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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1274/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AR NS, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8813/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 001 OM 000003061 0 002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7276/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8813/2024, depositata il 5-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto Resistente_1, Resistente_2, Resistente_3 e Resistente_4 avverso l'avviso di liquidazione imposta di registro indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-Resistente_3 aveva impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione della sanzione N. 2022/001/ OM/000003061/0/002 Imposta di Registro anno 2022 emesso dall' Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Napoli notificato in data 04/02/2023, valore economico € 49.119,00 in relazione al decreto di omologa n.000003061/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 15/01/2022 di un atto di ristrutturazione del debito, per i seguenti motivi: “T.U. imposta principale registro, Resistente_3, Res_2 e Resistente_4, Resistente_1 … omologazione accordo di ristrutturazione del debito con terzo assuntore, accollo del debito Euro 1.637.000,00 registro 3% ex circ.27/2012 … omesso pagamento imposte ed oneri accessori dovuti …”, chiedendo, pertanto, il pagamento della predetta somma a titolo di imposta di registro, oltre spese di notifica;
-che la parte ricorrente nel proprio ricorso aveva affermato che la norma applicabile era l'art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima (Testo Unico del 26/04/1986 n. 131 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)- la quale, come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 21 giugno2012, punto 1.2, allegato 1, prevede che l'atto di omologazione del concordato preventivo, al quale va assimilato in tutto e per tutto l'accordo di ristrutturazione del debito -oggetto del presente giudizio- va assoggettato ad imposta di registro in misura fissa;
-che la resistente Agenzia Delle Entrate aveva eccepito che, pur mancando, nel caso di specie, disposizioni inerenti trasferimento di beni, crediti e/o diritti reali a favore dell'assuntore, doveva assumersi come base imponibile la sola disposizione presente nel concordato, ovvero l'accollo dei debiti, soggetti all'imposta di registro nella misura del 3% ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
(Testo Unico Registro)” e applicare l'imposta di registro in maniera proporzionale anziché fissa.
La Corte provinciale aveva accolto il ricorso rilevando che la norma applicabile era l'art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima (Testo Unico del 26/04/1986 n. 131) la quale -come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate n.
27/E del 21 giugno 2012 (punto 1.2)-, prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito -da assimilare l'atto di omologazione del concordato preventivo- va assoggettato ad imposta di registro in misura fissa;
il decreto di omologa, infatti, prendeva atto dell'accordo di ristrutturazione proposto da Resistente_3, Resistente_2, Resistente_4 e Resistente_1 -con l'intervento del terzo Società_1 S.r.l.- e non prevedeva nessun trasferimento di beni al terzo assuntore, stabilendo che la Società_1
S.r.l. provvedesse al versamento delle rate di cui al piano proposto, al fine di garantire la continuazione della sua attività presso i beni di proprietà dei proponenti, senza alcun trasferimento di beni.
Aveva condannato l'Ufficio resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia dele Entrate – D.P. II di Napoli, eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso, non essendo stata documentata la data della notifica dell'atto impugnato, così da non poterne valutare la tempestività. Nel merito ne aveva lamentato l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima e non l'art.9, l'oggetto dell'accordo di ristrutturazione essendo l'accollo dei debiti da parte del terzo, con cui si dà attuazione alla finalità propria dell'atto tassato, il soddisfacimento dei creditori;
l'impegno del terzo assuntore di adempire direttamente al versamento delle somme scaturenti dal piano di ristrutturazione doveva ritenersi fonte di un'obbligazione del tutto autonoma rispetto a quella dei debitori e quindi legittimamente assoggettata a tassazione. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari.
Si erano costituite le parti appellate, eccedendo in rito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e per difetto di sottoscrizione e nel merito chiedendone il rigetto, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo concernente l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività per non essere stata documentata la data di notifica, proposto, per la prima volta nell'atto di appello, è infondato non emergendo
-né dagli atti, né dalle allegazioni dell'appellate- elementi per ipotizzare che l'atto impugnato non fosse pervenuto ai ricorrenti il 4-2-2023, data indicata in ricorso. B) Quanto il merito, come si è detto in premessa, il gravame, certamente ammissibile, è privo di fondamento.
È pacifico nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte il decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli «atti di omologazione» contenuto nella lett. g) dello stesso art. 8, cit.; e, per siffatta fattispecie,
l'imposta di registro va commisurata in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato alla cessione dei beni fallimentari;
il difetto di un effetto traslativo impone la tassazione del decreto in misura fissa suscettibile di essere ricondotto alle disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 19, 27 e 8, lett. a), della tariffa allegata, parte prima (in tali esatti termini Cass. 5 giugno 2024, n. 15727, non massimata;
in senso conforme
Cass. 13 novembre 2023, n. 31530; Cass. 30 novembre 2023, n. 33442, Cass. 14 novembre 2023, n.31590,
Cass. 27 ottobre 2023 n. 29842, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29649, Cass. 6 maggio 2021, n.11925, tutte non massimate, ad eccezione di Cass. 11925/2021, rv.661258).
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.13/2025 del 19-2-2025, recependo l'orientamento della Suprema
Corte (e superando esplicitamente le conclusioni cui era pervenuta la circolare n.27/2012, richiamata dall'Ufficio nell'atto di appello) aveva quindi chiarito che il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all'ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l'imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell'attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l'imposta di registro prevista nella tariffa.
È pacifico e non contestato che al decreto di omologa di ristrutturazione del debito con intervento del terzo assuntore si applica la medesima disciplina del decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore.
Quindi, l'accollo dei debiti non è soggetto a imposta di registro, che si applicherà all'atto in misura fissa, salvo che non vi sia trasferimento di beni (nel qual caso si applicherà l'imposta proporzionale in relazione ai beni trasferiti).
Nel caso di specie -come correttamente osservato dalla Corte di primo grado- il decreto di omologa aveva preso atto dell'accordo di ristrutturazione proposto, senza prevedere nessun trasferimento di beni al terzo assuntore, per cui andava assoggettato all'imposta di registro in misura fissa.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
La circostanza che solo recentemente si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla sentenza di primo grado appare giustificata la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
AR NS, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 588/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8813/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 001 OM 000003061 0 002 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7276/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8813/2024, depositata il 5-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto Resistente_1, Resistente_2, Resistente_3 e Resistente_4 avverso l'avviso di liquidazione imposta di registro indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso:
-Resistente_3 aveva impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione della sanzione N. 2022/001/ OM/000003061/0/002 Imposta di Registro anno 2022 emesso dall' Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale II di Napoli notificato in data 04/02/2023, valore economico € 49.119,00 in relazione al decreto di omologa n.000003061/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 15/01/2022 di un atto di ristrutturazione del debito, per i seguenti motivi: “T.U. imposta principale registro, Resistente_3, Res_2 e Resistente_4, Resistente_1 … omologazione accordo di ristrutturazione del debito con terzo assuntore, accollo del debito Euro 1.637.000,00 registro 3% ex circ.27/2012 … omesso pagamento imposte ed oneri accessori dovuti …”, chiedendo, pertanto, il pagamento della predetta somma a titolo di imposta di registro, oltre spese di notifica;
-che la parte ricorrente nel proprio ricorso aveva affermato che la norma applicabile era l'art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima (Testo Unico del 26/04/1986 n. 131 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)- la quale, come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 21 giugno2012, punto 1.2, allegato 1, prevede che l'atto di omologazione del concordato preventivo, al quale va assimilato in tutto e per tutto l'accordo di ristrutturazione del debito -oggetto del presente giudizio- va assoggettato ad imposta di registro in misura fissa;
-che la resistente Agenzia Delle Entrate aveva eccepito che, pur mancando, nel caso di specie, disposizioni inerenti trasferimento di beni, crediti e/o diritti reali a favore dell'assuntore, doveva assumersi come base imponibile la sola disposizione presente nel concordato, ovvero l'accollo dei debiti, soggetti all'imposta di registro nella misura del 3% ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
(Testo Unico Registro)” e applicare l'imposta di registro in maniera proporzionale anziché fissa.
La Corte provinciale aveva accolto il ricorso rilevando che la norma applicabile era l'art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima (Testo Unico del 26/04/1986 n. 131) la quale -come chiarito dalla circolare Agenzia Entrate n.
27/E del 21 giugno 2012 (punto 1.2)-, prevede che l'accordo di ristrutturazione del debito -da assimilare l'atto di omologazione del concordato preventivo- va assoggettato ad imposta di registro in misura fissa;
il decreto di omologa, infatti, prendeva atto dell'accordo di ristrutturazione proposto da Resistente_3, Resistente_2, Resistente_4 e Resistente_1 -con l'intervento del terzo Società_1 S.r.l.- e non prevedeva nessun trasferimento di beni al terzo assuntore, stabilendo che la Società_1
S.r.l. provvedesse al versamento delle rate di cui al piano proposto, al fine di garantire la continuazione della sua attività presso i beni di proprietà dei proponenti, senza alcun trasferimento di beni.
Aveva condannato l'Ufficio resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia dele Entrate – D.P. II di Napoli, eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso, non essendo stata documentata la data della notifica dell'atto impugnato, così da non poterne valutare la tempestività. Nel merito ne aveva lamentato l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto applicabile l'art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima e non l'art.9, l'oggetto dell'accordo di ristrutturazione essendo l'accollo dei debiti da parte del terzo, con cui si dà attuazione alla finalità propria dell'atto tassato, il soddisfacimento dei creditori;
l'impegno del terzo assuntore di adempire direttamente al versamento delle somme scaturenti dal piano di ristrutturazione doveva ritenersi fonte di un'obbligazione del tutto autonoma rispetto a quella dei debitori e quindi legittimamente assoggettata a tassazione. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari.
Si erano costituite le parti appellate, eccedendo in rito l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi e per difetto di sottoscrizione e nel merito chiedendone il rigetto, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari.
All'odierna udienza è comparso il rappresentante dell'Ufficio appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
A) Il motivo concernente l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività per non essere stata documentata la data di notifica, proposto, per la prima volta nell'atto di appello, è infondato non emergendo
-né dagli atti, né dalle allegazioni dell'appellate- elementi per ipotizzare che l'atto impugnato non fosse pervenuto ai ricorrenti il 4-2-2023, data indicata in ricorso. B) Quanto il merito, come si è detto in premessa, il gravame, certamente ammissibile, è privo di fondamento.
È pacifico nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte il decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli «atti di omologazione» contenuto nella lett. g) dello stesso art. 8, cit.; e, per siffatta fattispecie,
l'imposta di registro va commisurata in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato alla cessione dei beni fallimentari;
il difetto di un effetto traslativo impone la tassazione del decreto in misura fissa suscettibile di essere ricondotto alle disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 19, 27 e 8, lett. a), della tariffa allegata, parte prima (in tali esatti termini Cass. 5 giugno 2024, n. 15727, non massimata;
in senso conforme
Cass. 13 novembre 2023, n. 31530; Cass. 30 novembre 2023, n. 33442, Cass. 14 novembre 2023, n.31590,
Cass. 27 ottobre 2023 n. 29842, Cass., 25 ottobre 2023, n. 29649, Cass. 6 maggio 2021, n.11925, tutte non massimate, ad eccezione di Cass. 11925/2021, rv.661258).
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.13/2025 del 19-2-2025, recependo l'orientamento della Suprema
Corte (e superando esplicitamente le conclusioni cui era pervenuta la circolare n.27/2012, richiamata dall'Ufficio nell'atto di appello) aveva quindi chiarito che il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all'ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l'imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell'attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l'imposta di registro prevista nella tariffa.
È pacifico e non contestato che al decreto di omologa di ristrutturazione del debito con intervento del terzo assuntore si applica la medesima disciplina del decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore.
Quindi, l'accollo dei debiti non è soggetto a imposta di registro, che si applicherà all'atto in misura fissa, salvo che non vi sia trasferimento di beni (nel qual caso si applicherà l'imposta proporzionale in relazione ai beni trasferiti).
Nel caso di specie -come correttamente osservato dalla Corte di primo grado- il decreto di omologa aveva preso atto dell'accordo di ristrutturazione proposto, senza prevedere nessun trasferimento di beni al terzo assuntore, per cui andava assoggettato all'imposta di registro in misura fissa.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
La circostanza che solo recentemente si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla sentenza di primo grado appare giustificata la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.