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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/09/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 432/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 432/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Santa Maria del Cedro (CS), alla via Canaletto n. 2,
e
(c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2 02.06.1967, ed ivi residente alla c.da Piano Delle Donne n. 140,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Antonio VETERE del foro di AO (cf: - , come da procura C.F._3 Email_1 in calce rilasciata su foglio separato, e presso il cui studio sito in Santa Maria del Cedro (CS) alla Via H. Matisse 1, risultano elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato l'11.04..2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione dei beni, il 22 maggio 1997 in Arzano (NA) e registrato al n. 27, P II, S.C, anno 1997, rilevando che dalla loro unione è nata in [...] il [...] la figlia Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che con ricorso del 21.07.2011 depositato presso il Tribunale di AO, R.G. n. 947/2011, la sig.ra ha chiesto la separazione coniugale evidenziando che l'unione non si era Parte_1 rilevata felice a causa dei comportamenti violenti del marito e l'affectio coniugalis era venuto meno a causa anche della differenziazione dei caratteri che portava ad una irreversibile incompatibilità fra gli stessi, tale da rendere impossibile la convivenza, chiedendo: di pronunciare la separazione dei coniugi, di autorizzare i coniugi a vivere separati, di affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre, di assegnare la casa di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Belvedere M.mo (CS), in via G. Fiorillo 31/Q, alla stessa, di ordinare al sig. Pt_1
di versare in favore della ricorrentre a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_2 un assegno mensile di euro 800,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
vinte le spese;
- che si costitutiva il resistente il quale contestava gli assunti di parte Parte_2 ricorrente in merito alle cause che avrebbero portato alla separazione, chiedendo che il contributo per il mantenimento della figlia nata il [...], allora minorenne, Per_1 venisse determinato tenendo conto del fatto di essere disoccupato;
- che il Tribunale di AO, dopo la comparizione delle parti, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali i coniugi venivano autorizzati a vivere separati;
la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad entrambi e per la stessa veniva previsto il domicilio preferenziale presso la madre con fissazione delle modalità di visita da parte del padre ed obbligo del di versare entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo di Parte_2 mantenimento della figlia, della somma mensile di euro 300,00 con rivalutazione Istat dal giugno 2012;
- che con sentenza n. 556/2018 pubblicata in data 01/08/2018, il Tribunale di AO, così statuiva: “ dichiara la separazione coniugale tra le parti;
ordina all'ufficiale dello stato civile di Arzano di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 27 dell'anno 1997, parte II, serie C;
nulla a provvedere sull'affido e sulle modalità di visita della figlia minore atteso che la stessa nelle more del giudizio è divenuta Persona_1 maggiorenne, demandando al suo libero discernimento i rapporti con i genitori;
assegna la casa coniugale a in quanto di proprietà della stessa;
dispone che Parte_1 Parte_2 versi, a titolo di contributo di mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00 con rivalutazione ISTAT entro i primi cinue giorni di ogni mese;
dichiara compensate le spese di lite”.
- che la predetta sentenza è passata in giudicato essendo decorso il termine di legge senza che sia stata impugnata e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi separati, i quali hanno continuato a vivere separatamente intraprendendo ognuno un nuovo percorso di vita e che la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente in quanto occupata;
Per_1
- che sono decorsi utilmente i termini di legge per addivenire alla Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che stabiliscono che non sono dovute somme a titolo di assegno di mantenimento e/o divorzio da un coniuge all'altro e che non vi sono questioni patrimoniali in atto da concordare. Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 556/2018 pubblicata in data 01/08/2018, il Tribunale di AO ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Pt_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione
[...] Parte_2 dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle seguenti conclusioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
2. Per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Arzano (NA) in data 22.05.1997, atto n. 27 dell'anno 1997 parte II serie C, ordinando all'Ufficile di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle condizioni di cui alla narrativa che precede.
3. Compensare le spese di lite.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 432/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e il 22 maggio Parte_1 Parte_2 1997 in Arzano (NA) e registrato al n. 27, P II, S.C, anno 1997;
- prende atto delle conclusioni e condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Arzano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Arzano (NA) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in AO l'8 luglio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 432/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 Santa Maria del Cedro (CS), alla via Canaletto n. 2,
e
(c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2 02.06.1967, ed ivi residente alla c.da Piano Delle Donne n. 140,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Antonio VETERE del foro di AO (cf: - , come da procura C.F._3 Email_1 in calce rilasciata su foglio separato, e presso il cui studio sito in Santa Maria del Cedro (CS) alla Via H. Matisse 1, risultano elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato l'11.04..2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione dei beni, il 22 maggio 1997 in Arzano (NA) e registrato al n. 27, P II, S.C, anno 1997, rilevando che dalla loro unione è nata in [...] il [...] la figlia Persona_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che con ricorso del 21.07.2011 depositato presso il Tribunale di AO, R.G. n. 947/2011, la sig.ra ha chiesto la separazione coniugale evidenziando che l'unione non si era Parte_1 rilevata felice a causa dei comportamenti violenti del marito e l'affectio coniugalis era venuto meno a causa anche della differenziazione dei caratteri che portava ad una irreversibile incompatibilità fra gli stessi, tale da rendere impossibile la convivenza, chiedendo: di pronunciare la separazione dei coniugi, di autorizzare i coniugi a vivere separati, di affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre, di assegnare la casa di proprietà esclusiva della sig.ra sita in Belvedere M.mo (CS), in via G. Fiorillo 31/Q, alla stessa, di ordinare al sig. Pt_1
di versare in favore della ricorrentre a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_2 un assegno mensile di euro 800,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
vinte le spese;
- che si costitutiva il resistente il quale contestava gli assunti di parte Parte_2 ricorrente in merito alle cause che avrebbero portato alla separazione, chiedendo che il contributo per il mantenimento della figlia nata il [...], allora minorenne, Per_1 venisse determinato tenendo conto del fatto di essere disoccupato;
- che il Tribunale di AO, dopo la comparizione delle parti, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali i coniugi venivano autorizzati a vivere separati;
la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad entrambi e per la stessa veniva previsto il domicilio preferenziale presso la madre con fissazione delle modalità di visita da parte del padre ed obbligo del di versare entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo di Parte_2 mantenimento della figlia, della somma mensile di euro 300,00 con rivalutazione Istat dal giugno 2012;
- che con sentenza n. 556/2018 pubblicata in data 01/08/2018, il Tribunale di AO, così statuiva: “ dichiara la separazione coniugale tra le parti;
ordina all'ufficiale dello stato civile di Arzano di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 27 dell'anno 1997, parte II, serie C;
nulla a provvedere sull'affido e sulle modalità di visita della figlia minore atteso che la stessa nelle more del giudizio è divenuta Persona_1 maggiorenne, demandando al suo libero discernimento i rapporti con i genitori;
assegna la casa coniugale a in quanto di proprietà della stessa;
dispone che Parte_1 Parte_2 versi, a titolo di contributo di mantenimento della figlia, la somma di euro 300,00 con rivalutazione ISTAT entro i primi cinue giorni di ogni mese;
dichiara compensate le spese di lite”.
- che la predetta sentenza è passata in giudicato essendo decorso il termine di legge senza che sia stata impugnata e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi separati, i quali hanno continuato a vivere separatamente intraprendendo ognuno un nuovo percorso di vita e che la figlia è divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente in quanto occupata;
Per_1
- che sono decorsi utilmente i termini di legge per addivenire alla Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che stabiliscono che non sono dovute somme a titolo di assegno di mantenimento e/o divorzio da un coniuge all'altro e che non vi sono questioni patrimoniali in atto da concordare. Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'8.07.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 556/2018 pubblicata in data 01/08/2018, il Tribunale di AO ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Pt_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione
[...] Parte_2 dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne conseguono, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle seguenti conclusioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
2. Per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Arzano (NA) in data 22.05.1997, atto n. 27 dell'anno 1997 parte II serie C, ordinando all'Ufficile di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, alle condizioni di cui alla narrativa che precede.
3. Compensare le spese di lite.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AO, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 432/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e il 22 maggio Parte_1 Parte_2 1997 in Arzano (NA) e registrato al n. 27, P II, S.C, anno 1997;
- prende atto delle conclusioni e condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Arzano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Arzano (NA) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in AO l'8 luglio 2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo