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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1056/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Riccardo MELE - Presidente
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1056 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Luigi Giaracuni
-APPELLANTE -
E
[...]
Controparte_1
(cf/p.iva ), in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di
Lecce
1 -APPELLATO -
La causa è stata decisa ex art. 350 bis c.p.c. il 26.06.2025 con deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione delle parti a mezzo deposito telematico di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ha appellato la sentenza n. Parte_1
29/2024, depositata in data 24.09.2024, con cui il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento del 13.2.2023, con cui la Motorizzazione di in esecuzione della CP_1
comunicazione a firma della locale Prefettura circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo alla guida a carico di , ha disposto “il diniego al Parte_1
rilascio del titolo abilitativo alla guida ai sensi dell'art. 120 comma 1 del C.d.S.”.
Con memoria depositata in data 13.01.2024, si sono costituiti in giudizio il CP_1
e l , chiedendo, in via principale, che sia dichiarato
[...] Controparte_1
inammissibile e/o comunque infondato l'avverso gravame;
in subordine, nel merito,
l'estromissione dell'Amministrazione appellata dal giudizio, in quanto soggetto estranea ai fatti di causa, con vittoria di spese del secondo grado.
La causa è stata decisa ex art. 350 bis c.p.c. il 26.06.2025 con deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione delle parti a mezzo deposito telematico di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va delibata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato, la quale deduce la competenza esclusiva della per CP_2
l'inserimento nei sistemi informatici dei dati ostativi al rilascio della patente di guida, essendo attribuito all il mero, residuo, compito di rilevare le Controparte_1
ragioni impedienti segnalate dalla stessa, senza poter esercitare alcuna CP_2
discrezionalità sul punto.
1.1. L'eccezione è infondata.
2 I poteri concorrenti del (nella sua diramazione Controparte_1
della motorizzazione territoriale) e dell'Ufficio Centrale Governativo sono in concreto sfociati in un provvedimento di diniego emesso dalla motorizzazione, sicché non v'è dubbio sulla sussistenza della legittimazione passiva di quest'ultima.
2. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Violazione e/o errata interpretazione di legge relativamente agli art. 120 e 219 CdS, art. 3 della legge 241/1990, artt. 1, 3, 16, 27 e
97 della Costituzione”, la difesa appellante censura la sentenza di primo grado per avere il giudice a quo ha ritenuto di confermare il provvedimento impugnato, in virtù sia della sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S. (id est, il difetto dei requisiti morali richiamati dalla norma, essendo intervenute, a carico del , una Pt_1
sentenza del 1996 ex art. 444 cpp per l'art. 73 DPR 309/90 ed una misura del 2010 per un processo dove poi il ricorrente rimaneva assolto) sia dell'assenza di un successivo provvedimento di riabilitazione. Il primo giudice, invero, pur avendo preso atto del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 14 aprile 2021, n. 3084), secondo cui, ai fini del rinnovo del titolo abilitativo alla guida, ancorché in difetto di un provvedimento di riabilitazione, sarebbe sufficiente il mero decorso del tempo, in quanto “l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma
– condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto”, ha ritenuto inopinatamente di discostarsene. Secondo il tribunale, dalla lettura dei primi tre commi dell'art. 120 C.d.S. si evincerebbe la necessità dell'intervento del provvedimento di riabilitazione ai fini del rilascio del nulla osta, anche nelle ipotesi, come quella in esame, di
“nuovo rilascio” del titolo. A parere dell'appellante, invece, il decorso dei tre anni costituisce non solo limite all'esercizio del potere di revoca, ma rappresenta anche condizione sufficiente a consentire il rilascio del nulla osta, anche qualora, come nel caso di specie, non sia intervenuta la riabilitazione.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Il comma 3 dell'art. 120 C.d.S. enuncia chiaramente che la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 (esattamente la condizione in cui versa
3 l'odierno appellante) può conseguire una nuova patente di guida una volta che siano decorsi almeno tre anni, senza prevedere all'uopo alcun ulteriore presupposto.
Peraltro, che il mero decorso di un periodo di almeno tre anni rappresenti l'arco di tempo entro il quale rilevano i presupposti che giustificano la revoca della patente di guida, senza ulteriori condizioni, è chiaramente evincibile dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 120
C.d.S., a tenore del quale la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del comma 1.
Si ritiene opportuno osservare, al fine di fugare ogni eventuale dubbio, che la previsione dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 120 (“…In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”), all'evidenza, e secondo logica, non può che riferirsi all'eventuale intervento di ulteriori e diverse situazioni preclusive tra quelle previste al comma 1, dopo il primo provvedimento di revoca. Sicchè tale previsione non vale ad offrire alcun argomento distonico rispetto all'interpretazione della norma di riferimento qui proposta
Sulla base di tale ricognizione della normativa in esame, non può che concludersi che nel caso di specie, il decorso di tre anni dalla data di applicazione sia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia della misura di prevenzione costituisce condizione sufficiente acché il possa rinnovare il titolo abilitativo, pur in difetto di Pt_1
un provvedimento di riabilitazione, in mancanza di una previsione di legge che lo preveda.
In virtù di quanto detto, il presente motivo di gravame deve essere accolto, con conseguente riforma della pronuncia di primo grado.
3. In virtù dell'accoglimento di tale censura ogni altra questione svolta dalle parti deve ritenersi assorbita.
4. Si dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, trattandosi di questione su cui si registra difformità di orientamenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
[...
[...] [...]
avverso Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Lecce n. 29/2024, depositata in data 24.09.2024, così provvede:
1. accoglie l'appello;
2. annulla il provvedimento del 13/02/2023, notificato in pari data, con cui il Direttore dell' di Controparte_1 CP_1 Controparte_1
, ha disposto il diniego al rilascio del titolo
[...]
abilitativo alla guida in capo a;
Parte_1
3. si dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Lecce, il 26.05.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr. Riccardo Mele
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dr. Riccardo MELE - Presidente
2) Dr. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dr.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1056 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Luigi Giaracuni
-APPELLANTE -
E
[...]
Controparte_1
(cf/p.iva ), in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di
Lecce
1 -APPELLATO -
La causa è stata decisa ex art. 350 bis c.p.c. il 26.06.2025 con deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione delle parti a mezzo deposito telematico di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta del procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ha appellato la sentenza n. Parte_1
29/2024, depositata in data 24.09.2024, con cui il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento del 13.2.2023, con cui la Motorizzazione di in esecuzione della CP_1
comunicazione a firma della locale Prefettura circa la sussistenza di elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo alla guida a carico di , ha disposto “il diniego al Parte_1
rilascio del titolo abilitativo alla guida ai sensi dell'art. 120 comma 1 del C.d.S.”.
Con memoria depositata in data 13.01.2024, si sono costituiti in giudizio il CP_1
e l , chiedendo, in via principale, che sia dichiarato
[...] Controparte_1
inammissibile e/o comunque infondato l'avverso gravame;
in subordine, nel merito,
l'estromissione dell'Amministrazione appellata dal giudizio, in quanto soggetto estranea ai fatti di causa, con vittoria di spese del secondo grado.
La causa è stata decisa ex art. 350 bis c.p.c. il 26.06.2025 con deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione delle parti a mezzo deposito telematico di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va delibata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato, la quale deduce la competenza esclusiva della per CP_2
l'inserimento nei sistemi informatici dei dati ostativi al rilascio della patente di guida, essendo attribuito all il mero, residuo, compito di rilevare le Controparte_1
ragioni impedienti segnalate dalla stessa, senza poter esercitare alcuna CP_2
discrezionalità sul punto.
1.1. L'eccezione è infondata.
2 I poteri concorrenti del (nella sua diramazione Controparte_1
della motorizzazione territoriale) e dell'Ufficio Centrale Governativo sono in concreto sfociati in un provvedimento di diniego emesso dalla motorizzazione, sicché non v'è dubbio sulla sussistenza della legittimazione passiva di quest'ultima.
2. Con il primo motivo di gravame, rubricato “Violazione e/o errata interpretazione di legge relativamente agli art. 120 e 219 CdS, art. 3 della legge 241/1990, artt. 1, 3, 16, 27 e
97 della Costituzione”, la difesa appellante censura la sentenza di primo grado per avere il giudice a quo ha ritenuto di confermare il provvedimento impugnato, in virtù sia della sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S. (id est, il difetto dei requisiti morali richiamati dalla norma, essendo intervenute, a carico del , una Pt_1
sentenza del 1996 ex art. 444 cpp per l'art. 73 DPR 309/90 ed una misura del 2010 per un processo dove poi il ricorrente rimaneva assolto) sia dell'assenza di un successivo provvedimento di riabilitazione. Il primo giudice, invero, pur avendo preso atto del recente orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 14 aprile 2021, n. 3084), secondo cui, ai fini del rinnovo del titolo abilitativo alla guida, ancorché in difetto di un provvedimento di riabilitazione, sarebbe sufficiente il mero decorso del tempo, in quanto “l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma
– condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto”, ha ritenuto inopinatamente di discostarsene. Secondo il tribunale, dalla lettura dei primi tre commi dell'art. 120 C.d.S. si evincerebbe la necessità dell'intervento del provvedimento di riabilitazione ai fini del rilascio del nulla osta, anche nelle ipotesi, come quella in esame, di
“nuovo rilascio” del titolo. A parere dell'appellante, invece, il decorso dei tre anni costituisce non solo limite all'esercizio del potere di revoca, ma rappresenta anche condizione sufficiente a consentire il rilascio del nulla osta, anche qualora, come nel caso di specie, non sia intervenuta la riabilitazione.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Il comma 3 dell'art. 120 C.d.S. enuncia chiaramente che la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 (esattamente la condizione in cui versa
3 l'odierno appellante) può conseguire una nuova patente di guida una volta che siano decorsi almeno tre anni, senza prevedere all'uopo alcun ulteriore presupposto.
Peraltro, che il mero decorso di un periodo di almeno tre anni rappresenti l'arco di tempo entro il quale rilevano i presupposti che giustificano la revoca della patente di guida, senza ulteriori condizioni, è chiaramente evincibile dall'ultima parte del comma 2 dell'art. 120
C.d.S., a tenore del quale la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del comma 1.
Si ritiene opportuno osservare, al fine di fugare ogni eventuale dubbio, che la previsione dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 120 (“…In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”), all'evidenza, e secondo logica, non può che riferirsi all'eventuale intervento di ulteriori e diverse situazioni preclusive tra quelle previste al comma 1, dopo il primo provvedimento di revoca. Sicchè tale previsione non vale ad offrire alcun argomento distonico rispetto all'interpretazione della norma di riferimento qui proposta
Sulla base di tale ricognizione della normativa in esame, non può che concludersi che nel caso di specie, il decorso di tre anni dalla data di applicazione sia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia della misura di prevenzione costituisce condizione sufficiente acché il possa rinnovare il titolo abilitativo, pur in difetto di Pt_1
un provvedimento di riabilitazione, in mancanza di una previsione di legge che lo preveda.
In virtù di quanto detto, il presente motivo di gravame deve essere accolto, con conseguente riforma della pronuncia di primo grado.
3. In virtù dell'accoglimento di tale censura ogni altra questione svolta dalle parti deve ritenersi assorbita.
4. Si dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, trattandosi di questione su cui si registra difformità di orientamenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
[...
[...] [...]
avverso Controparte_3
la sentenza del Tribunale di Lecce n. 29/2024, depositata in data 24.09.2024, così provvede:
1. accoglie l'appello;
2. annulla il provvedimento del 13/02/2023, notificato in pari data, con cui il Direttore dell' di Controparte_1 CP_1 Controparte_1
, ha disposto il diniego al rilascio del titolo
[...]
abilitativo alla guida in capo a;
Parte_1
3. si dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Lecce, il 26.05.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia Evangelista Dr. Riccardo Mele
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