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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 59/2023 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Giovanni
Petronaci;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Livia Gaezza;
Appellato OGGETTO: reiscrizione elenchi lavoratori agricoli - indennità di disoccupazione agricola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2784/2022 del 14 luglio 2022, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da al fine di fare Parte_1
accertare il rapporto in agricoltura svolto nel 2013 alle dipendenze della ditta
US AM AR per 51 giornate e, per l'effetto, condannare l'
[...]
alla iscrizione della stessa negli elenchi anagrafici dei lavoratori CP_2
agricoli del Comune di Maniace e a corrispondere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
Preliminarmente, il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza per decorso del termine previsto dell'art. 22 D.L. 7/1970. Rilevava che la ricorrente aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo in data 25.10.2018, avverso la cancellazione dall'elenco nominativo trimestrale di variazione 2018, pubblicato sul sito dell' dal 15.09.2018 al 30.09.2018; che il ricorso amministrativo CP_1
era rimasto privo di riscontro;
che il termine di 120 giorni previsto dell'art. 22
D.L. 7/1970 iniziava a decorrere dal 24.01.2019, ovvero dopo lo spirare del termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo.
Conseguentemente, alla data di deposito del ricorso giudiziario – avvenuto in data 11.04.2019 - il termine di decadenza non era ancora decorso.
Nel merito, il Tribunale riteneva che la prova (a carico della ricorrente) sull'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura non era stata raggiunta, né sulla scorta della documentazione prodotta in atti, né alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta, avendo i testimoni reso dichiarazioni non sufficientemente attendibili.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la soccombente con atto del 16 gennaio 2023. Resisteva l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa era posta in decisione il 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo articolato motivo parte appellante lamenta che il
Tribunale ha errato nel ritenere non provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con US AM AR, avendo ella prodotto tutti i documenti nella propria disponibilità per provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la configurazione di tale rapporto. Ritiene poi che anche dall'istruttoria testimoniale espletata sia emersa la sussistenza di tutti gli elementi propri della natura subordinata del rapporto, mentre nessuna prova avrebbe fornito l' della fittizietà del rapporto di lavoro. CP_1
Censura poi specificamente la sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
e maggiormente attendibili, invece, le dichiarazioni rese dall'Ispettore del
[...]
lavoro, il quale ha confermato il verbale di accertamento ispettivo, redatto dallo stesso oltre quattro anni dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro dell'odierna appellante;
verbale, peraltro, ritenuto dal Giudice “non dirimente a fronte dell'offerta probatoria della ricorrente sull'effettivo svolgimento delle giornate in agricoltura…” .
Richiama un precedente di merito (sent. Trib Catania n. 3519/2021 del
16.07.2021), che in una fattispecie analoga aveva accolto le domande della ricorrente, ritenendo fornita la prova del rapporto di lavoro subordinato mediante le dichiarazioni testimoniali di altri colleghi di lavoro, i quali, come la teste escussa nel precedente giudizio, avevano dichiarato di avere in corso giudizi nei confronti dell' relativamente alle loro posizioni lavorative. CP_1
2. L'appello è fondato.
Ritiene questa Corte che la prova testimoniale offerta dalla lavoratrice, in una alla documentazione prodotta proveniente dal datore di lavoro, abbia dato dimostrazione del rapporto di lavoro svolto nell'anno 2013, per 51 giornate, quale bracciante agricola alle dipendenze di US AM AR. A prescindere dalle ragionevoli conclusioni del verbale ispettivo in ordine all'antieconomicità della gestione agricola avendo la ditta US, secondo cui l'azienda aveva denunciato un numero di rapporti di lavoro eccedenti il fabbisogno (di 400 giornate ritenuto congruo dagli uffici amministrativi dell' ), in considerazione della sua estensione e della tipologia di attività – CP_1
allevamento di bovini e bufalini da carne allo stato semibrado -, va rilevato tuttavia che dalle precise e dettagliate dichiarazioni testimoniali di Testimone_2
, collega di lavoro e cognata di , emerge prova adeguata
[...] Parte_1
dell'effettiva sussistenza del rapporto dell'odierna appellante nell'anno e per il numero di giornate dichiarate.
Non si condivide la valutazione di inattendibilità della teste data dal primo giudice, che non può, invero, affermarsi per il solo fatto di avere ella dichiarato di avere proposto analogo ricorso in danno dell' . CP_1
Non corrisponde al vero, poi, che la testimone non abbia saputo indicare l'esatta collocazione (nel comune di Bronte) dei terreni sui quali era svolta l'attività, né che non abbia saputo fornire una precisa descrizione dei luoghi.
Al riguardo, anzi, la teste ha dato anzi indicazioni precise, dichiarando che l'attività lavorativa era svolta in “Contrada Cattaino che ritengo si trovi nel comune di Cesarò, voglio precisare che Bronte è attaccato a tanti paesini e non
è facile individuare il territorio di ogni comune”. Ha poi descritto il percorso effettuato dalla propria abitazione, sita a Maniace, per recarsi sul luogo di lavoro, attraverso strade impervie, che potevano essere percorse unicamente con delle jeep, sulle quali viaggiavano più lavoratori, in quanto per arrivare su tale terreno
“si doveva scendere a valle, attraversare un ruscello e risalire”. A volte la jeep che conduceva i lavoratori era quella di proprietà di suo padre. Quando nessuno dei lavoratori aveva la disponibilità di una jeep, essi andavano con le proprie automobili fino al ruscello e lì li attendeva US con la sua jeep per condurli sui terreni aziendali. La descrizione coincide con quella riportata nel verbale ispettivo, nel quale gli ispettori riferiscono di essere stati condotti sui luoghi dal US con la propria jeep, essendo necessario percorrere terreni fortemente accidentati con qualche tratto di notevole pendenza e dovendo anche guadare un torrente in quel periodo
“tumultuoso”.
D'altro canto l'asserzione del teste (ispettore dell che ha Tes_3 CP_1
redatto il verbale di accertamento), secondo cui i lavoratori sentiti nella fase ispettiva non erano stati in grado di descrivere i luoghi di lavoro, la strada percorsa e l'allocazione del bestiame allevato, è rimasta prova di riscontro, non facendosene cenno nel corpo del verbale, nel quale piuttosto si riferisce genericamente di una certa contraddittorietà tra le dichiarazioni acquisite dai lavoratori, dichiarazioni che tuttavia non sono ad esso allegate.
La testimone, inoltre, ha dato una precisa descrizione delle mansioni svolte
(“l'attività lavorativa della GN , così come quella mia e degli altri Pt_1
lavoratori, veniva indicata giornalmente dal signor US, e consisteva nella pulizia delle stalle e del fienile, dare da mangiare alle mucche, circa un centinaio, controllare le mucche mentre erano al pascolo, fare anche spietramento dei terreni nelle vicinanze delle stalle, la sistemazione della recinzione in fil di ferro con pali in legno”) e delle modalità esecutive del lavoro
(“il US ogni giorno impartiva ordini su cosa fare anche perché quotidianamente l'oggetto dei lavori variava”…D.R. sull'art. e del capitolato di prova di cui al ricorso introduttivo (pag. 5) “E' vero l'attrezzatura utilizzata per svolgere i lavori veniva messa a disposizione da parte del US. In base al lavoro che si svolgeva venivano utilizzate, nel caso di sistemazione della rete veniva utilizzato la tenaglia, chiodi martelli, per lo spietramento veniva utilizzato un trattore con il carrello guidato dal US e a volte la jeep con agganciato il carrello, lo spietramento solitamente si faceva con le mani perché vi erano piccole pietre, raramente con picconi e zappe”). Ha indicato colui
(US AM AR) che impartiva le direttive, controllava l'esecuzione del lavoro e riprendeva coloro che lavoravano male. Ha indicato l'orario di lavoro e la paga.
Quanto al periodo di lavoro, è vero che la testimone ha dichiarato di avere lavorato all'incirca nello stesso periodo dell'odierna appellante, specificando che esso corrispondeva “o ai mesi di ottobre, novembre e dicembre o settembre, ottobre, novembre e dicembre”, mentre la stessa, dalle denunce del datore di lavoro, risulta aver lavorato nel 2013 per 102 giornate dal precedente mese luglio fino a dicembre;
la teste però erra sul proprio periodo di lavoro, ma riferisce correttamente sul periodo di lavoro della (riscontrato dal certificato Pt_1
UNILAV), pur precisando, a conferma della genuinità della sua deposizione, di non poter ricordare i giorni effettivamente lavorati da questa.
A fronte di dichiarazioni testimoniali così dettagliate sull'organizzazione e sull'esecuzione del rapporto di lavoro della testimone e dell'appellante, che svolgevano le stesse mansioni, sugli stessi luoghi e con gli stessi orari, può farsi riferimento, per l'individuazione delle giornate effettivamente lavorate nel periodo indicato dalla testimone, alle buste paga prodotte agli atti di causa, che riportano 18 giornate per il mese di ottobre, 18 per il mese di novembre e 15 per il mese di dicembre, complessivamente 51.
A ulteriore sostegno della fondatezza dell'appello, va rilevato che con la sentenza n. 5856/2024, depositata il 25.10.2024, il Tribunale penale di Catania, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta con lo stesso teste S_
, ha assolto il US e i lavoratori, tra cui l'odierna appellante,
[...]
imputati in concorso di truffa ai danni dell' , per avere posto in essere CP_1
artifici e raggiri consistiti nel creare fittizi rapporti di lavoro (con soggetti indicati come addetti al pascolo e al governo di animali), inducendo in errore l'ente previdenziale sulla effettività e genuinità dei rapporti falsamente denunciati e procurandosi l'ingiusto profitto consistito nel conseguire indennità connesse al rapporto di lavoro con correlativo danno per l'ente pubblico.
3. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: dichiara che ha lavorato come bracciante agricola Parte_1
alle dipendenze di US AM AR nell'anno 2013 per 51 giornate e dichiara il diritto della lavoratrice all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Maniace per lo stesso numero di giornate in detto anno;
condanna l' a provvedere a reiscrizione della lavoratrice negli elenchi CP_1
dei lavoratori agricoli del comune di Maniace dell'anno 2013 per 51 giornate, a ripristinare la posizione contributiva e previdenziale annullata e alle conseguenti prestazioni di legge;
condanna l'ente appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, complessivamente liquidate in € 4638,00 per il primo grado ed €
4996,00 per il presente, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi - nei limiti di € 3185,00 (fase di trattazione e conclusiva) quelle di primo grado e nell'intero quelle di secondo grado - in favore dell'avv.
Antonio Giovanni Petronaci.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
dott.ssa Elvira Maltese Presidente
dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 59/2023 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Giovanni
Petronaci;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Livia Gaezza;
Appellato OGGETTO: reiscrizione elenchi lavoratori agricoli - indennità di disoccupazione agricola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2784/2022 del 14 luglio 2022, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da al fine di fare Parte_1
accertare il rapporto in agricoltura svolto nel 2013 alle dipendenze della ditta
US AM AR per 51 giornate e, per l'effetto, condannare l'
[...]
alla iscrizione della stessa negli elenchi anagrafici dei lavoratori CP_2
agricoli del Comune di Maniace e a corrispondere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
Preliminarmente, il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza per decorso del termine previsto dell'art. 22 D.L. 7/1970. Rilevava che la ricorrente aveva proposto tempestivo ricorso amministrativo in data 25.10.2018, avverso la cancellazione dall'elenco nominativo trimestrale di variazione 2018, pubblicato sul sito dell' dal 15.09.2018 al 30.09.2018; che il ricorso amministrativo CP_1
era rimasto privo di riscontro;
che il termine di 120 giorni previsto dell'art. 22
D.L. 7/1970 iniziava a decorrere dal 24.01.2019, ovvero dopo lo spirare del termine di 90 giorni per la decisione sul ricorso amministrativo.
Conseguentemente, alla data di deposito del ricorso giudiziario – avvenuto in data 11.04.2019 - il termine di decadenza non era ancora decorso.
Nel merito, il Tribunale riteneva che la prova (a carico della ricorrente) sull'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura non era stata raggiunta, né sulla scorta della documentazione prodotta in atti, né alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta, avendo i testimoni reso dichiarazioni non sufficientemente attendibili.
Avverso detta pronuncia proponeva appello la soccombente con atto del 16 gennaio 2023. Resisteva l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa era posta in decisione il 23 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo articolato motivo parte appellante lamenta che il
Tribunale ha errato nel ritenere non provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con US AM AR, avendo ella prodotto tutti i documenti nella propria disponibilità per provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la configurazione di tale rapporto. Ritiene poi che anche dall'istruttoria testimoniale espletata sia emersa la sussistenza di tutti gli elementi propri della natura subordinata del rapporto, mentre nessuna prova avrebbe fornito l' della fittizietà del rapporto di lavoro. CP_1
Censura poi specificamente la sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
e maggiormente attendibili, invece, le dichiarazioni rese dall'Ispettore del
[...]
lavoro, il quale ha confermato il verbale di accertamento ispettivo, redatto dallo stesso oltre quattro anni dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro dell'odierna appellante;
verbale, peraltro, ritenuto dal Giudice “non dirimente a fronte dell'offerta probatoria della ricorrente sull'effettivo svolgimento delle giornate in agricoltura…” .
Richiama un precedente di merito (sent. Trib Catania n. 3519/2021 del
16.07.2021), che in una fattispecie analoga aveva accolto le domande della ricorrente, ritenendo fornita la prova del rapporto di lavoro subordinato mediante le dichiarazioni testimoniali di altri colleghi di lavoro, i quali, come la teste escussa nel precedente giudizio, avevano dichiarato di avere in corso giudizi nei confronti dell' relativamente alle loro posizioni lavorative. CP_1
2. L'appello è fondato.
Ritiene questa Corte che la prova testimoniale offerta dalla lavoratrice, in una alla documentazione prodotta proveniente dal datore di lavoro, abbia dato dimostrazione del rapporto di lavoro svolto nell'anno 2013, per 51 giornate, quale bracciante agricola alle dipendenze di US AM AR. A prescindere dalle ragionevoli conclusioni del verbale ispettivo in ordine all'antieconomicità della gestione agricola avendo la ditta US, secondo cui l'azienda aveva denunciato un numero di rapporti di lavoro eccedenti il fabbisogno (di 400 giornate ritenuto congruo dagli uffici amministrativi dell' ), in considerazione della sua estensione e della tipologia di attività – CP_1
allevamento di bovini e bufalini da carne allo stato semibrado -, va rilevato tuttavia che dalle precise e dettagliate dichiarazioni testimoniali di Testimone_2
, collega di lavoro e cognata di , emerge prova adeguata
[...] Parte_1
dell'effettiva sussistenza del rapporto dell'odierna appellante nell'anno e per il numero di giornate dichiarate.
Non si condivide la valutazione di inattendibilità della teste data dal primo giudice, che non può, invero, affermarsi per il solo fatto di avere ella dichiarato di avere proposto analogo ricorso in danno dell' . CP_1
Non corrisponde al vero, poi, che la testimone non abbia saputo indicare l'esatta collocazione (nel comune di Bronte) dei terreni sui quali era svolta l'attività, né che non abbia saputo fornire una precisa descrizione dei luoghi.
Al riguardo, anzi, la teste ha dato anzi indicazioni precise, dichiarando che l'attività lavorativa era svolta in “Contrada Cattaino che ritengo si trovi nel comune di Cesarò, voglio precisare che Bronte è attaccato a tanti paesini e non
è facile individuare il territorio di ogni comune”. Ha poi descritto il percorso effettuato dalla propria abitazione, sita a Maniace, per recarsi sul luogo di lavoro, attraverso strade impervie, che potevano essere percorse unicamente con delle jeep, sulle quali viaggiavano più lavoratori, in quanto per arrivare su tale terreno
“si doveva scendere a valle, attraversare un ruscello e risalire”. A volte la jeep che conduceva i lavoratori era quella di proprietà di suo padre. Quando nessuno dei lavoratori aveva la disponibilità di una jeep, essi andavano con le proprie automobili fino al ruscello e lì li attendeva US con la sua jeep per condurli sui terreni aziendali. La descrizione coincide con quella riportata nel verbale ispettivo, nel quale gli ispettori riferiscono di essere stati condotti sui luoghi dal US con la propria jeep, essendo necessario percorrere terreni fortemente accidentati con qualche tratto di notevole pendenza e dovendo anche guadare un torrente in quel periodo
“tumultuoso”.
D'altro canto l'asserzione del teste (ispettore dell che ha Tes_3 CP_1
redatto il verbale di accertamento), secondo cui i lavoratori sentiti nella fase ispettiva non erano stati in grado di descrivere i luoghi di lavoro, la strada percorsa e l'allocazione del bestiame allevato, è rimasta prova di riscontro, non facendosene cenno nel corpo del verbale, nel quale piuttosto si riferisce genericamente di una certa contraddittorietà tra le dichiarazioni acquisite dai lavoratori, dichiarazioni che tuttavia non sono ad esso allegate.
La testimone, inoltre, ha dato una precisa descrizione delle mansioni svolte
(“l'attività lavorativa della GN , così come quella mia e degli altri Pt_1
lavoratori, veniva indicata giornalmente dal signor US, e consisteva nella pulizia delle stalle e del fienile, dare da mangiare alle mucche, circa un centinaio, controllare le mucche mentre erano al pascolo, fare anche spietramento dei terreni nelle vicinanze delle stalle, la sistemazione della recinzione in fil di ferro con pali in legno”) e delle modalità esecutive del lavoro
(“il US ogni giorno impartiva ordini su cosa fare anche perché quotidianamente l'oggetto dei lavori variava”…D.R. sull'art. e del capitolato di prova di cui al ricorso introduttivo (pag. 5) “E' vero l'attrezzatura utilizzata per svolgere i lavori veniva messa a disposizione da parte del US. In base al lavoro che si svolgeva venivano utilizzate, nel caso di sistemazione della rete veniva utilizzato la tenaglia, chiodi martelli, per lo spietramento veniva utilizzato un trattore con il carrello guidato dal US e a volte la jeep con agganciato il carrello, lo spietramento solitamente si faceva con le mani perché vi erano piccole pietre, raramente con picconi e zappe”). Ha indicato colui
(US AM AR) che impartiva le direttive, controllava l'esecuzione del lavoro e riprendeva coloro che lavoravano male. Ha indicato l'orario di lavoro e la paga.
Quanto al periodo di lavoro, è vero che la testimone ha dichiarato di avere lavorato all'incirca nello stesso periodo dell'odierna appellante, specificando che esso corrispondeva “o ai mesi di ottobre, novembre e dicembre o settembre, ottobre, novembre e dicembre”, mentre la stessa, dalle denunce del datore di lavoro, risulta aver lavorato nel 2013 per 102 giornate dal precedente mese luglio fino a dicembre;
la teste però erra sul proprio periodo di lavoro, ma riferisce correttamente sul periodo di lavoro della (riscontrato dal certificato Pt_1
UNILAV), pur precisando, a conferma della genuinità della sua deposizione, di non poter ricordare i giorni effettivamente lavorati da questa.
A fronte di dichiarazioni testimoniali così dettagliate sull'organizzazione e sull'esecuzione del rapporto di lavoro della testimone e dell'appellante, che svolgevano le stesse mansioni, sugli stessi luoghi e con gli stessi orari, può farsi riferimento, per l'individuazione delle giornate effettivamente lavorate nel periodo indicato dalla testimone, alle buste paga prodotte agli atti di causa, che riportano 18 giornate per il mese di ottobre, 18 per il mese di novembre e 15 per il mese di dicembre, complessivamente 51.
A ulteriore sostegno della fondatezza dell'appello, va rilevato che con la sentenza n. 5856/2024, depositata il 25.10.2024, il Tribunale penale di Catania, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta con lo stesso teste S_
, ha assolto il US e i lavoratori, tra cui l'odierna appellante,
[...]
imputati in concorso di truffa ai danni dell' , per avere posto in essere CP_1
artifici e raggiri consistiti nel creare fittizi rapporti di lavoro (con soggetti indicati come addetti al pascolo e al governo di animali), inducendo in errore l'ente previdenziale sulla effettività e genuinità dei rapporti falsamente denunciati e procurandosi l'ingiusto profitto consistito nel conseguire indennità connesse al rapporto di lavoro con correlativo danno per l'ente pubblico.
3. Per le ragioni che precedono, l'appello va accolto. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: dichiara che ha lavorato come bracciante agricola Parte_1
alle dipendenze di US AM AR nell'anno 2013 per 51 giornate e dichiara il diritto della lavoratrice all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Maniace per lo stesso numero di giornate in detto anno;
condanna l' a provvedere a reiscrizione della lavoratrice negli elenchi CP_1
dei lavoratori agricoli del comune di Maniace dell'anno 2013 per 51 giornate, a ripristinare la posizione contributiva e previdenziale annullata e alle conseguenti prestazioni di legge;
condanna l'ente appellato al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, complessivamente liquidate in € 4638,00 per il primo grado ed €
4996,00 per il presente, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi - nei limiti di € 3185,00 (fase di trattazione e conclusiva) quelle di primo grado e nell'intero quelle di secondo grado - in favore dell'avv.
Antonio Giovanni Petronaci.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese