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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2024, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12332/2022 promossa da:
C.F. , con l'Avv. BUFFA MARCO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. , con l'Avv. SICILIANO GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 3506/2022 del 13 maggio 2022 notificato unitamente al ricorso a mezzo pec il 17 maggio 2022 , il Tribunale di Torino ingiungeva alla di pagare in favore della Parte_1
la somma di € 24.211,29, oltre interessi e spese, a saldo del corrispettivo dell'attività di appalto CP_1
svolta nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec lunedì 27 giugno 2022, proponeva Parte_1 opposizione contro il citato decreto ingiuntivo, eccependo che l'importo richiesto in pagamento era in parte, non dovuto, in quanto compensato con le penali legittimamente applicate nel corso del rapporto contrattuale e, per il resto, era in corso di pagamento e chiedeva al Tribunale di Torino, la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento e la dichiarazione di inadempienza della in ordine alle CP_1 obbligazioni contrattuali, di dichiarare legittima l'applicazione delle penali contrattuali, di dichiarare legittima la compensazione della somma di € 13.212,00 addebitata da a Parte_1
titolo di penale, con parte del maggiore credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla e, per l'effetto, di dichiarare estinto, parzialmente, per compensazione e, per il resto a seguito CP_1 del pagamento di € 16.258,98 il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. pagina 1 di 3 Si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e CP_1
la inammissibilità delle domande proposte da Parte_1
Dopo il deposito e lo scambio delle memorie istruttorie, il Giudice, ritenuto che il processo appariva sufficientemente istruito, non ammetteva le prove per testi dedotte da e invitava le Parte_1
parti a precisare le conclusioni. Esperito tale incombente, la causa veniva trattenuta a decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti e documenti prodotti che la nel corso dell'esecuzione dell'appalto è incorsa in CP_1
numerosi inadempimenti e ritardi, che hanno determinato la contestazione e l'applicazione da parte di delle penali previste dal contratto con le lettere 1° ottobre 2021 (doc. 10 di parte Parte_1
opponente), 28 ottobre 2021 (doc. 14), 28 ottobre 2021 (doc. 17), 28 ottobre 2021 (doc. 20), 1° dicembre 2021 (doc. 28) in relazione al Lotto 2 e la lettera 1° ottobre 2021 (doc. 40) Ne consegue che l'entità del credito di per le penali contestate e addebitate alla , è Parte_1 CP_1
dimostrata documentalmente. L'addebito di dette penali rispetta pienamente gli accordi contrattuali come risulta dall'art. 23 del contratto ( doc. 33).
Risulta altresì che a causa degli inadempimenti di i contratti sono stati risolti anticipatamente CP_1
da con le comunicazioni 21 dicembre 2021 (doc. 30) e 6 dicembre 2021 (doc. 42). Parte_1
Inoltre, con le lettere 30 marzo 2022 (doc. 31 e doc. 43) e, quindi, prima del giudizio, la società attrice ha precisamente contestato il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, deducendo dal credito di complessivi € 29.490,98 della l'importo per CP_1 complessivi € 13.212,00 delle fatture n. 19002221000411 (doc. 41 attoreo), n. 19002221000412 (doc.
15), n. 19002221000413 (doc. 21), n. 19002221000414 (doc. 11), n. 19002221000415 (doc. 18) e n.
19002221000416 (doc. 29) emesse il 21 marzo 2022 da per addebitare le penali Parte_1
applicate nel corso di esecuzione dei due contratti di appalto, residua un credito di € 16.278,98 (€
29.490,98 - € 13.212,00 = € 16.278,98); somma che è stata regolarmente versata il 29 giugno 2022 .
Pertanto nulla risulta più dovuto da a Parte_1 CP_1
L'eccezione di compensazione formulata da contrariamente a quanto asserito da Parte_1
parte convenuta, appare pienamente legittima costituendo una eccezione riconvenzionale, che comporta un semplice accertamento contabile del dare e avere, senza la necessità che venga proposta apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione . Ne consegue che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento , senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una pagina 2 di 3 domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo” ( cfr. Cass. 17 novembre 2022, n. 33872; Cass. 10 maggio 2021, n. 12348).
Sostiene parte convenuta che non avrebbe mai applicato alcuna penale nel corso Parte_1
dei rapporti tra le parti , in quanto le penali avrebbero dovuto essere dedotte dal certificato di pagamento successivo al momento della loro applicazione. Tuttavia, risulta documentalmente che le penali prima sono state contestate ai sensi degli artt. artt. 23 e 23.1 dei contratti e poi sono state addebitate emettendo le relative fatture. Infatti l'art. 23 .1 recita "L'importo dovuto a titolo di penale, fisso e non soggetto a ribasso d'asta, sarà addebitato all'Appaltatore con relativa emissione di nota debito" Ne consegue che solo con l'addebito nelle fatture è sorto il credito di Parte_1
per le penali e la società attrice, ex artt. 1241 e ss. c.c., ha potuto avvalersi dell'istituto della
[...]
compensazione come comunicato con le lettere 30 marzo 2022( doc. 31 e 43)
Tutto ciò premesso, si dichiara legittima la compensazione della somma di e.13.212,00 addebitata da a titolo di penale, con parte del maggiore credito fatto valere con il ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo dalla e, per l'effetto, si revoca l'opposto decreto ingiuntivo, e si CP_1
dichiara estinto, parzialmente, per compensazione e, per il resto a seguito del pagamento di €
16.258,98 il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
La parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica l' integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- Dichiara legittima la compensazione della somma di € 13.212,00 addebitata da Parte_1
a titolo di penale, con le fatture emesse il 21 marzo 2022, con parte del maggiore credito fatto
[...]
valere con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla e, per l'effetto, dichiara estinto, CP_1 parzialmente, per compensazione e, per il resto a seguito del pagamento di € 16.258,98 il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali..
Torino, 27 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Luisa Vigone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12332/2022 promossa da:
C.F. , con l'Avv. BUFFA MARCO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. , con l'Avv. SICILIANO GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 3506/2022 del 13 maggio 2022 notificato unitamente al ricorso a mezzo pec il 17 maggio 2022 , il Tribunale di Torino ingiungeva alla di pagare in favore della Parte_1
la somma di € 24.211,29, oltre interessi e spese, a saldo del corrispettivo dell'attività di appalto CP_1
svolta nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec lunedì 27 giugno 2022, proponeva Parte_1 opposizione contro il citato decreto ingiuntivo, eccependo che l'importo richiesto in pagamento era in parte, non dovuto, in quanto compensato con le penali legittimamente applicate nel corso del rapporto contrattuale e, per il resto, era in corso di pagamento e chiedeva al Tribunale di Torino, la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento e la dichiarazione di inadempienza della in ordine alle CP_1 obbligazioni contrattuali, di dichiarare legittima l'applicazione delle penali contrattuali, di dichiarare legittima la compensazione della somma di € 13.212,00 addebitata da a Parte_1
titolo di penale, con parte del maggiore credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla e, per l'effetto, di dichiarare estinto, parzialmente, per compensazione e, per il resto a seguito CP_1 del pagamento di € 16.258,98 il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. pagina 1 di 3 Si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e CP_1
la inammissibilità delle domande proposte da Parte_1
Dopo il deposito e lo scambio delle memorie istruttorie, il Giudice, ritenuto che il processo appariva sufficientemente istruito, non ammetteva le prove per testi dedotte da e invitava le Parte_1
parti a precisare le conclusioni. Esperito tale incombente, la causa veniva trattenuta a decisione.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti e documenti prodotti che la nel corso dell'esecuzione dell'appalto è incorsa in CP_1
numerosi inadempimenti e ritardi, che hanno determinato la contestazione e l'applicazione da parte di delle penali previste dal contratto con le lettere 1° ottobre 2021 (doc. 10 di parte Parte_1
opponente), 28 ottobre 2021 (doc. 14), 28 ottobre 2021 (doc. 17), 28 ottobre 2021 (doc. 20), 1° dicembre 2021 (doc. 28) in relazione al Lotto 2 e la lettera 1° ottobre 2021 (doc. 40) Ne consegue che l'entità del credito di per le penali contestate e addebitate alla , è Parte_1 CP_1
dimostrata documentalmente. L'addebito di dette penali rispetta pienamente gli accordi contrattuali come risulta dall'art. 23 del contratto ( doc. 33).
Risulta altresì che a causa degli inadempimenti di i contratti sono stati risolti anticipatamente CP_1
da con le comunicazioni 21 dicembre 2021 (doc. 30) e 6 dicembre 2021 (doc. 42). Parte_1
Inoltre, con le lettere 30 marzo 2022 (doc. 31 e doc. 43) e, quindi, prima del giudizio, la società attrice ha precisamente contestato il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, deducendo dal credito di complessivi € 29.490,98 della l'importo per CP_1 complessivi € 13.212,00 delle fatture n. 19002221000411 (doc. 41 attoreo), n. 19002221000412 (doc.
15), n. 19002221000413 (doc. 21), n. 19002221000414 (doc. 11), n. 19002221000415 (doc. 18) e n.
19002221000416 (doc. 29) emesse il 21 marzo 2022 da per addebitare le penali Parte_1
applicate nel corso di esecuzione dei due contratti di appalto, residua un credito di € 16.278,98 (€
29.490,98 - € 13.212,00 = € 16.278,98); somma che è stata regolarmente versata il 29 giugno 2022 .
Pertanto nulla risulta più dovuto da a Parte_1 CP_1
L'eccezione di compensazione formulata da contrariamente a quanto asserito da Parte_1
parte convenuta, appare pienamente legittima costituendo una eccezione riconvenzionale, che comporta un semplice accertamento contabile del dare e avere, senza la necessità che venga proposta apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione . Ne consegue che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento , senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una pagina 2 di 3 domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo” ( cfr. Cass. 17 novembre 2022, n. 33872; Cass. 10 maggio 2021, n. 12348).
Sostiene parte convenuta che non avrebbe mai applicato alcuna penale nel corso Parte_1
dei rapporti tra le parti , in quanto le penali avrebbero dovuto essere dedotte dal certificato di pagamento successivo al momento della loro applicazione. Tuttavia, risulta documentalmente che le penali prima sono state contestate ai sensi degli artt. artt. 23 e 23.1 dei contratti e poi sono state addebitate emettendo le relative fatture. Infatti l'art. 23 .1 recita "L'importo dovuto a titolo di penale, fisso e non soggetto a ribasso d'asta, sarà addebitato all'Appaltatore con relativa emissione di nota debito" Ne consegue che solo con l'addebito nelle fatture è sorto il credito di Parte_1
per le penali e la società attrice, ex artt. 1241 e ss. c.c., ha potuto avvalersi dell'istituto della
[...]
compensazione come comunicato con le lettere 30 marzo 2022( doc. 31 e 43)
Tutto ciò premesso, si dichiara legittima la compensazione della somma di e.13.212,00 addebitata da a titolo di penale, con parte del maggiore credito fatto valere con il ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo dalla e, per l'effetto, si revoca l'opposto decreto ingiuntivo, e si CP_1
dichiara estinto, parzialmente, per compensazione e, per il resto a seguito del pagamento di €
16.258,98 il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo.
La parziale soccombenza reciproca delle parti giustifica l' integrale compensazione tra le stesse delle spese processuali .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- Dichiara legittima la compensazione della somma di € 13.212,00 addebitata da Parte_1
a titolo di penale, con le fatture emesse il 21 marzo 2022, con parte del maggiore credito fatto
[...]
valere con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla e, per l'effetto, dichiara estinto, CP_1 parzialmente, per compensazione e, per il resto a seguito del pagamento di € 16.258,98 il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali..
Torino, 27 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Luisa Vigone
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