Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.r.g. 4412/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4412/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “Modifica delle condizioni di divorzio” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Monticchio, C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Ricorrenti - Conclusioni: Come da ricorso introduttivo
- Rilevato che e presentavano ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto, depositato in data 21.10.2024, chiedendo modificarsi l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_1
(08.07.2011), rappresentando il trasferimento dello stesso presso il padre in Tailandia avvenuto nell'anno 2019;
- Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano: i) modificarsi la collocazione del minore, da disporsi presso il padre in Tailandia con facoltà della madre di recarsi presso la sua dimora in qualsiasi momento, stabilendo, altresì, almeno un incontro all'anno tra madre e figlio in occasione delle vacanze scolastiche, in presenza, in Italia;
2) la madre in occasione di tutti gli incontri (in Italia o in Tailandia) potrà tenere con sé il figlio consecutivamente (compreso il pernotto) fin quando lo vorrà ovvero fino al termine della vacanza, precisando che tale periodo non potrà essere inferiore a sette giorni consecutivi compreso il pernotto;
3) ogni giorno la madre e il figlio potranno effettuare una videochiamata;
4) modificarsi il contributo di mantenimento per il minore, revocando, da un lato, quello previsto a carico del padre e, dall'altro, prevedendolo a carico della madre che provvederà a versare in favore del padre la somma mensile di €
125,00, oltre alla partecipazione nella misura del 10% alle spese straordinarie come da
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
1
Pt_2
- Rilevato che le parti non facevano richiesta di comparizione personale e che, non essendo necessari chiarimenti in merito alla nuova condizione proposta, venivano tramessi gli atti al P.M. in sede per l'acquisizione del suo parere con successiva riserva di riferire al Collegio per la decisione;
- Rilevato che il P.M. esprimeva parere favorevole;
- Ritenuto che la richiesta congiunta delle parti merita accoglimento, alla luce del rispetto del principio della bigenitorialità, avendo comunque assicurato un rapporto costante tra madre e figlio attraverso videochiamate ed incontri;
- Ritenuto che nulla deve essere disposto sulle spese di lite avendo le parti depositato ricorso congiunto;
P.Q.M.
Modifica l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita, trascritto all'anagrafe del Comune di Lecce in data 18.01.2016, come indicato in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Lecce, 10.04.2025
Il giudice estensore La presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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