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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2292/2021
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 29.04.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 2292/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Stella e Ettore Sbarra
RICORRENTE
1
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rumolo
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice
a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati
2 precedenti titolari (dott.ssa , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4
, dott. , , dott.ssa , dott.ssa CP_5 CP_6 CP_7 Per_2
), trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma Per_3
1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd.
e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso l'istante premette di essere stato alle dipendenze della Controparte_1
con la qualifica di Direttore Centrale, con contratto a tempo
[...]
indeterminato, dal 05.07.2008 al 31.10.2018, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di essersi dimesso dalla carica di componente del C.d.A. della Cassa di Risparmio di
Orvieto; soggiunge che le motivazioni del recesso risiedevano in eventi maturati a fine del primo semestre del 2018 ed erano conseguenza di un atteggiamento strumentalmente destinato ad isolare la figura professionale del all'interno Parte_1
dell'organizzazione aziendale;
sostiene che tale atteggiamento sarebbe stato assunto a seguito dell'individuazione di irregolarità nelle operazioni di pagamento delle deleghe fiscali della F.C. Bari
Calcio 1908 Spa, irregolarità emerse a seguito di un'indagine interna della Funzione Internal Auditing, scaturita dall'avvio di una indagine da parte della Procura della Repubblica di Bari che aveva individuato il coinvolgimento di alcuni dipendenti dell'Istituto bancario, tra cui il ricorrente;
precisa di aver ricevuto in virtù di tale indagine un avviso di garanzia per il reato di ostacolo alle autorità di vigilanza sportiva;
che la vicenda del “Bari calcio” avrebbe innescato una serie di eventi determinativi delle sue dimissioni per giusta causa. In
3 particolare, la dopo la contestazione disciplinare _1
formulata per gli stessi fatti sottesi alla predetta indagine e ritenendo non condivisibili le giustificazioni del ricorrente del
05.06.2018, lo rimuoveva dal ruolo di responsabile della
Direzione Crediti, relegandolo, con comunicazione del
28.06.2018, ad un diverso ruolo in “staff all'Amministratore
Delegato”, ruolo non esistente in organigramma e senza alcuna facoltà operativa, con il compito di curare gli incarichi o i progetti che gli fossero stati affidati, con particolare riferimento al progetto AIRB e a temi inerenti la strategia NPLS, incarichi che precisa di non aver mai ricevuto;
soggiunge di essere stato destinatario di una seconda contestazione d'addebiti il
31.07.2018 avente ad oggetto l'illecito affidamento della società
, facente capo al gruppo che aveva Parte_2 CP_8
consentito di generare la liquidità necessaria al pagamento delle deleghe fiscali della “Bari Calcio”; di aver inviato il 17.09.2018 a fronte di tale addebito disciplinare i dovuti giustificativi;
di essere stato spostato dall'ufficio direzionale sito in alla via _1
Cardassi 3 ad un altro ufficio allocato in uno stabile di corso
Cavour 19, in una piccola stanza con l'intento di allontanarlo dalle strutture operative;
di aver subito la revoca di tutti i livelli autorizzativi informatici, con attribuzione di un modesto livello di un addetto al monitoraggio rischi;
di aver subito per tale ragione un forte disagio psicologico, che lo costringeva a sottoporsi a frequenti visite mediche nonché l'assoluta inattività per alcuni mesi (dal 02.07.2018 al 08.10.2018); di aver comunicato il giorno 08.10.2018 all'Istituto bancario la volontà di dimettersi;
che a seguito di tanto intervenivano trattative, durante le quali la
Banca ai fini conciliativi aveva proposto di corrispondere un importo di € 250.000,00; che l'accordo non veniva più
4 formalizzato, inducendo il ricorrente a formalizzare il definitivo recesso il 31.10.2018.
In virtù di quanto su esposto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:<<1) accertare
e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa comunicato dal ricorrente con nota del 8 ottobre 2018;
2) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento _1
dell'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 2119 com. 1, seconda parte cod. civ. per un importo di € 209.752,83 come innanzi determinato;
3) accertare e dichiarare la illegittimità dei comportamenti vessatori e dequalificanti adottati dalla datrice di lavoro _1
che hanno determinato un grave danno alla professionalità per il ricorrente e lo hanno indotto a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro;
4) conseguentemente condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a fronte dei colpevoli, plurimi e dolosi comportamenti adottati nei confronti del ricorrente allo scopo di indurlo a recedere dal rapporto, danno determinato in analogia alle previsioni del CCNL di categoria per
l'illegittimo licenziamento nella misura indicata di € 512.729,14; o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di determinare, condannando la resistente alla sua _1
corresponsione;
5) accertare e dichiarare che lo stato di inoperosità cui il ricorrente
è stato costretto dalla datrice di lavoro dal 28.6.2018 al
31.10.2018 ha provocato un grave danno alla professionalità del ricorrente da determinarsi in via equitativa
5 in riferimento alla retribuzione del ricorrente in ragione di una mensilità per ogni mese di forzata inattività, per un totale di €
93.223,48 o in o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il
Giudice riterrà di determinare, condannando la resistente _1
alla sua corresponsione;
6) accertare e dichiarare l'illegittimità delle decurtazioni operate dalla resistente sulle retribuzioni in costanza di rapporto _1
dal febbraio 2018 al novembre 2018 in ragione di complessivi di €
37.769,02, secondo quanto infra esposto e condannare la _1
resistente al pagamento indicata somma.
7) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi rifondere integralmente
i costi professionali sostenuti ed a sostenersi a cagione della propria difesa nei procedimenti penali infra citati, condannando la resistente alla loro integrale rifusione secondo quanto già _1
documentato e secondo quanto sarà documentato fino alla conclusione di tali processi.
Il tutto, oltre rivalutazione ed interessi nella misura dovuta ed oltre alle spese e competenze relative al presente giudizio, con distrazione in vantaggio dei sottoscritti procuratori>>.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare l bancario sostiene che le doglianze CP_9
formulate nel ricorso debbano essere esaminate tenendo in considerazione delle azioni civili di risarcimento del danno promosse dinanzi al Tribunale di Bari dalla nei confronti _1
di . Parte_1
Medio tempore i tre giudizi (r.g. nn. 8156/2020, 8447/2020 e
9034/2020) risultano conclusi con sentenze di rigetto, avverso le quali pende giudizio di appello.
6 Ciò posto, occorre indagare se nella fattispecie in esame ricorra o meno la giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'istante il giorno 08.10.2018.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 2119 c.c., applicabile ratione temporis, per quel che qui rileva: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto
è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Occorre rammentare che l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni grava sul lavoratore e che l'accertamento ha ad oggetto la sussistenza di una condotta inadempiente del datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., abbia reso intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro durante il periodo del preavviso e giustificato il recesso immediato, secondo i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c. e nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda fino al suo momento finale (cfr. Cass., Sez. Lav.,
08.08.2022, n. 24432).
Nella specie, con raccomandata datata 08.10.2018, il Dott.
comunicava all'Istituto bancario la volontà di recedere Parte_1
dal rapporto di lavoro: “che ormai percepisco come ostile ed inconciliabile con la mia persona, sempre più isolata in questi ultimi mesi. Nel rispetto di quanto contrattualmente previsto in termini di preavviso, come in apertura già rassegnatole, confermo la mia volontà di dimettermi dal rapporto di lavoro in corso e,
7 ringraziandoLa per ogni opportunità professionale concessami”
(cfr. doc. n. 3, indice ricorrente).
Nel successivo modulo telematico di recesso, inviato il
31.10.2018 (cfr. doc. n. 2, indice ricorrente) si specificava “Tipo
Comunicazione: Giusta Causa” – Motivo Dimissione: Vedi lettera dimissioni del 08.10.2018”.
In giudizio il lavoratore ha identificato la giusta causa in comportamenti vessatori e moralmente violenti (estromissione da qualsivoglia processo organizzativo ed emarginazione con l'assegnazione di incarichi mai attuatisi) posti in essere dall'Istituto bancario a seguito dei procedimenti penali citati nella parte fattuale.
Orbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali richiamati, il
Giudicante ritiene che l'accertamento dell'inadempimento del datore ai fini della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. debba essere effettuato con riferimento alle condotte allegate specificamente in giudizio, tenendo conto della complessiva evoluzione del rapporto di lavoro, di durata decennale e del rispettivo comportamento delle parti.
In primo luogo, occorre soffermarsi a considerarsi l'asserito demansionamento.
Orbene, con provvedimento del 28.06.2018 (cfr. doc. n. 15) la significava al ricorrente che “a far data Controparte_1
dal 02.07.2018 Ella viene assegnato in Staff all'Amministratore
Delegato, ove nell'ambito degli incarichi e/o progetti che le saranno affidati, curerà in particolar modo quelli afferenti al progetto AIRB ed ai temi inerenti la strategia sugli NPLs”.
Parte ricorrente sostiene di essere stato rimosso dal ruolo di
Responsabile della Direzione Crediti per essere assegnato in un ruolo non esistente in organigramma aziendale, identificato come
8 in staff all'Amministratore delegato, con l'incarico di curare progetti afferenti al AIRB (Advanced Internal Rating Based) ed ai temi inerenti la strategia sugli NPLs (Non Performing Loans), incarico che non si sarebbe mai attuato.
Tuttavia, tale assunto non risulta confermato dalle risultanze istruttorie.
Invero, il teste , ex amministratore delegato della Tes_1
pur avendo confermato il cambio di mansione, derivato _1
dalla gravità della vicenda “Bari Calcio”, ha precisato che “la strategia sui NPLs era importantissima per la perché la _1
stessa aveva come punto debole la scarsa dotazione di capitale, ed era uno dei pilastri del piano industriale cui prima ho fatto riferimento per il Governo del Credito […] tale era la stima e la fiducia che avevo nei confronti del ricorrente che di questi incarichi formali non vi fosse bisogno, egli aveva tutte le competenze per formulare autonomamente proposte, iniziative negli ambiti che gli vennero affidati. Ovviamente tali attività avrebbero dovuto essere da lui autonomamente svolte sempre all'interno del ruolo di staff che gli veniva affidato. Preciso che la funzione di staff riportava direttamente all'Amministratore Delegato senza un rapporto diretto con le strutture deputate che erano quelle della Direzione
Crediti”.
Il teste , ex responsabile dell'Ufficio Consulenza Testimone_2
Relazioni Industriali della Banca, ha confermato che il nuovo incarico rivestito dal ricorrente non era privo di contenuto concreto, richiedeva autonomia e spirito d'iniziativa, tipico dei dirigenti e che la nomina del dott. in staff Parte_1
all'amministratore delegato lo elevava nella scala gerarchica aziendale, scalcando il Condirettore Generale, alla luce del funzionigramma.
9 Allo stesso modo, il teste ha confermato la Testimone_3
circostanza che la vicenda “Bari Calcio” aveva determinato l'avvicendamento di diversi colleghi in altre strutture “sia per tutelare i colleghi che per tutelare la banca”; in ordine al nuovo ruolo affidato all'istante ha riferito: “Le collocazioni in staff spesso non sono previste nell'organigramma aziendale, mentre per talune funzioni sono in esso contenute. Preciso che le funzioni in parola assegnate al non sono riportate nel regolamento Parte_1
generale ed. maggio 2016 di cui al doc. n. 46 della produzione del ricorrente che mi viene mostrato, perché precedente. Mentre nello stesso documento sono riportate altre funzioni di staff”. Con specifico riferimento all'incarico attribuito al ricorrente, il teste ha dichiarato che si trattava di “tematiche importanti che Tes_3
erano già state attuate alcune cessione di crediti, esisteva un tema di liquidità”.
A tal riguardo il teste ha dichiarato: “il responsabile Tes_4
della Direzione Crediti riferiva al Direttore Generale, che a sua volta riferiva all'Amministratore delegato. Posso dire che la nomina in staff all'Amministratore Delegato il si Parte_1
collocava in posizione più elevata rispetto al Direttore Generale.
Preciso che la nomina in staff all'Amministratore Delegato significa che i componenti dello staff riferiscono direttamente all'Amministratore Delegato e non al Direttore Generale. Ricordo che le nomine in staff vanno inserite nel booklet aziendale che è un dispositivo attraverso il quale digitando un certo nominativo appariva la qualifica e un link con l'organigramma”.
In merito alla nuova collocazione dell'ufficio del ricorrente (da Via
Cardassi a Corso Cavour), il teste ha riferito che negli Tes_2
uffici di Corso Cavour 19, angolo Via Piccinni, si tendeva ad accentrare le funzioni più rilevanti della _1
10 Parimenti il teste ha dichiarato: “tutti i dirigenti erano Tes_3
allocati presso la struttura di Corso Cavour, dove c'era la sede legale della società. Le stanze erano più o meno tutte uguali per tutti i dirigenti. Presso questa struttura era collocato anche il
Presidente e l'Amministratore delegato”. Tanto è stato avvalorato anche dal teste affermando che la sede di Corso Cavour Tes_4
era quella dell'Amministratore Delegato nonché quella deputata alle riunioni del CDA.
Le deposizioni chiare e concordanti smentiscono il paventato allontanamento dagli uffici direzionali a danno del ricorrente.
Pervero, dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione versata in atti è emerso che la vicenda del “Bari Calcio” determinò l'avvicendamento in altre strutture di alcuni dipendenti come e e il licenziamento di altri come Per_4 Per_5
e (vedasi deposizioni di e nonché Per_6 Per_7 Tes_3 Tes_4
lettere di licenziamento, cfr. docc. nn. 46 e 47, fascicolo parte resist.), sicché il nuovo ruolo assegnato al ricorrente, peraltro in staff all'Amministratore delegato si inserisce nell'ambito di tale contesto e non risulta essere frutto di un demansionamento.
Invero, la nuova assegnazione del ricorrente risulta giustificata dalle ricadute negative che la Banca aveva subito per effetto delle vicende del “Bari Calcio” e, dall'altro, rientra nella facoltà datoriale di disporre della mobilità orizzontale dei propri dipendenti, ivi compresi i dirigenti, come il ricorrente, tra l'altro, nella specie, con l'attribuzione di un incarico corrispondente al proprio inquadramento e bagaglio professionale.
A tanto deve aggiungersi che nello spatio temporis intercorrente dalla data di assegnazione del nuovo incarico asserito come
“dequalificante” (28.06.2018) e quella delle dimissioni
(08.10.2018), risulta comprovato che il ricorrente ha lavorato
11 poco più di un mese, (vedasi Libro Unico – Sezione
Presenze/Assenze versato in atti da parte resistente, cfr. doc. n.
27), circostanza tra l'altro non smentita da parte ricorrente.
Né risulta confermato l'invocato assunto secondo cui alle base delle dimissioni del ricorrente vi sarebbe stato un accordo con i vertici della Banca.
Sul punto, il teste ha dichiarato che l'unico organo Tes_3
deputato a trattare le materie concernenti lo status dei dirigenti era il CDA, il quale non aveva deliberato in merito all'accordo transattivo afferente il rapporto di lavoro tra l'Istituto bancario e il ricorrente, precisando: “Non vi fu alcuna bozza di accordo, anche perché la bozza avrebbe dovuto seguire la delibera del CDA che non intervenne”. Anche i testi e hanno smentito Tes_2 Tes_4
l'esistenza di un accordo di tal fatta.
Quanto alla censura mossa dal ricorrente relativamente alla gestione delle ferie, il Giudicante osserva che tutti i testi escussi
(segnatamente , e , hanno riferito che la Tes_2 Tes_3 Tes_4
in virtù di specifici accordi sindacali, invitava i propri _1
dirigenti a godere delle ferie nell'anno di maturazione, ferie che potevano essere liberamente ed autonomamente fruite senza necessità di preventiva autorizzazione, con azzeramento delle stesse alla fine dell'anno di maturazione nel caso di mancato utilizzo “anche per evitare appostazioni negative in bilancio” (cfr. deposizione ). Tes_2
Il teste ha altresì precisato: “a febbraio di ogni anno Tes_3
veniva diramata una circolare che invitava i dipendenti a fruire delle ferie nell'anno solare di maturazione, onde evitare accantonamenti”.
Le deposizioni testimoniali or ora citate confermano la circostanza che l'istante, quale dirigente, avesse il potere di
12 utilizzare liberamente le ferie. Tuttavia, il ricorrente non ha provato la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed ostative al godimento di ferie, così come richiesto, per i dirigenti o posizioni assimilabili, da consolidata giurisprudenza.
Invero, risulta pacifico e costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive” (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 08.06.2021, n. 15952; Cass. 26.1.2017 n.
2000; Cass. 14.3.2016 n. 4920; Cass. 13.6.2009 n. 13953; Cass.
7.6.2005 n. 11786 e in motivazione con riferimento alla dirigenza pubblica Cass. Sez. U. 17.4.2009 n. 9146; più di recente Corte
d'Appello Roma, Sez. lavoro, 22/02/2023, n. 502). Ditalchè, nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante dell'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Ciò posto, non essendo stata fornita prova in ordine alla sussistenza della giusta causa delle dimissioni del lavoratore e non ricorrendo l'invocato demansionamento professionale
(nonché i comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro), il Giudicante non ritiene accoglibile le relative domande risarcitorie avanzate, ivi compresa quella volta all'ottenimento dell'indennità di mancato preavviso.
Quanto alla richiesta di declaratoria di illegittimità delle decurtazioni operate dalla resistente sulle retribuzioni dal _1
febbraio 2018 al novembre 2018, per complessivi € 37.769,02,
13 con conseguente condanna della al pagamento di tale _1
importo, se ne rileva l'infondatezza, atteso che la contestata riduzione risulta il frutto di un accordo sindacale del 05.08.2017
(cfr. doc. n. 43, indice resistente), che così precisava: “I Dirigenti con Retribuzione Annua Lorda (RAL) superiore ad € 180.000 contribuiranno alla riduzione dei costi con una riduzione del 15% del RAL”. Né convince l'assunto di parte ricorrente secondo cui tale accordo postulava una riduzione dell'orario di lavoro e che tale accordo sarebbe inapplicabile ai suoi confronti non avendo beneficiato tale riduzione oraria, circostanza che non risulta, tra l'altro, provata.
Per quanto attiene invece alla domanda volta all'ottenimento del rimborso delle spese sostenute e/o a sostenersi dal ricorrente a cagione della propria difesa nei procedimenti penali, viene in rilievo l'art. 6 del CCNL 29.02.2012 per i Dirigenti Dipendenti dalle Imprese Creditizie, laddove dispone:<<
1. Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.
3. Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia privato della libertà personale verrà
14 conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
4. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del dirigente, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'impresa.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell'articolo che precede.
6. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'impresa.
7. Le garanzie e le tutele di cui al comma 1 e 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
NOTA A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo, alle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dirigenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni per l'adempimento di obblighi posti a carico della banca per antiriciclaggio, lotta all'usura, Mifid
e privacy>> (cfr. doc. n. 33, indice ricorrente).
Dal tenore letterale di tale disposizione si desume che il rimborso
è negato in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate
15 dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.
Nel caso di specie, la domanda di rimborso delle spese legali asseritamente sostenute dal ricorrente per i tre procedimenti penali non risulta accoglibile, in quanto non assistita del dovuto substrato probatorio sia in ordine all'effettivo pagamento dei compensi legali (risultano sostanzialmente versate in giudizio fatture pro forma) sia relativamente alla circostanza che le condotte del Dott. , sottese a tali procedimenti penali, Parte_1
siano state il frutto del legittimo esercizio di funzioni dirigenziali
(pervero, i procedimenti r.g. n. 7109/2019 e 12212/2020 -ex
5709/2019- Proc. Repubblica c/o Tribunale di Bari risultano ancora pendenti, mentre quello iscritto al r.g n. 12720/2019 risulta concluso con sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Gip, la n. 2082/2024, depositata in atti il 16.04.2025 e priva dell'attestazione di passaggio in giudicato).
In virtù di tutte le argomentazioni sinora esposte, la domanda va rigettata.
In merito alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
16 1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 15.985,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 29.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
17
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 29.04.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 2292/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Stella e Ettore Sbarra
RICORRENTE
1
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Rumolo
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.03.2021 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice
a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati
2 precedenti titolari (dott.ssa , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4
, dott. , , dott.ssa , dott.ssa CP_5 CP_6 CP_7 Per_2
), trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma Per_3
1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd.
e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso l'istante premette di essere stato alle dipendenze della Controparte_1
con la qualifica di Direttore Centrale, con contratto a tempo
[...]
indeterminato, dal 05.07.2008 al 31.10.2018, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di essersi dimesso dalla carica di componente del C.d.A. della Cassa di Risparmio di
Orvieto; soggiunge che le motivazioni del recesso risiedevano in eventi maturati a fine del primo semestre del 2018 ed erano conseguenza di un atteggiamento strumentalmente destinato ad isolare la figura professionale del all'interno Parte_1
dell'organizzazione aziendale;
sostiene che tale atteggiamento sarebbe stato assunto a seguito dell'individuazione di irregolarità nelle operazioni di pagamento delle deleghe fiscali della F.C. Bari
Calcio 1908 Spa, irregolarità emerse a seguito di un'indagine interna della Funzione Internal Auditing, scaturita dall'avvio di una indagine da parte della Procura della Repubblica di Bari che aveva individuato il coinvolgimento di alcuni dipendenti dell'Istituto bancario, tra cui il ricorrente;
precisa di aver ricevuto in virtù di tale indagine un avviso di garanzia per il reato di ostacolo alle autorità di vigilanza sportiva;
che la vicenda del “Bari calcio” avrebbe innescato una serie di eventi determinativi delle sue dimissioni per giusta causa. In
3 particolare, la dopo la contestazione disciplinare _1
formulata per gli stessi fatti sottesi alla predetta indagine e ritenendo non condivisibili le giustificazioni del ricorrente del
05.06.2018, lo rimuoveva dal ruolo di responsabile della
Direzione Crediti, relegandolo, con comunicazione del
28.06.2018, ad un diverso ruolo in “staff all'Amministratore
Delegato”, ruolo non esistente in organigramma e senza alcuna facoltà operativa, con il compito di curare gli incarichi o i progetti che gli fossero stati affidati, con particolare riferimento al progetto AIRB e a temi inerenti la strategia NPLS, incarichi che precisa di non aver mai ricevuto;
soggiunge di essere stato destinatario di una seconda contestazione d'addebiti il
31.07.2018 avente ad oggetto l'illecito affidamento della società
, facente capo al gruppo che aveva Parte_2 CP_8
consentito di generare la liquidità necessaria al pagamento delle deleghe fiscali della “Bari Calcio”; di aver inviato il 17.09.2018 a fronte di tale addebito disciplinare i dovuti giustificativi;
di essere stato spostato dall'ufficio direzionale sito in alla via _1
Cardassi 3 ad un altro ufficio allocato in uno stabile di corso
Cavour 19, in una piccola stanza con l'intento di allontanarlo dalle strutture operative;
di aver subito la revoca di tutti i livelli autorizzativi informatici, con attribuzione di un modesto livello di un addetto al monitoraggio rischi;
di aver subito per tale ragione un forte disagio psicologico, che lo costringeva a sottoporsi a frequenti visite mediche nonché l'assoluta inattività per alcuni mesi (dal 02.07.2018 al 08.10.2018); di aver comunicato il giorno 08.10.2018 all'Istituto bancario la volontà di dimettersi;
che a seguito di tanto intervenivano trattative, durante le quali la
Banca ai fini conciliativi aveva proposto di corrispondere un importo di € 250.000,00; che l'accordo non veniva più
4 formalizzato, inducendo il ricorrente a formalizzare il definitivo recesso il 31.10.2018.
In virtù di quanto su esposto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:<<1) accertare
e dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa comunicato dal ricorrente con nota del 8 ottobre 2018;
2) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento _1
dell'indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. 2119 com. 1, seconda parte cod. civ. per un importo di € 209.752,83 come innanzi determinato;
3) accertare e dichiarare la illegittimità dei comportamenti vessatori e dequalificanti adottati dalla datrice di lavoro _1
che hanno determinato un grave danno alla professionalità per il ricorrente e lo hanno indotto a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro;
4) conseguentemente condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a fronte dei colpevoli, plurimi e dolosi comportamenti adottati nei confronti del ricorrente allo scopo di indurlo a recedere dal rapporto, danno determinato in analogia alle previsioni del CCNL di categoria per
l'illegittimo licenziamento nella misura indicata di € 512.729,14; o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di determinare, condannando la resistente alla sua _1
corresponsione;
5) accertare e dichiarare che lo stato di inoperosità cui il ricorrente
è stato costretto dalla datrice di lavoro dal 28.6.2018 al
31.10.2018 ha provocato un grave danno alla professionalità del ricorrente da determinarsi in via equitativa
5 in riferimento alla retribuzione del ricorrente in ragione di una mensilità per ogni mese di forzata inattività, per un totale di €
93.223,48 o in o in quell'altra somma, maggiore o minore, che il
Giudice riterrà di determinare, condannando la resistente _1
alla sua corresponsione;
6) accertare e dichiarare l'illegittimità delle decurtazioni operate dalla resistente sulle retribuzioni in costanza di rapporto _1
dal febbraio 2018 al novembre 2018 in ragione di complessivi di €
37.769,02, secondo quanto infra esposto e condannare la _1
resistente al pagamento indicata somma.
7) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi rifondere integralmente
i costi professionali sostenuti ed a sostenersi a cagione della propria difesa nei procedimenti penali infra citati, condannando la resistente alla loro integrale rifusione secondo quanto già _1
documentato e secondo quanto sarà documentato fino alla conclusione di tali processi.
Il tutto, oltre rivalutazione ed interessi nella misura dovuta ed oltre alle spese e competenze relative al presente giudizio, con distrazione in vantaggio dei sottoscritti procuratori>>.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In via preliminare l bancario sostiene che le doglianze CP_9
formulate nel ricorso debbano essere esaminate tenendo in considerazione delle azioni civili di risarcimento del danno promosse dinanzi al Tribunale di Bari dalla nei confronti _1
di . Parte_1
Medio tempore i tre giudizi (r.g. nn. 8156/2020, 8447/2020 e
9034/2020) risultano conclusi con sentenze di rigetto, avverso le quali pende giudizio di appello.
6 Ciò posto, occorre indagare se nella fattispecie in esame ricorra o meno la giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'istante il giorno 08.10.2018.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 2119 c.c., applicabile ratione temporis, per quel che qui rileva: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto
è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Occorre rammentare che l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni grava sul lavoratore e che l'accertamento ha ad oggetto la sussistenza di una condotta inadempiente del datore di lavoro che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., abbia reso intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro durante il periodo del preavviso e giustificato il recesso immediato, secondo i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c. e nell'ambito di una valutazione complessiva della vicenda fino al suo momento finale (cfr. Cass., Sez. Lav.,
08.08.2022, n. 24432).
Nella specie, con raccomandata datata 08.10.2018, il Dott.
comunicava all'Istituto bancario la volontà di recedere Parte_1
dal rapporto di lavoro: “che ormai percepisco come ostile ed inconciliabile con la mia persona, sempre più isolata in questi ultimi mesi. Nel rispetto di quanto contrattualmente previsto in termini di preavviso, come in apertura già rassegnatole, confermo la mia volontà di dimettermi dal rapporto di lavoro in corso e,
7 ringraziandoLa per ogni opportunità professionale concessami”
(cfr. doc. n. 3, indice ricorrente).
Nel successivo modulo telematico di recesso, inviato il
31.10.2018 (cfr. doc. n. 2, indice ricorrente) si specificava “Tipo
Comunicazione: Giusta Causa” – Motivo Dimissione: Vedi lettera dimissioni del 08.10.2018”.
In giudizio il lavoratore ha identificato la giusta causa in comportamenti vessatori e moralmente violenti (estromissione da qualsivoglia processo organizzativo ed emarginazione con l'assegnazione di incarichi mai attuatisi) posti in essere dall'Istituto bancario a seguito dei procedimenti penali citati nella parte fattuale.
Orbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali richiamati, il
Giudicante ritiene che l'accertamento dell'inadempimento del datore ai fini della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. debba essere effettuato con riferimento alle condotte allegate specificamente in giudizio, tenendo conto della complessiva evoluzione del rapporto di lavoro, di durata decennale e del rispettivo comportamento delle parti.
In primo luogo, occorre soffermarsi a considerarsi l'asserito demansionamento.
Orbene, con provvedimento del 28.06.2018 (cfr. doc. n. 15) la significava al ricorrente che “a far data Controparte_1
dal 02.07.2018 Ella viene assegnato in Staff all'Amministratore
Delegato, ove nell'ambito degli incarichi e/o progetti che le saranno affidati, curerà in particolar modo quelli afferenti al progetto AIRB ed ai temi inerenti la strategia sugli NPLs”.
Parte ricorrente sostiene di essere stato rimosso dal ruolo di
Responsabile della Direzione Crediti per essere assegnato in un ruolo non esistente in organigramma aziendale, identificato come
8 in staff all'Amministratore delegato, con l'incarico di curare progetti afferenti al AIRB (Advanced Internal Rating Based) ed ai temi inerenti la strategia sugli NPLs (Non Performing Loans), incarico che non si sarebbe mai attuato.
Tuttavia, tale assunto non risulta confermato dalle risultanze istruttorie.
Invero, il teste , ex amministratore delegato della Tes_1
pur avendo confermato il cambio di mansione, derivato _1
dalla gravità della vicenda “Bari Calcio”, ha precisato che “la strategia sui NPLs era importantissima per la perché la _1
stessa aveva come punto debole la scarsa dotazione di capitale, ed era uno dei pilastri del piano industriale cui prima ho fatto riferimento per il Governo del Credito […] tale era la stima e la fiducia che avevo nei confronti del ricorrente che di questi incarichi formali non vi fosse bisogno, egli aveva tutte le competenze per formulare autonomamente proposte, iniziative negli ambiti che gli vennero affidati. Ovviamente tali attività avrebbero dovuto essere da lui autonomamente svolte sempre all'interno del ruolo di staff che gli veniva affidato. Preciso che la funzione di staff riportava direttamente all'Amministratore Delegato senza un rapporto diretto con le strutture deputate che erano quelle della Direzione
Crediti”.
Il teste , ex responsabile dell'Ufficio Consulenza Testimone_2
Relazioni Industriali della Banca, ha confermato che il nuovo incarico rivestito dal ricorrente non era privo di contenuto concreto, richiedeva autonomia e spirito d'iniziativa, tipico dei dirigenti e che la nomina del dott. in staff Parte_1
all'amministratore delegato lo elevava nella scala gerarchica aziendale, scalcando il Condirettore Generale, alla luce del funzionigramma.
9 Allo stesso modo, il teste ha confermato la Testimone_3
circostanza che la vicenda “Bari Calcio” aveva determinato l'avvicendamento di diversi colleghi in altre strutture “sia per tutelare i colleghi che per tutelare la banca”; in ordine al nuovo ruolo affidato all'istante ha riferito: “Le collocazioni in staff spesso non sono previste nell'organigramma aziendale, mentre per talune funzioni sono in esso contenute. Preciso che le funzioni in parola assegnate al non sono riportate nel regolamento Parte_1
generale ed. maggio 2016 di cui al doc. n. 46 della produzione del ricorrente che mi viene mostrato, perché precedente. Mentre nello stesso documento sono riportate altre funzioni di staff”. Con specifico riferimento all'incarico attribuito al ricorrente, il teste ha dichiarato che si trattava di “tematiche importanti che Tes_3
erano già state attuate alcune cessione di crediti, esisteva un tema di liquidità”.
A tal riguardo il teste ha dichiarato: “il responsabile Tes_4
della Direzione Crediti riferiva al Direttore Generale, che a sua volta riferiva all'Amministratore delegato. Posso dire che la nomina in staff all'Amministratore Delegato il si Parte_1
collocava in posizione più elevata rispetto al Direttore Generale.
Preciso che la nomina in staff all'Amministratore Delegato significa che i componenti dello staff riferiscono direttamente all'Amministratore Delegato e non al Direttore Generale. Ricordo che le nomine in staff vanno inserite nel booklet aziendale che è un dispositivo attraverso il quale digitando un certo nominativo appariva la qualifica e un link con l'organigramma”.
In merito alla nuova collocazione dell'ufficio del ricorrente (da Via
Cardassi a Corso Cavour), il teste ha riferito che negli Tes_2
uffici di Corso Cavour 19, angolo Via Piccinni, si tendeva ad accentrare le funzioni più rilevanti della _1
10 Parimenti il teste ha dichiarato: “tutti i dirigenti erano Tes_3
allocati presso la struttura di Corso Cavour, dove c'era la sede legale della società. Le stanze erano più o meno tutte uguali per tutti i dirigenti. Presso questa struttura era collocato anche il
Presidente e l'Amministratore delegato”. Tanto è stato avvalorato anche dal teste affermando che la sede di Corso Cavour Tes_4
era quella dell'Amministratore Delegato nonché quella deputata alle riunioni del CDA.
Le deposizioni chiare e concordanti smentiscono il paventato allontanamento dagli uffici direzionali a danno del ricorrente.
Pervero, dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione versata in atti è emerso che la vicenda del “Bari Calcio” determinò l'avvicendamento in altre strutture di alcuni dipendenti come e e il licenziamento di altri come Per_4 Per_5
e (vedasi deposizioni di e nonché Per_6 Per_7 Tes_3 Tes_4
lettere di licenziamento, cfr. docc. nn. 46 e 47, fascicolo parte resist.), sicché il nuovo ruolo assegnato al ricorrente, peraltro in staff all'Amministratore delegato si inserisce nell'ambito di tale contesto e non risulta essere frutto di un demansionamento.
Invero, la nuova assegnazione del ricorrente risulta giustificata dalle ricadute negative che la Banca aveva subito per effetto delle vicende del “Bari Calcio” e, dall'altro, rientra nella facoltà datoriale di disporre della mobilità orizzontale dei propri dipendenti, ivi compresi i dirigenti, come il ricorrente, tra l'altro, nella specie, con l'attribuzione di un incarico corrispondente al proprio inquadramento e bagaglio professionale.
A tanto deve aggiungersi che nello spatio temporis intercorrente dalla data di assegnazione del nuovo incarico asserito come
“dequalificante” (28.06.2018) e quella delle dimissioni
(08.10.2018), risulta comprovato che il ricorrente ha lavorato
11 poco più di un mese, (vedasi Libro Unico – Sezione
Presenze/Assenze versato in atti da parte resistente, cfr. doc. n.
27), circostanza tra l'altro non smentita da parte ricorrente.
Né risulta confermato l'invocato assunto secondo cui alle base delle dimissioni del ricorrente vi sarebbe stato un accordo con i vertici della Banca.
Sul punto, il teste ha dichiarato che l'unico organo Tes_3
deputato a trattare le materie concernenti lo status dei dirigenti era il CDA, il quale non aveva deliberato in merito all'accordo transattivo afferente il rapporto di lavoro tra l'Istituto bancario e il ricorrente, precisando: “Non vi fu alcuna bozza di accordo, anche perché la bozza avrebbe dovuto seguire la delibera del CDA che non intervenne”. Anche i testi e hanno smentito Tes_2 Tes_4
l'esistenza di un accordo di tal fatta.
Quanto alla censura mossa dal ricorrente relativamente alla gestione delle ferie, il Giudicante osserva che tutti i testi escussi
(segnatamente , e , hanno riferito che la Tes_2 Tes_3 Tes_4
in virtù di specifici accordi sindacali, invitava i propri _1
dirigenti a godere delle ferie nell'anno di maturazione, ferie che potevano essere liberamente ed autonomamente fruite senza necessità di preventiva autorizzazione, con azzeramento delle stesse alla fine dell'anno di maturazione nel caso di mancato utilizzo “anche per evitare appostazioni negative in bilancio” (cfr. deposizione ). Tes_2
Il teste ha altresì precisato: “a febbraio di ogni anno Tes_3
veniva diramata una circolare che invitava i dipendenti a fruire delle ferie nell'anno solare di maturazione, onde evitare accantonamenti”.
Le deposizioni testimoniali or ora citate confermano la circostanza che l'istante, quale dirigente, avesse il potere di
12 utilizzare liberamente le ferie. Tuttavia, il ricorrente non ha provato la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed ostative al godimento di ferie, così come richiesto, per i dirigenti o posizioni assimilabili, da consolidata giurisprudenza.
Invero, risulta pacifico e costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive” (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 08.06.2021, n. 15952; Cass. 26.1.2017 n.
2000; Cass. 14.3.2016 n. 4920; Cass. 13.6.2009 n. 13953; Cass.
7.6.2005 n. 11786 e in motivazione con riferimento alla dirigenza pubblica Cass. Sez. U. 17.4.2009 n. 9146; più di recente Corte
d'Appello Roma, Sez. lavoro, 22/02/2023, n. 502). Ditalchè, nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante dell'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Ciò posto, non essendo stata fornita prova in ordine alla sussistenza della giusta causa delle dimissioni del lavoratore e non ricorrendo l'invocato demansionamento professionale
(nonché i comportamenti vessatori da parte del datore di lavoro), il Giudicante non ritiene accoglibile le relative domande risarcitorie avanzate, ivi compresa quella volta all'ottenimento dell'indennità di mancato preavviso.
Quanto alla richiesta di declaratoria di illegittimità delle decurtazioni operate dalla resistente sulle retribuzioni dal _1
febbraio 2018 al novembre 2018, per complessivi € 37.769,02,
13 con conseguente condanna della al pagamento di tale _1
importo, se ne rileva l'infondatezza, atteso che la contestata riduzione risulta il frutto di un accordo sindacale del 05.08.2017
(cfr. doc. n. 43, indice resistente), che così precisava: “I Dirigenti con Retribuzione Annua Lorda (RAL) superiore ad € 180.000 contribuiranno alla riduzione dei costi con una riduzione del 15% del RAL”. Né convince l'assunto di parte ricorrente secondo cui tale accordo postulava una riduzione dell'orario di lavoro e che tale accordo sarebbe inapplicabile ai suoi confronti non avendo beneficiato tale riduzione oraria, circostanza che non risulta, tra l'altro, provata.
Per quanto attiene invece alla domanda volta all'ottenimento del rimborso delle spese sostenute e/o a sostenersi dal ricorrente a cagione della propria difesa nei procedimenti penali, viene in rilievo l'art. 6 del CCNL 29.02.2012 per i Dirigenti Dipendenti dalle Imprese Creditizie, laddove dispone:<<
1. Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell'impresa, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.
3. Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia privato della libertà personale verrà
14 conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
4. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del dirigente, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'impresa.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell'articolo che precede.
6. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'impresa.
7. Le garanzie e le tutele di cui al comma 1 e 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
NOTA A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo, alle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dirigenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni per l'adempimento di obblighi posti a carico della banca per antiriciclaggio, lotta all'usura, Mifid
e privacy>> (cfr. doc. n. 33, indice ricorrente).
Dal tenore letterale di tale disposizione si desume che il rimborso
è negato in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate
15 dall'azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l'azienda stessa.
Nel caso di specie, la domanda di rimborso delle spese legali asseritamente sostenute dal ricorrente per i tre procedimenti penali non risulta accoglibile, in quanto non assistita del dovuto substrato probatorio sia in ordine all'effettivo pagamento dei compensi legali (risultano sostanzialmente versate in giudizio fatture pro forma) sia relativamente alla circostanza che le condotte del Dott. , sottese a tali procedimenti penali, Parte_1
siano state il frutto del legittimo esercizio di funzioni dirigenziali
(pervero, i procedimenti r.g. n. 7109/2019 e 12212/2020 -ex
5709/2019- Proc. Repubblica c/o Tribunale di Bari risultano ancora pendenti, mentre quello iscritto al r.g n. 12720/2019 risulta concluso con sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Gip, la n. 2082/2024, depositata in atti il 16.04.2025 e priva dell'attestazione di passaggio in giudicato).
In virtù di tutte le argomentazioni sinora esposte, la domanda va rigettata.
In merito alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
16 1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 15.985,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 29.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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