch’egli coinvolto, da ultimo, nell’operazione “Omnia Nostra”, è stato testimone di nozze della ricorrente insieme alla consorte.
3.3.2 Sostiene la parte ricorrente che tali circostanze non siano idonee a provare l’attualità del pericolo di condizionamento della sua impresa, a fronte dell’esito positivo del controllo giudiziario e la Prefettura avrebbe confermato l’interdittiva senza ponderare i fatti pregressi con il percorso compiuto dall'imprenditore in costanza del controllo giudiziario.
La censura non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
La Prefettura ha puntualmente esplicitato le ragioni per cui ritiene che il controllo giudiziario non ha svolto un’effettiva funzione “bonificante”, conseguentemente permanendo il rischio infiltrativo, ovvero la perdurante vivacità criminale dei clan mafiosi operanti nella zona garganica, che già hanno portato allo scioglimento del Comune di -OMISSIS-, l’ampliamento dei settori economici controllati e la natura dell’attività esercitata dalla ricorrente, da sempre oggetto d’interesse da parte dei gruppi criminali della zona; impresa nella quale ha comunque lavorato per un biennio il consorte.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4912 del 2022 ha chiarito che le favorevoli conclusioni dell’amministratore giudiziario, e la conseguente chiusura del “controllo giudiziario” non sono assimilabili ad un giudicato di accertamento. Esse si prestano ad uno screening e ad una valutazione ulteriore, sempre che essa sia argomentata e supportata da riscontri e considerazioni che basano su risultanze istruttorie, e sia sorretta da idonea motivazione dalla quale possano ricavarsi i processi logico deduttivi che l’hanno determinata.
Mentre il controllo giudiziario è parentesi cautelare ed emendativa che consegue ad un accertamento amministrativo che si ritiene presupposto e non sindacabile - ed è dunque tutto incentrato su una prognosi che guarda al futuro affrancamento dai rischi che seppur occasionalmente in passato hanno condizionato l’imprenditore - l’informativa (anche quella eventualmente successiva al controllo giudiziario) è invece frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell’imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui esse siano ancora significative e portatrici di un potenziale pregiudicante ancora provvisto di riverberi attualità. Ciò consente al Prefetto di giustificare le sue valutazioni, utilizzando, seppur per meglio inquadrare e qualificare le sopravvenienze, lo sfondo in cui le vicende sono maturate e la storia in cui esse si innestano.
Deve in particolare escludersi che il controllo giudiziario sia in grado di cancellare gli eventi che in passato hanno dato sostanza al rischio infiltrativo, in guisa da assumere oltre ad una funzione cautelare e bonificante, anche una funzione riabilitante, poiché così ragionando si andrebbe oltre la volontà del legislatore, sino a costruire una sistema di prevenzione penale/amministrativa in cui l’informativa assume il ruolo di condizione di procedibilità del controllo giudiziario a domanda, e quest’ultimo quello di un percorso che esenta l’imprenditore da qualsivoglia effetto interdittivo.
Dunque, coniugando a sistema le considerazioni di cui sopra, ritiene il Collegio che, a valle del controllo giudiziario il Prefetto ben possa individuare episodi, comportamenti, relazioni che depongono per la permanenza del rischio infiltrativo, anche ove essi si siano verificati durante la fase giudiziaria monitorata, purché ne dia compiuta e concludente evidenza in sede motivazionale e non manchi di ponderandoli con il percorso compiuto dall’imprenditore in costanza del controllo giudiziario, da valutare anche alla luce della storia del medesimo e delle ragioni del primigenio sorgere del rischio infiltrativo (in tal senso si è già espressa la Sezione con sentenza n. 190 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato n. 8676 del 2024).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la valutazione del Prefetto è legittima.
La ragionevolezza della prognosi dell’Autorità non è scalfita dalla separazione della sorella ricorrente dal -OMISSIS-, né dal decesso del marito, né dal diverso settore economico di cui all’operazione “Omnia Nostra”, né dalla risalenza del tempo del rapporto di comparaggio con il -OMISSIS-.
Come correttamente osservato dall’Avvocatura dello Stato, La rilevanza dei rapporti parentali ai fini dell’individuazione di un’ipotesi di condizionamento mafioso è confermata del resto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 971 del 15 febbraio 2018, che valorizza tali rapporti nella misura in cui gli stessi siano opportunamente collocati e valutati alla luce di circostanze di fatto non prevedibili, né schematizzabili, la cui valenza non può che essere rimessa, come nel caso di specie, alla discrezionalità dell’Autorità procedente: “E’ quindi evidente che, se il dato parentale può essere tipizzato nella sua graduazione ed intensità (secondo i criteri classificatori dettati dagli articoli e ss 74 e ss del c.c.) non altrettanto prevedibili e schematizzabili si presentano gli elementi suscettibili di attribuire ad essi significato indiziante, dei quali è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione valutare il peso in ciascuna specifica vicenda: elementi che possono risultare intrinseci al rapporto parentale (quando esso si presenti connotato da particolare intensità) … ovvero situarsi nel contesto anche ambientale che fa da sfondo al rapporto familiare”. L’assunto è confermato dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 24 aprile 2020 n. 2651. Come confermato, invero, più volte dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 5784 del 9.10.2018), anche il particolare contesto socio-ambientale — quale appunto quello ampiamente descritto - può costituire un valido indice di rilevamento della permeabilità mafiosa dell’impresa, e così pure le relazioni di natura parentale. Nel caso dispecie si tratta di legamistretti e consolidati, innegabili nel loro significato oggettivo, che si innestano in una dimensione mafiosa a forte impronta familistica attraverso i quali la criminalità organizzata può coltivare i propri interessi in imprese formalmente intestate a soggetti incensurati. Il dato che qualifica il rapporto di parentela, rendendolo significativo ai fini che interessano, secondo la ormai costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2020 n. 2651), è anzitutto la “realtà locale”, essendo accertato, nel comune di -OMISSIS-- e in particolare nella frazione di-OMISSIS-, in cui esercita la propria attività l’impresa interdetta- il “controllo” della famiglia -OMISSIS- e -OMISSIS-sulle attività economiche che costituiscono il settore portante dell’economia della città garganica, a prevalente vocazione agricola.
Il quarto motivo di ricorso, in conclusione, è infondato.
3.4 La parte ricorrente lamenta la mancata adozione, in luogo dell’interdittiva, delle misure di collaborazione preventiva di cui all’art. 94 bis, asserendo che l’agevolazione è semmai occasionale, come già ritenuto dal giudice della prevenzione.
Ora, premesso che la valutazione di quest’ultimo non è affatto vincolante per il Prefetto, rammenta il Collegio che la stretta analogia tra i presupposti applicativi delle “ misure di prevenzione collaborativa ” ex art. 94- bis d.lvo n. 159/2011 e quelli della misura del controllo giudiziario ex art. 34- bis d.lvo cit. consente di attingere, ai fini della enucleazione dei primi, alla più matura elaborazione giurisprudenziale che ha interessato il secondo e di meno recente introduzione istituto.
Invero, come evidenziato dalla Corte di Cassazione (SS.UU., n. 46898 del 26 settembre 2019), “ la peculiarità dell’accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito (la occasionalità dell’agevolazione, n.d.e. ) , quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata ”, aggiungendosi che “ l’accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l’iter che la misura alternativa comporta ”.
La successiva giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato come la necessità che la valutazione relativa alla sussistenza o meno di un’infiltrazione connotata da occasionalità “ non sia finalizzata all’acquisizione di un dato statico - consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente: una mera fotografia del passato - bensì all’argomentata formulazione di un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, connotata da condizionamento e/o agevolazione di soggetti o associazioni criminali, mediante l’intera gamma di strumenti previsti dall’art. 34-bis ” (cfr. Cass., Sez. 6, n. 1590 del 14 ottobre 2020): in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7279 del 25 luglio 2023.
Si è già dato conto sopra della motivazione che ha indotto il Prefetto a non ritenere emendabile la società.
Peraltro, una realtà ritenuta adiacente alla criminalità organizzata in sede di procedimento di riesame dopo la chiusura positiva del controllo giudiziario non può che essere destinataria d’interdittiva.
Ai sensi del richiamato art. 94- bis (“ Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale ”) del d.lvo n. 159/2011, inserito dall’art. 49, comma 1, d.l. cit., inoltre:
“ 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell’impresa;
c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d’ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell’albo di cui all’articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa, società o associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all’articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.
4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96, a cui è precluso l’accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione ”.
Le disposizioni citate prefigurano un esito del procedimento di prevenzione alternativo – nell’ipotesi di accertata sussistenza a carico dell’impresa di “ tentativi di infiltrazione mafiosa ” - a quello consistente nell’adozione del provvedimento interdittivo, il quale integrava l’unico epilogo possibile di quel procedimento fino alla loro introduzione nell’ordinamento.
Esse portano a compimento il percorso legislativo cui aveva dato abbrivio l’art. 11, comma 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161, che aveva inserito nella trama del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione l’art. 34- bis , avente ad oggetto il “ controllo giudiziario delle aziende ”, ovvero una delle “ misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca ” catalogate sub Libro I, Titolo II, Capo V del medesimo Codice.
Accomunate alle disposizioni previgenti dal presupposto relativo alla occasionalità dell’agevolazione, se ne differenziano, fra l’altro, per la diversità oggettiva delle misure di controllo (che, nel caso del controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34- bis , comma 2, lett. b ), prevedono la nomina di “ un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell’attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero ”).
Proprio la diversità contenutistica delle misure adottabili nei due casi – nel primo, infatti, la nomina degli “ esperti ” è solo eventuale ed i loro compiti sono circoscritti allo svolgimento di “ funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa ”, nel secondo, invece, la nomina dell’“ amministratore giudiziario ” rappresenta l’oggetto principale della misura ed i suoi poteri di controllo sono determinati dal Tribunale con il provvedimento che la dispone – è all’origine della previsione di cui all’art. 94- bis , comma 5, secondo cui le misure di prevenzione collaborativa disposte dal Prefetto devono essere comunicate “ alla cancelleria del tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione ” e di quella di cui all’art. 34- bis , comma 1, secondo periodo, come modificato dall’art. 47, comma 1, lett. a ), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, a mente del quale “ nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall’articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b) ”.
Non avrebbe alcun senso logico, da parte della Prefettura, ritenere emendabile con una misura più blanda (misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del codice antimafia) una realtà imprenditoriale che la stessa Prefettura ha ritenuto non emendata da una misura più incisiva (controllo giudiziario ex art. 34 bis): in tal senso si è espressa la Sezione con la già citata sentenza n. 190 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato n. 8676 del 2024.
Anche il quinto motivo, pertanto, è infondato.
3.5 Quanto alla lamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte della Prefettura per non aver dato comunicazione alla ricorrente dei nuovi elementi di cui al secondo motivo, il Collegio ne ravvisa l’infondatezza alla luce dell’articolo 92, comma 2 bis, del d. lgs. n. 159/2011, novellato dal D.L. n. 152 del 6 novembre 2021.
Nell’introdurre una forma di contraddittorio nel procedimento in argomento prevede un limite espresso: “non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Si tratta di una valutazione discrezionale rimessa all’Autorità, che deve tutelare interessi superiori
che confliggono con l’interesse del privato alla conoscenza integrale degli elementi sussunti nel procedimento che lo riguarda.
Tale potere-dovere di discernimento trova l’unico limite nel diritto del privato di conoscere, sia pure per relationem, le circostanze che determinano l’avvio di un procedimento nei suoi confronti.
E la ricorrente, come correttamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, è a conoscenza degli elementi indiziari del pericolo di condizionamento mafioso della sua impresa fin dalla prima interdittiva di cui è stata destinataria, elementi che sono stati rivalutati dal Prefetto in sede di aggiornamento al fine di verificarne l’attualità. Nel provvedimento di conferma, rispetto a quello originario, sono state inserite ulteriori circostanze che hanno definito il contesto mafioso in cui vive la imprenditrice: contesto a cui è imprescindibilmente connesso il pericolo di condizionamento mafioso di un’impresa che esercita un’attività- quella agricola- che in determinati contesti è assunta a strumento di controllo del territorio, peraltro con l’ausilio di erogazioni di denaro pubblico.
Nel caso di specie, le valutazioni operate dal Prefetto non appaiono affette da irragionevolezza, illogicità o inattendibilità.
3.6 Il primo motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto la dedotta illegittimità della conferma per mancata ostensione degli atti istruttori è stata superata dal deposito in giudizio degli stessi, al quale, peraltro, non ha fatto seguito la proposizione di ulteriori censure.
3.7 I motivi aggiunti, in conclusione, sono infondati e vanno respinti,
4. La natura degli interessi coinvolti giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso principale;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.