CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7058 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 4022/2020 All'udienza collegiale del giorno 26/11/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. D'ERCOLE STEFANO avv. Garutti in sost
Appellato/i
CP_1 Avv. CHIRICO MARIA L. FRANCESCA avv. Cantagalli in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo Consigliere
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 26/11/2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in riassunzione iscritta al numero 4022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via In Arcione n. 71, presso lo studio legale dell'avv. Stefano
D'Ercole, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
E
(C.F.: ) CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n. 90, presso lo studio legale dell'avv. Maria Leonilda
FR IR, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Corte di Cassazione con ordinanza n. 10323/2020, della sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n. 4318/2014.
pagina 2 di 14 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. – Con atto di citazione notificato in data 20/7/2020, la ha riassunto ex Parte_1 art. 392 c.p.c. il giudizio in precedenza instaurato nei confronti di ciò a seguito CP_1 dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 10323/2020, con cui è stata annullata la sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n. 4318/2014.
§ 2. — I fatti di causa sono riportati nella ordinanza della Corte di Cassazione come qui di seguito viene riportato: “1. Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di
Roma dalla nei confronti dell'arch. , con la quale Controparte_2 CP_1 chiedeva accertarsi il grave inadempimento della convenuta, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, in relazione allo svolgimento di un incarico avente ad oggetto la stesura di relazioni tecniche ai fini della erogazione di un mutuo alla . All'esito dei giudizi di merito, la Corte Parte_2
d'appello di Roma, parzialmente riformando la decisione di primo grado, condannava la al CP_1 risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
2.1 Osservava la corte territoriale che il vincolo di inedificabilità, non segnalato dalla , risultava trascritto presso i Registri Immobiliari di CP_1
Roma, era stato notificato alla proprietaria ed era conoscibile mediante una semplice visura al nominativo della venditrice;
si configurava, pertanto, una condotta negligente, in quanto l'incarico aveva ad oggetto la verifica relativa all'esistenza di vincoli di carattere storico, architettonico e monumentale. La concessione del mutuo era stata, quindi, condizionata dall'esito erroneo dell'incarico, in quanto la banca, ove informata della sussistenza del vincolo, non avrebbe concesso il finanziamento.
2.2 Il pregiudizio subito era rappresentato, secondo la corte di merito, non dal fallimento della società ma dal mancato pagamento delle rate di Parte_2 ammortamento del mutuo, che la banca non avrebbe concesso in presenza del vincolo;
la sua quantificazione, sulla base delle conclusioni dell'attrice in citazione, andava determinata in un successivo giudizio.”.
§ 3. – La Suprema Corte, con detta ordinanza, ha così deciso: “Accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.”.
§ 4. – La decisione è motivata dalla Corte di Cassazione come di seguito riportato: “1. È pregiudiziale la trattazione del quinto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 278 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c., per avere la corte territoriale scisso d'ufficio la domanda sull'an da quella sul quantum, pronunciando una sentenza di condanna generica mentre, in assenza della prova del danno, avrebbe pagina 3 di 14 dovuto rigettare la richiesta risarcitoria. La ricorrente osservava che sia nel corso del giudizio di primo grado, sia nell'atto d'appello, la banca non aveva chiesto la condanna generica al risarcimento, ma aveva quantificato il danno sicché la corte territoriale avrebbe errato nel rimettere la liquidazione del danno ad un separato giudizio.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 L'attore può limitare sin dall'inizio la propria domanda all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di chiedere la liquidazione in separato giudizio, purché la limitazione si fondi su un accordo, anche tacito, con il convenuto, il quale ha il diritto di opporsi alla limitazione della pronuncia allo "an", chiedendo l'accertamento del
"quantum" nello stesso processo, così obbligando il giudice a procedere alla liquidazione.
1.3 Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso, espresso o tacito del convenuto, quale espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quale l'iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c.). Rispetto a siffatta domanda, l'opposizione del convenuto si configura come richiesta
(anche implicita) di accertamento di insussistenza del danno attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità ed è ricollegabile all'interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall'attore (Cassazione civile sez. un., 23/11/1995, n.12103,
Cassazione civile sez. II, 21/03/2016, n.5551). Ne consegue che, solo in presenza dell'accordo delle parti o, quanto meno, della mancata opposizione del convenuto, il giudice può scindere il giudizio medesimo, che è di norma unitario, e limitare la pronuncia alla mancanza di una delle due condizioni;
egli deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla o per respingerla, restando sempre esclusa la possibilità di pronunciare una condanna generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio (Cassazione civile sez. II, 24/09/2014 n.20127; Cassazione civile sez. H, 09/11/2009, n.23707). In tal caso, infatti, riprende vigore l'istanza di liquidazione del danno secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati art. 279
c.p.c., n. 4 e art. 1226 c.c. (v. Cass., S.U., n. 1324 del 1997; Cass., Sez. 2, n. 10256 del 1998). 1.4
Corollario di tale principio è che non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione pagina 4 di 14 anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del "ne bis in idem", non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum (Cassazione civile sez. lav., 10/08/1998, n.7847).
1.5 Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio di carattere processuale, emerge l'errata applicazione, da parte della corte di merito, dei consolidati principi in materia di condanna generica e delle condizioni previste per la scissione del giudizio sull'an da quello sul quantum.
1.6 Dalla lettura dell'atto di citazione, emerge che la banca aveva chiesto la condanna della "al risarcimento del CP_1 danno, la cui quantificazione ci si riserva di effettuare in prosieguo, ovvero in separato giudizio". 1.7
Nel corso del giudizio, la banca aveva specificato i pretesi danni derivanti dall'inadempimento della
, indicandoli dettagliatamente nella comparsa conclusionale, sicché il giudice di primo grado CP_1 aveva ritenuto, sulla base dell'interpretazione della domanda e del comportamento processuale della banca nel corso del giudizio, che la richiesta di risarcimento non fosse limitata all'"an debeatur", ma che vi fosse una richiesta di condanna specifica, anche in relazione al "quantum debeatur".
1.8 Il
Tribunale aveva quindi rigettato la domanda attrice per l'assenza del nesso di causalità e per la mancata prova del danno, ritenendo che il fallimento della fosse stato Parte_2 determinato in via assorbente ed esclusiva dall'annullamento della concessione edilizia e che l'ammissione al passivo per gli interi importi dei finanziamenti erogati alla società fallita non individuassero in tutto o in parte il contenuto della pretesa risarcitoria, ben potendo la banca soddisfare il proprio credito in sede di ripartizione dell'attivo.
1.9 Nell'atto d'appello, la
[...]
ben consapevole che la domanda proposta in primo grado era di condanna specifica Controparte_2
e non generica, ha chiesto, in via principale, la condanna della al risarcimento del danno, CP_1 quantificandone gli importi e, in via subordinata, la condanna generica.
1.10 Tale richiesta subordinata non era accoglibile, in quanto, in presenza di una domanda di risarcimento specifica, non
è consentito al giudice pronunciare una condanna generica, rimettendo la liquidazione del danno ad altro separato giudizio (Cassazione civile sez. II, 24/09/2014 n. 20127; Cassazione civile sez. II,
09/11/2009, n. 23707).
1.11 La Corte di merito, in violazione di detto principio di diritto, ha riformato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda della banca, qualificata come richiesta di condanna specifica al risarcimento del danno, pronunciando una richiesta di condanna generica mentre avrebbe dovuto esaminare se vi fosse la prova del danno, derivante dal comportamento della convenuta e decidere conseguentemente sul quantum, rigettando la domanda in caso di carenza di prova, determinando il danno in via equitativa, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 1226
c.c., ovvero, in caso di ulteriori indagini, rimettendo la causa sul ruolo per ulteriori adempimenti istruttori. 1.12 È quindi, errata, la scissione del giudizio sull'an da quello sul quantum, del quale la pagina 5 di 14 banca avrebbe dovuto fornire la prova. (…).
2. Vanno dichiarati assorbiti i primi quattro motivi di ricorso, che attengono all'interpretazione del contratto ed alla conseguente responsabilità per inadempimento della .”. CP_1
§ 5. - Con l'atto di citazione in riassunzione, la ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, previa conferma del capo 1 della sentenza in data 15 giugno 2006 – 4 agosto 2006 n. 17167 del Tribunale di Roma (“accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta in ordine al mandato conferitole dalla banca attrice”), riformare il capo 2 della medesima sentenza (“rigetta la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore”), così provvedere: 1) in via principale, in accoglimento del motivo di gravame di cui al § 3 dell'atto di appello, condannare l'arch. al risarcimento in favore dell'odierna deducente per gli CP_1 importi di € 6.108.255,05 (pari a vecchie lire 11.827.231.000) e di € 245.302,24 (pari a vecchie lire
474.971.374) ammessi al passivo del e di € 531.783,81 (pari a vecchie Parte_3 lire 1.029.677.038) a titolo di quote di mutuo rimaste insolute per il complessivo importo di €
6.885.341,10 dal quale si dovrà detrarre l'importo di € 2.810.000,00 ricevuto a seguito dell'azione giudiziaria di cui al punto 2.5 dell'atto di citazione in riassunzione;
per l'effetto, si chiede alla Corte di voler condannare l'Arch. al risarcimento in favore della concludente per l'importo di € CP_1
4.075.341,10, ovvero per il diverso importo che risulti dovuto o che sia ritenuto di giustizia, anche a seguito dell'attribuzione di somme in sede di riparto fallimentare;
2) ove ritenuto opportuno, vale a dire qualora si ritenga che la decisione del presente giudizio dipenda dalla chiusura della procedura fallimentare disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c.; 3) Parte_2 ovvero, qualora le deduzioni dell'architetto in ordine alla rilevanza di eventuali reparti in sede CP_1 fallimentare siano suscettibili di integrare i giustificati motivi di cui all'art. 296 c.p.c., disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi di detta norma. In ogni caso, con condanna dell'architetto alle spese di tutti i gradi di giudizio.”. CP_1
§ 6. – , costituitasi con comparsa depositata il 30/11/2020, ha resistito al gravame CP_1
e ha insistito nell'accoglimento dell'appello incidentale formulato, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:1) in via preliminare di rito, respingere le avverse istanze di sospensione del giudizio ex artt. 295 e 296 c.p.c., per tutte le esposte ragioni;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'arch. , alle pagine 7 e seguenti della CP_1 comparsa di risposta con appello incidentale e riproposto al paragrafo B) del presente atto, riformare il capo 1. della sentenza del Tribunale di Roma n. 17167/2006 (“accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta in ordine al mandato conferitole dalla banca attrice”) e per l'effetto accertare che l'arch. ha diligentemente espletato il mandato professionale conferitole dalla Banca e che non CP_1
pagina 6 di 14 sussiste alcuna sua responsabilità professionale per i fatti di causa, con conseguente rigetto di ogni avversa domanda, per tutte le esposte ragioni;
3) in ogni caso, respingere, perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto ed ogni domanda svolta nell'atto di citazione in riassunzione per tutte le esposte ragioni;
4) in via di estremo subordine, per la denegata ipotesi di rigetto di quanto richiesto sub 2) e 3), e di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, stante la dichiarazione dell'arch. di voler profittare, ex art. 1304 c.c., della CP_1 transazione tra la Banca ed il notaio respingere ogni domanda nei confronti dell'arch. Persona_1
, per tutte le esposte ragioni;
5) in ogni caso, disporre lo stralcio del documento 4) prodotto CP_1 dalla in questo giudizio, per tutte le esposte ragioni;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e CP_2 compensi di lite di tutti i gradi e le fasi di giudizio.”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. – La con l'atto di riassunzione, in ossequio al principio di diritto Parte_1 enunciato dalla S.C. nella predetta ordinanza, ha insistito, quindi, nella riforma parziale della sentenza appellata – nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la pretesa risarcitoria avanzata dalla stessa per difetto del nesso causale tra l'accertato inadempimento della e il danno CP_1 lamentato –, con conseguente richiesta di condanna “specifica” dell'arch. al risarcimento CP_1 dei danni patiti.
In particolare, l'appellante in riassunzione ha dedotto quanto segue. “Il danno lamentato è rappresentato dalla stipula di un contratto poi rivelatosi rovinoso, che l'odierna appellante avrebbe potuto evitare – anzi, avrebbe sicuramente evitato – di stipulare se fosse stata correttamente informata dal perito arch. . (…) In particolare, a seguito del fallimento della società mutuata, la Banca si CP_1
è vista costretta a presentare istanza di ammissione al passivo dei propri crediti discendenti dai suddescritti contratti di mutuo, crediti che sono stati riconosciuti - come da comunicazione del
Curatore, Dott. in data 13 settembre 2000 - nella seguente misura: L. 11.827.231.000 in via Pt_4 ipotecaria e L. 474.971.374 in via chirografaria ai sensi dell'art. 2855 c.c.. In quella sede si è segnalato che i suddetti crediti erano ancora vantati nei confronti della società in quanto afferenti a porzioni di immobili rimaste in proprietà della società medesima;
e si è altresì segnalato che la CP_2
è creditrice anche nei confronti di 37 aventi causa e accollanti di altrettante quote facenti parte dei mutui ripartiti (edifici D, E, F e G) per complessive ulteriori vecchie L. 1.029.677.038. (…) Deve riconoscersi il ruolo decisivo che compete in questo scenario al professionista che, in sede di istruttoria dei finanziamenti, non ha rilevato l'esistenza del vincolo di inedificabilità suddetto;
invero, qualora quest'ultimo fosse emerso in tale sede la non avrebbe valutato come idonea garanzia di CP_2
pagina 7 di 14 finanziamenti di svariati miliardi l'ipoteca su beni inedificabili. Se così è, il danno subito dall' CP_3 merita di essere riconosciuto come pari quantomeno al mancato pagamento delle rate di ammortamento, e pertanto quantificabile nella misura suindicata. (…) Il Curatore Dott. al Pt_4 quale il sottoscritto ha chiesto un aggiornamento sullo stato della procedura, ha comunicato che “la procedura è ancora pendente”, che nel caso la cessione dei crediti tributari pari ad € 83.949,00 “vada a buon fine si prevede la chiusura del fallimento entro 6 mesi” e che “allo stato le disponibilità liquide sono pari ad € 625.938,00 e sono previsti riparti anche per i chirografari”. (…) Il credito di è Pt_1 degradato a chirografario per “mancanza del bene su cui gravava l'ipoteca” (il riferimento è all'ordinanza in data 8 luglio 2005 n. 305 con la quale il Comune di Ardea ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dell'intera area di sedime su cui sorgono i noti edifici realizzati dalla
[...]
; ad oggi, le sole somme disponibili sono state attribuite al creditore ipotecario (Banca di Parte_2
Roma, ora . (…) dichiara di voler ridurre l'importo richiesto in causa a seguito della CP_4 Pt_1 ricezione di somme in sede di riparto fallimentare nella misura pari al quantum che le fosse attribuito.
(…) Si è dato atto che la ha promosso un giudizio dinanzi alla medesima Autorità giudiziaria CP_2 nei confronti del notaio che aveva redatto le relazioni notarili, relative ai medesimi Persona_1 mutui di cui al presente giudizio: ebbene, a seguito della sentenza n. 9320/2016 della Suprema Corte, che aveva rigettato il ricorso del avverso la sentenza n. 4959/2011 della Corte di Appello che Per_1 aveva confermato la sentenza 25057/2004 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato il notaio al risarcimento del danno da liquidarsi in separata giudizio, è stato raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale l'odierna deducente ha ricevuto la somma di € 2.810.000,00 di cui dovrà tenersi conto al fine della quantificazione dell'importo dovuto all'odierna deducente.”.
§ 9. – nella propria comparsa di costituzione, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità della pretesa risarcitoria avversaria, ritenendo, da un lato, che sulla stessa si fosse formato giudicato e, dall'altro, che i danni ex adverso pretesi fossero stati quantificati tardivamente.
Nel merito, ha dedotto la mancanza dei fatti costitutivi alla base della domanda attore, non sussistendo l'inadempimento ascrittole, il nesso causale tra detto inadempimento e i danni patiti dall'
[...]
e la prova di quest'ultimi. Pt_1
Parte appellata ha altresì aggiunto quanto segue: “In via di estremo subordine, per la denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità dell'arch. per i fatti evocati dalla CP_1
l'arch. dichiara di voler profittare, ai sensi dell'art. 1304 c.c., della transazione CP_2 CP_1 stipulata tra la ed il notaio dott. nel febbraio 2020. (…) Nel caso in cui si CP_2 Persona_1 addivenisse alla predetta statuizione, verrebbe infatti ritenuta una responsabilità solidale tra il notaio e l'arch. per il medesimo fatto, con conseguente operatività della disciplina propria Per_1 CP_1
pagina 8 di 14 delle obbligazioni solidali. La citata transazione del 20 febbraio 2020, guardando al suo contenuto, ha ad oggetto l'intero debito, e non la sola dedotta quota del notaio con cui è stipulata, ragione per Per_1 la quale sussiste la possibilità per la deducente, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta corresponsabile del fatto e condebitrice solidale, di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. Per effetto della intercorsa transazione, che è stata peraltro anche eseguita come risulta dalla dichiarazione di controparte, la quale ammette l'incasso dell'importo convenuto tanto da detrarlo da quanto richiesto all'arch. , e della dichiarazione di quest'ultima di volerne CP_1 profittare, nulla può essere preteso dalla medesima ed ogni domanda nei suoi confronti merita di essere respinta.”.
§ 10. – In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria avversaria formulata dalla difesa dell'appellata.
Infatti, non può ritenersi formato il giudicato sulla domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, atteso che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10323/2020, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n. 4318/2014 proprio affinché fosse vagliata la fondatezza di tale domanda, dovendosi valutare se fosse stato provato o meno il pregiudizio lamentato dalla . Parte_1
Né può affermarsi che la quantificazione dei danni effettuata da parte appellante era stata tardiva – per essere stata avanzata solo nella comparsa conclusionale di primo grado –, dato che è la stessa Corte di Cassazione che, nella predetta ordinanza, ha implicitamente ritenuto tempestiva detta quantificazione, dichiarando che la domanda formulata in primo grado dall' doveva Parte_1 qualificarsi come domanda di condanna specifica e non di condanna generica.
Invero, come ricordato, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “Dalla lettura dell'atto di citazione, emerge che la banca aveva chiesto la condanna della "al risarcimento del danno, la CP_1 cui quantificazione ci si riserva di effettuare in prosieguo, ovvero in separato giudizio". Nel corso del giudizio, la banca aveva specificato i pretesi danni derivanti dall'inadempimento della , CP_1 indicandoli dettagliatamente nella comparsa conclusionale, sicché il giudice di primo grado aveva ritenuto, sulla base dell'interpretazione della domanda e del comportamento processuale della banca nel corso del giudizio, che la richiesta di risarcimento non fosse limitata all'"an debeatur", ma che vi fosse una richiesta di condanna specifica, anche in relazione al "quantum debeatur". (…) La Corte di merito, in violazione di detto principio di diritto, ha riformato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda della banca, qualificata come richiesta di condanna specifica al risarcimento del danno, pronunciando una richiesta di condanna generica mentre avrebbe dovuto esaminare se vi fosse pagina 9 di 14 la prova del danno, derivante dal comportamento della convenuta e decidere conseguentemente sul quantum”.
In ogni caso, si deve evidenziare che, a ben vedere, la aveva elencato i Parte_1 danni subiti già nell'atto di citazione di primo grado (v. pagg. 8/9 e 12).
In definitiva, l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria deve essere respinta.
Sempre in via pregiudiziale, occorre sottolineare che il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto esclusivamente la prova del quantum debeatur, dato che l'an debeatur (vale a dire la decisione in merito alla sussistenza della responsabilità di e del relativo nesso causale) deve CP_1 considerarsi passato in giudicato, come dimostrato dal fatto che la Corte di Cassazione, nella citata ordinanza, ha specificatamente statuito: “la Corte di merito (…) avrebbe dovuto esaminare se vi fosse la prova del danno, derivante dal comportamento della convenuta e decidere conseguentemente sul quantum, rigettando la domanda in caso di carenza di prova, determinando il danno in via equitativa, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 1226 c.c., ovvero, in caso di ulteriori indagini, rimettendo la causa sul ruolo per ulteriori adempimenti istruttori” e ha dichiarato: “assorbiti i primi quattro motivi di ricorso, che attengono all'interpretazione del contratto ed alla conseguente responsabilità per inadempimento della ”. CP_1
Conseguentemente, l'appello incidentale formulato da parte appellata deve ritenersi ormai inammissibile.
§ 11. – Così delimitato il thema decidendum, osserva il Collegio che il giudizio di rinvio debba essere deciso alla luce del principio di diritto indicato dalla S.C. con l'ordinanza n. 10323/2020, che qui si riporta: “Qualora sia stata proposta domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare condanna generica ma l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati artt.
279, n. 4, cod. proc. civ. e 1226 cod. civ. Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del "ne bis in idem", non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum.”.
pagina 10 di 14 Tali quindi le difese e conclusioni delle parti, osserva la Corte che, alla stregua del principio di diritto sopra evidenziato, si debba pertanto procedere ad analizzare la domanda di condanna specifica di risarcimento del danno formulata da parte appellante, verificando se quest'ultima abbia o meno fornito la prova del pregiudizio subito, da individuarsi nelle quote di mutuo rimaste insolute – mutuo che la banca non avrebbe concesso se fosse stata informata dalla del vincolo di inedificabilità CP_1 insistente sul fondo oggetto di causa.
Ebbene, la ha prodotto, nel primo grado di giudizio, gli otto contratti di mutuo Parte_1 stipulati con la (cfr. doc. n. 3-8) e la missiva del Curatore del Fallimento di Parte_2 quest'ultima società, con la quale le era stato comunicato che il credito vantato nei confronti della società mutuataria (pari a L. 11.827.231.000,00 in via ipotecaria e L. 474.971.374,00 in via chirografaria) era stato ammesso al passivo (cfr. doc. 11), per un totale quindi di € 6.353.557,29.
Ritiene il Collegio che tale documentazione sia sufficiente a dimostrare il danno patito dalla
[...]
consistente nelle rate di mutuo non pagate dalla atteso che parte Parte_1 Parte_2 appellante ha provato la fonte del proprio diritto di credito (cioè gli otto contratti di mutuo) e che tale diritto non risulta essere stato soddisfatto dalla società mutuataria.
Ovviamente da tale importo si deve detrarre quanto la banca eventualmente percepirà in sede di riparto dell'attivo fallimentare, precisando che quest'ultimo, in base a quanto comunicato dal Curatore fallimentare in data 6/7/2020 (cfr. la lettera sub doc. 7 del fascicolo del presente giudizio di parte appellante), non potrà comunque essere superiore a € 700.000,00 circa.
Nulla invece può riconoscersi per i crediti che la ha dichiarato di vantare nei Parte_1 confronti di 37 aventi causa e accollanti di altrettante quote facenti parte dei mutui ripartiti, per complessive ulteriori L. 1.029.677.038,00, dato che non è stata prodotta alcuna documentazione a supporto di tale voce di danno.
Alla luce delle predette considerazioni, si deve concludere che parte appellante ha provato di aver subito il suddetto danno a causa dell'inadempimento della . CP_1
Ciononostante, occorre evidenziare che parte appellata ha dichiarato di voler profittare, ai sensi dell'art. 1304 c.c., della transazione stipulata tra la e il notaio nel Parte_1 Persona_1 febbraio 2020, in forza della quale quest'ultimo, a mezzo delle proprie compagnie assicuratrici, aveva versato alla prima la complessiva somma di € 2.810.000,00, a tacitazione di ogni pretesa, per i medesimi fatti per cui è causa (v. doc. 10 allegato al fascicolo del presente giudizio di parte appellante).
Osserva il Collegio che tale dichiarazione è ammissibile ed è fondato l'esercizio del relativo diritto.
pagina 11 di 14 Invero, quanto all'ammissibilità della dichiarazione, è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza.” (cfr. Cass. Civ. n. 20250/2014 e n. 16087/2018).
Quanto alla fondatezza del relativo diritto, si deve rammentare che “l'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (v. Cass. Civ. n.
7094/2022).
È necessario altresì rammentare che “quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (cfr. Cass. Civ. n. 24405/2021).
Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso di specie, l'architetto e il notaio CP_1 Per_1
– condannato, con sentenza del Tribunale di Roma n. 25057/2004 passata in giudicato, al
[...] risarcimento dei danni in favore della , per non aver informato quest'ultima, al pari Parte_1 della , del vincolo di inedificabilità de quo – devono considerarsi condebitori solidali, avendo CP_1 causato il medesimo danno (consistente, come detto, nelle quote di mutuo rimaste insolute).
Occorre altresì evidenziare che la transazione conclusa tra la e il notaio Parte_1 Per_1 ha ad oggetto l'intero debito, atteso che la Banca, in tale contratto, ha dichiarato che la sua originaria pretesa risarcitoria – oggetto, appunto, della transazione – consisteva proprio nelle rate di mutuo non pagina 12 di 14 pagate dalla (pari a L. 11.827.231.000,00 in via ipotecaria e L. 474.971.374,00 in Parte_2 via chirografaria), vale a dire le stesse voci di danno richieste alla nel presente giudizio. CP_1
Da tanto consegue che, avendo parte appellata legittimamente dichiarato di voler profittare della suddetta transazione, la stessa non può essere condannata a pagare la differenza tra il danno effettivamente patito dalla banca – così come accertato nel presente giudizio – e l'importo transatto, né può essere obbligata a versare quest'ultimo importo, atteso che, per stessa ammissione dell'appellante, la somma di € 2.810.000,00 è stata già corrisposta dal notaio Per_1
In definitiva, poiché il danno subito dalla è stato già ristorato – per le ragioni Parte_1 che precedono – l'appello principale formulato dalla stessa deve essere rigettato, confermando, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Roma n. 17167/2006.
§ 12. — Per quanto riguarda le spese processuali, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (v. Cass. Civ. n. 16645/2025).
Ebbene, nella fattispecie, avendo confermato la sentenza di primo grado, è necessario provvedere sulle spese delle sole fasi di impugnazione (i.e. il secondo grado di giudizio, il giudizio di legittimità e il presente giudizio di rinvio).
Attesa la soccombenza reciproca le spese di lite dei suddetti gradi di giudizio possono trovare integrale compensazione.
§ 13 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellata incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale e incidentale, integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto da Parte_1 nei confronti di a seguito dell'ordinanza della S.C. n. 10323/2020, così provvede: CP_1
1) Rigetta l'appello principale proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 17167/2006;
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Roma n. 17167/2006; pagina 13 di 14 3) Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio di secondo grado, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio;
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico della e di . Parte_1 CP_1
Roma, 26/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. Antonio Perinelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Nicolò Papi
pagina 14 di 14