Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/2023, n. 35287
CASS
Sentenza 18 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 7 novembre 2023 e pubblicata il 18 dicembre 2023. Le parti in causa sono un Comune e una proprietaria di terreni espropriati, che ha contestato l'indennizzo offerto per l'acquisizione delle sue aree. La proprietaria ha richiesto un indennizzo maggiore, ritenendo l'offerta del Comune non congrua rispetto al valore di mercato. Il Comune, a sua volta, ha eccepito la tardività dell'opposizione della proprietaria, sostenendo che il termine per impugnare l'indennità fosse decorso.

Il giudice ha rigettato il ricorso del Comune, affermando che il termine di decadenza previsto per l'espropriazione ordinaria non si applica all'acquisizione ex art. 42-bis del dPR n. 327/2001. La Corte ha argomentato che la disciplina dell'acquisizione sanante è diversa e non prevede un termine perentorio per l'opposizione, consentendo alla proprietaria di contestare l'indennizzo nel termine ordinario di prescrizione. Inoltre, ha confermato che l'indennità deve essere liquidata in relazione al compendio indiviso, estendendo gli effetti dell'opposizione di un comproprietario a tutti i compartecipi. La sentenza ha quindi ribadito l'importanza di una corretta interpretazione delle norme in materia di espropriazione e indennità, evitando applicazioni estensive che possano ledere i diritti dei proprietari.

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Massime1

Il termine perentorio previsto dall'art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l'art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell'espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d'appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/2023, n. 35287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35287
    Data del deposito : 18 dicembre 2023

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