Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 583
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza delle unità immobiliari alla data dell'accertamento

    La Corte di primo grado ha ritenuto comprovate le censure della ricorrente.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica

    La notifica a mezzo PEC è stata ritenuta rituale e valida, con produzione delle ricevute di accettazione e consegna. L'indirizzo PEC del mittente non deve necessariamente risultare da pubblici elenchi.

  • Rigettato
    Erronea statuizione sulle spese di lite

    La contumacia non giustifica di per sé la compensazione delle spese. La parte soccombente è tenuta a sopportarne i costi. La compensazione è ammessa solo in casi eccezionali.

  • Rigettato
    Violazione della disciplina sul Processo Tributario Telematico (PTT)

    La Corte ha ritenuto la notifica a mezzo PEC valida e rituale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 583
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 583
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo