Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3606/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3606/2023 R.G. promossa da
C.F. , nata in [...]_1
OU (Costa d'Avorio) il 13 giugno 1986; rappresentata e difesa dall'avv. Giacoma Viviana Marzano come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Borgo Riccio n. 5
- attrice - contro
, C.F. , nato Controparte_1 C.F._2 ad Abidjan (Costa d'Avorio) il 13 settembre 1974; rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Rondini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guastalla (RE), Via Passerini n. 7
- convenuto - con l'intervento del
1 di 24
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
CHIEDE che il Tribunale Ill.mo voglia, ai sensi dell'art. 473-bis 12 e
14 c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé, per ivi, sentiti i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ex art. 473- bis.15 c.p.c., stante il danno imminente ed irreparabile a carico dei figli minori, con decreto provvisoriamente esecutivo, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà deSInato per la prosecuzione del giudizio, dando tutti gli incombenti del caso e di legge, pronunciata la separazione personale dei coniugi , così disporre:
1) I coniugi saranno dichiarati separati, con addebito al resistente ex artt. 151 e 156 c.c., in quanto Controparte_1 esclusivo responsabile della definitiva interruzione del rapporto coniugale e della sopravvenuta impossibilità di prosecuzione della convivenza, in considerazione delle violenze esercitate sull'intero nucleo familiare.
2) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3) La casa familiare sita a Brescello (RE), Via Sette Fratelli Cervi, 8, verrà assegnata alla SI.ra , la quale Parte_1 continuerà ad abitarvi con i figli , e Persona_1 Persona_2
; di converso, il SI. Persona_3 Controparte_1 trasferirà altrove la propria residenza, reperendo al più
[...] presto nuova dimora.
4) Il mutuo gravante sulla casa coniugale continuerà a gravare sul marito fino ad estinzione. Controparte_1
2 di 24 5) Previamente commisurando alle reali potenzialità economico- retributive facenti capo al resistente Controparte_1
l'entità dell'onere di contribuzione al mantenimento dei figli
[...]
, e , stabilire a Persona_1 Persona_2 Persona_3 titolo di contributo al mantenimento degli stessi ed a carico del padre l'importo mensile complessivo di € 900,00 (di cui € 300,00 per ciascun figlio), da versare alla SI.ra Parte_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese e
[...] da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Disporre, in ogni caso, a carico del SI. l'obbligo di CP_1 concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative afferenti i figli dietro semplice esibizione della relativa documentazione fiscale.
In particolare, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese scolastiche (tasse, libri di testo, abbonamenti autobus, mensa).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, terapeutiche, farmaceutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN.
Scolastiche: rette scolastiche (anche pre-scuola e dopo-scuola), tasse di iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede, corsi di lingue.
3 di 24 : costi per iscrizione e frequentazione corsi Parte_2
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione.
Spese di custodia minori (baby sitter), se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite.
7) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati CP_1 contributi nell'interesse dei figli, fintanto che gli stessi continueranno a vivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
8) Al fine di ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare ai minori il migliore sviluppo possibile della propria personalità, in un contesto di vita adeguato alle proprie eSIenze, i minori saranno affidati alla madre in via esclusiva, con domiciliazione presso la stessa e facoltà per il padre di vederli secondo giorni prestabiliti, previe intese telefoniche con la madre ed alla presenza della stessa, compatibilmente con le eSIenze dei minori.
9) Il SI. potrà, in particolare, vedere i figli a weekend CP_1 alternati, nella giornata del sabato o della domenica, previe intese telefoniche con la SI.ra senza pernottamento e Pt_1 recandosi personalmente a prenderli presso la casa coniugale ed ivi riaccompagnandoli entro l'orario di cena, prevista per le ore
20,00.
10) Il SI. non potrà pernottare con i figli finchè non avrà CP_1 reperito una collocazione abitativa stabile e consona ad ospitare i figli minori.
4 di 24 11) Assegnare alla SI.ra l'Assegno Unico Parte_1 elargito in funzione dei figli.
12) I coniugi si impegnano a prestare reciprocamente il proprio consenso, qualora si rendesse necessario per espatriare o, comunque, al fine di ottenere il rilascio del passaporto ed il suo rinnovo, con esplicito riferimento ai coniugi stessi, nonché ai figli minori , e CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_4
.
[...]
Con espressa richiesta di annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio e, comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre IVA e CNPA) in caso di opposizione.
Per PARTE CONVENUTA:
In via principale:
1. Pronunciare la separazine personale dei coniugi
[...]
e senza addebito a Controparte_1 Parte_1 carico del IG. per mancanza dei presupposti di fatto e CP_1 di diritto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'atto di separazione;
2. Disporre l'affidamento congiunto dei figli Persona_5
(nata a [...] il [...]),
[...] [...]
(nato a [...] il [...]) e Persona_6 Persona_4
(nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori,
[...] con loro collocamento presso la madre Parte_1 presso l'abitazione ove ella vorrà stabilire la propria residenza;
3. Disporre che i figli trascorrano il fine settimana dal sabato mattina fino alla domenica sera a week end alternati con il padre, e che egli possa tenere con sè i figli un giorno infrasettimanale, con pernottamento da raggiungersi gradualmente secondo le indicazioni rese dal Servizio Tutela Minori e da determinarsi in base ai turni lavorativi di entrambi i genitori e compatibilmente con gli impegni dei figli;
5 di 24 4. Disporre che i figli trascorrano le vacanze natalizie ad anni alterni nei periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 con la madre e con il padre, così come le vacanze pasquali alternativamente con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ed anche quelle estive per almeno 15 giorni consecutivi, alternativamente con il padre e con la madre, individuando il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno ovvero non appena si avranno le disponibilità da parte dei datori di lavoro;
5. Disporre che i figli trascorrano alternativamente con l'uno e l'altro genitore le residue festività nazionali;
6. Disporre che a titolo di contributo al mantenimento per i figli il IG.
corrisponda alla IG.ra la somma mensile di € CP_1 Pt_1
400,00, mediante versamento sul conto corrente indicato dalla IG.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi Pt_1 annualmente ai fini ISTAT;
7. Disporre che i genitori usufruiscano del 50% ciascuno dell'Assegno
Unico per i figli;
8. Disporre che le spese straordinarie, siano esse scolastiche, sportive, ricreative e medico-sanitarie, andranno concordate secondo le disposizioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia, tenuto conto altresì delle effettive possibilità economiche dei genitori;
9. Disporre che tali suddette spese straodrinarie siano sostenute economicamnte da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con rimborso della quota a favore del genitore che le abbia anticipate, previa esibizione delle ricevute attestanti i pagamenti sostenuti, entro il mese successivo a quello della richiesta di rimborso.
In subordine:
1. Nella denegata e non creduta ipotesi di affidamento esclusivo e collocamento dei minori Persona_5
6 di 24 e con la madre Persona_6 Persona_4
ove ella riterrà più opportuno fissare la Parte_1 Parte_1 propria residenza;
;
2. Disporre che il padre possa Controparte_1 incontrare i figli , Persona_5 [...]
e secondo le modalità e il Persona_6 Persona_4 calendario stabilito dal Servizio Tutela Minori dell'Unione Bassa
Reggiana;
3. Disporre che a titolo di contributo al mantenimento per i figli il IG.
corrisponda alla IG.ra la somma mensile di € CP_1 Pt_1
400,00, mediante versamento sul conto corrente indicato dalla IG.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi Pt_1 annualmente ai fini ISTAT;
4. Disporre che l'Assegno Unico in favore dei figli sia percepito al
100% dalla IG.ra ; Parte_1
5. Disporre che le spese straordinarie, da concordarsi tra i genitori secondo quanto prescritto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Emilia, saranno sostenute economicamnte da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con rimborso della quota a favore del genitore che le abbia anticipate, previa esibizione delle ricevute attestanti i pagamenti sostenuti, entro il mese successivo a quello della richiesta di rimborso.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 21 settembre 2023
[...]
chiedeva pronunciarsi la separazione personale con Parte_1 addebito al marito . Controparte_1
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nati figli
(il 10 maggio 2014), (il 22 aprile Persona_1 Persona_2
2017) ed (l'8 novembre 2020), chiedeva Persona_4
l'affidamento esclusivo dei minori, la collocazione prevalente degli stessi presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina
7 di 24 dei rapporti con il padre ed un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 900,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 19 dicembre
2023, , pur associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, opponendosi alla richiesta di addebito ed offrendo di contribuire al mantenimento della prole in misura pari complessivamente ad € 400,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 27 settembre 2023 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 18 gennaio 2024, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, con ordinanza a verbale ex art. 473 bis.22 c.p.c. veniva disposto, sull'accordo delle parti, l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, incaricando i Servizi sociali di regolamentare le visite tra padre e figli e ponendo a carico del convenuto un assegno di mantenimento per la prole di € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione dell'assegno unico a favore della madre.
Acquisite due relazioni da parte dei Servizi sociali e disposto un rinvio in pendenza di trattative, all'udienza del 4 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis. 28
c.p.c.
8 di 24 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a OU (Costa D'Avorio) in data 13 agosto 2010.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore dei rispettivi atti difensivi, dalle accuse reciproche avanzate
9 di 24 dai coniugi, dall'insistere nelle domande da parte di entrambi i coniugi, dal comportamento tenuto da entrambi nel corso del processo e, infine, dal fallimento del tentativo di conciliazione.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. La domanda di addebito per violenze proposta dall'attrice va respinta, atteso che le condotte imputate al marito, peraltro neppure specificamente allegate e temporalmente circoscritte, sono rimaste del tutto indimostrate, tanto più che la donna non si è sul punto messa in prova.
3. Parimenti, stante la mancanza di prova delle condotte violente addebitate al convenuto, dev'essere respinta de plano la domanda attorea di risarcimento del danno per illecito endofamiliare, peraltro del tutto priva di quantificazione, che è stata spiegata nel corpo dell'atto introduttivo, seppure non riportata nelle conclusioni ivi rassegnate, ed insistita al momento della rimessione della causa in decisione.
4. Le parti hanno tre figli: , ed Persona_1 Persona_2
, che oggi hanno, rispettivamente, 10, 7 e 4 anni. Persona_4
4.1. Quanto al regime di affidamento, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
10 di 24 quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È altrettanto noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, da intendersi in funzione del soddisfacimento delle sue fondamentali ed imprescindibili eSIenze di cura, educazione, istruzione, assistenza morale, e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica, morale e materiale.
Il giudizio di idoneità dev'essere ancorato ad elementi concreti e fondato, in particolare, sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Nel caso di specie, l'attrice, pur avendo assentito all'affidamento condiviso in sede di prima udienza (risalente al 18 gennaio 2024), all'esito della quale, stante l'accordo delle parti, è stato disposto, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., tale regime, ha insistito, al momento della rimessione della causa in decisione, nell'originaria domanda di affido esclusivo della prole.
A riguardo, occorre muovere dal contenuto delle due relazioni in atti trasmesse dai Servizi sociali.
Infatti, a seguito di denuncia per violenze da parte dell'odierna attrice, madre e figli sono stati collocati dai Servizi sociali in una struttura protetta e da allora il padre ha incontrato i minori solo in forma protetta.
11 di 24 Nella relazione del Servizio di NPIA di Guastalla, datata 21 maggio 2024, con cui è stata effettuata una valutazione delle competenze genitoriali, si legge:
«Il padre appare maggiormente in difficoltà sia a comprendere le eSIenze dei figli sia a considerare gli effetti del proprio comportamento su di loro, negando ad esempio che le forti discussioni tra lui e la moglie possano aver creato disagio nei bambini.
Il padre appare in grado di svolgere la funzione normativa, ma spesso in modo piuttosto rigido.
[...]
Emerge anche da parte del padre un buon legame affettivo verso i bambini e una capacità di mostrare loro affetto.
Spesso, tuttavia, sembra concentrato sulle proprie aspettative e sul mettere alla prova le abilità dei bambini.
[...]
Il padre, pur avendo buona capacità riflessive e di analisi, fa più fatica a comprendere gli stati d'animo dei bambini e ad entrare in empatia con loro, in modo particolare verso la figlia più grande, che probabilmente percepisce come distante.
[...]
Dai colloqui e dalle osservazioni rispetto alla figura del padre non sono emerse difficoltà di regolazione emotiva, anche se tali difficoltà emergono dai racconti sia dei bambini sia dell'ex moglie in riferimento a comportamenti che il padre metteva in atto a casa.
Nell'osservazione con i bambini emerge una certa tendenza al controllo, ed una certa incapacità di capire lo stato d'animo dei bambini e regolare poi il proprio comportamento di conseguenza.
[...]
12 di 24 Il padre sembra essere in difficoltà nella relazione con la bambina più grande e comunque porta modalità relazionali che in alcuni momenti sono destabilizzanti per la relazione con i bambini.
[...]
Al momento attuale gli avvenimenti accaduti non consentono il dialogo tra i genitori. Uno degli interventi ipotizzabili riguardano proprio la ricostruzione di una cogenitorialità, con modalità relazionali diverse da quelle che hanno caratterizzato precedentemente la relazione. Il non riconoscimento del padre dei propri comportamenti inadeguati, al momento, rappresenta un ostacolo anche ad un lavoro sulla cogenitorialità.
[...]
Il padre dovrà ricostruire il rapporto con i propri figli, reso difficile da comportamenti che hanno minato il loro senso di sicurezza.
La possibilità del padre di ricostruire un rapporto con i propri figli, passa attraverso la presa di consapevolezza dei propri comportamenti, cosa da cui il padre appare ancora molto lontano.
Non è ben chiaro se tale atteggiamento sia dato da meccanismi di difesa di tipo psicologico, se siano modalità così introiettate da non riconoscerne l'adeguatezza, oppure non ci sia da parte del padre l'intenzione di ammettere le proprie colpe.
Conclusioni
Da quanto sopra esposto emerge una grande difficoltà dei bambini di riprendere un rapporto con il padre.
Questo sembra dovuto ad un rapporto padre- figli che è stato incrinato da comportamenti da parte del padre che hanno portato i bambini ad avere timore di lui.
La madre appare adeguata nella cura dei figli, e non sembra ostacolare il rapporto con il padre, pur essendo molto in difficoltà a
13 di 24 rapportarsi a lui per il grande vissuto di sofferenza legato agli avvenimenti descritti dalla SInora.
La madre non ostacola, quindi, un percorso di riavvicinamento padre-figli, pur volendo che questo avvenga in un regime di protezione.
Tale percorso di riavvicinamento, tuttavia, è legato alla capacità del padre di riconoscere i comportamenti che hanno portato ad un allontanamento dei bambini da lui.
Si esprime, pertanto, il parere che in questo quadro il regime di affido condiviso possa essere un obiettivo, e si ritiene che Il padre debba intraprendere un percorso di presa di coscienza e di riflessione anche presso i Servizi specialistici, con l'obiettivo di riconoscere e con il tempo modificare i propri comportamenti inadeguati.
Al momento, visto lo stato emotivo dei bambini, non sembra possibile riattivare incontri liberi con il padre, modalità che si ritiene sarà condizionata soprattutto alla capacità prima di autoriflessione e poi di cambiamento del padre».
In questo contesto, i Servizi sociali, nella relazione datata 13 maggio 2024, hanno ritenuto opportuno continuare con il percorso di incontri protetti, con facoltà di liberalizzarli laddove ne ricorressero i presupposti, segnatamente lo stato emotivo dei bambini e la capacità del padre di accogliere le indicazioni del Servizio per evitare di porre i minori in situazione di disagio, precisando che «In questa fase, la cura della crescita e della gestione dei bambini è completamente a carico della IG.ra che ha dimostrato di avere delle risorse di Pt_1 autonomia rilevanti, che le hanno concesso, in meno di un anno, di ambientarsi e rendersi autonoma in una nuova città e con tre figli da gestire completamente» e che, pertanto, «l'affido condiviso possa essere un obiettivo a cui aspirare, ma che non rispecchierebbe la situazione effettiva».
14 di 24 Nella più recente relazione dei Servizi sociali divenuti territorialmente competenti a seguito del cambio di residenza della madre, trasmessa all'ufficio in data 3 febbraio 2025, si legge:
«Buona relazione tra i fratelli, il rapporto tra le sorelle e il fratello
è descritto come positivo, con la normale alternanza tra momenti di affetto e litigi tra fratelli. Questo è un segno di una relazione sana e tipica tra pari, che fa parte dello sviluppo emotivo dei minori.
La madre sembra una figura di riferimento positiva e protettiva per i minori, la quale ha un ruolo centrale nel quotidiano e nella cura dei figli.
In merito alla relazione padre figli la madre ha raccontato che i bambini non chiedono di lui e prima dell'incontro libero organizzato tra le parti con la mediazione degli avvocati i bambini non volevano incontrarlo per timore e avrebbero espresso forte malessere emotivo.
A dire della madre che sarebbe rimasta nelle vicinanze dei figli,
l'incontro sarebbe andato bene.
I minori durante il colloquio con lo scrivente servizio hanno riferito di essere disponibili ad incontrarlo attraverso la mediazione del servizio e di essere già abituati a svolgere gli incontri protetti in quanto già avviati presso il precedente servizio sociale di residenza.
I genitori comunicano esclusivamente tramite avvocati, non hanno una comunicazione diretta a causa della loro conflittualità. Non emerge una comunicazione efficace per la gestione dei figli, con conseguente disagio emotivo dei minori.
La collaborazione con i servizi scriventi è stata inizialmente difficoltosa con il padre che ha mostrato modalità relazionali inadeguate faticando a mantenere una posizione di ascolto. Il suo stile comunicativo è apparso impulsivo con frequenti interruzioni delle scriventi durante il colloquio.
Si rappresenta che inizialmente è stato particolarmente difficoltoso individuare delle date per i colloqui con il padre per sue
15 di 24 eSIenze lavorative e di salute. Il padre ha comunicato di non potersi assentare da lavoro per i troppi permessi richiesti per visite mediche.
Il padre lavora su turni settimanali pertanto gli scriventi servizi hanno dovuto adeguare le proprie agende alle eSIenze del SInor
con conseguente allungarsi dei tempi di svolgimento dei CP_1 colloqui e avvio degli incontri protetti.
La madre per eSIenze lavorative ha chiesto di spostare gli appuntamenti pur mostrandosi formalmente collaborante e disposta a parlare della propria storia e dei figli.
Come da mandato emesso da codesta Autorità Giudiziaria gli incontri tra padre e figli avvengono in forma protetta ogni quindici giorni con la durata di un'ora in presenza di una educatrice professionale presso la sede del servizio sociale scrivente.
A seguito della partecipazione ai colloqui di entrambi i genitori lo scrivente servizio ha valutato opportuno organizzare gli incontri protetti. In data 08/01/2025 e in data 14/01/2025 è stato svolto, insieme all'educatore professionale incaricato di svolgere gli incontri protetti, rispettivamente un colloquio con il padre, la madre dei minori insieme ai figli per la firma del regolamento degli incontri protetti e per la presentazione dell'educatore. Gli incontri protetti sono stati avviati in data 28/01/2025 con frequenza bisettimanale e con una durata di un'ora.
Il padre ogni mercoledì alle 19.00 svolgerà la videochiamata con i figli in presenza dell'educatrice professionale.
Durante il colloquio psicosociale con il padre lo stesso si è concentrato prevalentemente sulle sue problematiche di salute e a tratti ha accusato la madre dei bambini di ostacolare la sua relazione con i figli non permettendogli di incontrarli liberamente. Riferisce che la ex moglie gli avrebbe detto che i bambini non sono suoi figli pertanto ci ha più volte rimandato il suo desiderio di richiedere il test del DNA per conferma. Afferma di sentirsi vittima della madre e dei
16 di 24 servizi sociali dell'Unione della Bassa Reggiana che avrebbero avallato la versione dei fatti della madre.
Al colloquio la madre ha ripercorso la storia di violenza psicologica e fisica subita da parte dell'ex marito e del percorso intrapreso dopo l'allontanamento dal marito.
Riferisce di aver raggiunto un buon grado di autonomia personale e di essere sostenuta a volte da una volontaria della comunità dove era in precedenza inserita.
Racconta dei figli e della loro quotidianità, sostiene di vederli sereni e che non sentirebbero telefonicamente il padre, non chiederebbero di lui e non lo nominerebbero.
Il padre lavora a Parma con contratto a tempo indeterminato e su turni settimanali.
La madre lavora come addetta alle pulizie, vive in un appartamento in affitto a Carpi.
In merito al primo incontro protetto si è osservato quanto segue: la mamma insieme ai minori è arrivata cinque minuti più tardi dell'orario previsto mentre il papà è arrivato con quindici minuti di ritardo. Il padre ha portato per i figli tante buste regalo e appena è entrato nella sala dedicata all'incontro ha salutato i bambini che erano intendi a giocare con l'educatrice e con l'assistente sociale (presente solo in un primo momento dell'incontro).
I minori sono apparsi ben vestiti è in ordine, appena hanno visto il padre hanno interrotto il gioco e il papà ha porto la mano per salutare i bambini, solo lo ha abbracciato e l'ha presa in Per_4 braccio.
la maggiore dei figli, è rimasta per la gran parte Per_1 dell'incontro in silenzio rispondendo a monosillabi alle domande poste dal padre anche ha reagito all'incontro con il papà in modo Per_2 distaccato rispondendo a qualche domanda del padre.
17 di 24 Dopo i saluti si sono tutti seduti intorno al tavolo e il padre ha chiamato i bambini uno alla volta dando loro dei regali per il Natale appena trascorso e dei vestiti chiedendo a ciascun figlio di sorridere per una foto con i regali ben visibili;
i minori sono apparsi visibilmente imbarazzati ma contenti dei regali ricevuti.
Successivamente hanno giocato insieme ad “uno” con l'insistenza dell'educatore che ha chiesto più volte al padre di giocare con i bambini.
Durante l'incontro il padre è apparso interagire principalmente con la figlia mentre è apparso mostrare delle difficoltà ad Per_4 approcciarsi con i figli più grandi. Ha posto loro delle domande, sulla scuola e sui compagni di classe. Durante l'incontro ci sono stati dei momenti di silenzio che sono stati gestiti dall'educatrice coinvolgendo i bambini con dei giochi.
A fine incontro i bambini hanno salutato il padre con abbracci e il padre è apparso meno rigido nei confronti dei figli maggiori. I minori a conclusione dell'incontro hanno restituito all'educatore che il momento è stato positivo e che hanno voglia di rivedere e di sentire il padre attraverso le videochiamate stabilite.
La video chiamata svolta in data 29/01/2025 e mediata dalla presenza dell'educatrice è apparsa positiva per i minori: il padre dopo averli salutati ha parlato con loro uno alla volta, prima con poi Per_1 con e infine con che non sempre è riuscita a stare ferma. Per_2 Per_4
Il padre ha posto loro delle domande sulla scuola e lo sport;
fa video chiamata è durata circa quindici minuti.
Ad oggi i minori non sono stati incontrati individualmente dalle scriventi in quanto si attende che vengano effettuati più incontri protetti per condividere con loro l'andamento degli stessi e il loro stato di benessere emotivo nella relazione con il padre.
Dalle informazioni raccolte emerge che i minori appaiono ben educati e disposti al dialogo con le scriventi.
18 di 24 Il rapporto tra i genitori appare invariato rispetto al passato e ad oggi comunicano solo tramite avvocati. La madre pare rispondere adeguatamente ai bisogni dei figli e si è mostrata collaborante nell'accompagnare i minori agli incontri protetti con il padre non ostacolandone l'accesso alla bigenitorialità.
Il padre nel corso del primo incontro protetto ha mostrato delle criticità, nella relazione con î figli maggiori, che hanno richiesto l'intervento dell'educatrice per rompere i momenti di silenzio e di imbarazzo dei minori. Sarà cura degli scriventi servizi valutare e osservare la relazione padre figli attraverso gli incontri protetti è i periodici colloqui di verifica con i genitori e i minori».
Orbene, in questo contesto, caratterizzato da assoluta mancanza di dialogo e di condivisione tra i genitori, da criticità relazionali e modalità ancora restrittive nello svolgimento degli incontri tra padre e figli, nonché dall'assenza di alcun miglioramento rispetto alla situazione descritta dai Servizi sociali ormai un anno fa, deve disporsi, nell'interesse dei minori, l'affidamento degli stessi in via esclusiva alla madre, la quale, pienamente idonea nell'esercizio della responsabilità genitoriale, deve essere messa nelle condizioni di assumere agilmente le decisioni necessarie alla crescita dei minori stessi e presso la quale, come concordemente richiesto dalle parti, questi ultimi debbono essere collocati.
Né, in senso contrario, può deporre il fatto che le parti, in prima udienza, avessero concordato l'affidamento condiviso, sia perché tale accordo è stato recepito con provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., che non solo hanno natura meramente provvisoria e temporanea ma che sono stati altresì adottati prima dell'acquisizione della relazione dei Servizi sociali, sia perché, vertendosi in materia di diritti indisponibili, il Tribunale può derogare agli eventuali accordi intercorsi tra le parti se non rispondenti all'interesse della prole.
19 di 24 Gli incontri tra padre e figli debbono continuare ad essere regolamentati dai Servizi sociali competenti, ai quali, se ne ricorreranno le condizioni e nel rispetto delle eSIenze e del mantenimento dell'equilibrio psico-fisico della prole, è rimessa la facoltà di liberalizzarli, secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune.
4.2. La domanda di assegnazione della casa coniugale, insistita dall'attrice al momento della rimessione della causa in decisione, non può essere accolta, atteso che (i) la madre, dopo essere stata collocata con i figli, a partire da settembre 2023, in protezione prima presso una comunità e, successivamente, all'interno di un co- housing, ovvero una struttura di alta autonomia, si è ormai trasferita definitivamente in un alloggio in locazione a Carpi (MO), (ii) l'attrice, all'udienza del 18 gennaio 2024, ha espressamente escluso di voler ritornare nella casa coniugale, tant'è che in quella sede le parti, nel concordare tutti gli aspetti afferenti la genitorialità, non hanno chiesto l'assegnazione dell'abitazione familiare a favore della donna, (iii) è pacifico e non contestato che le parti si siano accordate nel senso che l'attrice ceda al convenuto la sua quota di proprietà del 50% dell'abitazione familiare sita in Brescello (RE), Via Fratelli Cervi n. 6 al prezzo pattuito di € 35.000,00, che il marito ha dedotto di avere peraltro già interamente versato alla moglie (cfr. pagina 4 della memoria ex art. 473 bis.27 c.p.c. depositata dal convenuto in data 5 febbraio 2025).
4.3. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il
20 di 24 tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali
21 di 24 dei genitori nonché alle eSIenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, pur essendo le parti concordi nel suddividere a metà le spese straordinarie, l'attrice ha insistito nell'originaria richiesta di un contributo per il mantenimento ordinario dei figli pari ad € 900,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), mentre il convenuto ha chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti con cui, sull'accordo delle parti, tale contributo è stato stabilito in € 400,00 al mese.
Occorre, dunque, procedere ad una comparazione della condizione economico-patrimoniale delle parti.
Anzitutto, deve darsi atto che le parti, in sede di prima udienza, hanno concordato che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, avendo lo stesso convenuto chiesto, al momento dell'assunzione della causa in decisione, la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti ivi adottati (cfr. verbale d'udienza del 4 marzo 2025).
, di anni 38, ha lavorato in passato Parte_1 come operaia ed ha percepito redditi da lavoro netti pari ad €
13.000,00 circa nel 2020, € 13.600,00 circa nel 2021, € 16.000,00 circa nel 2022 (cfr. Certificazione Unica 2021, 2022 e 2023 sub docc.
1 e 2 dell'attrice).
Attualmente lavora come addetta alle pulizie e vive con i figli in un appartamento a Carpi (MO), condotto in locazione, ma non è dato sapere l'ammontare né della retribuzione né del canone.
Percepisce interamente, in accordo col marito, l'assegno unico, che ammonta ad € 851,30 al mese (cfr. estratto conto sub doc. 14 del convenuto).
di anni 50, è operaio Controparte_1 metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato.
22 di 24 Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 22.490,00 nel 2020 e ad € 28.194,00 circa nel 2022 (cfr. Mod. 730/2021 e 2023 sub doc. 12 del convenuto).
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 28.797,59 nel 2021
(cfr. estratto conto sub doc. 13 del convenuto), corrispondente, in media, ad € 2.399,79 al mese.
Vive nella casa coniugale, in comproprietà con la moglie e gravata da mutuo con rata di € 261,14 al mese (cfr. piano di ammortamento sub doc. 7 del convenuto).
Orbene, avuto riguardo alla condizione economico-patrimoniale delle parti, all'integrale percezione dell'assegno unico da parte dell'attrice, alle presumibili eSIenze dei minori in relazione all'età ed alla permanenza esclusiva presso la madre ed ai compiti di cura da lei svolti, va confermato il contributo mensile a carico del padre nella misura già concordata dalle parti di € 450,00 al mese (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
5. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nato a [...] il 13 settembre Controparte_1
1974, e , nata in [...] il Parte_1
13 giugno 1986, unitisi in matrimonio a OU (Costa D'Avorio) in data 13 agosto 2010;
2. dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1
, ed alla madre, con
[...] Persona_2 Persona_4 collocamento prevalente presso la stessa;
23 di 24 3. incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare gli incontri del padre con i minori, secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune e consone al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico della prole, se del caso anche in forma protetta, con facoltà di implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, di interromperli o sospenderli se disturbanti o pregiudizievoli;
4. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 versare a a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli , ed Persona_1 Persona_2 Persona_4
, la somma mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio),
[...] annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
5. dà atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente da;
Parte_1
6. rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Unione delle Terre d'Argine).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conSIlio della Prima
Sezione Civile, in data 6 marzo 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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