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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8579/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa
Dora GL, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8579/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 Per_2
, questi ultimi in qualità di eredi del defunto elettiva-
[...] Persona_3
mente domiciliata in Napoli alla via G. Melisurgo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Roberto
Maria Bisceglia cf. che li rappresenta e difende, in virtù di procura in C.F._2
atti.
- ATTORI
E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Parte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Carducci n. 18 presso lo studio C.F._4
degli Avv.ti Antonio Scotti Galletta, (C.F. e Marco Scotti Galletta C.F._5
(C.F.: ) che li rappresentano e difendono, congiuntamente e CodiceFiscale_6
disgiuntamente, in virtù di procura in atti.
- CONVENUTI
1
E
OGGETTO: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiedevano l'integrale accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori adivano l'intestato Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità del contratto di compravendita per Notar num. rep. 152985 del 28.12.2005 e, per Persona_4
l'effetto, accertato l'indebito pagamento della somma di €.285.000,00 da parte degli attori nei confronti dei convenuti, costituente un indebito oggettivo, condannare questi ultimi alla restituzione di quanto indebitamente percepito, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno di ogni singolo pagamento al soddisfo, oltre al risarcimento del maggior danno, nella misura che sarà provata in corso di causa;
In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per Notar num. rep. 152985 del Persona_4
28.12.2005 e del preliminare di vendita del 19.05.2005 per grave inadempimento dei convenuti e per l'effetto, condannare i sig.ri e alla restituzione Controparte_1 Parte_2 dell'intero importo versato, dagli attori, pari ad €.285.000,00 con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno di ogni singolo pagamento al soddisfo, oltre al risarcimento del maggior danno, nella misura che sarà provata in corso di causa. In via ancor più gradata, accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti e, per l'effetto procedere alla riduzione del corrispetti- vo versato pari ad € 285.000,00 per l'acquisto degli immobili per cui è causa, condannando i sigg.ri e alla restituzione dell'eccedenza versata oltre Controparte_1 Parte_2
al risarcimento del danno subìto dagli attori nella che sarà determinata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
2
Si costituivano i convenuti, contrastando in fatto e diritto le argomentazioni di cui all'atto di citazione e così concludendo: “1) Preliminarmente autorizzare la chiamata in causa, anche a scopo di garanzia, di GE. , nato a [...] il [...] e dom.to in Controparte_2
Sant' Anastasia Via Canonico Marciano n.30 e Arch. nato a [...] Controparte_3
IU IA il 19.05.1959 e dom.to in Sant'Anastasia alla Via Gaetano Donizzetti n.33, spostando, ai sensi e per gli effetti dell'art.269 c.p.c., la prima udienza di comparizione. 2) dichiarare prescritte le domande attoree 3) rigettare le domande attoree 4) subordinatamente, in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità o risoluzione del contratto di compravendita di cui in premessa o di riduzione del relativo prezzo, condannarsi i sigg.ri e all'immediato rilascio degli immobili trasferiti, Persona_3 Parte_1
liberi e vuoti da persone e cose, in favore dei convenuti e 5) Controparte_1 Parte_2 sempre subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità o annullamento, condannarsi i sigg.ri e al risarcimento di tutti i danni Persona_3 Parte_1
subiti e subendi dai convenuti per il mancato utilizzo degli immobili oggetto di causa e/o comunque al pagamento di un adeguato indennizzo per l'occupazione e detenzione dei medesimi,
a far tempo dall' immissione in possesso avvenuta con il rogito del 28.12.2005, oltre interessi e rivalutazione all'attualità. 6) sempre in caso di accoglimento delle domande attoree, accertarsi la nullità ex artt.1343, 1345 e 1418 c.c. del contratto di opera professionale con i D.L.
[...]
e e condannarsi i medesimi alla restituzione di tutte le Controparte_3 Controparte_2
somme percette, aumentate di interessi e rivalutazione monetaria, eventualmente anche a titolo di indebito (art.2033 c.c.). 7) in via gradata accertarsi l'inadempimento dei Controparte_4
e all'incarico professionale conferito, le responsabilità esclusive o
[...] Controparte_2
concorrenti dei medesimi e, comunque, l'illegittimità del loro recesso dallo stesso e per l'effetto condannare i chiamati in causa in solido o previa graduazione delle colpe e responsabilità, a manlevare e tenere indenne i comparenti da qualsiasi importo dovesse essere riconosciuto all'attrice anche per spese legali. 8) condannare gli attori e/o i chiamati in causa al pagamento di spese ed onorari del giudizio”.
Respinte le domande di chiamata in causa e attesa la natura documentale della causa, ras- segnate le conclusioni innanzi allo scrivente Magistrato, la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le motiva-
3
zioni di seguito esplicitate.
1) Azione di nullità
Deve, innanzitutto, rigettarsi la domanda di dichiarazione di nullità della compravendita in oggetto. Al riguardo, va, in primo luogo precisato che il caso in esame è disciplinato dagli artt. 17
e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001, dato che la nullità riguarda, in tesi, il trasferimento di immobili avvenuto in data 28.12.2005. Con riferimento alla predetta norma era sorto in giurisprudenza contrasto riguardo l'interpretazione della sanzione di nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001 entrato in vigore il 30.6.2003
(l'originaria data del 30.6.2001, disposta dall'art.138 del TU, è stata prorogata di un anno dall'art.
5-bis, co 1, del D.L.411 del 2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 463 del 2001, e di un ulteriore anno dall'art. 2, co 1, del D.L. n. 122 del 2002, convertito con modificazioni dalla L. n.
185 del 2002). Tale contrasto risulta, tuttavia, composto dall'intervento a Sezioni riunite della
Suprema Corte, il quale chiarisce che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del
2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza
n. 8230 del 22/03/2019). La conclusione raggiunta dalla Corte si sostanzia di fatto nella condivisibile adesione alla c.d. “tesi formale” in forza della quale la normativa in parola, non riguardava, la regolarità urbanistica sostanziale dell'immobile dedotto in contratto (ossia l'effettiva conformità dell'opera edilizia allo strumento concessorio menzionato nell'atto di trasferimento), ma sanziona la sola violazione dell'obbligo, di natura meramente formale, di indicare nel contratto gli estremi della concessione o della domanda di sanatoria esistenti e riferibili all'immobile, al fine di disincentivare l'abusivismo e di tutelare l'affidamento della parte acquirente.
4
Più in particolare, la ratio di questa nullità formale è la tutela della parte acquirente e mira a garantire che l'acquirente sia informato sulla situazione urbanistica dell'immobile e possa così tutelare il proprio affidamento, evitando di acquistare un bene con problemi urbanistici non dichiarati.
Nel caso di specie, la parte venditrice rappresentava al compratore il rischio di ab- battimento della costruzione indicando nell'atto pubblico di compravendita gli estremi delle istanze di condono intese ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
(domanda prot.n. 20746 del 15.11.2004 e domanda prot. n. 20747 del 15.11.2004) e, (pur tacendo l'esistenza del rilascio di una pregressa autorizzazione alla quale il venditore sapeva di non essersi attenuto) rappresentava la circostanza (ben più grave) della totale illegittimità dell'opera. In altri termini, il compratore era ben conscio di acquistare un immobile edificato in maniera abusiva di tal che il suo legittimo affidamento risulta tutelato dalla menzione nell'atto pubblico delle domande in sanatoria da ultimo presentate.
2) Azione di risoluzione
Parimenti da rigettarsi è l'azione di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento dei convenuti, risultando la stessa prescritta.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte “In tema di compravendita, il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, derivante dalla consegna di "aliud pro alio", decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo, ma dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo
l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo comunque riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile, e non al dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazio- ne dovuta e del maturato diritto al risarcimento, potendo tale conoscenza essere colpevolmente ritardata dall'incuria del titolare del diritto”. (cfr. Cass. Sez. 2, 25/01/2018, n. 1889).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, pur a voler ritenere che la manifestazio- ne oggettiva del danno si è avuta solo con l'ingiunzione n. 144 (e non anche con l'avvio del procedimento del 12.09.2008 a cui parte attrice ha comunque partecipato) depositata presso la
Casa Comunale del Comune di Sant'Anastasia in data 19.12.2008, l'atto di citazione, primo atto interruttivo, è stato iscritto a ruolo solamente il 27.12.2018. Essendo decorso il termine decennale, non potrà che accogliersi l'eccezione di prescrizione con sicuro rigetto della domanda
5
volta alla risoluzione del contratto.
Risultano assorbite, in quanto condizionate all'accoglimento della domanda di nullità e/o della domanda di risoluzione, sia le ulteriori domande attoree che quelle spiegate in via riconvenzionale.
Le spese, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in favore dei convenuti, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora GL, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta le domande avanzate da , in proprio e nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
, nei confronti di e e, Persona_2 Controparte_1 Parte_2
per l'effetto,
2. NA , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , Persona_1 Persona_2
al pagamento, in favore dell'attore delle spese del presente grado di giudizio, che si li- quidano in €.3.809,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Nola, 7.10.25.
Il Giudice
Dott.ssa Dora GL
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa
Dora GL, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8579/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 Per_2
, questi ultimi in qualità di eredi del defunto elettiva-
[...] Persona_3
mente domiciliata in Napoli alla via G. Melisurgo n. 4 presso lo studio dell'Avv. Roberto
Maria Bisceglia cf. che li rappresenta e difende, in virtù di procura in C.F._2
atti.
- ATTORI
E
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Parte_2 [...]
) elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Carducci n. 18 presso lo studio C.F._4
degli Avv.ti Antonio Scotti Galletta, (C.F. e Marco Scotti Galletta C.F._5
(C.F.: ) che li rappresentano e difendono, congiuntamente e CodiceFiscale_6
disgiuntamente, in virtù di procura in atti.
- CONVENUTI
1
E
OGGETTO: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiedevano l'integrale accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori adivano l'intestato Tribunale onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, la nullità del contratto di compravendita per Notar num. rep. 152985 del 28.12.2005 e, per Persona_4
l'effetto, accertato l'indebito pagamento della somma di €.285.000,00 da parte degli attori nei confronti dei convenuti, costituente un indebito oggettivo, condannare questi ultimi alla restituzione di quanto indebitamente percepito, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno di ogni singolo pagamento al soddisfo, oltre al risarcimento del maggior danno, nella misura che sarà provata in corso di causa;
In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per Notar num. rep. 152985 del Persona_4
28.12.2005 e del preliminare di vendita del 19.05.2005 per grave inadempimento dei convenuti e per l'effetto, condannare i sig.ri e alla restituzione Controparte_1 Parte_2 dell'intero importo versato, dagli attori, pari ad €.285.000,00 con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno di ogni singolo pagamento al soddisfo, oltre al risarcimento del maggior danno, nella misura che sarà provata in corso di causa. In via ancor più gradata, accertato e dichiarato l'inadempimento dei convenuti e, per l'effetto procedere alla riduzione del corrispetti- vo versato pari ad € 285.000,00 per l'acquisto degli immobili per cui è causa, condannando i sigg.ri e alla restituzione dell'eccedenza versata oltre Controparte_1 Parte_2
al risarcimento del danno subìto dagli attori nella che sarà determinata in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
2
Si costituivano i convenuti, contrastando in fatto e diritto le argomentazioni di cui all'atto di citazione e così concludendo: “1) Preliminarmente autorizzare la chiamata in causa, anche a scopo di garanzia, di GE. , nato a [...] il [...] e dom.to in Controparte_2
Sant' Anastasia Via Canonico Marciano n.30 e Arch. nato a [...] Controparte_3
IU IA il 19.05.1959 e dom.to in Sant'Anastasia alla Via Gaetano Donizzetti n.33, spostando, ai sensi e per gli effetti dell'art.269 c.p.c., la prima udienza di comparizione. 2) dichiarare prescritte le domande attoree 3) rigettare le domande attoree 4) subordinatamente, in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità o risoluzione del contratto di compravendita di cui in premessa o di riduzione del relativo prezzo, condannarsi i sigg.ri e all'immediato rilascio degli immobili trasferiti, Persona_3 Parte_1
liberi e vuoti da persone e cose, in favore dei convenuti e 5) Controparte_1 Parte_2 sempre subordinatamente, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità o annullamento, condannarsi i sigg.ri e al risarcimento di tutti i danni Persona_3 Parte_1
subiti e subendi dai convenuti per il mancato utilizzo degli immobili oggetto di causa e/o comunque al pagamento di un adeguato indennizzo per l'occupazione e detenzione dei medesimi,
a far tempo dall' immissione in possesso avvenuta con il rogito del 28.12.2005, oltre interessi e rivalutazione all'attualità. 6) sempre in caso di accoglimento delle domande attoree, accertarsi la nullità ex artt.1343, 1345 e 1418 c.c. del contratto di opera professionale con i D.L.
[...]
e e condannarsi i medesimi alla restituzione di tutte le Controparte_3 Controparte_2
somme percette, aumentate di interessi e rivalutazione monetaria, eventualmente anche a titolo di indebito (art.2033 c.c.). 7) in via gradata accertarsi l'inadempimento dei Controparte_4
e all'incarico professionale conferito, le responsabilità esclusive o
[...] Controparte_2
concorrenti dei medesimi e, comunque, l'illegittimità del loro recesso dallo stesso e per l'effetto condannare i chiamati in causa in solido o previa graduazione delle colpe e responsabilità, a manlevare e tenere indenne i comparenti da qualsiasi importo dovesse essere riconosciuto all'attrice anche per spese legali. 8) condannare gli attori e/o i chiamati in causa al pagamento di spese ed onorari del giudizio”.
Respinte le domande di chiamata in causa e attesa la natura documentale della causa, ras- segnate le conclusioni innanzi allo scrivente Magistrato, la causa passava in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le motiva-
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zioni di seguito esplicitate.
1) Azione di nullità
Deve, innanzitutto, rigettarsi la domanda di dichiarazione di nullità della compravendita in oggetto. Al riguardo, va, in primo luogo precisato che il caso in esame è disciplinato dagli artt. 17
e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001, dato che la nullità riguarda, in tesi, il trasferimento di immobili avvenuto in data 28.12.2005. Con riferimento alla predetta norma era sorto in giurisprudenza contrasto riguardo l'interpretazione della sanzione di nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 e 46 del TU n. 380 del 2001 entrato in vigore il 30.6.2003
(l'originaria data del 30.6.2001, disposta dall'art.138 del TU, è stata prorogata di un anno dall'art.
5-bis, co 1, del D.L.411 del 2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 463 del 2001, e di un ulteriore anno dall'art. 2, co 1, del D.L. n. 122 del 2002, convertito con modificazioni dalla L. n.
185 del 2002). Tale contrasto risulta, tuttavia, composto dall'intervento a Sezioni riunite della
Suprema Corte, il quale chiarisce che “la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del
2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza
n. 8230 del 22/03/2019). La conclusione raggiunta dalla Corte si sostanzia di fatto nella condivisibile adesione alla c.d. “tesi formale” in forza della quale la normativa in parola, non riguardava, la regolarità urbanistica sostanziale dell'immobile dedotto in contratto (ossia l'effettiva conformità dell'opera edilizia allo strumento concessorio menzionato nell'atto di trasferimento), ma sanziona la sola violazione dell'obbligo, di natura meramente formale, di indicare nel contratto gli estremi della concessione o della domanda di sanatoria esistenti e riferibili all'immobile, al fine di disincentivare l'abusivismo e di tutelare l'affidamento della parte acquirente.
4
Più in particolare, la ratio di questa nullità formale è la tutela della parte acquirente e mira a garantire che l'acquirente sia informato sulla situazione urbanistica dell'immobile e possa così tutelare il proprio affidamento, evitando di acquistare un bene con problemi urbanistici non dichiarati.
Nel caso di specie, la parte venditrice rappresentava al compratore il rischio di ab- battimento della costruzione indicando nell'atto pubblico di compravendita gli estremi delle istanze di condono intese ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
(domanda prot.n. 20746 del 15.11.2004 e domanda prot. n. 20747 del 15.11.2004) e, (pur tacendo l'esistenza del rilascio di una pregressa autorizzazione alla quale il venditore sapeva di non essersi attenuto) rappresentava la circostanza (ben più grave) della totale illegittimità dell'opera. In altri termini, il compratore era ben conscio di acquistare un immobile edificato in maniera abusiva di tal che il suo legittimo affidamento risulta tutelato dalla menzione nell'atto pubblico delle domande in sanatoria da ultimo presentate.
2) Azione di risoluzione
Parimenti da rigettarsi è l'azione di risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento dei convenuti, risultando la stessa prescritta.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte “In tema di compravendita, il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno, derivante dalla consegna di "aliud pro alio", decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo, ma dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo
l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo comunque riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile, e non al dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazio- ne dovuta e del maturato diritto al risarcimento, potendo tale conoscenza essere colpevolmente ritardata dall'incuria del titolare del diritto”. (cfr. Cass. Sez. 2, 25/01/2018, n. 1889).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, pur a voler ritenere che la manifestazio- ne oggettiva del danno si è avuta solo con l'ingiunzione n. 144 (e non anche con l'avvio del procedimento del 12.09.2008 a cui parte attrice ha comunque partecipato) depositata presso la
Casa Comunale del Comune di Sant'Anastasia in data 19.12.2008, l'atto di citazione, primo atto interruttivo, è stato iscritto a ruolo solamente il 27.12.2018. Essendo decorso il termine decennale, non potrà che accogliersi l'eccezione di prescrizione con sicuro rigetto della domanda
5
volta alla risoluzione del contratto.
Risultano assorbite, in quanto condizionate all'accoglimento della domanda di nullità e/o della domanda di risoluzione, sia le ulteriori domande attoree che quelle spiegate in via riconvenzionale.
Le spese, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in favore dei convenuti, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora GL, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta le domande avanzate da , in proprio e nella Parte_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
, nei confronti di e e, Persona_2 Controparte_1 Parte_2
per l'effetto,
2. NA , in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui minori e , Persona_1 Persona_2
al pagamento, in favore dell'attore delle spese del presente grado di giudizio, che si li- quidano in €.3.809,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Nola, 7.10.25.
Il Giudice
Dott.ssa Dora GL
6