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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 583/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO LV, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3256/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Via Piave 35 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4503/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 835 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, il Comune di Palombara Sabina impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 4503/2024, depositata il 04/04/2024 e notificata il 06/04/2024, con la quale è stato accolto il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 835 per l'anno 2017, con condanna del Comune di Palombara Sabina al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 Resistente_1in favore della Sig.ra Premesso che:
1.Con avviso di accertamento IMU n. 835 del 29/09/2022, notificato in data 04/10/2022 tramite messo notificatore, con protocollo n. 25079 del 03/10/2022, il Comune di Palombara Sabina procedeva al Indirizzo_1recupero dell'IMU per l'anno 2017, relativa agli immobili siti in Palombara Sabina,
, censiti al catasto come segue:
foglio 21, mappale 254, subalterno 505, categoria A/7;
foglio 21, mappale 254, subalterno 506, categoria A/7;
foglio 21, mappale 254, subalterno 508, categoria A/7;
foglio 21, mappale 254, subalterno 507, categoria A/7;
foglio 21, mappale 254, subalterno 504, categoria C/6. Resistente_12.La Sig.ra deduceva che le unità immobiliari per le quali era stata accertata l'IMU per l'anno 2017 non esistevano fino alla data del 12/04/2019 (fine lavori), in quanto risultanti da un frazionamento e ampliamento dell'unità immobiliare censita al foglio 21, mappale 254, subalterno 503, categoria A/7. Specificava, inoltre, che la predetta variazione era stata registrata nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate in data 26/04/2019, data in cui l'unità subalterno 503 era stata soppressa e costituite le unità subalterno 505, 506, 508, 507 e 504.
3. La data della predetta variazione, con la nascita delle unità subalterno 505, 506, 508, 507 e 504, risulta già accertata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 9817/2022, emessa in data 03/02/2022 e depositata il 14/09/2022.
4.Il Comune di Palombara Sabina non si è costituito nel primo grado di giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace.
5.Con sentenza n. 4503/2024, depositata il 04/04/2024 e notificata 06/04/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo comprovate le censure della ricorrente, e condannava il Comune di Palombara Sabina al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 in favore della Sig.ra Resistente_1.
6.Avverso tale sentenza il Comune di Palombara Sabina ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma ed affidando l'appello ai seguenti motivi:
-Inammissibilità del ricorso introduttivo, assumendo che lo stesso sarebbe stato introdotto senza previa notificazione all'Ente, con conseguente mancata costituzione in giudizio e dichiarazione di contumacia.
-Violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che non sarebbero stati rispettati i termini e gli adempimenti relativi alla proposizione e al deposito del ricorso notificato, unitamente alla prova della relativa notificazione.
-Erroneità della decisione di primo grado per mancata verifica preliminare dell'ammissibilità del ricorso, deducendo che il giudice avrebbe deciso nel merito senza previamente verificare la ritualità e l'ammissibilità dell'impugnazione. -Erronea statuizione sulle spese di lite, censurando la condanna alle spese disposta in primo grado e sostenendo che, in presenza di un ricorso asseritamente inammissibile e della contumacia dell'Ente, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese.
-Violazione della disciplina sul Processo Tributario Telematico (PTT), richiamando l'art. 16 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, e l'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, ed evidenziando che dal 1° luglio 2019 la notifica e il deposito degli atti processuali dovrebbero avvenire esclusivamente in modalità telematica.
-Modalità di notificazione del ricorso, sostenendo che la parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso: in forma cartacea mediante raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC (in presenza di firma digitale), con conseguente deposito dei file EML di accettazione e consegna contenenti l'atto notificato;
assumendo che l'assenza di tale documentazione renderebbe il ricorso di primo grado improcedibile o inammissibile. Resistente_17. Si è costituita nel grado la Sig.ra insistendo per la fondatezza della decisione di primo grado e controdeducendo quanto segue:
-Regolarità delle modalità di notificazione e deposito del ricorso, assumendo di aver correttamente indicato nel ricorso l'indirizzo PEC di riferimento e di essere in possesso di firma digitale, come risulterebbe dalla documentazione versata in atti, ritenendo pertanto rispettata la disciplina del Processo Tributario Telematico.
-Comunicazione di annullamento degli avvisi di accertamento, rappresentando che in data 27/02/2023 il Comune di Palombara Sabina avrebbe trasmesso un messaggio PEC avente ad oggetto
“Annullamento avvisi di accertamento IMU anni 2016–2017–2018”, con riferimento ai seguenti procedimenti: IMU 2016: avviso n. 1237/2021 – sentenza n. 1997/2023; IMU 2017: avviso n. 835/2022 – sentenza n. 4503/2024; IMU 2018: avviso n. 467/2022 – sentenza n. 2498/2024.
-Mancata produzione della comunicazione di annullamento nel fascicolo di primo grado, deducendo che il Comune non avrebbe depositato in giudizio la suddetta comunicazione, circostanza che, secondo la resistente, avrebbe potuto evitare la prosecuzione dei giudizi di primo e secondo grado.
-Ulteriori istanze, formulando richieste volte all'annullamento dei procedimenti pendenti relativi agli avvisi di accertamento indicati e proponendo domanda risarcitoria, deducendo un preteso esercizio illegittimo della potestà impositiva.
8. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Nel merito l'appello è infondato.
2.In ordine alla censura relativa alla dedotta invalidità della notificazione del ricorso a mezzo PEC, l'appellante non coglie nel segno. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della validità della notificazione telematica, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo PEC tratto da pubblici registri riguarda esclusivamente il destinatario dell'atto, e non anche il mittente. In particolare, è stato affermato che l'indirizzo PEC del mittente non deve necessariamente risultare da REGINDE o da altro pubblico elenco, essendo sufficiente che la notificazione provenga da un indirizzo PEC valido e funzionante. Tale principio è stato ribadito anche da un recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., n. 15979/2022) con il quale è stato evidenziato che “nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”. Nel caso di specie, risulta che il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato al Comune appellante a mezzo PEC, mediante utilizzo dell'indirizzo PEC del destinatario risultante da pubblico elenco, con produzione delle ricevute di accettazione e consegna, sicché la notificazione deve ritenersi rituale e pienamente valida, con conseguente infondatezza della censura proposta.
3.Per quel che riguarda la censura relativa alle spese di lite, anch'essa va respinta. Infatti, la contumacia della parte soccombente non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione, atteso che essa non rientra tra le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall'art. 92 c.p.c. Secondo il principio della soccombenza, la parte che ha dato causa al giudizio è tenuta a sopportarne i costi, anche ove non si sia costituita in giudizio. La compensazione delle spese è ammissibile esclusivamente in ipotesi eccezionali, come ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 17022 del 25 giugno 2025), nonché dall'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992. D'altronde, né la contumacia della parte soccombente né il modesto valore della controversia sono circostanze idonee a giustificare la compensazione delle spese (Cass., Sez. III, ord. n. 563/2025).
4. Le ulteriori istanze formulate dalla parte resistente in questo grado, aventi ad oggetto profili risarcitori e valutazioni estranee alla materia tributaria, devono ritenersi inammissibili in quanto esulano dall'oggetto del presente giudizio e dalla giurisdizione della Corte adita.
5. Da quanto detto sopra, segue l'assorbimento delle ulteriori censure duplicative di quelle già scrutinate o da esse dipendenti.
6. Conclusivamente l'appello va respinto in quanto infondato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Condanna il Comune di Palombara Sabina al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €600,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO LV, Presidente VIVARELLI MARIA GRAZIA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3256/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Via Piave 35 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4503/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 04/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 835 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, il Comune di Palombara Sabina impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 4503/2024, depositata il 04/04/2024 e notificata il 06/04/2024, con la quale è stato accolto il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 835 per l'anno 2017, con condanna del Comune di Palombara Sabina al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 Resistente_1in favore della Sig.ra Premesso che:
1.Con avviso di accertamento IMU n. 835 del 29/09/2022, notificato in data 04/10/2022 tramite messo notificatore, con protocollo n. 25079 del 03/10/2022, il Comune di Palombara Sabina procedeva al Indirizzo_1recupero dell'IMU per l'anno 2017, relativa agli immobili siti in Palombara Sabina,
, censiti al catasto come segue:
foglio 21, mappale 254, subalterno 505, categoria A/7;
foglio 21, mappale 254, subalterno 506, categoria A/7;
foglio 21, mappale 254, subalterno 508, categoria A/7;
foglio 21, mappale 254, subalterno 507, categoria A/7;
foglio 21, mappale 254, subalterno 504, categoria C/6. Resistente_12.La Sig.ra deduceva che le unità immobiliari per le quali era stata accertata l'IMU per l'anno 2017 non esistevano fino alla data del 12/04/2019 (fine lavori), in quanto risultanti da un frazionamento e ampliamento dell'unità immobiliare censita al foglio 21, mappale 254, subalterno 503, categoria A/7. Specificava, inoltre, che la predetta variazione era stata registrata nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate in data 26/04/2019, data in cui l'unità subalterno 503 era stata soppressa e costituite le unità subalterno 505, 506, 508, 507 e 504.
3. La data della predetta variazione, con la nascita delle unità subalterno 505, 506, 508, 507 e 504, risulta già accertata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 9817/2022, emessa in data 03/02/2022 e depositata il 14/09/2022.
4.Il Comune di Palombara Sabina non si è costituito nel primo grado di giudizio ed è stato pertanto dichiarato contumace.
5.Con sentenza n. 4503/2024, depositata il 04/04/2024 e notificata 06/04/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo comprovate le censure della ricorrente, e condannava il Comune di Palombara Sabina al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300,00 in favore della Sig.ra Resistente_1.
6.Avverso tale sentenza il Comune di Palombara Sabina ha proposto appello, chiedendone l'integrale riforma ed affidando l'appello ai seguenti motivi:
-Inammissibilità del ricorso introduttivo, assumendo che lo stesso sarebbe stato introdotto senza previa notificazione all'Ente, con conseguente mancata costituzione in giudizio e dichiarazione di contumacia.
-Violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che non sarebbero stati rispettati i termini e gli adempimenti relativi alla proposizione e al deposito del ricorso notificato, unitamente alla prova della relativa notificazione.
-Erroneità della decisione di primo grado per mancata verifica preliminare dell'ammissibilità del ricorso, deducendo che il giudice avrebbe deciso nel merito senza previamente verificare la ritualità e l'ammissibilità dell'impugnazione. -Erronea statuizione sulle spese di lite, censurando la condanna alle spese disposta in primo grado e sostenendo che, in presenza di un ricorso asseritamente inammissibile e della contumacia dell'Ente, il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese.
-Violazione della disciplina sul Processo Tributario Telematico (PTT), richiamando l'art. 16 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, e l'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, ed evidenziando che dal 1° luglio 2019 la notifica e il deposito degli atti processuali dovrebbero avvenire esclusivamente in modalità telematica.
-Modalità di notificazione del ricorso, sostenendo che la parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso: in forma cartacea mediante raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC (in presenza di firma digitale), con conseguente deposito dei file EML di accettazione e consegna contenenti l'atto notificato;
assumendo che l'assenza di tale documentazione renderebbe il ricorso di primo grado improcedibile o inammissibile. Resistente_17. Si è costituita nel grado la Sig.ra insistendo per la fondatezza della decisione di primo grado e controdeducendo quanto segue:
-Regolarità delle modalità di notificazione e deposito del ricorso, assumendo di aver correttamente indicato nel ricorso l'indirizzo PEC di riferimento e di essere in possesso di firma digitale, come risulterebbe dalla documentazione versata in atti, ritenendo pertanto rispettata la disciplina del Processo Tributario Telematico.
-Comunicazione di annullamento degli avvisi di accertamento, rappresentando che in data 27/02/2023 il Comune di Palombara Sabina avrebbe trasmesso un messaggio PEC avente ad oggetto
“Annullamento avvisi di accertamento IMU anni 2016–2017–2018”, con riferimento ai seguenti procedimenti: IMU 2016: avviso n. 1237/2021 – sentenza n. 1997/2023; IMU 2017: avviso n. 835/2022 – sentenza n. 4503/2024; IMU 2018: avviso n. 467/2022 – sentenza n. 2498/2024.
-Mancata produzione della comunicazione di annullamento nel fascicolo di primo grado, deducendo che il Comune non avrebbe depositato in giudizio la suddetta comunicazione, circostanza che, secondo la resistente, avrebbe potuto evitare la prosecuzione dei giudizi di primo e secondo grado.
-Ulteriori istanze, formulando richieste volte all'annullamento dei procedimenti pendenti relativi agli avvisi di accertamento indicati e proponendo domanda risarcitoria, deducendo un preteso esercizio illegittimo della potestà impositiva.
8. All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Nel merito l'appello è infondato.
2.In ordine alla censura relativa alla dedotta invalidità della notificazione del ricorso a mezzo PEC, l'appellante non coglie nel segno. La giurisprudenza ha chiarito che, ai fini della validità della notificazione telematica, l'obbligo di utilizzo di un indirizzo PEC tratto da pubblici registri riguarda esclusivamente il destinatario dell'atto, e non anche il mittente. In particolare, è stato affermato che l'indirizzo PEC del mittente non deve necessariamente risultare da REGINDE o da altro pubblico elenco, essendo sufficiente che la notificazione provenga da un indirizzo PEC valido e funzionante. Tale principio è stato ribadito anche da un recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., n. 15979/2022) con il quale è stato evidenziato che “nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”. Nel caso di specie, risulta che il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato al Comune appellante a mezzo PEC, mediante utilizzo dell'indirizzo PEC del destinatario risultante da pubblico elenco, con produzione delle ricevute di accettazione e consegna, sicché la notificazione deve ritenersi rituale e pienamente valida, con conseguente infondatezza della censura proposta.
3.Per quel che riguarda la censura relativa alle spese di lite, anch'essa va respinta. Infatti, la contumacia della parte soccombente non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione, atteso che essa non rientra tra le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall'art. 92 c.p.c. Secondo il principio della soccombenza, la parte che ha dato causa al giudizio è tenuta a sopportarne i costi, anche ove non si sia costituita in giudizio. La compensazione delle spese è ammissibile esclusivamente in ipotesi eccezionali, come ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 17022 del 25 giugno 2025), nonché dall'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992. D'altronde, né la contumacia della parte soccombente né il modesto valore della controversia sono circostanze idonee a giustificare la compensazione delle spese (Cass., Sez. III, ord. n. 563/2025).
4. Le ulteriori istanze formulate dalla parte resistente in questo grado, aventi ad oggetto profili risarcitori e valutazioni estranee alla materia tributaria, devono ritenersi inammissibili in quanto esulano dall'oggetto del presente giudizio e dalla giurisdizione della Corte adita.
5. Da quanto detto sopra, segue l'assorbimento delle ulteriori censure duplicative di quelle già scrutinate o da esse dipendenti.
6. Conclusivamente l'appello va respinto in quanto infondato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello. Condanna il Comune di Palombara Sabina al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €600,00, oltre accessori di legge.