Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/04/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Isa D'Onofrio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 769/2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza di divorzio proposto da
nato ad [...] ( DR ) il 16.7.1982 (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandra Cesarano ( ) in virtù di CodiceFiscale_2
procura in atti allegata ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Duomo n.202 presso lo studio del predetto.
Pec: Email_1
Appellante
nei confronti di
( ), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Bernini n.96 CP_1 C.F._3 presso lo studio dell'avvocato Massimo Ferrari ( cf e che la rappresenta e C.F._4 la difende, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv.Claudio Russo, in virtù di mandato in calce al presente atto.
pec Email_2
Pec: Email_2
Appellata
nonchè
Avv. Clorinda Draetta con studio in Napoli alla via Mario Morgantini, 3, (cf:
), n.q. di curatore speciale per la minore nata a [...], il C.F._5 Persona_1
22 giugno 2011;
fax: 081 200590; PEC: , Email_3
Curatore speciale
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti per l'accoglimento delle richieste rispettivamente formulate.
Il PG ha concluso come da parere in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso depositato il 05.12.2019 aveva chiesto pronunziarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 14.6.2010 con , deducendo: CP_1
Per_
- che dal matrimonio era nata la figlia in data 22.6.2011;
- che la separazione tra i coniugi era stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli avente n.
2909/2016 ed emessa in data 5.2.2016, con la quale era stato disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre ed era stato disciplinato il diritto – dovere del padre di frequentazione della bambina. Ancora, era stata rigettata la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, mentre era stato imposto a carico del un contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 350,00 mensili rivalutabili Parte_1
annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-che avverso detta sentenza aveva proposto appello e la Corte d'Appello di Napoli con CP_1 la sentenza n. 5184/2017, in accoglimento parziale dell'avverso gravame, aveva stabilito l'affido esclusivo della minore alla madre, con diritto del padre di incontrare e tenere con sè la figlia per tre pomeriggi alla settimana ovvero il lunedì, il martedì e il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 20,00, confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Tanto premesso il aveva rilevato - con riferimento al regime di affidamento della minore Parte_1
- che la resistente, contravvenendo alle disposizioni della Corte di Appello, ostacolava il suo diritto di visita della figlia. La poneva in essere a tal fine non solo comportamenti ostruzionistici diretti CP_1
ad isolare il genitore non affidatario dai processi decisionali, come i continui cambi di residenza non comunicati, ma soprattutto assumeva atteggiamenti di allontanamento psicologico della minore dal padre, mostrando diffidenza e ostilità agni qualvolta il padre avvicinava la bambina.
Sulla scorta di quanto sopra il ricorrente aveva evidenziato che sussistevano le condizioni per l'affidamento condiviso ed inoltre, pur mantenendo la minore la residenza presso la madre, anche il calendario degli incontri padre – figlia andava adeguato alle mutate esigenze risultando congrua la previsione, oltre alle visite per tre pomeriggi a settimana, anche del pernottamento presso il padre a fine settimana alterni.
Il aveva quindi concluso chiedendo al Tribunale: 1) di pronunciare sentenza di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
2) di procedere alla pronuncia immediata sullo status di divorziato a mezzo di sentenza parziale ex art. 709 bis cpc;
3) di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza privilegiata presso la madre;
4) di determinare in euro 250,00 il contributo mensile al mantenimento a carico del padre per la figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) di regolare il calendario delle visite padre – figlia prevedendo che il padre potesse avere con sè la minore tre pomeriggi a settimana – lunedi, martedi e mercoledi - prelevandola da scuola e accompagnandola presso l'abitazione di residenza, nonché a fine settimana alterni dalle ore 18 del sabato fino alle ore 20 della domenica ed ancora per una settimana durante il periodo estivo. La bambina, inoltre, avrebbe dovuto trascorrere le festività con l'uno e l'altro genitore alternativamente. Spese vinte.
Si era costituita la quale non si era opposta al divorzio ma aveva chiesto l'affido CP_1 esclusivo della minore presso di sè rilevando tra l'altro che il non provvedeva in alcun Parte_1
modo al mantenimento della figlia, non mostrava interesse nell'avere un rapporto con lei e la minore aveva il terrore del padre e non mostrava alcuna volontà di volerlo incontrare.
Ancora, la predetta aveva chiesto incontri protetti della figlia con il padre ed il mantenimento per la minore a carico del predetto per un importo di euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Emessa la sentenza parziale sullo status, la causa era proseguita per le statuizioni accessorie relative in particolare all'affido della minore.
Nel corso del giudizio era stato disposto un percorso di sostegno e di riavvicinamento del padre alla minore con l'ausilio dei SS di Giugliano in Campania ed era stata nominata una CTU;
depositata la relazione era stato successivamente richiesto a quest'ultima un supplemento di indagine avente ad oggetto un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità suggerito alle parti, da effettuarsi presso il predetto tecnico di ufficio che avrebbe disciplinato modalità e tempi di incontro della minore con il padre durante le sedute da lei fissate, relazionando all'esito al Tribunale sui detti incontri e sul percorso dei genitori.
Orbene, all'esito di tale percorso la ctu aveva rilevato: che non era possibile a suo parere mantenere un affido condiviso, vista l'incapacità delle parti di giungere a decisioni condivise;
che sarebbe stato utile predisporre un affido ai Servizi Sociali per 12 mesi, mantenendo la collocazione della minore presso la casa materna;
che la SI avrebbe dovuto crearsi un proprio nucleo familiare CP_1 differenziato da quello dei genitori, visto che gli stessi non avevano facilitato l'accesso della minore al padre;
che entrambe le parti avrebbero dovuto assumere posizioni meno rigide per diminuire la conflittualità, ma allo stato non ne apparivano capaci.
Ancora, la ctu aveva considerato che l'affido ai Servizi poteva forse essere l'unico modo per far fermare a riflettere i genitori sui bisogni della figlia ed inoltre, anche pensare alla figura di un curatore piuttosto che ad un affido ai Servizi, poteva essere una soluzione.
Gli incontri fatti nei quattro mesi di supporto non erano stati tuttavia sufficienti a produrre un cambiamento, soprattutto perché lo stesso non era avvenuto tra le parti, che continuavano ad accusarsi e ad attaccarsi a vicenda. Detti incontri tra il padre e la minore avrebbero dovuto pertanto continuare ed aumentare e soprattutto a mano a mano si sarebbe dovuta escludere la presenza della madre. Era inoltre necessario anche un monitoraggio costante dell'andamento degli incontri padre-figlia ed in mancanza di un'evoluzione positiva di tali incontri era consigliabile una terapia padre-figlia. Nel frattempo, le parti avrebbero dovuto lavorare individualmente sulle loro difficoltà e seguire un percorso di mediazione, nella speranza che tali indicazioni potessero ridurre l'attuale conflittualità esistente e si potesse giungere ad una gestione condivisa della genitorialità.
All'esito del procedimento il Tribunale aveva emesso la sentenza n. 2862/22 e nella stessa aveva rilevato che a tutti i tentativi posti in essere dall' on l'ausilio dei S.S. e del Consulente tecnico CP_2
per superare i conflitti di coppia non erano seguiti risultati positivi a causa della condotta delle parti, che si erano ancorate alle proprie posizioni, senza tener conto del superiore interesse della figlia.
In ragione di quanto sopra il Tribunale aveva ritenuto di dover disporre l'affido esclusivo della minore Per_
alla madre, considerando che la predetta non aveva alcun rapporto con il padre e che si rifiutava di incontrarlo, avendo timore di essere portata via dalla predetta. Nello stesso tempo l'affido ai Servizi
Sociali o ad un curatore sarebbe stato estremamente traumatico per la minore, in quanto quest'ultima allo stato individuava una sola figura genitoriale di riferimento. In ogni caso non doveva escludersi dalla vita della minore la presenza del padre, per cui i SS di Campania avrebbero dovuto Parte_2 curare gli incontri tra quest'ultimo e la figlia, almeno una volta a settimana.
I S.S. avrebbero dovuto inoltre continuare nel monitoraggio del nucleo familiare segnalando alla
Procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli ogni eventuale disfunzione o pregiudizio per la minore.
Il Tribunale aveva quindi stabilito quanto segue:
1. Dispone l'affido esclusivo della minore alla madre . Persona_1
2. Dispone che gli incontri padre figlia avvengano presso i SS di Giugliano in Campania secondo un calendario dagli stessi predisposto ( e comunque non inferiore ad un giorno a settimana ), senza la presenza della madre;
3. Dispone che i SS proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare segnalando alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ogni eventuale rapporto disfunzionale nella coppia Per genitoriale che possa incidere in maniera negativa sulla minore . Suggerisce alle parti una mediazione familiare e un percorso psicologico individuale volto a superare la conflittualità di coppia;
4. Pone a carico del sig. l'assegno di euro 350,00 a titolo di concorso per il Parte_1
Per mantenimento della figlia minore da versarsi alla sig. entro il giorno 5 di ciascun CP_1
mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie… Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , il quale Parte_1
ha lamentato la manifesta contraddittorietà della decisione rispetto alle risultanze della CTU, in quanto il tecnico di ufficio dopo un lungo percorso di analisi ed affiancamento del nucleo familiare in questione aveva tra l'altro ipotizzato l'utilità di predisporre un affido ai Servizi Sociali affinché i genitori potessero fermarsi a riflettere su quelli che erano i bisogni della figlia ed aveva altresì suggerito la possibilità di fare riferimento alla figura del curatore.
Ebbene il Tribunale, pur richiamando e condividendo i criteri di indagine del Ctu, era andato poi di contrario avviso rispetto alle valutazioni del predetto, senza operare alcuna valutazione circa l'idoneità della madre all'affido esclusivo della minore.
Ancora l'appellante ha sottolineato che la decisione dell'affido esclusivo in favore della madre andava riformata in quanto il primo giudice non aveva tenuto conto della mancanza di capacità genitoriale della SI , acclarata con sentenza penale di condanna avendo la stessa reiteratamente CP_1
sottratto la minore al padre e violato il diritto di visita di quest'ultimo con atteggiamenti di rifiuto e con la sua reiterata irreperibilità in uno alla figlia a causa di numerosi cambi di residenza non comunicati al padre, che a seguito degli accertamenti penali erano risultati fittizi e strumentali. Anche dalla espletata ctu era del resto emersa una grave carenza della capacità genitoriale materna.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo che la minore, sulla scorta della accertata incapacità genitoriale della madre, venisse affidata in via esclusiva al padre con collocamento prevalente presso lo stesso;
in via subordinata il predetto ha chiesto che la minore venisse affidata ai Servizi Sociali territorialmente competenti almeno per 12 mesi, conferendo agli stessi ampi poteri di assumere sia decisioni di carattere straordinario, che le principali decisioni di carattere ordinario. Ancora, il
[...]
ha chiesto che venisse valutata la nomina di un curatore speciale;
che gli incontri padre /figlia Pt_1
avvenissero senza la presenza della madre e che fossero calendarizzati in modo da contemplare il graduale incremento e liberalizzazione. Padre e figlia dovevano essere inoltre avviati ad un percorso di terapia e sostegno psicologico padre – figlia per il recupero di una buona comunicazione tra gli stessi e doveva essere prescritto per la sig.ra , un percorso individuale psicoterapeutico di CP_1
sostegno alla genitorialità. Il tutto, oltre alla conferma del contributo mensile per il mantenimento della minore a carico del genitore non collocatario nella misura di € 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Spese vinte.
Si è costituita la quale ha preliminarmente eccepito che l'appellante aveva proposto una CP_1
domanda nuova in appello. Il predetto difatti in sede di ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale di Per_ Napoli Nord aveva richiesto l'affido condiviso della minore , tuttavia in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi a detto Tribunale, oltre a richiedere l'affido condiviso, in via subordinata aveva chiesto anche l'affido esclusivo della figlia o l'affidamento ad un terzo e su tale ultimo punto era stata eccepita dalla comparente la novità del contraddittorio. Ebbene tali domande, formulate anche in sede di appello, dovevano essere dichiarate inammissibili. Del resto, la Corte d'appello già in sede di separazione aveva statuito in favore dell'affido esclusivo alla madre della minore, come da sentenza n.5184/17 allegata in atti.
L'affido esclusivo al padre era in ogni caso assolutamente improponibile, non potendo trascurarsi - Per_ tra l'altro - il terrore che la piccola nutriva nei suoi confronti, così come emerso dalla ctu e ciò per le violenze perpetrate dal padre. La ctu sulla genitorialità aveva inoltre confermato il profondo dissidio esistente tra i genitori, consigliando un affido esclusivo della minore alla madre, per cui anche in ragione di ciò andava disattesa la richiesta avanzata da controparte di un affido esclusivo al padre che, da 12 anni, aveva rapporti con la figlia solo per il tramite dei servizi sociali.
In ogni caso, non era vero che la ctu aveva affermato che non sussistevano motivi per escludere il padre dall'affidamento della minore non rilevandosi aspetti della personalità dello stesso che potessero essere dannosi per il benessere psicofisico della minore;
ciò in quanto la ctu aveva semplicemente affermato che la migliore modalità di affidamento della minore era quella condivisa
Per_ con residenza di presso la madre, senza regolamentare sin da subito il diritto di visita del padre vista la totale chiusura della minore, né era vero che l'affido condiviso o esclusivo alla madre comportavano un danno per la minore.
Alla luce delle considerazioni esposte la ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
con conferma della sentenza impugnata ed in via del tutto subordinata -e salvo gravame- l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, disponendo in ogni caso che il padre potesse vedere la minore solo in modalità protetta presso i Servizi Sociali competenti con esclusione di ogni pernotto, nonchè di vacanze estive e natalizie con il predetto.
Spese vinte.
Disposta la trattazione scritta del presente procedimento, all'esito del deposito di note e delle conclusioni del PG, con ordinanza del 18.10.23 questa Corte aveva trattenuto la causa in decisione senza termini.
Con ordinanza del 9.2.24 la suddetta causa era stata tuttavia rimessa sul ruolo in considerazione del fatto che la significativa conflittualità tra i genitori determinava una situazione di grave pregiudizio per la minore, tale da rendere necessari sia l'intervento di un curatore speciale che ne tutelasse in modo obiettivo gli interessi, che veniva individuato nell'avvocato Clorinda Draetta, sia il conferimento di un incarico integrativo al CTU con riferimento ai quesiti di cui in atti, individuato nella dott.ssa . Persona_2
Depositata la relazione da parte del tecnico di ufficio, le parti hanno depositato note entro il termine previsto per l'8.11.24 e, con ordinanza del 13.11.24, senza concessione di termini in quanto non previsti dal rito, questo Collegio ha riservato la causa a sentenza.
Tanto premesso si deve anzitutto rilevare che la difesa dell'appellata nelle proprie note depositate il
3.11.24, oltre a riportarsi alle conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione chiedendone l'accoglimento, ha chiesto: 1) fissarsi altra udienza per il deposito della ctu, a tutt'oggi non comunicata ai difensori nella sua versione definitiva; 2) in via alternativa fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Orbene, le suddette richieste non possono essere accolte in quanto il deposito della ctu nella versione definitiva risulta regolarmente avvenuto per via telematica in data 1.11.24 e da tale data è stato quindi posto a disposizione delle uparti costituite, non essendo del resto prevista per tale atto la comunicazione da parte della cancelleria.
In ordine poi alla richiesta di rinvio per le conclusioni, si evidenzia anzitutto che il rito camerale applicabile alla presente procedura, pur dovendo ovviamente rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celerità e semplicità di forme in quanto la sua previsione è funzionale a soddisfare primarie esigenze di celerità e di economia processuale, con la conseguenza che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria.
Ciò posto si deve ancora sottolineare che per i procedimenti di separazione personale tra coniugi (o di divorzio), soggetti al rito camerale, anteriormente all'applicazione del d.lgs. n 149/2022, non era prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche successivamente all'udienza in cui la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti ( cfr. Cass sent. n. 7067/25 ).
A ciò si aggiunga che il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta, che esulano da rigide scansioni temporali, per cui il contraddittorio deve ritenersi rispettato anche con riferimento alle richieste conclusive delle parti, nella misura in cui le stesse, con la fissazione del previsto termine per note successivo al deposito della ctu, hanno avuto pari possibilità di concludere.
Rilevato quanto sopra si deve ora esaminare l'eccezione di inammissibilità formulata dalla appellata avente ad oggetto la proposizione di una domanda nuova da parte del avendo questi Parte_1 Per_ richiesto oltre all'affido condiviso della minore , anche l'affido esclusivo della figlia o l'affidamento della stessa ad un terzo. Ebbene, sul punto l'appellata ha rilevato che già in primo grado era stata da lei eccepita la novità delle suddette domande e la violazione del contraddittorio, tuttavia le stesse erano state reiterate anche in sede di appello, per cui dovevano essere dichiarate inammissibili.
Tale eccezione non coglie nel segno in quanto nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento della stessa, possono essere adottati d'ufficio essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche;
si tratta quindi di questioni sottratte all'iniziativa e alla disponibilità delle parti, che non sono quindi governate dal principio della domanda.
Tanto rilevato si deve a questo punto esaminare la questione relativa all'affido della figlia minore prossima a compiere 14 anni, dovendosi ricordare a tal proposito che il giudice di Persona_3
primo grado, con la sentenza impugnata in questa sede, aveva disposto l'affido esclusivo della predetta alla madre ed incontri protetti della stessa con il padre ed inoltre che quest'ultimo, con il proposto gravame, ha chiesto l'affidamento in via esclusiva della figlia con collocamento prevalente presso di lui ed in via subordinata che la minore venisse affidata ai Servizi Sociali territorialmente competenti, almeno per 12 mesi.
Ciò posto va sin da ora rilevato che la significativa conflittualità tra i genitori, determinante l'assoluto rifiuto della minore di riprendere i rapporti con il padre ed il conseguente grave pregiudizio che è derivato alla predetta in quanto privata della possibilità di accedere all'affetto ed alla vicinanza di entrambi i genitori, essenziale per un suo sviluppo sano, sereno ed equilibrato, ha reso necessarie in questa sede la nomina di un curatore della minore - che si è regolarmente costituito - e l'integrazione della ctu disposta nel corso del primo grado di giudizio.
La consulente di ufficio nominata ha espletato l'incarico conferitole ed all'esito dell'esame della documentazione posta a sua disposizione, dei rilievi anamnestici e dei risultati dei test somministrati, ha anzitutto osservato che alla minore era derivato un pregiudizio dalla complessità e disfunzionalità che si era prodotta nel nucleo familiare, nella misura in cui non era stata realmente sostenuta nella possibilità di avere un rapporto sereno con entrambi i genitori, poiché i reciproci sentimenti di insicurezza, rancore e rabbia, avevano reso questi ultimi, pur in misura diversa, con tipologie di azione differenti ed ognuno nel proprio “stile”, incapaci di coordinamento e costruttiva cooperazione.
Ciascuno dei predetti, relativamente ai quali non erano invero emersi segni di natura patologica riferibili ad un disturbo attuale, né alla struttura della personalità, aveva comunque presentato alcune mancanze nel proprio ruolo rispetto alle esigenze della figlia ed il risultato era stato quello di una completa “paralisi” della coppia genitoriale, oltre ad un esteso e grave disagio della minore che, protrattosi per troppo tempo, aveva determinato l'elevato rischio di evoluzione psicopatologica, che non poteva perdurare.
A fronte di quanto sopra la consulente di ufficio ha posto in evidenza la necessità di un intervento deciso e complessivo di modifica delle attuali dinamiche familiari, oltre ad un supporto psicologico qualificato e continuativo tale da supportare ciascuno, genitori e figlia, nel recupero di funzioni e comportamenti allo stato inibiti, nonostante il sincero interesse comunque nutrito da entrambi nei riguardi della salute della minore.
La ctu ha quindi ritenuto che debbano essere attivati specifici percorsi di sostegno psicologico per tutto il nucleo e che si lavori affinché possa liberarsi dalla scomoda posizione che Persona_3 ricopre di essere l'unica a doversi attivare diversamente, per favorire un riavvicinamento al padre senza ricevere alcun supporto in tal senso da parte dei genitori, fermi sulle loro posizioni.
Ciò in quanto la separazione ed il racconto che ne è derivato non hanno fatto altro che “fissare” nella minore gli errori che il padre avrebbe commesso e che sarebbero alla base della sua difficoltà ad incontrarlo. Tutto ciò ha verosimilmente impedito alla predetta di ascoltare il bisogno naturale di vicinanza al genitore padre, poiché sempre guidata e spinta al rifiuto di tale figura, che nel tempo è stata anche sostituita dal compagno della madre. Ciò conferma l'attuale difficoltà della minore di riuscire ad immaginarsi in un sereno rapporto con l'uno e con l'altro e la sua velata richiesta che siano per primi i genitori a mostrarle che questa cosa è possibile. In mancanza di questo sostegno da parte
Per_ degli stessi genitori al proprio diritto alla bigenitorialità, è sembrato che abbia messo in atto con la madre, strategie di “rassicurazione” relative al fatto che non aveva bisogno del padre e che, anzi, preferiva non avere alcun contatto con lui.
Ancora la ctu ha considerato che le attuali contraddizioni e criticità psichiche di ciascuna delle parti apparivano comunque suscettibili di trasformazione e superamento a beneficio della minore, ove previsti opportuni percorsi psicologici coordinati a sostegno del nucleo. La consulente ha poi aggiunto che non poteva trascurarsi la circostanza che i rapporti tra gli ex coniugi, rispetto alla precedente
CTU, mostravano ancora alcune criticità significative tuttavia - per quanto non si fosse ancora verificato alcun cambiamento concreto nei rapporti - i predetti sembravano, almeno in parte, riconoscere la propria corresponsabilità per quanto accaduto, evitando di attribuire esclusivamente all'altro genitore l'incapacità di creare un legame solido con la figlia ed inoltre mostravano una maggiore empatia verso le esperienze vissute, sia dall'altro genitore che dalla figlia. In ogni caso, per quanto sembrava essersi riattivata una funzione riflessiva ed elaborativa, che aveva permesso loro di riconsiderare i significati della situazione relazionale e dei bisogni propri e della figlia, non si era allo stato verificato alcun cambiamento concreto nei rapporti. Al momento difatti il cambiamento si era manifestato unicamente a livello di quanto veniva riportato verbalmente. Inoltre, sebbene durante gli incontri in compresenza fosse emerso il desiderio di lasciarsi alle spalle gli eventi del passato, ai predetti mancavano ancora gli strumenti necessari per superare effettivamente la situazione.
Sulla scorta di quanto riscontrato, la ctu ha quindi sottolineato la necessità di adottare alcune misure
( sulle quali si tornerà in seguito ), per aiutare i genitori e la figlia nella fase indicata.
Per quanto poi riguarda le modalità di affido, in ragione di quanto emerso la consulente di ufficio ha ritenuto opportuno il ripristino al momento dell'affido condiviso, al fine di garantire alla minore il diritto alla bi-genitorialità, con residenza principale presso la madre e con diritto di visita per il padre.
In ordine poi alla organizzazione degli incontri padre – figlia la predetta ha suggerito una regolamentazione degli incontri che inizialmente preveda la presenza della madre, al fine di garantire alla minore maggiore serenità, ma anche per stimolare una visione più positiva dell'immagine paterna. Ancora, ha rappresentato l'utilità di seguire un protocollo chiaro e ben definito, in modo da risultare facilmente comprensibile ed assimilabile sia per la minore, che per gli adulti coinvolti ed a ciò ha aggiunto l'opportunità che gli incontri del padre con la figlia si svolgano inizialmente una volta a settimana ed abbiano una durata da 1 a 2 ore;
si dovrà trattare di incontri prestabiliti che si svolgeranno a settimane alterne, una settimana in un pomeriggio infrasettimanale ( in mancanza di diverso accordo il mercoledì ) e la settimana successiva in un pomeriggio del fine settimana ( in mancanza di diverso accordo il sabato ).
Inoltre, al fine di condurre i genitori verso una gestione matura della genitorialità, per ricostituire un clima maggiormente sereno, utile a favorire la figlia nella già difficile situazione di separazione, la consulente ha ritenuto consigliabile attivare per entrambi un efficace percorso di sostegno congiunto alla genitorialità nel corso del quale gli incontri tra padre e figlia dovranno essere monitorati e discussi per valutarne la qualità e verificare che vengano effettivamente realizzati, con la possibilità che, una volta raggiunta una maggiore stabilità, il si accordi con la figlia per ulteriori incontri in Parte_1
base alle loro esigenze di lavoro, studio e tempo libero. Quanto sopra, in modo che la figlia riesca col tempo ad incontrare anche la nonna, gli zii, i cugini, e conosca la compagna del padre e l'altra sorella.
Per_ Per quanto poi riguarda l'attuale condizione psicologica della minore , va rilevato che, pur non essendo la stessa connotata da aspetti psicopatologici di interesse clinico, presenta al momento indicatori di alta raccomandazione (quali difficoltà a contattare il mondo emozionale, inibizione, atteggiamento di chiusura, ansia e aggressività) ad avviare un efficace percorso di supporto psicologico, dovuti, soprattutto alla conflittualità tra i genitori cresciuta nel tempo, a causa della cattiva gestione della separazione che si è protratta in tutti questi anni, dalla situazione di rifiuto del padre che ne è derivata e considerando altresì che la misura indicata per entrambi i genitori richiede un tempo per produrre effetti significativi e non è da sola sufficiente a sostenere la minore.
Ad implementazione delle suindicate misure, al fine di sostenere la relazione padre/figlia, la ctu ha suggerito anche un intervento gestito da uno Psicologo Esperto di Relazioni Familiari e/o dell'Età
Evolutiva e ciò al fine di limitare la portata delle importanti criticità emerse, che ostacolano la possibilità di ripristinare una reale relazione e di sostenere e perfezionare le auspicabili trasformazioni positive del rapporto. Dovrebbe trattarsi di una osservazione nel tempo, da prevedersi con cadenza mensile per un periodo di 12 mesi.
Ha chiarito sul punto la ctu che quanto sopra non deve essere considerato come ripresa o prosecuzione degli incontri protetti, ma come risorsa per la diade padre-figlia per la ripresa del rapporto a sostegno di una reale evoluzione della relazione genitoriale.
Ancora, la ctu ha suggerito un percorso di sostegno psicologico individuale ad entrambe le parti per una loro crescita personale e di sostegno alla genitorialità, teso ad elaborare le dinamiche disfunzionali del conflitto ed a ripristinare modalità comunicative più funzionali, tali da tenere conto delle necessità della figlia minore. Ciò in quanto entrambi i genitori non sono stati in grado di gestire la fine del loro rapporto in maniera efficace, tale da preservare la figlia dal coinvolgimento in dinamiche triangolari disfunzionali, conflitto di lealtà e squalifica di entrambi i genitori. Inoltre, rispetto alle capacità genitoriali, entrambe le parti hanno mostrato carenti capacità di comprensione dei bisogni profondi della minore ed insufficienti capacità di cooperazione e condivisione della propria funzione genitoriale.
In ragione di quanto sopra la consulente ha ritenuto necessario attivare anche una vigilanza sulla minore da parte del Tribunale per monitorare e tutelare il benessere della stessa, stante la situazione particolare di conflitto familiare ancora non risolto. Tale compito dovrà essere opportunamente affidato alle più idonee professionalità dei servizi territoriali e/o privati, ciascuno per la sua competenza e coordinato dal Servizio Sociale, che per sua parte curerà anche la verifica dell'effettivo avvio dei genitori ai diversi percorsi e dell'accesso delle parti ad essi relazionando al Tribunale.
Tanto rilevato ritiene questa Corte che l'analisi attenta ed esaustiva espletata dalla ctu, così come le prospettazioni e le indicazioni riportate nell'elaborato, condivise e fatte proprie anche dal curatore della minore, siano appieno condivisibili per cui ben possono essere recepite e fatte proprie da questa
A.G. Le soluzioni avanzate e quindi l'affido condiviso della figlia, la residenza privilegiata della stessa presso la madre, l'attuazione graduale degli incontri padre – figlia, tale da rispettare le esigenze ed i tempi di quest'ultima, si presentano difatti funzionali al recupero del rapporto in questione nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Nello stesso tempo si ritengono opportuni i percorsi di sostegno psicologico previsti quali strumenti di supporto, in uno alla partecipazione delle ulteriori figure professionali individuate, sia al fine di vigilare sull'andamento degli stessi, sia al fine di tutelare la minore.
Si ritiene difatti di dover prevedere a tal proposito un periodo di monitoraggio di dodici mesi dalla presente sentenza da parte del Servizio Sociale competente in merito a quanto disposto, che relazionerà ogni quattro mesi, o prima in caso di pregiudizio al giudice tutelare, al quale si dispone inviarsi copia della presente sentenza per la vigilanza ex art. 337 c.c.
Sulla scorta di quanto sin qui rilevato l'appello va quindi accolto per quanto di ragione, nei termini riportati nella parte dispositiva.
In considerazione della materia oggetto di esame e dell'esito del giudizio ritiene questa Corte che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 2862/22 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata:
- dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza Persona_4 Parte_1
privilegiata presso la madre;
- stabilisce che gli incontri del padre con la figlia si svolgano inizialmente una volta a settimana ed abbiano una durata da 1 a 2 ore, alla presenza della madre;
detti incontri dovranno essere prestabiliti e si svolgeranno continuativamente a settimane alterne, una settimana in un pomeriggio infrasettimanale ( in mancanza di diverso accordo il mercoledì ) e la settimana successiva in un pomeriggio del fine settimana ( in mancanza di diverso accordo il sabato );
- invita i genitori -se consenzienti- ad effettuare un percorso individuale di sostegno psicologico;
- invita altresì i genitori ad un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, prevedendo uno spazio di osservazione del rapporto padre/figlia da effettuarsi a cura di uno psicologo esperto di relazioni familiari e/o dell'età evolutiva;
Per_
- invita i genitori a prestare il consenso affinché ( effettui un percorso individuale a cura Per_3
di uno psicoterapeuta (ovvero di uno psicologo-psicoterapeuta);
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al giudice tutelare del Tribunale di Napoli Nord per la vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. ed al Servizio Sociale del
[...]
per le incombenze di monitoraggio indicate in motivazione per la Controparte_3
durata di mesi dodici, che relazionerà al g.t. ogni quattro mesi, o prima in caso di pregiudizio.
Spese di lite compensate tra le parti per il doppio grado;
spese in favore del ctu come da decreto depositato il 21.11.24; spese in favore del curatore come da separato decreto.
Napoli, c.c. del 14.2.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Efisia Gaviano )