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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17119 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa MA VI
CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 58976/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Cesare Beccaria, n. 5, presso lo studio dell'avv. Emanuele Kohler e dell'Abogado Alessio Franconi, che la rappresentano e difendono come da procura depositata in via telematica, unitamente all'atto introduttivo attrice –
E
pagina 1 di 14 in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Efeso, n. 34, presso lo studio dell'avv. Vanessa Martini, che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta opposta -
Oggetto: altri contratti
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 7.424,6 oltre interessi di mora e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Parte convenuta ha chiesto la revoca dell'ordinanza con cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza rinvio per l'escussione dei testi GE e da CP_1 considerarsi ritualmente citati e, in subordine, si è riportata alle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.pc., insistendo nella richiesta di rigetto della domanda
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ha chiesto la Parte_1 condanna della al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di € 7.424,6 oltre interessi di mora, quale corrispettivo dovutole, in forza del contratto concluso con la convenuta, che l'aveva incaricata di creare una landing page del suo sito web, con predisposizione di una campagna di marketing tramite servizi google ads, evidenziando di aver richiesto un acconto di € 1.256,00, prima di procedere alla realizzazione delle attività di cui era stata incaricata e che la controparte le aveva inviato un documento, che mostrava l'esecuzione di un bonifico con inserimento del relativo CRO, rivelatosi falso, atteso che nessuna somma era stata accreditata sul suo conto corrente.
La evocata in giudizio per l'udienza del Controparte_1
18.04.2021, si è costituita con comparsa depositata il 6.04.2021, chiedendo il rigetto della domanda per non essere tenuta ad alcun pagamento nei confronti della controparte.
Nel dettaglio la convenuta, dopo aver confermato la stipula del contratto posto dalla a fondamento della domanda proposta, ha riferito Parte_1 che l'attrice erroneamente aveva parlato di una falsificazione del documento attestante l'esecuzione di un bonifico, che, diversamente da quanto sostenuto ex adverso, non riportava il codice CRO, ma il codice TNT, che attestava l'inoltro della richiesta di bonifico, poi, non andata a buon fine per un problema tecnico o per errore.
La convenuta, quindi, ha evidenziato che dopo aver concluso il contratto con la aveva manifestato a quest'ultima il suo disappunto per Parte_1
l'organizzazione del lavoro svolto e per gli eccessivi costi del pay, pari a € 0,75, risolvendo il rapporto contrattuale, con la conseguenza che nulla era dovuto per le fatture emesse dalla controparte, riferite a prestazioni non eseguite.
pagina 3 di 14 Nel dettaglio ha osservato che le era stata chiesta la somma di € 1.800,00, quale canone annuale di assistenza, nonostante l'interruzione del rapporto a far tempo dal
24.11.2021, così come le era stato chiesto il compenso per google ads e per la gestione di tre mesi di una campagna pubblicitaria, nonostante la campagna non fosse stata avviata, così come non era stata inserita sul sito la landing page in tema panettoni.
2.Tanto esposto va preliminarmente evidenziato che non può darsi seguito alla richiesta avanzata dalla convenuta di remissione della causa sul ruolo per procedere all'escussione dei testi GE e CP_1
Al riguardo va, infatti, considerato che, con ordinanza del 20.01.2024, questo giudice ha ammesso le prove orali articolate dalle parti e ha rinviato la causa all'udienza del 3 luglio 2024 per l'escussione dei testi ammessi. Alla predetta udienza del 3 luglio 2024 sono stati escussi i soli testi di parte attrice presenti, in quanto i testimoni della convenuta non si sono presentati, con rinvio della causa all'udienza del 27.11.2024, per la quale la ha Controparte_1 provveduto a intimare i testi con email del 10.11.2024. I testi non si sono presentati neanche a tale udienza, giustificando la loro assenza in ragione di un malore che aveva colpito la figlia dello così da essersi recati entrambi in ospedale. CP_1
pagina 4 di 14 Tanto premesso, si osserva che, come evidenziato nell'ordinanza del 7 aprile 2025,
l'art. 250 c.p.c., nel testo vigente alla data di intimazione dei testimoni di cui si discute, prevedeva che “L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso
l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax”.
Ciò posto va, in primo luogo, evidenziato che la norma di cui al terzo comma dell'art. 250 c.p.c., che viene in rilievo nel caso di specie, considerato che l'intimazione dei testimoni è stata effettuata dal legale della società convenuta, è stata introdotta dall'art. 25 della legge n. 183 del 12.11.2011, che ha modificato il testo previgente, a mente del quale “L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”.
Invero, il solo fatto che il legislatore sia intervenuto per modificare la norma in commento, eliminando la possibilità di citare i testi a mezzo di un messaggio email, mantenendo la sola posta elettronica certificata, è di per sé sufficiente ad escludere che la citazione dei testimoni possa avvenire con tale modalità.
pagina 5 di 14 Sul punto va, quindi, evidenziato che, come rilevato nella citata ordinanza del 7 aprile 2025, la Corte di legittimità ha chiarito che “l'intimazione dei testi, per la delicatezza del compito cui gli stessi sono chiamati e per le sanzioni in caso di mancata comparizione degli stessi (cfr. art. 103 disp. att.), deve avvenire secondo lo schema previsto dal codice di rito”, in ciò peraltro valutato che l'art. 255 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di “ordinare una nuova intimazione” o di “disporne
l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva”, sempre che si tratti, per espressa previsione legislativa, di testimone “regolarmente intimato” (cfr. Cass.
n. 39372 del 10.12.2021).
Deve, pertanto, ritenersi non consentita una citazione effettuata con una mail, quale modalità diversa rispetto a quelle previste dal codice di rito, non equiparabile a una pec, che presuppone che il destinatario sia munito di un indirizzo di posta certificata, che, sola, garantisce la provenienza del messaggio, la sua effettiva ricezione e autenticità, oltre alla data certa, e assicura una maggiore solennità nell'intimazione, in linea con l'importanza del ruolo assunto dal teste e con le conseguenze della mancata comparizione.
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del fatto che i testi avrebbero risposto con altre email, dapprima per confermare la recezione della intimazione, e, poi, per spiegare le ragioni della mancata comparizione.
Valgono, invero, rispetto a tali email le stesse considerazioni sopra svolte in ordine al fatto che si tratta di strumenti di comunicazione, che non garantiscono la provenienza del messaggio, la sua autenticità e la data certa.
pagina 6 di 14 Inoltre, non può ritenersi che, in ragione di tali comunicazioni, sia sanata la nullità della citazione a mezzo email, effettuata in una forma diversa da quelle prescritte dal codice di rito, per raggiungimento dello scopo. Lo scopo della norma di cui all'art. 250 c.p.c. è, infatti, quello di far comparire i testi all'udienza, in cui devono essere escussi, con la conseguenza che solo la loro presentazione, anche se spontanea o su mero invito verbale, assicura il raggiungimento dello scopo così da essere equiparabile all'intimazione nelle forme prescritte dal codice di rito.
E', infatti, evidente che un'intimazione verbale di un teste non potrebbe essere sanata da una dichiarazione resa dal teste medesimo, quand'anche avente certa provenienza, di averla ricevuta e di non poter comparire in udienza.
3. Tanto premesso si osserva che è pacifico e documentale che le parti avevano concluso un contratto, con cui l'attrice era stata incaricata di creare, in favore della controparte, sei pagine web cd landing page per campagne pubblicitarie Nespresso,
Dolcegusto, AZ mio, AZ firma, Espresso Point e Bialetti, al CP_2 costo di € 300,00 ciascuna;
la realizzazione di una campagna pubblicitaria google ads, in cui gli annunci appaiono sulla rete di google, con scelta del set delle parole chiave, per una campagna pay – per – click da effettuare, con tecnici certificati google per un costo di € 1.000,00; per la gestione di tale campagna per tre mesi per un costo mensile di € 500,00 per campagna di visibilità pay – per – click e di €
2.888,00 per la gestione della campagna effettuata dai tecnici google, la realizzazione di una chat in real time da inserire sul sito e .commerce così da migliorare gli acquisti on line, per un costo complessivo di € 75,00, riferito alle licenze per tre agenti, unitamente ad un costo di implementazione della chat di €
500,00, per un costo complessivo di € 13.539,00 oltre IVA (cfr. all. 4 costituito dal preventivo firmato per accettazione dalla società convenuta nonché all. 3a, 3b e 3c al ricorso).
pagina 7 di 14 Dall'istruttoria espletata è, quindi, emerso che successivamente alla stipula del contratto la aveva chiesto all'attrice di curare Controparte_3
l'attività di gestione e manutenzione delle pagine web del suo sito così da poterle aggiornare, concordando, per tale servizio di assistenza per otto ore al giorno, un canone annuo di € 380,00 oltre IVA (cfr. deposizione resa, all'udienza del 3 luglio
2024, dalla teste capace a deporre, della cui attendibilità non si Testimone_1 ha motivo di dubitare, la quale ha riferito “posso dire che la convenuta avanzava ad diverse richieste, quale quella di cui ho detto sull'aggiornamento dei CP_4 prezzi o anche la richiesta di inserimento di gift card. Allora poiché si trattava di richieste aggiuntive che ci impegnavano ho sentito e gli ho detto Testimone_2 che per questo tipo di attività di aggiornamento del sito era necessario pagare un canone aggiuntivo che è quello che mi si chiede. Era il canone che praticavamo ai nostri clienti quando richiedevano servizi aggiuntivi di aggiornamento e gestione del dominio anche per problemi tecnici e lui mi disse che andava bene, che €
380,00 non era nulla e si doveva fare quanto richiesto”).
Invero, con la domanda introduttiva di giudizio la parte istante ha chiesto il pagamento della somma di € 5.180 oltre IVA, riferito a) alla creazione delle sei pagine web per le campagne pubblicitarie sopra indicate, in ragione di € 1.800,00,
b) al canone annuo di € 380,00 per l'assistenza aggiuntiva, c) al set up della campagna google ads per € 1.000,00, d) alla gestione per tre mesi della campagna di visibilità pay – per click, nella misura di € 1.500,00 ed e), per € 500,00, alla impostazione e implementazione della chat sul sito, come da fattura748 del
29.10.2021 (cfr. all. 23 della produzione documentale effettuata dall'attrice in data
24.04.2023) nonché della somma di € 907,00 oltre IVAper l'inserimento sul sito della landing page in tema panettoni, come da fattura n. 834/2021 (cfr. all. 24 della produzione documentale effettuata dall'attrice in data 24.04.2023).
pagina 8 di 14 Premesso che i corrispettivi unitari richiesti corrispondono a quelli pattuiti tra le parti, secondo quanto sopra esposto, va ora valutato quanto affermato dalla convenuta, che ha negato di essere tenuta al relativo pagamento in quanto compensi richiesti a fronte di prestazioni ineseguite.
3. Invero, in proposito va rilevato che parte attrice ha depositato documentazione da cui risulta la creazione della prima landing page, riferita alla linea caffè capsule
Nespresso, e il relativo invio alla convenuta con email del 26.10.2021, unitamente alla successiva email del 29.10.2021, da cui emerge che tale pagina era stata creata anche per le altre cinque linee, Espresso, Bialetti, AZ a modo mio, Dolce gusto e AZ firma, atteso che erano stati trasmessi i relativi link (cfr. all. 1, 2 e
3 della produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023).
Considerato che, in corso di causa, non sono state sollevate specifiche contestazioni in ordine alla recezione di tali email, contenenti dei link, che, quindi, consentivano di accedere alle landing page, va rilevato che si tratta di un lavoro esaurito per il quale l'attrice ha maturato il diritto ad un compenso di € 1.800,00 oltre IVA, pari a € 300,00 per ogni pagina, secondo quanto concordato.
4. A tale importo va aggiunta la somma di € 900,00 oltre IVA, riferita a tre ulteriori landing page realizzate sul tema panettoni come da documentazione in atti, in ciò valutati anche gli esiti della prova testimoniale espletata.
Si tratta, infatti, di tre pagine web create dall'attrice e rese disponibili alla controparte.
pagina 9 di 14 Rileva sul punto la corrispondenza versata in atti, da cui risulta che Tes_2
in data 11.11.2021, preso atto di quanto evidenziato dalla controparte in
[...] ordine alla creazione delle landing page riferita all'area gourmet panettoni aveva chiesto se era possibile il “lancio” per il 18.11.2021 e da cui emerge che con email del 16.11.2021 l'attrice aveva trasmesso alla controparte i link di accesso alle tre pagine promo riferite alle promozioni di , con la precisazione “in ciascuna Pt_2 delle tre pagine è possibile per l'utente selezionare i panettoni a scelta” e aveva chiesto conferma in modo da creare i tre box in homepage con inserimento dei relativi link (cfr. all. 10, 11 e 12 della produzione documentale di parte attrice del
24.04.2023).
Sul punto, la teste ha ricordato che la creazione di queste 3 landing page Tes_1 aggiuntive era stata voluta dallo che voleva attivare una campagna CP_1 promozionale natalizia, che aveva premura fosse realizzata, atteso l'avvicinarsi delle festività e che ha ricordato che i link trasmessi alla convenuta “portavano direttamente alla pagina sul sito. Ricordo che si andò subito in pubblicazione perché era urgente promuovere i panettoni prima di Natale” (cfr deposizioni rese all'udienza del 3 luglio 2024).
Si tratta, anche in questo caso, di una attività esaurita per la quale è dovuto il compenso di € 900,00, che corrisponde alla somma di € 300,00 per ciascuna landing page secondo quanto concordato.
Viceversa, non è dovuta la somma di € 7,00 per spese incasso che non è chiaro a cosa si riferisca.
pagina 10 di 14 5. E' stata altresì depositata la documentazione relativa alla campagna google ads, costituita, in primo luogo, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti agli inizi di novembre 2021, da cui emerge l'approvazione espressa della società convenuta per gli annunci elaborati dalla controparte e l'apertura del relativo account con caricamento dei dati per la fatturazione (cfr. all. da 5 a 9 della produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023). Tale circostanza è stata riferita anche dalla teste capace a deporre, della cui attendibilità non si ha Testimone_3 motivo di dubitare, la quale ha confermato di aver mandato all'attrice l'email alla quale erano allegati i banner da pubblicare, unitamente al testo degli annunci riportato in un file excel allegato alla email, e ha precisato che l'account era stato aperto da tale , al quale l'attrice si era rivolta atteso che, a tal fine, era Per_1 necessaria la certificazione come google partner. La teste ha, anche, confermato di aver creato le landing page unitamente alla squadra di precisando di Parte_3 averle caricate sul sito, tanto ciò vero che erano stati trasmessi alla cliente i relativi link. La medesima teste ha riferito che, caricato il materiale sul sito e ricevuta l'approvazione del cliente, si era rivolta alla per caricare tutto sulla Per_1 piattaforma google, precisando di aver, poi, ricevuto dalla il materiale Per_1 necessario per monitorare l'andamento della campagna pubblicitaria nei primi cinque mesi, anche esaminando le visualizzazioni. Anche la teste ha Tes_1 ricordato la campagna in esame e, in particolare, l'invio dei banner, in cui era riportata la grafica della campagna pubblicitaria, e le parole chiave, che erano state individuate all'esito di una ricerca su internet, e che ha ricordato di aver studiato il report ricevuto da google, la cui disamina era funzionale ad apportare delle modifiche alla campagna pubblicitaria (cfr. deposizioni rese all'udienza del
3.07.2024).
pagina 11 di 14 Gli esiti della prova testi trovano del resto conferma anche nell'ulteriore documentazione versata in atti, quale il grafico riferito ai primi cinque giorni della campagna promozionale google ads (cfr. all. 14 della produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023) nonché nella fattura emessa dalla , Per_1 specificamente riferita al set up e configurazione smartupp su sito caffe scionti.com
(cfr. all. 26 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.pc.. di parte attrice).
Ne consegue che è dovuta la somma di € 1.000,00 oltre IVA per il set upp della campagna google ads, trattandosi anche in tal caso di una prestazione completamente esaurita.
6. Ritiene, invece, questo giudice di non poter riconoscere la somma di € 1.500,00 richiesta per la gestione della campagna in esame.
Infatti, se è vero che la email del 24.11.2021 non può essere intesa come un atto di recesso dal rapporto contrattuale, non contenendo un'inequivoca manifestazione di volontà in tal senso, essendosi limitato a manifestare il suo Parte_4 disappunto per il costo del “pay” e per i risultati raggiunti (cfr. all. 3 di parte convenuta), tanto ciò vero che erano proseguiti i rapporti tra le parti (cfr. all. da 16
a 22 della produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023), è altresì vero che non risulta provata un'attività specificamente sostanziatasi nella gestione della predetta campagna pubblicitaria, a nulla rilevando le ulteriori fatture emesse dalla versate in atti in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma Per_1
c.p.c. della pare istante, che non vi sono elementi per riferire ad un'attività di gestione della campagna pubblicitaria in parola, svolta in favore della convenuta, in ciò valutata l'inammissibilità della generica prova orale a tal fine articolata (cfr. cap. 30 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in cui non è specificamente indicato in cosa sia consistita l'attività in questione).
pagina 12 di 14 7.A tale ultimo proposito, va considerato che dall'istruttoria espletata è emersa la richiesta di interventi di modifiche del sito per aggiornamento prezzi (cfr. all. 16,
18, 20, 21 e 22 alla produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023).
Tuttavia, attesa la genericità della prova orale articolata sul punto al cap. 21 della memoria istruttoria, non essendovi elementi per ritenere che l'attrice aveva dato seguito alle richieste ricevute versate in atti, non può essere riconosciuto il compenso, concordato nella misura di € 380,00, riferito ad un anno di attività.
8. Infine, dalla documentazione in atti risulta che con email dell'11.11.2021 parte attrice aveva invitato la convenuta ad una call di formazione sulla chat per il
17.11.2021, cui la aveva manifestato interesse (cfr. Controparte_1 all. 10 e 11 alla produzione del 24.04.2023) e, successivamente, era stata installata la chat sul sito con un agente attivo, (cfr. all. 19 alla produzione Testimone_2 del 24.04.2023), così che è dovuto anche il compenso di € 500,00 oltre IVA pattuito per tale attività.
9. In definitiva, quindi, la convenuta, che è pacifico non aver corrisposto alcun acconto alla va condannata al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 4.200,00 oltre IVA e interessi da computarsi al tasso legale, atteso il tenore della richiesta avanzata, dal 3.02.2022, quale data di costituzione in mora, decorsi venti giorni dalla pec del 13.01.2022 (cfr. all. 7 all'atto introduttivo), che la convenuta non ha specificamente contestato in corso di causa aver ricevuto.
10. Le spese di lite, liquidate ai valori medi di cui al DM 55/2014, in ragione del valore dell'accolto, seguono la soccombenza.
11. L'accoglimento parziale della domanda esclude il carattere temerario delle difese svolte
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 • condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 4.200,00 oltre IVA e Parte_1 interessi al tasso legale dal 3.02.2022 al saldo;
• condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in €
145,5 per spese ed € 2.552,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Roma, 24 novembre 2025
Il Giudice
MA VI CO
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa MA VI
CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 58976/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Cesare Beccaria, n. 5, presso lo studio dell'avv. Emanuele Kohler e dell'Abogado Alessio Franconi, che la rappresentano e difendono come da procura depositata in via telematica, unitamente all'atto introduttivo attrice –
E
pagina 1 di 14 in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Efeso, n. 34, presso lo studio dell'avv. Vanessa Martini, che la rappresenta e difende, come da procura depositata in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta opposta -
Oggetto: altri contratti
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 7.424,6 oltre interessi di mora e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Parte convenuta ha chiesto la revoca dell'ordinanza con cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza rinvio per l'escussione dei testi GE e da CP_1 considerarsi ritualmente citati e, in subordine, si è riportata alle conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.pc., insistendo nella richiesta di rigetto della domanda
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 14 1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ha chiesto la Parte_1 condanna della al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma di € 7.424,6 oltre interessi di mora, quale corrispettivo dovutole, in forza del contratto concluso con la convenuta, che l'aveva incaricata di creare una landing page del suo sito web, con predisposizione di una campagna di marketing tramite servizi google ads, evidenziando di aver richiesto un acconto di € 1.256,00, prima di procedere alla realizzazione delle attività di cui era stata incaricata e che la controparte le aveva inviato un documento, che mostrava l'esecuzione di un bonifico con inserimento del relativo CRO, rivelatosi falso, atteso che nessuna somma era stata accreditata sul suo conto corrente.
La evocata in giudizio per l'udienza del Controparte_1
18.04.2021, si è costituita con comparsa depositata il 6.04.2021, chiedendo il rigetto della domanda per non essere tenuta ad alcun pagamento nei confronti della controparte.
Nel dettaglio la convenuta, dopo aver confermato la stipula del contratto posto dalla a fondamento della domanda proposta, ha riferito Parte_1 che l'attrice erroneamente aveva parlato di una falsificazione del documento attestante l'esecuzione di un bonifico, che, diversamente da quanto sostenuto ex adverso, non riportava il codice CRO, ma il codice TNT, che attestava l'inoltro della richiesta di bonifico, poi, non andata a buon fine per un problema tecnico o per errore.
La convenuta, quindi, ha evidenziato che dopo aver concluso il contratto con la aveva manifestato a quest'ultima il suo disappunto per Parte_1
l'organizzazione del lavoro svolto e per gli eccessivi costi del pay, pari a € 0,75, risolvendo il rapporto contrattuale, con la conseguenza che nulla era dovuto per le fatture emesse dalla controparte, riferite a prestazioni non eseguite.
pagina 3 di 14 Nel dettaglio ha osservato che le era stata chiesta la somma di € 1.800,00, quale canone annuale di assistenza, nonostante l'interruzione del rapporto a far tempo dal
24.11.2021, così come le era stato chiesto il compenso per google ads e per la gestione di tre mesi di una campagna pubblicitaria, nonostante la campagna non fosse stata avviata, così come non era stata inserita sul sito la landing page in tema panettoni.
2.Tanto esposto va preliminarmente evidenziato che non può darsi seguito alla richiesta avanzata dalla convenuta di remissione della causa sul ruolo per procedere all'escussione dei testi GE e CP_1
Al riguardo va, infatti, considerato che, con ordinanza del 20.01.2024, questo giudice ha ammesso le prove orali articolate dalle parti e ha rinviato la causa all'udienza del 3 luglio 2024 per l'escussione dei testi ammessi. Alla predetta udienza del 3 luglio 2024 sono stati escussi i soli testi di parte attrice presenti, in quanto i testimoni della convenuta non si sono presentati, con rinvio della causa all'udienza del 27.11.2024, per la quale la ha Controparte_1 provveduto a intimare i testi con email del 10.11.2024. I testi non si sono presentati neanche a tale udienza, giustificando la loro assenza in ragione di un malore che aveva colpito la figlia dello così da essersi recati entrambi in ospedale. CP_1
pagina 4 di 14 Tanto premesso, si osserva che, come evidenziato nell'ordinanza del 7 aprile 2025,
l'art. 250 c.p.c., nel testo vigente alla data di intimazione dei testimoni di cui si discute, prevedeva che “L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti. L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso
l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax”.
Ciò posto va, in primo luogo, evidenziato che la norma di cui al terzo comma dell'art. 250 c.p.c., che viene in rilievo nel caso di specie, considerato che l'intimazione dei testimoni è stata effettuata dal legale della società convenuta, è stata introdotta dall'art. 25 della legge n. 183 del 12.11.2011, che ha modificato il testo previgente, a mente del quale “L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”.
Invero, il solo fatto che il legislatore sia intervenuto per modificare la norma in commento, eliminando la possibilità di citare i testi a mezzo di un messaggio email, mantenendo la sola posta elettronica certificata, è di per sé sufficiente ad escludere che la citazione dei testimoni possa avvenire con tale modalità.
pagina 5 di 14 Sul punto va, quindi, evidenziato che, come rilevato nella citata ordinanza del 7 aprile 2025, la Corte di legittimità ha chiarito che “l'intimazione dei testi, per la delicatezza del compito cui gli stessi sono chiamati e per le sanzioni in caso di mancata comparizione degli stessi (cfr. art. 103 disp. att.), deve avvenire secondo lo schema previsto dal codice di rito”, in ciò peraltro valutato che l'art. 255 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di “ordinare una nuova intimazione” o di “disporne
l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva”, sempre che si tratti, per espressa previsione legislativa, di testimone “regolarmente intimato” (cfr. Cass.
n. 39372 del 10.12.2021).
Deve, pertanto, ritenersi non consentita una citazione effettuata con una mail, quale modalità diversa rispetto a quelle previste dal codice di rito, non equiparabile a una pec, che presuppone che il destinatario sia munito di un indirizzo di posta certificata, che, sola, garantisce la provenienza del messaggio, la sua effettiva ricezione e autenticità, oltre alla data certa, e assicura una maggiore solennità nell'intimazione, in linea con l'importanza del ruolo assunto dal teste e con le conseguenze della mancata comparizione.
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del fatto che i testi avrebbero risposto con altre email, dapprima per confermare la recezione della intimazione, e, poi, per spiegare le ragioni della mancata comparizione.
Valgono, invero, rispetto a tali email le stesse considerazioni sopra svolte in ordine al fatto che si tratta di strumenti di comunicazione, che non garantiscono la provenienza del messaggio, la sua autenticità e la data certa.
pagina 6 di 14 Inoltre, non può ritenersi che, in ragione di tali comunicazioni, sia sanata la nullità della citazione a mezzo email, effettuata in una forma diversa da quelle prescritte dal codice di rito, per raggiungimento dello scopo. Lo scopo della norma di cui all'art. 250 c.p.c. è, infatti, quello di far comparire i testi all'udienza, in cui devono essere escussi, con la conseguenza che solo la loro presentazione, anche se spontanea o su mero invito verbale, assicura il raggiungimento dello scopo così da essere equiparabile all'intimazione nelle forme prescritte dal codice di rito.
E', infatti, evidente che un'intimazione verbale di un teste non potrebbe essere sanata da una dichiarazione resa dal teste medesimo, quand'anche avente certa provenienza, di averla ricevuta e di non poter comparire in udienza.
3. Tanto premesso si osserva che è pacifico e documentale che le parti avevano concluso un contratto, con cui l'attrice era stata incaricata di creare, in favore della controparte, sei pagine web cd landing page per campagne pubblicitarie Nespresso,
Dolcegusto, AZ mio, AZ firma, Espresso Point e Bialetti, al CP_2 costo di € 300,00 ciascuna;
la realizzazione di una campagna pubblicitaria google ads, in cui gli annunci appaiono sulla rete di google, con scelta del set delle parole chiave, per una campagna pay – per – click da effettuare, con tecnici certificati google per un costo di € 1.000,00; per la gestione di tale campagna per tre mesi per un costo mensile di € 500,00 per campagna di visibilità pay – per – click e di €
2.888,00 per la gestione della campagna effettuata dai tecnici google, la realizzazione di una chat in real time da inserire sul sito e .commerce così da migliorare gli acquisti on line, per un costo complessivo di € 75,00, riferito alle licenze per tre agenti, unitamente ad un costo di implementazione della chat di €
500,00, per un costo complessivo di € 13.539,00 oltre IVA (cfr. all. 4 costituito dal preventivo firmato per accettazione dalla società convenuta nonché all. 3a, 3b e 3c al ricorso).
pagina 7 di 14 Dall'istruttoria espletata è, quindi, emerso che successivamente alla stipula del contratto la aveva chiesto all'attrice di curare Controparte_3
l'attività di gestione e manutenzione delle pagine web del suo sito così da poterle aggiornare, concordando, per tale servizio di assistenza per otto ore al giorno, un canone annuo di € 380,00 oltre IVA (cfr. deposizione resa, all'udienza del 3 luglio
2024, dalla teste capace a deporre, della cui attendibilità non si Testimone_1 ha motivo di dubitare, la quale ha riferito “posso dire che la convenuta avanzava ad diverse richieste, quale quella di cui ho detto sull'aggiornamento dei CP_4 prezzi o anche la richiesta di inserimento di gift card. Allora poiché si trattava di richieste aggiuntive che ci impegnavano ho sentito e gli ho detto Testimone_2 che per questo tipo di attività di aggiornamento del sito era necessario pagare un canone aggiuntivo che è quello che mi si chiede. Era il canone che praticavamo ai nostri clienti quando richiedevano servizi aggiuntivi di aggiornamento e gestione del dominio anche per problemi tecnici e lui mi disse che andava bene, che €
380,00 non era nulla e si doveva fare quanto richiesto”).
Invero, con la domanda introduttiva di giudizio la parte istante ha chiesto il pagamento della somma di € 5.180 oltre IVA, riferito a) alla creazione delle sei pagine web per le campagne pubblicitarie sopra indicate, in ragione di € 1.800,00,
b) al canone annuo di € 380,00 per l'assistenza aggiuntiva, c) al set up della campagna google ads per € 1.000,00, d) alla gestione per tre mesi della campagna di visibilità pay – per click, nella misura di € 1.500,00 ed e), per € 500,00, alla impostazione e implementazione della chat sul sito, come da fattura748 del
29.10.2021 (cfr. all. 23 della produzione documentale effettuata dall'attrice in data
24.04.2023) nonché della somma di € 907,00 oltre IVAper l'inserimento sul sito della landing page in tema panettoni, come da fattura n. 834/2021 (cfr. all. 24 della produzione documentale effettuata dall'attrice in data 24.04.2023).
pagina 8 di 14 Premesso che i corrispettivi unitari richiesti corrispondono a quelli pattuiti tra le parti, secondo quanto sopra esposto, va ora valutato quanto affermato dalla convenuta, che ha negato di essere tenuta al relativo pagamento in quanto compensi richiesti a fronte di prestazioni ineseguite.
3. Invero, in proposito va rilevato che parte attrice ha depositato documentazione da cui risulta la creazione della prima landing page, riferita alla linea caffè capsule
Nespresso, e il relativo invio alla convenuta con email del 26.10.2021, unitamente alla successiva email del 29.10.2021, da cui emerge che tale pagina era stata creata anche per le altre cinque linee, Espresso, Bialetti, AZ a modo mio, Dolce gusto e AZ firma, atteso che erano stati trasmessi i relativi link (cfr. all. 1, 2 e
3 della produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023).
Considerato che, in corso di causa, non sono state sollevate specifiche contestazioni in ordine alla recezione di tali email, contenenti dei link, che, quindi, consentivano di accedere alle landing page, va rilevato che si tratta di un lavoro esaurito per il quale l'attrice ha maturato il diritto ad un compenso di € 1.800,00 oltre IVA, pari a € 300,00 per ogni pagina, secondo quanto concordato.
4. A tale importo va aggiunta la somma di € 900,00 oltre IVA, riferita a tre ulteriori landing page realizzate sul tema panettoni come da documentazione in atti, in ciò valutati anche gli esiti della prova testimoniale espletata.
Si tratta, infatti, di tre pagine web create dall'attrice e rese disponibili alla controparte.
pagina 9 di 14 Rileva sul punto la corrispondenza versata in atti, da cui risulta che Tes_2
in data 11.11.2021, preso atto di quanto evidenziato dalla controparte in
[...] ordine alla creazione delle landing page riferita all'area gourmet panettoni aveva chiesto se era possibile il “lancio” per il 18.11.2021 e da cui emerge che con email del 16.11.2021 l'attrice aveva trasmesso alla controparte i link di accesso alle tre pagine promo riferite alle promozioni di , con la precisazione “in ciascuna Pt_2 delle tre pagine è possibile per l'utente selezionare i panettoni a scelta” e aveva chiesto conferma in modo da creare i tre box in homepage con inserimento dei relativi link (cfr. all. 10, 11 e 12 della produzione documentale di parte attrice del
24.04.2023).
Sul punto, la teste ha ricordato che la creazione di queste 3 landing page Tes_1 aggiuntive era stata voluta dallo che voleva attivare una campagna CP_1 promozionale natalizia, che aveva premura fosse realizzata, atteso l'avvicinarsi delle festività e che ha ricordato che i link trasmessi alla convenuta “portavano direttamente alla pagina sul sito. Ricordo che si andò subito in pubblicazione perché era urgente promuovere i panettoni prima di Natale” (cfr deposizioni rese all'udienza del 3 luglio 2024).
Si tratta, anche in questo caso, di una attività esaurita per la quale è dovuto il compenso di € 900,00, che corrisponde alla somma di € 300,00 per ciascuna landing page secondo quanto concordato.
Viceversa, non è dovuta la somma di € 7,00 per spese incasso che non è chiaro a cosa si riferisca.
pagina 10 di 14 5. E' stata altresì depositata la documentazione relativa alla campagna google ads, costituita, in primo luogo, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti agli inizi di novembre 2021, da cui emerge l'approvazione espressa della società convenuta per gli annunci elaborati dalla controparte e l'apertura del relativo account con caricamento dei dati per la fatturazione (cfr. all. da 5 a 9 della produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023). Tale circostanza è stata riferita anche dalla teste capace a deporre, della cui attendibilità non si ha Testimone_3 motivo di dubitare, la quale ha confermato di aver mandato all'attrice l'email alla quale erano allegati i banner da pubblicare, unitamente al testo degli annunci riportato in un file excel allegato alla email, e ha precisato che l'account era stato aperto da tale , al quale l'attrice si era rivolta atteso che, a tal fine, era Per_1 necessaria la certificazione come google partner. La teste ha, anche, confermato di aver creato le landing page unitamente alla squadra di precisando di Parte_3 averle caricate sul sito, tanto ciò vero che erano stati trasmessi alla cliente i relativi link. La medesima teste ha riferito che, caricato il materiale sul sito e ricevuta l'approvazione del cliente, si era rivolta alla per caricare tutto sulla Per_1 piattaforma google, precisando di aver, poi, ricevuto dalla il materiale Per_1 necessario per monitorare l'andamento della campagna pubblicitaria nei primi cinque mesi, anche esaminando le visualizzazioni. Anche la teste ha Tes_1 ricordato la campagna in esame e, in particolare, l'invio dei banner, in cui era riportata la grafica della campagna pubblicitaria, e le parole chiave, che erano state individuate all'esito di una ricerca su internet, e che ha ricordato di aver studiato il report ricevuto da google, la cui disamina era funzionale ad apportare delle modifiche alla campagna pubblicitaria (cfr. deposizioni rese all'udienza del
3.07.2024).
pagina 11 di 14 Gli esiti della prova testi trovano del resto conferma anche nell'ulteriore documentazione versata in atti, quale il grafico riferito ai primi cinque giorni della campagna promozionale google ads (cfr. all. 14 della produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023) nonché nella fattura emessa dalla , Per_1 specificamente riferita al set up e configurazione smartupp su sito caffe scionti.com
(cfr. all. 26 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.pc.. di parte attrice).
Ne consegue che è dovuta la somma di € 1.000,00 oltre IVA per il set upp della campagna google ads, trattandosi anche in tal caso di una prestazione completamente esaurita.
6. Ritiene, invece, questo giudice di non poter riconoscere la somma di € 1.500,00 richiesta per la gestione della campagna in esame.
Infatti, se è vero che la email del 24.11.2021 non può essere intesa come un atto di recesso dal rapporto contrattuale, non contenendo un'inequivoca manifestazione di volontà in tal senso, essendosi limitato a manifestare il suo Parte_4 disappunto per il costo del “pay” e per i risultati raggiunti (cfr. all. 3 di parte convenuta), tanto ciò vero che erano proseguiti i rapporti tra le parti (cfr. all. da 16
a 22 della produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023), è altresì vero che non risulta provata un'attività specificamente sostanziatasi nella gestione della predetta campagna pubblicitaria, a nulla rilevando le ulteriori fatture emesse dalla versate in atti in allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma Per_1
c.p.c. della pare istante, che non vi sono elementi per riferire ad un'attività di gestione della campagna pubblicitaria in parola, svolta in favore della convenuta, in ciò valutata l'inammissibilità della generica prova orale a tal fine articolata (cfr. cap. 30 della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in cui non è specificamente indicato in cosa sia consistita l'attività in questione).
pagina 12 di 14 7.A tale ultimo proposito, va considerato che dall'istruttoria espletata è emersa la richiesta di interventi di modifiche del sito per aggiornamento prezzi (cfr. all. 16,
18, 20, 21 e 22 alla produzione documentale di parte attrice del 24.04.2023).
Tuttavia, attesa la genericità della prova orale articolata sul punto al cap. 21 della memoria istruttoria, non essendovi elementi per ritenere che l'attrice aveva dato seguito alle richieste ricevute versate in atti, non può essere riconosciuto il compenso, concordato nella misura di € 380,00, riferito ad un anno di attività.
8. Infine, dalla documentazione in atti risulta che con email dell'11.11.2021 parte attrice aveva invitato la convenuta ad una call di formazione sulla chat per il
17.11.2021, cui la aveva manifestato interesse (cfr. Controparte_1 all. 10 e 11 alla produzione del 24.04.2023) e, successivamente, era stata installata la chat sul sito con un agente attivo, (cfr. all. 19 alla produzione Testimone_2 del 24.04.2023), così che è dovuto anche il compenso di € 500,00 oltre IVA pattuito per tale attività.
9. In definitiva, quindi, la convenuta, che è pacifico non aver corrisposto alcun acconto alla va condannata al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 4.200,00 oltre IVA e interessi da computarsi al tasso legale, atteso il tenore della richiesta avanzata, dal 3.02.2022, quale data di costituzione in mora, decorsi venti giorni dalla pec del 13.01.2022 (cfr. all. 7 all'atto introduttivo), che la convenuta non ha specificamente contestato in corso di causa aver ricevuto.
10. Le spese di lite, liquidate ai valori medi di cui al DM 55/2014, in ragione del valore dell'accolto, seguono la soccombenza.
11. L'accoglimento parziale della domanda esclude il carattere temerario delle difese svolte
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 13 di 14 • condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 4.200,00 oltre IVA e Parte_1 interessi al tasso legale dal 3.02.2022 al saldo;
• condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in €
145,5 per spese ed € 2.552,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Roma, 24 novembre 2025
Il Giudice
MA VI CO
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