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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4352 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3107 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Parte_1 C.F._1
Caratelli, in virtù di procura in atti
Appellante
E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Pistone e Luca Pistone, C.F._3 in virtù di procura in atti
Appellati
E
(P.IVA ), CP_3 P.IVA_1
(P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_2
Appellati contumaci
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione, e – premesso di essere CP_1 Controparte_2 proprietari di due unità immobiliari unificate site in Capri alla via Mulo nn. 28/b e 30 - convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, . Parte_1
Deducevano che:
-nel mese di aprile del 2009, la convenuta nell'intraprendere consistenti lavori di trasformazione nel proprio immobile – sovrastante gli immobili dei predetti attori - arrecava notevoli danni a questi ultimi;
-a causa delle infiltrazioni d'acqua nel soggiorno, ne risultavano danneggiati la copertura dell'ambiente, la tappezzeria del divano, il salone e la cucina;
-a causa della posa in opera del ponteggio di servizio per le opere da eseguire alla facciata dell'immobile della convenuta, ne derivava la rimozione dell'incannucciata sovrastante il pergolato del terrazzo antistante il salone;
-a causa dell'umidità, ne derivavano danni alla zona prossima al finestrino del bagno ed al condizionatore d'aria della camera adiacente al salone;
-per evitare la fuoriuscita di liquame dal pozzetto, si provvedeva allo spostamento dell'imbocco della pluviale sita nel terrazzo sovrastante il salone dell'appartamento
“Parrotta”, con scarico nella rete fognaria “Parrotta”;
-la canna fumaiolo del camino installato nell'immobile “ ” veniva chiusa, tale da CP_1 comportarne il suo mancato funzionamento;
-dopo essere stati comunicati i sopracitati danni alla , quest'ultima provvedeva Parte_1
– mediante impresa edile – ad alcuni lavori di ripristino (per i quali le opere di tinteggiatura non venivano eseguite a regola d'arte, tale da risultarne un lavoro malfatto);
-l'impresa edile incaricata, durante l'esecuzione dei lavori, accertava, poi, ulteriori danni provocati agli attori riguardanti diversi ambienti, quali cucina, soggiorno, terrazzo, bagno padronale, salone e camere da letto (tutti specificatamente indicati in atti);
-lo stato dei luoghi e delle cose danneggiate risultava documentato dal perito Ing. Per_1
;
[...]
-per il ripristino delle pitture era stata preventivata una spesa pari ad euro 15.570,00, mentre per quella riguardante i danni arrecati ad arredi e mobilio una somma pari ad euro 41.570,00;
-atteso quanto stravolto dalla in merito ai rapporti volumetrici tra le varie parti Parte_1 dell'edificio, era necessario ripristinare i prospetti originari dell'immobile de quo;
-in precedenza, avevano presentato ricorso ex art. 696 bis cpc (come da descrizione dello svolgimento dello stesso in atti), previo tentativo di conciliazione;
Ciò dedotto, gli attori così concludevano: “condannare la convenuta al pagamento di € 29.660,00 per il ripristino dello stato dei luoghi nei locali a piano terra dell'immobile di proprietà degli attori e di € 26.000,00 per i danni subiti da arredi e mobilio, o comunque in quella minor somma che sarà determinata anche a seguito di Consulenza Tecnica che sarà richiesta. Il tutto con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata;
b) previa dichiarazione di illegittimità dello spostamento della pluviale a servizio del terrazzo , con lo scarico delle acque sulla superficie del Parte_1 cortiletto della proprietà degli attori, condannare la convenuta alla eliminazione e/o allo spostamento della pluviale con regolare irrigimentazione delle acque o, nel difetto, autorizzare gli attori ad eseguire le relative opere, condannando la convenuta al versamento dell'importo di € 5.000,00 o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata, anche a seguito di Consulenza Tecnica di Ufficio che sarà richiesta;
c) previa dichiarazione di illegittima costituzione di servitù a carico del fondo di proprietà degli attori, condannare la convenuta ad eliminare l'ulteriore scarico (pluviale o fecale) proveniente dalla sua proprietà immettendosi nella colonna pluviale esistente nello spazio aereo di proprietà degli attori;
d) previa dichiarazione che la modifica vistosa del prospetto superiore
(allargamento quasi del doppio della aperture precedentemente esistenti;
traslazione di una apertura;
la creazione ex novo di un balcone) danneggia la estetica del fabbricato, condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi qu ante ed al risarcimento dei danni, subiti dagli attori, per ed in conseguenza dell'alterazione del prospetto superiore e del conseguente danno all'estetica del fabbricato;
e) previa dichiarazione che l'abusivo manufatto realizzato dalla convenuta a confine tra la sua proprietà e quella degli attori, danneggia notevolmente parte della proprietà di questi ultimi a seguito della diminuzione di arie e di luce, condannare la convenuta alla eliminazione, del manufatto e comunque al risarcimento dei danni subiti dagli attori per ed in conseguenza della illegittima realizzazione;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
3) emettere ogni altro provvedimento del caso.”.
2. Si costituiva in giudizio . Parte_1
Deduceva che:
-in via preliminare, si rilevava che l'immobile dei suddetti attori presentava già problemi di umidità, dal momento che un'intera facciata essendo a ridosso di una collina, si provvedeva da parte degli attori all'attuazione di grosse aperture (ovvero cd. bocche di lupo), tali da permettere l'ingresso di luce ed aria;
-i conformi lavori di manutenzione (attuati nel mese di aprile 2009 e terminati nel mese di luglio 2009) del terrazzo di proprietà della convenuta - sovrastante il solo salone dell'immobile in oggetto – erano consistiti in un unico intervento di sistemazione della guaina e posa in opera della pavimentazione, tale da non restare la superficie scoperta;
-la convenuta non aveva rimosso l'incannucciata, né realizzato alcun manufatto e né tantomeno spostato la colonna pluviale e la colonna fecale, in quanto erano stati gli stessi attori, o chi per essi, ad aver alterato lo stato dei luoghi;
-la canna fumaria era pienamente funzionante, in quanto la convenuta limitatasi a ricostruire il rivestimento esterno;
-la convenuta non aveva conferito alcun incarico ad una determinata impresa edile per riparare presunti danni provocati, non essendovi stata alcuna lesione del decoro architettonico della palazzina, in quanto la stessa limitatasi a ripristinare ciò che era divenuto fatiscente;
-in base a quanto reso in sede di ATP, le rilevate tracce di umidità (nel vano soggiorno e nel locale bagno) erano dovute alla mancanza di areazione degli ambienti;
-risultava pretestuoso quanto richiesto, rilevandosi una palese contraddizione in sede di conclusioni – rispetto all'atto introduttivo – nel presunto importo richiesto a carattere risarcitorio, tale da risultarne viziato il predetto atto introduttivo;
-in capo alla stessa non vi sussisteva alcuna legittimazione passiva;
-attesa la nullità dell'atto introduttivo in quanto violativo dell'art. 163 cpc ed attesa l'assenza di una presunta impresa di lavori individuata dalla , risultava infondato quanto Parte_1 presuntamente richiesto;
-in via gradata, l'obbligazione risarcitoria sarebbe stata ascritta esclusivamente in capo alla quale esecutrice di tutti i lavori di risistemazione, così da rivalere la CP_3 Parte_1 di qualsivoglia somma nel caso di condanna al pagamento;
- atteso quanto attuato dagli attori (ovvero, le realizzate opere di sradicamento della parete rocciosa in riferimento alla facciata prospiciente il cortiletto postico alla villetta e, successivamente, l'apposizione di puntelli di ferro tra la medesima parete e la facciata del fabbricato, nonché le effettuate aperture a “bocche di lupo”), in via riconvenzionale, si chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi;
-in base a quanto predetto, in via immediata, necessitava chiamare in causa la CP_3
Ebbene, alla luce di ciò, così concludeva: Parte_1
“preliminarmente per la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito per il rigetto di ogni domanda formulata dagli attori e, in accoglimento della riconvenzionale, perchè il Tribunale condanni e alla esecuzione delle opere, da accertarsi a mezzo CP_1 Controparte_2
CTU, necessarie per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi provvedendo alla chiusura delle "bocche di lupo" illegittimamente realizzate ed alla messa in sicurezza della parete rocciosa nella zona individuata innanzi. In via gradata, fermo restando l'accoglimento della domanda riconvenzionale, per la condanna della al pagamento, direttamente in CP_3 favore degli attori, delle somme eventualmente riconosciute a titolo risarcitorio ovvero per la condanna di essa a rivalere la concludente di qualsivoglia somma la stessa, CP_3 fosse tenuta al pagamento a qualsiasi titolo, tutto con vittoria di spese e compensi, CPA ed
IVA.”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta per chiamata in causa, si CP_3 costituiva.
Chiedeva:
-in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi e del petitum;
- nel merito, il rigetto di tutte le domande promosse e fatte proprie dalla convenuta, per decadenza dal diritto in assenza di tempestiva denuncia delle controparti dei pretesi vizi delle opere e danneggiamenti, per maturata prescrizione delle domande risarcitorie, per difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna anche parziale, di tenerla indenne e manlevata dal pagamento e da qualsivoglia obbligo, condannando - quale obbligato in garanzia - la CP_4
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come valido ed efficace il contratto d'appalto intercorso tra e la e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2 CP_3 CP_2 pagamento della somma di euro 12.071,72 o della somma maggiore o minore da accertarsi, oltre iva, rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento danno ovvero per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
4. Con comparsa di costituzione e risposta per chiamata in causa, si costituiva
[...]
, opponendosi all'avanzata richiesta di risarcimento danni ed impugnando la CP_5 domanda attorea, perché improponibile ed improcedibile.
Deduceva che: -in via preliminare, l'atto di chiamata in causa risultava violativo dell'art.163 cpc, in quanto carente dell'effettiva esposizione dei fatti, nonché indeterminato nell'indicazione di petitum
e causa petendi;
-attesa l'insussistenza di legittimazione passiva (in quanto non comprovata, data la mancata allegazione di polizza e di copia di contratto stipulato con la comparente compagnia) ne derivava l'improponibilità ed inammissibilità della domanda;
-in base alla generica ed insufficiente ricostruzione dei fatti rappresentati in sede di atto di citazione, non ne deriva alcuna responsabilità in capo alla società ; CP_4
-attesa l'intempestiva denuncia dei presunti danni patiti da parte attrice, ne derivava l'assenza di un effettivo nesso eziologico tra il fatto e l'evento, tale da ritenersi infondata la richiesta attorea in riferimento all'an;
- inoltre, alcun fondamento risiedeva alla base dell'avanzata richiesta riferita al quantum, in quanto esso esorbitante e contraddittorio.
Ebbene, la società così concludeva: Controparte_5
“In via preliminare a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, per inosservanza dell'art. 163 c.p.c. per i motivi di cui alla premessa del presente atto;
a) dichiarare l'accertata ed assoluta carenza di legittimazione passiva, per inosservanza dell'art. 106 c.p.c., della , nel presente giudizio s. per P'effetto, estromettere CP_5 la comparente dal Giudizio;
Nel merito: 1) rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata con vittoria di spese diritti c onorari del presente giudizio, con attribuzione, avendone il sottoscritto avvocato fatto anticipo;
2) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari, di essere ammessi alla prova testimoniale, con riserva di indicare i testi, nonché
a quella contraria, alla prova ex adverso articolata sugli stessi capi e con gli stessi testi indicati dall'attore; Con vittoria di spese, diritti e onorari al sottoscritto avvocato per) averne fatto anticipo.”.
5. Con sentenza n. 3421, pubblicata il 12.4.2021, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“1) Condanna all'eliminazione dell'ulteriore scarico (pagina 10 ATP come Parte_1 richiamata dalla ctu) al confine posteriore dell'immobile di proprietà della , in Parte_1 particolare nello spigolo di attacco tra la parete del fabbricatino e la zona di elevazione del manufatto contestato, immesso in una colonna esistente proveniente dalla sua proprietà; 2)
Condanna alla rimozione del manufatto abusivo come meglio descritto Parte_1 alla pagina 23 della ctu;
3) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_6 e delle spese di lite per la somma di € 20145,00 per compensi
[...] Controparte_2 professionali e di € 756,35 per spese generali, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU;
4)
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite per la CP_3 Parte_1 somma di € 6715,00 per compensi professionali e di € 471,95 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e spese di ctu grafologica;
5) Condanna al pagamento in CP_5 favore di delle spese di lite per la somma di € 6715.00 per compensi CP_3 professionali e di € 475,52 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU grafologica:
6) Rigetta le altre domande delle parti.”
In motivazione, deduceva che:
-ritenuta comprovata la piena legittimazione attiva in capo agli attori, in quanto proprietari degli immobili dall'anno 1999, si riteneva infondato l'eccepito e presunto difetto di legittimazione ad agire;
-attesa la determinatezza afferente all'oggetto e alla ragione della domanda attorea, risultava infondato quanto eccepito in merito alla presunta nullità dell'atto di citazione;
-atteso quanto rappresentato da parte attorea, la e la risultavano Parte_1 CP_3 idonei legittimati passivi, ove accertatane la responsabilità dei fatti contestati;
-in base a quanto dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale e dalla Parte_1 CP_3 in comparsa di costituzione e risposta, risultava dimostrata la tempestiva denuncia
[...] attorea di danni da infiltrazioni. Inoltre, a causa di questi ultimi, l'immobile risultava affetto da umidità (non preesistente) come acclarato dai testi e , nonché dalla Tes_1 Per_1 apposita relazione peritale, mediante la quale le spese finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi venivano quantificate in euro 4.600,00;
-in merito ai presunti danni arrecati ad arredi e mobilio, non ritenendosi possibile usufruire delle valutazioni tecniche rese in sede di ATP (perché effettuate in assenza di integralità del contraddittorio, tale da ritenersi danni non opponibili né alla e né all' ) CP_3 CP_4 ed, inoltre, considerandosi irrilevante quanto dichiarato da (figlio degli attori) Testimone_2
e, al contempo, significativo quanto rappresentato dall'impresa (ovvero che CP_3
l'immobile “Parrotta-Mirante” fosse stato oggetto di innumerevoli lavori effettuati dagli attori), andava esclusa qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta per i predetti danni.
Inoltre, non ricorrendo alcuna difformità dell'opera (come dichiarato dalla ), Parte_1 andava disatteso quanto eccepito dalla società n merito al presunto decorso del CP_3 termine di decadenza della denuncia di vizi e di prescrizione. Ancora, trattandosi di danni cagionati a terzi in esecuzione di opere appaltate (rispetto alle quali la on aveva CP_3 mai contestato alcuna inidoneità nell'eseguirle) ed in base a quanto statuito dalla Suprema Corte, ne derivava un'esclusiva responsabilità in capo alla società In aggiunta, CP_3 considerata la polizza assicurativa stipulata da quest'ultima con la società , si CP_4 riteneva accolta la domanda di condanna della predetta società e, inoltre, gli attori avendo già ricevuto la somma pari ad euro 14.000,00 (a titolo di risarcimento per i danni patiti alle pareti e al soffitto) da parte della , non gli era dovuto nulla per le relative CP_4 infiltrazioni avutesi nell'immobile de quo;
-in virtù delle effettuate valutazioni tecniche e ritenuto impossibile, alla luce delle sole dichiarazioni testimoniali, comprovare che la convenuta avesse effettivamente spostato la pluviale, si rigettava quanto avanzato in merito. Inoltre, il riferimento all'alterato funzionamento della canna fumaria - essendo stato allegato nell'atto introduttivo, ma non riportato nelle conclusioni – ne comportava il ritenere la relativa domanda non ritualmente riproposta. Ancora, ritenuto verosimile – perché riscontrato agli atti - quanto dichiarato in merito all'avvenuta introduzione di un nuovo scarico, si riteneva fondata la relativa domanda attorea. In tal caso, inoltre, la società la società si ritenevano carenti CP_3 CP_4 di legittimazione passiva, in quanto intervento non ricompreso tra le prestazioni oggetto di appalto (quale circostanza non contestata).
-sebbene fosse emerso dagli atti allegati di consistenti lavori (di cui alcuni privi dei prescritti atti autorizzativi preliminari e successivi alla DIA) apportati dalla al fabbricato Parte_1 de quo, si riteneva rigettata la domanda di risarcimento attorea, in quanto avanzata per il solo danno al decoro (di cui parte attrice ometteva qualsiasi riferimento ad esso per quanto concerne la fase preesistente all'esecuzione dei lavori);
-atteso quanto reso dal CTU in merito al presunto manufatto abusivo realizzato dalla convenuta (ovvero manufatto arrecante un danno di diminuzione di aria e luce per gli attori) si riteneva accogliere la relativa domanda attorea e, inoltre, si riteneva l'insussistenza di legittimazione passiva in capo alla e all' , in quanto intervento non CP_3 CP_4 ricompreso tra le prestazioni oggetto di appalto (quale circostanza non contestata);
-in ordine alle corrette valutazioni tecniche effettuate dal CTU (come riportate dettagliatamente in atti) riferite al presunto svellimento di parete rocciosa eccepito da parte convenuta, andava rigettato quanto richiesto da quest'ultima. Inoltre, parimenti, si riteneva rigettarsi anche l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla richiedente Parte_1 la condanna degli attori alla chiusura delle aperture a “bocca di lupo” illegittimamente realizzate, perché rilevata – in sede tecnica - una notevole distanza delle predette aperture dalla proprietà della , nonché la lecita realizzazione delle medesime;
Parte_1 -attesa alcuna contestazione, da parte del , della sussistenza del contratto di appalto CP_2 stipulato tra il predetto e la società comprovato il relativo pagamento corrisposto CP_3 dal nei confronti della detta società (come da risultanze di consulenza grafica CP_2 effettuata dal CTU ), si riteneva rigettata la domanda riconvenzionale di condanna Per_2 posta in essere dall'impresa CP_3
6. propone appello. Parte_1
Con un primo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure – in base ad un'errata ricostruzione dei fatti - abbia errato nell'attribuirle la costituzione di una servitù a carico dell'immobile degli odierni appellati mediante la realizzazione di un ulteriore tubo di scarico. Ed invero, non sussistendo validi elementi probatori sul punto (data l'inattendibile CTU e dato quanto dichiarato dal teste all'udienza del 17.12.2019, in cui si è escluso qualsiasi modifica apportata dalla allo stato dei luoghi preesistente), il Parte_1
Tribunale avrebbe violato gli artt. 115 cpc e 2697 cc. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe ricostruito erratamente i fatti anche in merito alla presunta realizzazione effettuata da parte della in merito ad un manufatto implicante la riduzione di aria e di luce, tale da Parte_1 arrecare un danno alla proprietà immobiliare degli appellati. Difatti, l'appellante rappresenta di non aver realizzato alcun manufatto (in quanto già preesistente e non implicante alcun effetto negativo sull'immobile dei e ) e che non vi si ritiene violato alcun CP_1 CP_2 disposto normativo.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il tribunale, nell'attribuirle per intero le spese di lite, abbia violato e falsamento applicato gli artt. 91 e 92 cpc, atteso il parziale accoglimento delle pretese avanzate dagli appellati.
Così dedotto, conclude:
“Previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, ove iniziata, in riforma della impugnata sentenza rigettare le domande proposte da e CP_1
: in ogni caso riformare la decisione in riferimento alla regolamentazione Controparte_2 delle spese, tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese forfetarie, CPA ed
IVA.”.
7. Si costituiscono e . CP_1 Controparte_2
In particolare, deducono che:
-in via preliminare, l'inammissibilità della consulenza tecnica di parte (non avente alcun valore probatorio, ma costituente semplice allegazione difensiva) prodotta da parte appellante, in quanto depositata per la prima volta in fase di gravame (così violando quanto disposto dall'art. 345 cpc), tale da non accettare alcun contraddittorio sulla detta CTP;
-l'infondatezza dell'avverso gravame è stato acclarato anche mediante le risultanze dell'ATP, CTU e dell'eseguita prova testimoniale, tale da ritenersi fondato quanto avanzato dagli appellati.
Propongono appello incidentale.
Contestano che al punto 3) del dispositivo la somma di euro 756,35 sia stata liquidata a titolo di spese generali, mentre invece si tratta di esborsi – come fatto evidente dalla circostanza che nel prosieguo si aggiunge l'espressione “spese generali”.
Contestano anche il punto 4) del dispositivo, nel quale la è stata condannata al CP_3 pagamento delle spese in favore della , quando la è risultata Parte_1 CP_3 vittoriosa nei confronti della e soccombente nei confronti di e . Parte_1 CP_2 CP_1
Concludono per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale.
In particolare, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, chiedono che i due capi sub 3) e sub 4) del dispositivo vengano così modificati: - condanna al Parte_1 pagamento in favore di e delle spese di lite per la somma CP_1 Controparte_2 di euro 20.145,00 per compensi professionali e di euro 756,35 per esborsi oltre iva, cassa, spese generali e di ctu;
- condanna al pagamento in favore di e CP_3 CP_1
delle spese di lite per la somma di euro 6.715,00 per compensi Controparte_2 professionali e di € 471,95 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e spese di ctu grafologica”.
8. La non si è costituita. CP_3
9. La non si è costituita. Controparte_5
10. Attesa la cessata materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo di conciliazione tra le parti processuali del presente giudizio (come da scrittura privata del
2.12.2022) e tenuto conto dell'espressa rinuncia all'azione (notificata ed accettata dagli appellati), - mediante note di trattazione scritta per l'udienza del Parte_1
25.03.2025 -, non avendo più alcun interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, chiede l'estinzione del processo nei confronti della medesima con compensazione integrale delle spese legali. 11. e , mediante note di trattazione scritta per CP_1 Controparte_2
l'udienza del 25.03.2025, dopo aver rappresentato dell'accettazione della suindicata espressa rinuncia all'azione avutasi da parte della , insistono per l'accoglimento Parte_1 dell'avanzato appello incidentale, con condanna della al pagamento delle spese CP_3 del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di e della le quali, benchè CP_3 CP_4 raggiunte da corretta notifica dell'appello, non si sono costituite.
2.L'appello principale, promosso da , va dichiarato estinto. Parte_1
2.1. L'art. 306 cpc recita: “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro (…)”.
2.2. La rinuncia agli atti, in sede di appello, determina l'estinzione del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 306 cpc (v. per es. Cass. 5250/2018).
2.3. Nella specie, la , con atto del 18.3.2025, dalla stessa sottoscritto, e prodotto Parte_1 in giudizio il 24.3.2025, ha rinunciato agli atti del presente giudizio di appello.
2.4. Con atto del 19.3.2025 – sottoscritto da entrambi gli appellati – e prodotto in giudizio il
21.3.2025, e hanno accettato la rinuncia agli atti. CP_1 CP_2
2.5. Le parti hanno convenuto la compensazione delle spese;
pertanto, questa Corte non deve provvedere alla regolazione delle spese, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 cpc.
3. e hanno chiesto, a mezzo di appello incidentale, la modifica del CP_1 CP_2 dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui, al punto 3), ha liquidato la somma di euro 756,35 a titolo di spese generali, invece che a titolo di esborsi.
La domanda va accolta ai sensi della motivazione che segue.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere” (v. Cass.
19284/2014) ed anche che “l'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere;
pertanto il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio” (v. Cass. 6701/2018).
3.2. Nella specie, e hanno chiesto di correggere il titolo giuridico in base al CP_1 CP_2 quale nel dispositivo della sentenza di primo grado è stata liquidata la somma di euro 756,35 in loro favore.
Benchè abbiano qualificato tale domanda quale appello incidentale, si tratta di istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 287 cpc.
3.4. Emerge, infatti, ictu oculi, che il tribunale, nel liquidare le spese e i compensi a carico di ed a favore di e , ha liquidato la somma di euro 756,35 Parte_1 CP_1 CP_2
a titolo di spese generali e non semplicemente di spese.
Infatti, a) con le altre liquidazioni in dispositivo, il tribunale ha liquidato una somma a titolo di spese e, poi, in via separata ed autonoma, le spese generali;
b) con la liquidazione in esame, ha liquidato la somma di euro 756,35 a titolo di spese generali, per poi liquidare nuovamente le spese generali (“euro 756,35 per spese generali, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”, v. pg. 29 della sentenza).
Si è dunque trattato di un lapsus calami, emendabile ai sensi dell'art. 287 e ss. cpc.
3.5. Pertanto, va ordinato che nel dispositivo della sentenza di primo grado, il punto 3)
“condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_6 Controparte_2 delle spese di lite per la somma di euro 20145,00 per compensi professionali e di euro
756,35 per spese generali, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”, venga sostituto dal seguente punto 3) “condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_6
e delle spese di lite per la somma di euro 20145,00 per compensi Controparte_2 professionali e di euro 756,35 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”.
4. e hanno promosso appello incidentale, chiedendo che la CP_1 CP_2 CP_3 sia condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio non in favore
[...] della , ma in favore degli appellanti incidentali (convenuti in primo grado). Parte_1
Sostengono, infatti, che la è risultata vincitrice in primo grado nei confronti della CP_3
, mentre è risultato soccombente nei confronti di e . Pertanto, Parte_1 CP_1 CP_2 secondo la regola della soccombenza, le spese di lite spettavano a e . CP_7 CP_2
L'appello è inammissibile.
4.1. Ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc – quest'ultimo, nella lettera ratione temporis applicabile
- l'appello deve essere promosso entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Ai sensi dell'art. 334 cpc “le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”.
4.2. La Corte di cassazione ha statuito che la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte vittoriosa nei confronti della controparte è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione
(v. Cass. 737/2025; 2333/2023
4.3. In merito alla impugnazione incidentale tardiva, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado)” (v. Cass. 29448/2024); che “l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato
o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (v. Cass. 15100/2024); che “in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui
l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale” (v. Cass. 10477/2024); che “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che
l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva” (v. Cass. SSUU 8496/2024).
4.4. Nella specie, la ha proposto appello principale nei soli confronti di Parte_1 CP_1
e , ma non nei confronti della CP_2 CP_3 [...]
e hanno promosso appello incidentale nei confronti della Pt_2 CP_2 CP_3 chiedendo che questa venisse riconosciuta soccombente nei loro confronti e vittoriosa nei confronti della;
hanno dunque contestato le valutazioni fatte dal tribunale in Parte_1 ordine alle domande avanzate dalle parti.
4.5. Nella specie, dunque, l'appello principale non ha messo in discussione l'assetto di interessi relativo ai rapporti tra la e la Ne deriva che l'interesse di Parte_1 CP_3
e a proporre appello incidentale non è derivato in alcun modo dall'appello CP_1 CP_2 promosso dalla . Parte_1
Per altro, e non hanno impugnato la sentenza di primo grado su un punto CP_1 CP_2 autonomo rispetto a quelli impugnati dalla – cosa ammissibile, ai sensi dell'art. Parte_1
334 cpc – ma hanno impugnato la sentenza nei confronti di un soggetto diverso dall'appellante principale, su domande del tutto diverse da quelle oggetto di censura da parte della . Parte_1
4.6. Pertanto, posto che l'appello incidentale promosso tardivamente da e CP_1 CP_2 nei confronti di una parte che non aveva promosso alcun appello, né era stata destinataria di alcun appello (la deve concludersi per la inammissibilità di tale appello. CP_3
4.7. Deve però accertarsi se l'appello promosso da e possa essere inteso CP_1 CP_2 quale appello autonomo tempestivo.
Il procuratore di e ha provveduto a notificare, in data 10.6.2021, la sentenza CP_2 CP_1 di primo grado all'avv. Turrà, procuratore costituito in primo grado per la . Parte_1
Pertanto, a far data dal 10.6.2021 anche per e decorreva il termine breve CP_1 CP_2
(trenta giorni) ex art. 325 cpc per la proposizione dell'appello.
Posto che l'appello incidentale è stato promosso in data 25.10.2021, deve concludersi che tale appello è tardivo.
5. Per la regolazione delle spese, deve prendersi atto che, come detto, le parti in causa hanno convenuto di compensarle.
L'accoglimento della domanda di correzione di errore materiale non comporta alcuna regolazione delle spese, atteso il carattere amministrativo della questione, anche in caso di contrasto (“Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis
c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (v. Cass.
SSUU 29432/2024).
Infine, atteso che la non si è costituita, non deve provvedersi ad alcuna CP_3 regolazione delle spese nei rapporti tra la società (da un lato) e e (dall'altro). CP_7 CP_2
6. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto l'appello promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ; Controparte_2
B) dispone, ai sensi dell'art. 287 cpc, che il punto 3) del dispositivo della sentenza del tribunale di Napoli 3421, pubblicata il 12.4.2021 “condanna al pagamento Parte_1 in favore di e delle spese di lite per la somma di euro CP_6 Controparte_2
20145,00 per compensi professionali e di euro 756,35 per spese generali, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”, venga sostituto dal seguente punto 3) “condanna Parte_1 al pagamento in favore di e delle spese di lite per
[...] CP_6 Controparte_2 la somma di euro 20145,00 per compensi professionali e di euro 756,35 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”;
C) dichiara inammissibile l'appello incidentale promosso da e CP_1 CP_2
;
[...]
D) compensa le spese del giudizio tra , e Parte_1 CP_1 CP_2
;
[...]
E) nulle sule spese tra , e CP_1 Controparte_2 CP_3
F) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti incidentali e , CP_1 Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3107 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrica Parte_1 C.F._1
Caratelli, in virtù di procura in atti
Appellante
E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Pistone e Luca Pistone, C.F._3 in virtù di procura in atti
Appellati
E
(P.IVA ), CP_3 P.IVA_1
(P.IVA ) Controparte_4 P.IVA_2
Appellati contumaci
FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione, e – premesso di essere CP_1 Controparte_2 proprietari di due unità immobiliari unificate site in Capri alla via Mulo nn. 28/b e 30 - convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, . Parte_1
Deducevano che:
-nel mese di aprile del 2009, la convenuta nell'intraprendere consistenti lavori di trasformazione nel proprio immobile – sovrastante gli immobili dei predetti attori - arrecava notevoli danni a questi ultimi;
-a causa delle infiltrazioni d'acqua nel soggiorno, ne risultavano danneggiati la copertura dell'ambiente, la tappezzeria del divano, il salone e la cucina;
-a causa della posa in opera del ponteggio di servizio per le opere da eseguire alla facciata dell'immobile della convenuta, ne derivava la rimozione dell'incannucciata sovrastante il pergolato del terrazzo antistante il salone;
-a causa dell'umidità, ne derivavano danni alla zona prossima al finestrino del bagno ed al condizionatore d'aria della camera adiacente al salone;
-per evitare la fuoriuscita di liquame dal pozzetto, si provvedeva allo spostamento dell'imbocco della pluviale sita nel terrazzo sovrastante il salone dell'appartamento
“Parrotta”, con scarico nella rete fognaria “Parrotta”;
-la canna fumaiolo del camino installato nell'immobile “ ” veniva chiusa, tale da CP_1 comportarne il suo mancato funzionamento;
-dopo essere stati comunicati i sopracitati danni alla , quest'ultima provvedeva Parte_1
– mediante impresa edile – ad alcuni lavori di ripristino (per i quali le opere di tinteggiatura non venivano eseguite a regola d'arte, tale da risultarne un lavoro malfatto);
-l'impresa edile incaricata, durante l'esecuzione dei lavori, accertava, poi, ulteriori danni provocati agli attori riguardanti diversi ambienti, quali cucina, soggiorno, terrazzo, bagno padronale, salone e camere da letto (tutti specificatamente indicati in atti);
-lo stato dei luoghi e delle cose danneggiate risultava documentato dal perito Ing. Per_1
;
[...]
-per il ripristino delle pitture era stata preventivata una spesa pari ad euro 15.570,00, mentre per quella riguardante i danni arrecati ad arredi e mobilio una somma pari ad euro 41.570,00;
-atteso quanto stravolto dalla in merito ai rapporti volumetrici tra le varie parti Parte_1 dell'edificio, era necessario ripristinare i prospetti originari dell'immobile de quo;
-in precedenza, avevano presentato ricorso ex art. 696 bis cpc (come da descrizione dello svolgimento dello stesso in atti), previo tentativo di conciliazione;
Ciò dedotto, gli attori così concludevano: “condannare la convenuta al pagamento di € 29.660,00 per il ripristino dello stato dei luoghi nei locali a piano terra dell'immobile di proprietà degli attori e di € 26.000,00 per i danni subiti da arredi e mobilio, o comunque in quella minor somma che sarà determinata anche a seguito di Consulenza Tecnica che sarà richiesta. Il tutto con rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata;
b) previa dichiarazione di illegittimità dello spostamento della pluviale a servizio del terrazzo , con lo scarico delle acque sulla superficie del Parte_1 cortiletto della proprietà degli attori, condannare la convenuta alla eliminazione e/o allo spostamento della pluviale con regolare irrigimentazione delle acque o, nel difetto, autorizzare gli attori ad eseguire le relative opere, condannando la convenuta al versamento dell'importo di € 5.000,00 o di quella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata, anche a seguito di Consulenza Tecnica di Ufficio che sarà richiesta;
c) previa dichiarazione di illegittima costituzione di servitù a carico del fondo di proprietà degli attori, condannare la convenuta ad eliminare l'ulteriore scarico (pluviale o fecale) proveniente dalla sua proprietà immettendosi nella colonna pluviale esistente nello spazio aereo di proprietà degli attori;
d) previa dichiarazione che la modifica vistosa del prospetto superiore
(allargamento quasi del doppio della aperture precedentemente esistenti;
traslazione di una apertura;
la creazione ex novo di un balcone) danneggia la estetica del fabbricato, condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi qu ante ed al risarcimento dei danni, subiti dagli attori, per ed in conseguenza dell'alterazione del prospetto superiore e del conseguente danno all'estetica del fabbricato;
e) previa dichiarazione che l'abusivo manufatto realizzato dalla convenuta a confine tra la sua proprietà e quella degli attori, danneggia notevolmente parte della proprietà di questi ultimi a seguito della diminuzione di arie e di luce, condannare la convenuta alla eliminazione, del manufatto e comunque al risarcimento dei danni subiti dagli attori per ed in conseguenza della illegittima realizzazione;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese del giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo;
3) emettere ogni altro provvedimento del caso.”.
2. Si costituiva in giudizio . Parte_1
Deduceva che:
-in via preliminare, si rilevava che l'immobile dei suddetti attori presentava già problemi di umidità, dal momento che un'intera facciata essendo a ridosso di una collina, si provvedeva da parte degli attori all'attuazione di grosse aperture (ovvero cd. bocche di lupo), tali da permettere l'ingresso di luce ed aria;
-i conformi lavori di manutenzione (attuati nel mese di aprile 2009 e terminati nel mese di luglio 2009) del terrazzo di proprietà della convenuta - sovrastante il solo salone dell'immobile in oggetto – erano consistiti in un unico intervento di sistemazione della guaina e posa in opera della pavimentazione, tale da non restare la superficie scoperta;
-la convenuta non aveva rimosso l'incannucciata, né realizzato alcun manufatto e né tantomeno spostato la colonna pluviale e la colonna fecale, in quanto erano stati gli stessi attori, o chi per essi, ad aver alterato lo stato dei luoghi;
-la canna fumaria era pienamente funzionante, in quanto la convenuta limitatasi a ricostruire il rivestimento esterno;
-la convenuta non aveva conferito alcun incarico ad una determinata impresa edile per riparare presunti danni provocati, non essendovi stata alcuna lesione del decoro architettonico della palazzina, in quanto la stessa limitatasi a ripristinare ciò che era divenuto fatiscente;
-in base a quanto reso in sede di ATP, le rilevate tracce di umidità (nel vano soggiorno e nel locale bagno) erano dovute alla mancanza di areazione degli ambienti;
-risultava pretestuoso quanto richiesto, rilevandosi una palese contraddizione in sede di conclusioni – rispetto all'atto introduttivo – nel presunto importo richiesto a carattere risarcitorio, tale da risultarne viziato il predetto atto introduttivo;
-in capo alla stessa non vi sussisteva alcuna legittimazione passiva;
-attesa la nullità dell'atto introduttivo in quanto violativo dell'art. 163 cpc ed attesa l'assenza di una presunta impresa di lavori individuata dalla , risultava infondato quanto Parte_1 presuntamente richiesto;
-in via gradata, l'obbligazione risarcitoria sarebbe stata ascritta esclusivamente in capo alla quale esecutrice di tutti i lavori di risistemazione, così da rivalere la CP_3 Parte_1 di qualsivoglia somma nel caso di condanna al pagamento;
- atteso quanto attuato dagli attori (ovvero, le realizzate opere di sradicamento della parete rocciosa in riferimento alla facciata prospiciente il cortiletto postico alla villetta e, successivamente, l'apposizione di puntelli di ferro tra la medesima parete e la facciata del fabbricato, nonché le effettuate aperture a “bocche di lupo”), in via riconvenzionale, si chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi;
-in base a quanto predetto, in via immediata, necessitava chiamare in causa la CP_3
Ebbene, alla luce di ciò, così concludeva: Parte_1
“preliminarmente per la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito per il rigetto di ogni domanda formulata dagli attori e, in accoglimento della riconvenzionale, perchè il Tribunale condanni e alla esecuzione delle opere, da accertarsi a mezzo CP_1 Controparte_2
CTU, necessarie per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi provvedendo alla chiusura delle "bocche di lupo" illegittimamente realizzate ed alla messa in sicurezza della parete rocciosa nella zona individuata innanzi. In via gradata, fermo restando l'accoglimento della domanda riconvenzionale, per la condanna della al pagamento, direttamente in CP_3 favore degli attori, delle somme eventualmente riconosciute a titolo risarcitorio ovvero per la condanna di essa a rivalere la concludente di qualsivoglia somma la stessa, CP_3 fosse tenuta al pagamento a qualsiasi titolo, tutto con vittoria di spese e compensi, CPA ed
IVA.”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta per chiamata in causa, si CP_3 costituiva.
Chiedeva:
-in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi e del petitum;
- nel merito, il rigetto di tutte le domande promosse e fatte proprie dalla convenuta, per decadenza dal diritto in assenza di tempestiva denuncia delle controparti dei pretesi vizi delle opere e danneggiamenti, per maturata prescrizione delle domande risarcitorie, per difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna anche parziale, di tenerla indenne e manlevata dal pagamento e da qualsivoglia obbligo, condannando - quale obbligato in garanzia - la CP_4
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come valido ed efficace il contratto d'appalto intercorso tra e la e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2 CP_3 CP_2 pagamento della somma di euro 12.071,72 o della somma maggiore o minore da accertarsi, oltre iva, rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento danno ovvero per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
4. Con comparsa di costituzione e risposta per chiamata in causa, si costituiva
[...]
, opponendosi all'avanzata richiesta di risarcimento danni ed impugnando la CP_5 domanda attorea, perché improponibile ed improcedibile.
Deduceva che: -in via preliminare, l'atto di chiamata in causa risultava violativo dell'art.163 cpc, in quanto carente dell'effettiva esposizione dei fatti, nonché indeterminato nell'indicazione di petitum
e causa petendi;
-attesa l'insussistenza di legittimazione passiva (in quanto non comprovata, data la mancata allegazione di polizza e di copia di contratto stipulato con la comparente compagnia) ne derivava l'improponibilità ed inammissibilità della domanda;
-in base alla generica ed insufficiente ricostruzione dei fatti rappresentati in sede di atto di citazione, non ne deriva alcuna responsabilità in capo alla società ; CP_4
-attesa l'intempestiva denuncia dei presunti danni patiti da parte attrice, ne derivava l'assenza di un effettivo nesso eziologico tra il fatto e l'evento, tale da ritenersi infondata la richiesta attorea in riferimento all'an;
- inoltre, alcun fondamento risiedeva alla base dell'avanzata richiesta riferita al quantum, in quanto esso esorbitante e contraddittorio.
Ebbene, la società così concludeva: Controparte_5
“In via preliminare a) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, per inosservanza dell'art. 163 c.p.c. per i motivi di cui alla premessa del presente atto;
a) dichiarare l'accertata ed assoluta carenza di legittimazione passiva, per inosservanza dell'art. 106 c.p.c., della , nel presente giudizio s. per P'effetto, estromettere CP_5 la comparente dal Giudizio;
Nel merito: 1) rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata con vittoria di spese diritti c onorari del presente giudizio, con attribuzione, avendone il sottoscritto avvocato fatto anticipo;
2) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari, di essere ammessi alla prova testimoniale, con riserva di indicare i testi, nonché
a quella contraria, alla prova ex adverso articolata sugli stessi capi e con gli stessi testi indicati dall'attore; Con vittoria di spese, diritti e onorari al sottoscritto avvocato per) averne fatto anticipo.”.
5. Con sentenza n. 3421, pubblicata il 12.4.2021, il Tribunale di Napoli, così statuiva:
“1) Condanna all'eliminazione dell'ulteriore scarico (pagina 10 ATP come Parte_1 richiamata dalla ctu) al confine posteriore dell'immobile di proprietà della , in Parte_1 particolare nello spigolo di attacco tra la parete del fabbricatino e la zona di elevazione del manufatto contestato, immesso in una colonna esistente proveniente dalla sua proprietà; 2)
Condanna alla rimozione del manufatto abusivo come meglio descritto Parte_1 alla pagina 23 della ctu;
3) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_6 e delle spese di lite per la somma di € 20145,00 per compensi
[...] Controparte_2 professionali e di € 756,35 per spese generali, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU;
4)
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite per la CP_3 Parte_1 somma di € 6715,00 per compensi professionali e di € 471,95 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e spese di ctu grafologica;
5) Condanna al pagamento in CP_5 favore di delle spese di lite per la somma di € 6715.00 per compensi CP_3 professionali e di € 475,52 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU grafologica:
6) Rigetta le altre domande delle parti.”
In motivazione, deduceva che:
-ritenuta comprovata la piena legittimazione attiva in capo agli attori, in quanto proprietari degli immobili dall'anno 1999, si riteneva infondato l'eccepito e presunto difetto di legittimazione ad agire;
-attesa la determinatezza afferente all'oggetto e alla ragione della domanda attorea, risultava infondato quanto eccepito in merito alla presunta nullità dell'atto di citazione;
-atteso quanto rappresentato da parte attorea, la e la risultavano Parte_1 CP_3 idonei legittimati passivi, ove accertatane la responsabilità dei fatti contestati;
-in base a quanto dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale e dalla Parte_1 CP_3 in comparsa di costituzione e risposta, risultava dimostrata la tempestiva denuncia
[...] attorea di danni da infiltrazioni. Inoltre, a causa di questi ultimi, l'immobile risultava affetto da umidità (non preesistente) come acclarato dai testi e , nonché dalla Tes_1 Per_1 apposita relazione peritale, mediante la quale le spese finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi venivano quantificate in euro 4.600,00;
-in merito ai presunti danni arrecati ad arredi e mobilio, non ritenendosi possibile usufruire delle valutazioni tecniche rese in sede di ATP (perché effettuate in assenza di integralità del contraddittorio, tale da ritenersi danni non opponibili né alla e né all' ) CP_3 CP_4 ed, inoltre, considerandosi irrilevante quanto dichiarato da (figlio degli attori) Testimone_2
e, al contempo, significativo quanto rappresentato dall'impresa (ovvero che CP_3
l'immobile “Parrotta-Mirante” fosse stato oggetto di innumerevoli lavori effettuati dagli attori), andava esclusa qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta per i predetti danni.
Inoltre, non ricorrendo alcuna difformità dell'opera (come dichiarato dalla ), Parte_1 andava disatteso quanto eccepito dalla società n merito al presunto decorso del CP_3 termine di decadenza della denuncia di vizi e di prescrizione. Ancora, trattandosi di danni cagionati a terzi in esecuzione di opere appaltate (rispetto alle quali la on aveva CP_3 mai contestato alcuna inidoneità nell'eseguirle) ed in base a quanto statuito dalla Suprema Corte, ne derivava un'esclusiva responsabilità in capo alla società In aggiunta, CP_3 considerata la polizza assicurativa stipulata da quest'ultima con la società , si CP_4 riteneva accolta la domanda di condanna della predetta società e, inoltre, gli attori avendo già ricevuto la somma pari ad euro 14.000,00 (a titolo di risarcimento per i danni patiti alle pareti e al soffitto) da parte della , non gli era dovuto nulla per le relative CP_4 infiltrazioni avutesi nell'immobile de quo;
-in virtù delle effettuate valutazioni tecniche e ritenuto impossibile, alla luce delle sole dichiarazioni testimoniali, comprovare che la convenuta avesse effettivamente spostato la pluviale, si rigettava quanto avanzato in merito. Inoltre, il riferimento all'alterato funzionamento della canna fumaria - essendo stato allegato nell'atto introduttivo, ma non riportato nelle conclusioni – ne comportava il ritenere la relativa domanda non ritualmente riproposta. Ancora, ritenuto verosimile – perché riscontrato agli atti - quanto dichiarato in merito all'avvenuta introduzione di un nuovo scarico, si riteneva fondata la relativa domanda attorea. In tal caso, inoltre, la società la società si ritenevano carenti CP_3 CP_4 di legittimazione passiva, in quanto intervento non ricompreso tra le prestazioni oggetto di appalto (quale circostanza non contestata).
-sebbene fosse emerso dagli atti allegati di consistenti lavori (di cui alcuni privi dei prescritti atti autorizzativi preliminari e successivi alla DIA) apportati dalla al fabbricato Parte_1 de quo, si riteneva rigettata la domanda di risarcimento attorea, in quanto avanzata per il solo danno al decoro (di cui parte attrice ometteva qualsiasi riferimento ad esso per quanto concerne la fase preesistente all'esecuzione dei lavori);
-atteso quanto reso dal CTU in merito al presunto manufatto abusivo realizzato dalla convenuta (ovvero manufatto arrecante un danno di diminuzione di aria e luce per gli attori) si riteneva accogliere la relativa domanda attorea e, inoltre, si riteneva l'insussistenza di legittimazione passiva in capo alla e all' , in quanto intervento non CP_3 CP_4 ricompreso tra le prestazioni oggetto di appalto (quale circostanza non contestata);
-in ordine alle corrette valutazioni tecniche effettuate dal CTU (come riportate dettagliatamente in atti) riferite al presunto svellimento di parete rocciosa eccepito da parte convenuta, andava rigettato quanto richiesto da quest'ultima. Inoltre, parimenti, si riteneva rigettarsi anche l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla richiedente Parte_1 la condanna degli attori alla chiusura delle aperture a “bocca di lupo” illegittimamente realizzate, perché rilevata – in sede tecnica - una notevole distanza delle predette aperture dalla proprietà della , nonché la lecita realizzazione delle medesime;
Parte_1 -attesa alcuna contestazione, da parte del , della sussistenza del contratto di appalto CP_2 stipulato tra il predetto e la società comprovato il relativo pagamento corrisposto CP_3 dal nei confronti della detta società (come da risultanze di consulenza grafica CP_2 effettuata dal CTU ), si riteneva rigettata la domanda riconvenzionale di condanna Per_2 posta in essere dall'impresa CP_3
6. propone appello. Parte_1
Con un primo motivo di gravame, l'appellante asserisce che il giudice di prime cure – in base ad un'errata ricostruzione dei fatti - abbia errato nell'attribuirle la costituzione di una servitù a carico dell'immobile degli odierni appellati mediante la realizzazione di un ulteriore tubo di scarico. Ed invero, non sussistendo validi elementi probatori sul punto (data l'inattendibile CTU e dato quanto dichiarato dal teste all'udienza del 17.12.2019, in cui si è escluso qualsiasi modifica apportata dalla allo stato dei luoghi preesistente), il Parte_1
Tribunale avrebbe violato gli artt. 115 cpc e 2697 cc. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe ricostruito erratamente i fatti anche in merito alla presunta realizzazione effettuata da parte della in merito ad un manufatto implicante la riduzione di aria e di luce, tale da Parte_1 arrecare un danno alla proprietà immobiliare degli appellati. Difatti, l'appellante rappresenta di non aver realizzato alcun manufatto (in quanto già preesistente e non implicante alcun effetto negativo sull'immobile dei e ) e che non vi si ritiene violato alcun CP_1 CP_2 disposto normativo.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il tribunale, nell'attribuirle per intero le spese di lite, abbia violato e falsamento applicato gli artt. 91 e 92 cpc, atteso il parziale accoglimento delle pretese avanzate dagli appellati.
Così dedotto, conclude:
“Previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, ove iniziata, in riforma della impugnata sentenza rigettare le domande proposte da e CP_1
: in ogni caso riformare la decisione in riferimento alla regolamentazione Controparte_2 delle spese, tutto con vittoria di spese, compensi, rimborso C.U., spese forfetarie, CPA ed
IVA.”.
7. Si costituiscono e . CP_1 Controparte_2
In particolare, deducono che:
-in via preliminare, l'inammissibilità della consulenza tecnica di parte (non avente alcun valore probatorio, ma costituente semplice allegazione difensiva) prodotta da parte appellante, in quanto depositata per la prima volta in fase di gravame (così violando quanto disposto dall'art. 345 cpc), tale da non accettare alcun contraddittorio sulla detta CTP;
-l'infondatezza dell'avverso gravame è stato acclarato anche mediante le risultanze dell'ATP, CTU e dell'eseguita prova testimoniale, tale da ritenersi fondato quanto avanzato dagli appellati.
Propongono appello incidentale.
Contestano che al punto 3) del dispositivo la somma di euro 756,35 sia stata liquidata a titolo di spese generali, mentre invece si tratta di esborsi – come fatto evidente dalla circostanza che nel prosieguo si aggiunge l'espressione “spese generali”.
Contestano anche il punto 4) del dispositivo, nel quale la è stata condannata al CP_3 pagamento delle spese in favore della , quando la è risultata Parte_1 CP_3 vittoriosa nei confronti della e soccombente nei confronti di e . Parte_1 CP_2 CP_1
Concludono per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale.
In particolare, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, chiedono che i due capi sub 3) e sub 4) del dispositivo vengano così modificati: - condanna al Parte_1 pagamento in favore di e delle spese di lite per la somma CP_1 Controparte_2 di euro 20.145,00 per compensi professionali e di euro 756,35 per esborsi oltre iva, cassa, spese generali e di ctu;
- condanna al pagamento in favore di e CP_3 CP_1
delle spese di lite per la somma di euro 6.715,00 per compensi Controparte_2 professionali e di € 471,95 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e spese di ctu grafologica”.
8. La non si è costituita. CP_3
9. La non si è costituita. Controparte_5
10. Attesa la cessata materia del contendere a seguito dell'intervenuto accordo di conciliazione tra le parti processuali del presente giudizio (come da scrittura privata del
2.12.2022) e tenuto conto dell'espressa rinuncia all'azione (notificata ed accettata dagli appellati), - mediante note di trattazione scritta per l'udienza del Parte_1
25.03.2025 -, non avendo più alcun interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, chiede l'estinzione del processo nei confronti della medesima con compensazione integrale delle spese legali. 11. e , mediante note di trattazione scritta per CP_1 Controparte_2
l'udienza del 25.03.2025, dopo aver rappresentato dell'accettazione della suindicata espressa rinuncia all'azione avutasi da parte della , insistono per l'accoglimento Parte_1 dell'avanzato appello incidentale, con condanna della al pagamento delle spese CP_3 del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va dichiarata la contumacia di e della le quali, benchè CP_3 CP_4 raggiunte da corretta notifica dell'appello, non si sono costituite.
2.L'appello principale, promosso da , va dichiarato estinto. Parte_1
2.1. L'art. 306 cpc recita: “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro (…)”.
2.2. La rinuncia agli atti, in sede di appello, determina l'estinzione del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 306 cpc (v. per es. Cass. 5250/2018).
2.3. Nella specie, la , con atto del 18.3.2025, dalla stessa sottoscritto, e prodotto Parte_1 in giudizio il 24.3.2025, ha rinunciato agli atti del presente giudizio di appello.
2.4. Con atto del 19.3.2025 – sottoscritto da entrambi gli appellati – e prodotto in giudizio il
21.3.2025, e hanno accettato la rinuncia agli atti. CP_1 CP_2
2.5. Le parti hanno convenuto la compensazione delle spese;
pertanto, questa Corte non deve provvedere alla regolazione delle spese, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 cpc.
3. e hanno chiesto, a mezzo di appello incidentale, la modifica del CP_1 CP_2 dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui, al punto 3), ha liquidato la somma di euro 756,35 a titolo di spese generali, invece che a titolo di esborsi.
La domanda va accolta ai sensi della motivazione che segue.
3.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere” (v. Cass.
19284/2014) ed anche che “l'istanza di correzione di errore materiale non integra un motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere;
pertanto il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio” (v. Cass. 6701/2018).
3.2. Nella specie, e hanno chiesto di correggere il titolo giuridico in base al CP_1 CP_2 quale nel dispositivo della sentenza di primo grado è stata liquidata la somma di euro 756,35 in loro favore.
Benchè abbiano qualificato tale domanda quale appello incidentale, si tratta di istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 287 cpc.
3.4. Emerge, infatti, ictu oculi, che il tribunale, nel liquidare le spese e i compensi a carico di ed a favore di e , ha liquidato la somma di euro 756,35 Parte_1 CP_1 CP_2
a titolo di spese generali e non semplicemente di spese.
Infatti, a) con le altre liquidazioni in dispositivo, il tribunale ha liquidato una somma a titolo di spese e, poi, in via separata ed autonoma, le spese generali;
b) con la liquidazione in esame, ha liquidato la somma di euro 756,35 a titolo di spese generali, per poi liquidare nuovamente le spese generali (“euro 756,35 per spese generali, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”, v. pg. 29 della sentenza).
Si è dunque trattato di un lapsus calami, emendabile ai sensi dell'art. 287 e ss. cpc.
3.5. Pertanto, va ordinato che nel dispositivo della sentenza di primo grado, il punto 3)
“condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_6 Controparte_2 delle spese di lite per la somma di euro 20145,00 per compensi professionali e di euro
756,35 per spese generali, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”, venga sostituto dal seguente punto 3) “condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_6
e delle spese di lite per la somma di euro 20145,00 per compensi Controparte_2 professionali e di euro 756,35 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”.
4. e hanno promosso appello incidentale, chiedendo che la CP_1 CP_2 CP_3 sia condannata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio non in favore
[...] della , ma in favore degli appellanti incidentali (convenuti in primo grado). Parte_1
Sostengono, infatti, che la è risultata vincitrice in primo grado nei confronti della CP_3
, mentre è risultato soccombente nei confronti di e . Pertanto, Parte_1 CP_1 CP_2 secondo la regola della soccombenza, le spese di lite spettavano a e . CP_7 CP_2
L'appello è inammissibile.
4.1. Ai sensi degli artt. 325 e 326 cpc – quest'ultimo, nella lettera ratione temporis applicabile
- l'appello deve essere promosso entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Ai sensi dell'art. 334 cpc “le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza”.
4.2. La Corte di cassazione ha statuito che la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte vittoriosa nei confronti della controparte è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione
(v. Cass. 737/2025; 2333/2023
4.3. In merito alla impugnazione incidentale tardiva, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado)” (v. Cass. 29448/2024); che “l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato
o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e
371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione
l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (v. Cass. 15100/2024); che “in base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui
l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale” (v. Cass. 10477/2024); che “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che
l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva” (v. Cass. SSUU 8496/2024).
4.4. Nella specie, la ha proposto appello principale nei soli confronti di Parte_1 CP_1
e , ma non nei confronti della CP_2 CP_3 [...]
e hanno promosso appello incidentale nei confronti della Pt_2 CP_2 CP_3 chiedendo che questa venisse riconosciuta soccombente nei loro confronti e vittoriosa nei confronti della;
hanno dunque contestato le valutazioni fatte dal tribunale in Parte_1 ordine alle domande avanzate dalle parti.
4.5. Nella specie, dunque, l'appello principale non ha messo in discussione l'assetto di interessi relativo ai rapporti tra la e la Ne deriva che l'interesse di Parte_1 CP_3
e a proporre appello incidentale non è derivato in alcun modo dall'appello CP_1 CP_2 promosso dalla . Parte_1
Per altro, e non hanno impugnato la sentenza di primo grado su un punto CP_1 CP_2 autonomo rispetto a quelli impugnati dalla – cosa ammissibile, ai sensi dell'art. Parte_1
334 cpc – ma hanno impugnato la sentenza nei confronti di un soggetto diverso dall'appellante principale, su domande del tutto diverse da quelle oggetto di censura da parte della . Parte_1
4.6. Pertanto, posto che l'appello incidentale promosso tardivamente da e CP_1 CP_2 nei confronti di una parte che non aveva promosso alcun appello, né era stata destinataria di alcun appello (la deve concludersi per la inammissibilità di tale appello. CP_3
4.7. Deve però accertarsi se l'appello promosso da e possa essere inteso CP_1 CP_2 quale appello autonomo tempestivo.
Il procuratore di e ha provveduto a notificare, in data 10.6.2021, la sentenza CP_2 CP_1 di primo grado all'avv. Turrà, procuratore costituito in primo grado per la . Parte_1
Pertanto, a far data dal 10.6.2021 anche per e decorreva il termine breve CP_1 CP_2
(trenta giorni) ex art. 325 cpc per la proposizione dell'appello.
Posto che l'appello incidentale è stato promosso in data 25.10.2021, deve concludersi che tale appello è tardivo.
5. Per la regolazione delle spese, deve prendersi atto che, come detto, le parti in causa hanno convenuto di compensarle.
L'accoglimento della domanda di correzione di errore materiale non comporta alcuna regolazione delle spese, atteso il carattere amministrativo della questione, anche in caso di contrasto (“Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis
c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (v. Cass.
SSUU 29432/2024).
Infine, atteso che la non si è costituita, non deve provvedersi ad alcuna CP_3 regolazione delle spese nei rapporti tra la società (da un lato) e e (dall'altro). CP_7 CP_2
6. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara estinto l'appello promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ; Controparte_2
B) dispone, ai sensi dell'art. 287 cpc, che il punto 3) del dispositivo della sentenza del tribunale di Napoli 3421, pubblicata il 12.4.2021 “condanna al pagamento Parte_1 in favore di e delle spese di lite per la somma di euro CP_6 Controparte_2
20145,00 per compensi professionali e di euro 756,35 per spese generali, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”, venga sostituto dal seguente punto 3) “condanna Parte_1 al pagamento in favore di e delle spese di lite per
[...] CP_6 Controparte_2 la somma di euro 20145,00 per compensi professionali e di euro 756,35 per spese, oltre iva, cassa, spese generali e di CTU”;
C) dichiara inammissibile l'appello incidentale promosso da e CP_1 CP_2
;
[...]
D) compensa le spese del giudizio tra , e Parte_1 CP_1 CP_2
;
[...]
E) nulle sule spese tra , e CP_1 Controparte_2 CP_3
F) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti incidentali e , CP_1 Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.09.2025
Il Presidente
Dott Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini