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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2304/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17/12/2025, promossa da (c.f. Parte_1 C.F._1
), difesa dall'avv. Ilenia Vittiglio, nei confronti di (c.f.
[...] CP_1 C.F._2
, contumace, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cassino.
[...] MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/9/2025 la signora , premesso di aver sposato il Parte_1 Per_ signor in data 4/1/2006 e di aver avuto da costui i figli , e CP_2 Per_1 Per_3
(nati, rispettivamente, il 17/8/2007, il 17/2/2014 e il 5/6/2017), ha riferito che con sentenza n. 824/2025, pubblicata il 18/6/2025, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, addebitata al marito per gravi episodi di violenza, disponendo l'affidamento super esclusivo dei ragazzi ancora minorenni alla madre e la facoltà per il padre di vederli secondo modalità protette. Per l'istante si sarebbe al cospetto di statuizioni tuttora adeguati alla situazione degli interessati, fatta salva la Per_ necessità di escludere ogni contatto del resistente con e in virtù del Per_3 disinteresse mostrato dall'uomo per le loro esigenze. Sul rilievo dell'interruzione di qualsiasi legame tra i consorti la signora ha chiesto, quindi, lo scioglimento del Pt_1 matrimonio, la modifica delle condizioni assunte con il provvedimento di separazione nei termini visti e la conferma delle altre decisioni adottate ad esito del precedente giudizio.
*** CP_ Il signor è rimasto contumace.
***
All'udienza del 17/12/2025 la signora nell'intento di superare i rilievi del giudice Pt_2 in merito all'ammissibilità e alla procedibilità della domanda, stante il carattere non ancora definitivo della pronuncia di separazione al momento del deposito del ricorso introduttivo, ha dedotto che con sentenza del 19/10/2022, avverso a quale non risultavano proposte impugnazioni, la Corte di Appello di Roma ha confermato la CP_ condanna del signor pronunciata il 22/7/2020 dal Tribunale penale di Frosinone, alla pena di due anni di reclusione a seguito della commissione del reato previsto e punito Per_ dall'art. 572 c.p. in danno della moglie e dei figli e all'epoca minorenni. Per_1
Avendo carattere documentale la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 ***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio reputa che la pretesa della signora di sentire pronunciato il divorzio sia inammissibile. Pt_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa, celebrato in
Albania il 4/1/2006, è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Atina dell'anno 2025 al n. 14, parte seconda, serie C e che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza del n. 824/25, pubblicata il 19/6/2025.
Il provvedimento non risulta impugnato al pari della citata sentenza della Corte di Appello.
La ricorrente ha notificato la pronuncia di separazione il 18/9/2025, ragion per cui al momento dell'avvio della causa di divorzio, avvenuto il 4/9/2025, l'atto, stante il mancato decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c., non poteva ancora dirsi coperto da giudicato.
E' escluso, di conseguenza, che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3, c. 3, lett. b) della legge n. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Altrettanto vale per le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 2, lett. b) del provvedimento. CP_ La signora ha documentato una sola condanna del signor in relazione ai Pt_1 delitti elencati dalla norma (segnatamente, quello previsto e punito dall'art. 570 c.p.).
La disposizione, invece, consente di pronunciare il divorzio, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, soltanto in presenza di almeno due condanne.
***
L'esito del giudizio e la contumacia del resistente implicano che non vi sia luogo per provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3818/2018 del R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara inammissibile la domanda di divorzio;
➢ nulla sulle spese.
Cassino, 17/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2304/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17/12/2025, promossa da (c.f. Parte_1 C.F._1
), difesa dall'avv. Ilenia Vittiglio, nei confronti di (c.f.
[...] CP_1 C.F._2
, contumace, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cassino.
[...] MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/9/2025 la signora , premesso di aver sposato il Parte_1 Per_ signor in data 4/1/2006 e di aver avuto da costui i figli , e CP_2 Per_1 Per_3
(nati, rispettivamente, il 17/8/2007, il 17/2/2014 e il 5/6/2017), ha riferito che con sentenza n. 824/2025, pubblicata il 18/6/2025, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, addebitata al marito per gravi episodi di violenza, disponendo l'affidamento super esclusivo dei ragazzi ancora minorenni alla madre e la facoltà per il padre di vederli secondo modalità protette. Per l'istante si sarebbe al cospetto di statuizioni tuttora adeguati alla situazione degli interessati, fatta salva la Per_ necessità di escludere ogni contatto del resistente con e in virtù del Per_3 disinteresse mostrato dall'uomo per le loro esigenze. Sul rilievo dell'interruzione di qualsiasi legame tra i consorti la signora ha chiesto, quindi, lo scioglimento del Pt_1 matrimonio, la modifica delle condizioni assunte con il provvedimento di separazione nei termini visti e la conferma delle altre decisioni adottate ad esito del precedente giudizio.
*** CP_ Il signor è rimasto contumace.
***
All'udienza del 17/12/2025 la signora nell'intento di superare i rilievi del giudice Pt_2 in merito all'ammissibilità e alla procedibilità della domanda, stante il carattere non ancora definitivo della pronuncia di separazione al momento del deposito del ricorso introduttivo, ha dedotto che con sentenza del 19/10/2022, avverso a quale non risultavano proposte impugnazioni, la Corte di Appello di Roma ha confermato la CP_ condanna del signor pronunciata il 22/7/2020 dal Tribunale penale di Frosinone, alla pena di due anni di reclusione a seguito della commissione del reato previsto e punito Per_ dall'art. 572 c.p. in danno della moglie e dei figli e all'epoca minorenni. Per_1
Avendo carattere documentale la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 ***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Collegio reputa che la pretesa della signora di sentire pronunciato il divorzio sia inammissibile. Pt_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa, celebrato in
Albania il 4/1/2006, è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Atina dell'anno 2025 al n. 14, parte seconda, serie C e che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza del n. 824/25, pubblicata il 19/6/2025.
Il provvedimento non risulta impugnato al pari della citata sentenza della Corte di Appello.
La ricorrente ha notificato la pronuncia di separazione il 18/9/2025, ragion per cui al momento dell'avvio della causa di divorzio, avvenuto il 4/9/2025, l'atto, stante il mancato decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c., non poteva ancora dirsi coperto da giudicato.
E' escluso, di conseguenza, che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3, c. 3, lett. b) della legge n. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Altrettanto vale per le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 2, lett. b) del provvedimento. CP_ La signora ha documentato una sola condanna del signor in relazione ai Pt_1 delitti elencati dalla norma (segnatamente, quello previsto e punito dall'art. 570 c.p.).
La disposizione, invece, consente di pronunciare il divorzio, a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, soltanto in presenza di almeno due condanne.
***
L'esito del giudizio e la contumacia del resistente implicano che non vi sia luogo per provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3818/2018 del R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara inammissibile la domanda di divorzio;
➢ nulla sulle spese.
Cassino, 17/12/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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