Sentenza 18 dicembre 2023
Massime • 1
Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/2023, n. 35287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35287 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15.7.2011 ed è entrato in vigore in data 6.7.2011, mentre il citato art. 29 d.lgs. n. 150 del 1.9.2011 è entrato in vigore successivamente cioè il 6.10.2011. Pertanto, il legislatore del d.lgs. n. 150/2011, se avesse voluto estendere la previsione (ex art. 29, comma 3) del termine di trenta giorni a pena di «inammissibilità» per la contestazione dell’indennità liquidata nel decreto di acquisizione ex art. 42-bis t.u., avrebbe potuto farlo ma non l’ha fatto;
per altro verso, lo stesso art. 42-bis (e già l’art. 43 t.u. in vigore sin dal 2001 fino alla sentenza costituzionale n. 293 dell’8.10.2010), se avesse voluto imporre al soggetto attinto dal decreto di acquisizione di proporre l’opposizione alla stima dell’indennità in un termine di 7 di 13 «decadenza», avrebbe potuto (e dovuto) richiamare l’art. 54, comma 2, t.u. ma non l’ha fatto (ubi lex tacuit noluit). Come rilevato dal Procuratore Generale «uno degli argomenti a sostegno della applicabilità del termine breve di decadenza di cui all’art. 29 d.lgs. 150/2011, pertanto, viene meno». bb) La natura indennitaria che accomuna il credito pecuniario del soggetto attinto dalla espropriazione ordinaria e dal decreto di acquisizione ex art. 42-bis è stata opportunamente valorizzata dalle Sezioni Unite (nelle sentenze succitate del 2016 e 2018) al solo fine di giustificare l’attrazione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza funzionale della Corte d’appello quale giudice delle indennità in materia, pur in deroga al doppio grado del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 1313/1990, n. 1691/1988), ma senza ulteriori implicazioni e valutazioni circa il regime processuale delle azioni relative alla contestazione e/o determinazione delle indennità ex art. 42-bis. cc) A proposito della comune natura espropriativa o ablativa della espropriazione ordinaria e dell’istituto di cui all’art. 42-bis, la Corte costituzionale (sentenza n. 71/2015) ha invitato a fare «applicazione della norma [art. 42-bis] come extrema ratio, escludendo che essa possa costituire una semplice alternativa ad una procedura espropriativa condotta “in buona e debita forma”, come imposto, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte EDU” e precisando che “l’adozione dell’atto acquisitivo è consentita esclusivamente allorché costituisca l’extrema ratio per la soddisfazione di “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, come recita lo stesso art. 42-bis del t.u. delle espropriazioni» (sulla stessa linea è il Cons. di Stato, ad. pl., n. 4/2020 che evidenzia la natura sui generis dell’istituto; sez. IV, n. 5812/2020, n. 3905/2016). Ed allora, è arduo ipotizzare una completa assimilazione delle due discipline sino al punto di applicare un termine di decadenza non previsto specificamente 8 di 13 dalla legge all’azione volta a contestare il quantum dell’indennizzo liquidato ex art. 42-bis, con effetti negativi per la tutela di un diritto costituzionale, qual è il diritto di proprietà anche in materia espropriativa (art. 41 Costituzione), in contrasto con il principio che vieta interpretazioni in via estensiva e analogica delle disposizioni che condizionano l’esercizio del diritto di azione (artt. 24 e 113 Costituzione) al rispetto di termini a pena di decadenza e inammissibilità (in generale, ex plurimis, Cass. n. 34110/2023, n. 23173/2023, n. 30490/2021, n. 8964/2021, n. 26845/2020, n. 580/2017, n. 26085/2016). 3.2.- Ad escludere la praticabilità dell’opposto indirizzo interpretativo è anche l’ulteriore constatazione che il termine di decadenza o inammissibilità ex art. 29 d.lgs. n. 150/2011 si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all’istituto dell’acquisizione cd. sanante (Cass. n. 11687/2020). Occorrerebbe quantomeno dimostrare che il termine previsto per l’uno (espropriazione ordinaria) si possa adattare all’altro procedimento amministrativo (ex art. 42-bis), poiché altrimenti non si realizzerebbe la postulata assimilazione di disciplina tra istituti similari, ma la indebita creazione, senza una base normativa, di un regime processuale nuovo e diverso (per la contestazione del quantum liquidato nel decreto acquisitivo) che avrebbe solo le sembianze di quello previsto dall’art. 54 t.u. per la espropriazione ordinaria. In particolare, secondo un consolidato orientamento (ex plurimis, Cass. n. 21225/2019, n. 3074/2018, n. 23311/2018, n. 5517/2017), in tema di espropriazione ordinaria per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima ‒ secondo l’art. 54 t.u. (vd. già gli artt. 20, comma 4, legge n. 865/1971 e 51, comma 2, legge n. 2359/1865) e nel sistema attuale, regolato dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 ‒ opera solo in presenza di una stima definitiva 9 di 13 dell’indennità, sicché, in mancanza, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile nel termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio (corrisponde al diritto vivente la facoltà di adire il giudice ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio anche prima della stima definitiva e, comunque, prima che inizi a decorrere il distinto termine perentorio di opposizione previsto all’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011). Tale orientamento si fonda soprattutto sul rilievo che all’espropriato è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità di espropriazione: la «opposizione» alla stima che è soggetta al termine decadenziale in presenza di una indennità definitiva calcolata dalla Commissione provinciale (cfr., ora, l’art. 41 dPR n. 327/2001) e l’azione per «la determinazione giudiziale» del giusto indennizzo ove sia stata soltanto offerta (o depositata) dall’espropriante l’indennità provvisoria, nel qual caso non è possibile ritenere che debba essere proposta la «opposizione» nel termine decadenziale, poiché la «stima» seppur comunicata non può dirsi avvenuta e, di conseguenza, non possono venire in rilievo termini e comunicazioni che ne presuppongono l’esistenza (nel senso che un termine di decadenza non possa decorrere dalla eventuale comunicazione di una indennità provvisoria cfr., ex plurimis, con riferimento al precedente regime, Cass. n. 28520/2019, n. 22577/2014, n. 17351/2002). Si comprendono le ragioni a sostegno dell’affermazione secondo cui all’ente espropriante è imposto di procedere alla determinazione dell’indennità di espropriazione (ordinaria) in via provvisoria con l’avvio di un subprocedimento disciplinato dagli artt. 20 ss. t.u., essendo la previsione di una precedente fase amministrativa di liquidazione idonea a giustificare la proponibilità della domanda per «la determinazione giudiziale dell’indennità» ex art. 54, comma 1, t.u. (cfr. Cass. n. 3891/2021), mentre solo nel caso in cui sia 10 di 13 determinata (con l’intervento di organi tecnici terzi) e comunicata l’indennità definitiva di esproprio inizia a decorrere il termine «decadenziale» di trenta giorni per l’opposizione («dalla notifica della stima peritale» se successiva al decreto di esproprio), ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011. Nel procedimento speciale di cui all’art. 42-bis, invece, non è previsto l’intervento del collegio peritale né della Commissione provinciale e ciò per una scelta di politica legislativa collegata ad una ratio di economia procedimentale, stante la natura dell’istituto di procedimento semplificato che riunisce la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio, con la conseguenza che la stima contenuta nel decreto di acquisizione non può ritenersi definitiva nell’accezione in cui è configurata dal diritto vivente che considera tale solo quella emessa ai sensi degli artt. 21 e 41 t.u. Ciò ostacola l’integrale equiparazione quoad effectum dell’un procedimento (speciale) all’altro (ordinario). Il suggestivo parallelismo che potrebbe configurarsi con il decreto di esproprio (che può essere emesso purché «sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l’indennità di esproprio», art. 8 t.u.) non è utile allo scopo di porre a carico del privato l’onere di impugnare (nel termine perentorio decorrente dalla notifica del decreto di acquisizione ex art. 42-bis) una stima (ivi contenuta) che non può dirsi definitiva per le ragioni dette (è significativo anche il richiamo nel comma 4 dell’art. 42-bis all’art. 20, comma 14, t.u. in tema di determinazione provvisoria dell’indennità e deposito delle somme dovute), ma giustifica la proponibilità dell’azione per la determinazione giudiziale dell’indennità nel termine ordinario di prescrizione a decorrere dalla notifica del decreto stesso, analogamente a quanto accade nella espropriazione ordinaria rispetto all’adozione (o notificazione) del decreto di espropriazione. 11 di 13 Pertanto, all’applicazione in via di interpretazione estensiva del termine a pena di inammissibilità di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 all’azione diretta a contestare il quantum dell’indennizzo liquidato nel decreto ex 42-bis, in forza di un’astratta finalità di omologazione degli istituti espropriativi, è di ostacolo la diversità strutturale dei relativi procedimenti, essendo il suddetto termine riferibile, nell’espropriazione ordinaria, alla «opposizione» a stime configurabili come definitive nell’accezione formale e garantista di cui si è detto, caratteristica di cui è priva la stima contenuta nel decreto ex art. 42-bis. In conclusione, dev’essere enunciato il seguente principio: il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del dPR n. 327 del 2001 e, poi, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011 per la opposizione alla stima definitiva della indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione della determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del dPR n. 327/2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiedere la determinazione giudiziale delle indennità nel termine ordinario di prescrizione;
ciò sia perché l’art. 29 del d.lgs. n. 150 del 1.9.2011 (entrato in vigore il 6.10.2011) non contiene richiami all’istituto di cui al già vigente art. 42-bis (entrato in vigore in data 6.7.2011 per effetto del d.l.
6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15.7.2011) e, per altro verso, l’art. 42-bis non contiene alcun richiamo all’art. 54 dPR n. 327/2001 (che già prevedeva la «decadenza»), non essendo consentite interpretazioni in via estensiva e analogica delle disposizioni che condizionano l’esercizio del diritto di azione (artt. 24 e 113 Costituzione) al rispetto di termini a pena di decadenza e inammissibilità non previsti specificamente dalla legge;
sia perché la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione ex 12 di 13 art. 42-bis è stata valorizzata al solo fine di giustificare la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza funzionale della Corte d’appello, quale giudice delle indennità in materia, senza, perciò solo, comportare neppure implicitamente l’estensione integrale del regime processuale proprio dei giudizi in tema di indennità di esproprio ai giudizi relativi alle indennità ex art. 42- bis;
sia in considerazione della diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi (quello ex art. 42-bis è configurato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa come «extrema ratio» e «sui generis») e del fatto che il termine di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 è applicabile, nella espropriazione ordinaria, all’opposizione alla stima definitiva che è configurabile solo all’esito del procedimento formalizzato e garantista di cui agli art. 21 e 41 dPR n. 327/2001, non previsto per la determinazione delle indennità ex art. 42-bis liquidate dall’amministrazione emittente il decreto di acquisizione. 4.- Il secondo motivo, con il quale il Comune di OL denuncia il vizio di ultrapetizione per avere liquidato l’intera indennità, relativa al compendio indiviso, a favore di una sola comproprietaria (signora EL), è infondato. L’ordinanza impugnata ha fatto applicazione dei principi enunciati in caso di espropriazione dei beni indivisi, secondo cui l’opposizione del singolo comproprietario alla stima dell’indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l’indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità – nella specie l’ordinanza impugnata ha precisato che l’indennità liquidata è «da corrispondersi ai signori EL per effetto dell’acquisizione sanante del compendio indiviso di loro proprietà» – e non alle singole quote spettanti ai compartecipi (cfr. Cass. n. 31177/2017), non ricorrendo neppure 13 di 13 una ipotesi di litisconsorzio necessario (processuale) tra i comproprietari (cfr. Cass. n. 15780 del 2019, n. 6873/2011). 5.- Il ricorso è rigettato. Le spese devono essere compensate, in considerazione della novità della questione controversa all’epoca d’introduzione del giudizio di cassazione e delle divergenti indicazioni giurisprudenziali emerse successivamente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 07/11/2023.