Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/12/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2025, proposto da
Comune di Sant’Urbano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei, Giacomo Quarneti, Matteo Scarbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferasin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del -OMISSIS- – Arpav, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione -OMISSIS- in data 25/03/2025 prot. n. -OMISSIS- Class: -OMISSIS- avente ad oggetto: “Contributo ambientale previsto dall’art. 37 della L.R. n. 3/2000 e quantificazione del disagio ambientale sul territorio dei comuni confinanti con i comuni sedi di impianto di piano. Indicazioni operative per gli impianti di piano in attesa della determinazione dei criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti (Art. 37, comma2, lettera c)”;
del provvedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione -OMISSIS- in data 09/04/2025 prot. n. -OMISSIS- Class: -OMISSIS- avente ad oggetto: “Riscontro nota Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in data 25/03/2025 prot. n. -OMISSIS- Class: H.400.01.1 – 12 avente ad oggetto: «Contributo ambientale previsto dall’art. 37 della L.R. n. 3/2000 e quantificazione del disagio ambientale sul territorio dei comuni confinanti con i comuni sedi di impianto di piano. Indicazioni operative per gli impianti di piano in attesa della determinazione dei criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti (Art. 37, comma2, lettera c)». Riscontro”;
del provvedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione -OMISSIS- in data 13/05/2025 prot. n. -OMISSIS- Class: -OMISSIS- avente ad oggetto: “Contributo ambientale previsto dall’art. 37 della L.R. n. 3/2000 e quantificazione del disagio ambientale sul territorio dei comuni confinanti con i comuni sedi di impianto di piano. Indicazioni operative per gli impianti di piano in attesa della determinazione dei criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti (Art. 37, comma2, lettera c)”;
di ogni altro atto inerente e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Regione del -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. AS ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Sant’Urbano ospita all’interno dei propri confini amministrativi e, precisamente, in località -OMISSIS-, una discarica per rifiuti misti non pericolosi con recupero di biogas, che era stata riconosciuta come “tattica” giusta D.G.R. Veneto n. 321 del 14.2.2003.
In virtù della presenza di tale impianto nel proprio territorio, al Comune di Sant’Urbano viene riconosciuto ai sensi dell’art. 37 della L.R. 3/2000 un “contributo ambientale”, la cui entità è stata determinata, da ultimo, in sede di Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con D.G.R. n. 988 del 09.08.2022, come successivamente integrato giusta D.G.R. n. 422 del 16.04.2024.
In quella sede la Giunta regionale, confermando quanto già previsto dalla D.G.R. n. 1104 del 28.06.2013, ha stabilito in via generale che il ristoro dell’eventuale disagio provocato dagli impianti di gestione dei rifiuti ai Comuni contermini sia determinato per un importo non superiore al 20% del contributo ambientale ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/2000, attingendo le somme all'interno della quota riconosciuta al Comune sede di impianto.
In data 25.03.2025, nelle more della determinazione da parte dell’organo giuntale dei criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti, è pervenuta al Comune di Sant’Urbano, agli altri Comuni sede di impianto nonché ai gestori degli stessi, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione -OMISSIS-, con cui si comunicava quanto segue:
“In attesa che la Giunta si determini pertanto in tale senso, si chiede ai Gestori degli impianti di piano di versare per i rifiuti conferiti nel 2025 al Comune sede di impianto l'80% del contributo e di accantonare il rimanente 20% che dovrà successivamente essere distribuito tra i comuni interessati una volta che saranno definiti i criteri di cui all’art. 37, comma 2, lettera c della L.R. n. 3/2000.
Quanto sopra non si applica nel caso siano stati già stipulati eventuali accordi o convenzioni in materia di ristoro per il disagio ambientale tra i Gestori degli impianti di piano e le Amministrazioni comunali sede d’impianto e i comuni confinanti”.
Al fine di comprendere l’esatta portata di quest’ultimo inciso, il Comune di Sant’Urbano il 4.4.2025 inviava una richiesta di chiarimenti alla Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica evidenziando come, in esecuzione della D.G.R. n. 1491 del 10/11/2020 in data 23/12/2020, fosse stato sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990 tra Comune di Sant’Urbano, ditta GEA S.r.l. e Regione -OMISSIS- in base al quale sono state concordate le modalità di ristoro a carico del gestore per il disagio ambientale correlato alla presenza dell’impianto di discarica sito nel Comune di Sant’Urbano.
Su tali basi, il Comune di Sant’Urbano richiedeva, pertanto, alla Direzione Regionale Ambiente conferma dell’esclusione del gestore GEA dall’obbligo di accantonamento del 20% del contributo erogato richiamata nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 25.03.2025.
Tale richiesta di precisazioni veniva riscontrata con provvedimento prot. n. -OMISSIS-Class: -OMISSIS- del 09.04.2025 a mezzo del quale veniva ribadito che il gestore GEA avrebbe dovuto accantonare il 20% del contributo versato per i rifiuti conferiti nel 2025 in favore del finitimo Comune di -OMISSIS- (nelle more fusosi con il Comune di -OMISSIS- assumendo la denominazione di -OMISSIS-), sul presupposto che nell’ambito del procedimento di rilascio del PAUR per l’ampliamento della discarica di -OMISSIS-, definito con DDR n. 64/2020, tale Ente sarebbe stato indicato dal proponente come unico ed ulteriore “Comune interessato” dagli impatti ambientali dell’opera.
Da ultimo, con nota prot. n. -OMISSIS- del 13.05.2025, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, a parziale rettifica di quanto indicato nella precedente prot. n. -OMISSIS-del 25.03.2025, invitava i “Gestori degli impianti di piano di versare al Comune sede d’impianto il 100% del contributo ambientale di cui all’art. 37 della L.R. n. 3/2000. I Comuni sede d’impianto sono pertanto tenuti ad accantonare il 20% del contributo, fino alla definizione dei criteri di ripartizione tra i comuni interessati da parte della Giunta Regionale; dopo tale data il comune sede d’impianto provvederà al trasferimento degli importi dovuti agli altri comuni eventualmente individuati, secondo le modalità che saranno successivamente fornite dalla scrivente”. Di talché, la trattenuta del 20% del contributo ambientale dovuto ai Comuni sede di impianto anziché avvenire alla fonte, per mano dei Gestori, viene imposta a valle, con obbligo gravante direttamente sulle Amministrazioni comunali interessate.
Con ricorso notificato in data 23.05.2025, il Comune di Sant’Urbano impugnava gli atti in epigrafe indicati sollevando plurime censure.
In primo luogo, lamenta un vizio di incompetenza, sostenendo che la Direzione regionale ha usurpato le competenze della Giunta, unico organo legittimato a determinare i criteri di ripartizione del contributo.
In secondo luogo, denuncia l'irragionevolezza e la carenza istruttoria delle misure imposte, che prevedono l'accantonamento del 20% senza alcuna verifica dell'effettivo disagio subito dal Comune confinante.
In terzo luogo, evidenzia la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, stante l'improvvisa adozione di misure con effetti retroattivi e senza alcun confronto preventivo con gli Enti coinvolti.
Infine, contesta la violazione dell'Accordo sottoscritto nel 2020 con la Regione stessa, che avrebbe dovuto escludere l'applicazione delle nuove disposizioni.
Si costituivano sia la Regione -OMISSIS- che il Comune di -OMISSIS- opponendosi all’accoglimento del ricorso.
La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 27.11.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto alla luce della ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso, circostanza che consente, alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria 15/2015 di assorbire le ulteriori doglianze.
L'articolo 37 della legge regionale 3/2000 attribuisce espressamente alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, il compito di determinare i criteri per la suddivisione del contributo tra i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti. I provvedimenti impugnati sono pertanto illegittimi perché il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha assunto determinazioni che spettano esclusivamente all'organo giuntale, obliterando tra l'altro il necessario apporto consultivo della commissione consiliare. La norma riserva questa delicata funzione alla Giunta in ragione della rilevanza delle scelte da compiere, che richiedono una valutazione politico-amministrativa di alto livello. Solo la Giunta regionale avrebbe eventualmente potuto assumere indirizzi operativi temporanei in attesa della definitiva determinazione dei criteri, ma non certo un organo dirigenziale. Si tratta quindi di un vizio della funzione che determina l’invalidità dei provvedimenti per carenza di potere in capo all’autorità emanante.
Non può condividersi l’impostazione del Comune controinteressato il quale sostiene che gli atti impugnati non usurpano le competenze della Giunta ma costituiscono mere indicazioni operative interinali e cautelari di natura gestionale, volte a garantire la disponibilità delle somme in attesa della definizione dei criteri definitivi.
Invero, il provvedimento dirigenziale non si limita a gestire l'esistente: impone un obbligo sostanziale di accantonamento del 20% (la percentuale massima prevista) con effetti economici immediati e concreti sui bilanci comunali. Non è un atto meramente esecutivo o preparatorio, ma una determinazione che incide direttamente sulla disponibilità delle risorse finanziarie degli enti.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese vanno compensate, attesa la peculiarità del caso deciso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
AS ZA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS ZA | Ida RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.