Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 12/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da LO MA Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI EL Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32563 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65307, depositato in data 24 marzo 2020, reso da VI HE (c.f. [...]), nato a [...] d’Agordo (BL) il 15 novembre 1959, rappresentato e difeso dall’avvocato VI Biscontin
(C.F. [...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466, PEC:
avvocato.biscontin@pec.it;
ON LA (c.f. [...]), nata a [...] il 12 novembre 1956;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 11 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, nessuno presente per gli agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 154 del 18 marzo 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65307, depositato in data 24 marzo 2020, reso dagli agenti contabili VI HE e LA ON, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza
– U.O. Genio Civile di Treviso per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 8 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30884 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva regolare, pur non avendo il subagente compilato un autonomo conto giudiziale. Veniva, inoltre, evidenziato che erano state effettuate spese di carattere continuativo (pagamento di utenze e forniture periodiche, nonché manutenzioni periodiche ed obbligatorie, nonché canoni di noleggio) e/o comunque programmabili. Veniva inoltre rilevato che la restituzione dell’anticipazione non utilizzata era avvenuta oltre la chiusura dell’esercizio, in data 10 gennaio 2017.
Tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, non venivano, tuttavia, ritenuti ostativi al discarico degli agenti e
all’approvazione del conto, essendo comunque stato possibile imputare i singoli fatti di gestione, analiticamente rendicontati, a ciascun agente e risultando tutte le spese utili ed eseguite nell’interesse dell’ente.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discarico degli agenti.
All’udienza del 11 novembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65307 reso da VI HE e LA ON, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – U.O. Genio Civile di Treviso per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 8 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30884 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(imposta di registro e di bollo, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, energia elettrica, acqua, gas, noleggi di impianti e
macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi, di impianti e macchinari, di attrezzature, di beni immobili, di altri beni materiali, spese postali);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all’ ordine di accreditamento n. 3 del 06/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di €
101.350,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 98 del 11/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Marco Puiatti, di approvazione e parifica del conto; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 17/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile; il DDR n. 107 del 23/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto risulta sottoscritto dall’ agente titolare, VI HE, oltre che dal sostituto LA ON.
Ebbene, l’esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento (imposta di registro e di bollo, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, energia elettrica, acqua,
gas, noleggi di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi, di impianti e macchinari, di attrezzature, di beni immobili, di altri beni materiali, spese postali).
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 3/2016 di euro 101.350,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 72.762,66 di cui euro 1.450,00 per buoni di prelevamento ed euro 71.312,66 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 72.726,66.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 67 operazioni di cui 59 effettuate dal titolare HE per l’importo di € 69.294,51 e 8 effettuate dal sostituto ON per € 3.468,15 per un totale complessivo di € 72.762,66.
I pagamenti effettuati consistono in 85 operazioni di cui 66 effettuate dal titolare HE per un importo totale di € 69.294,51, 19 effettuate dal sostituto ON per un importo totale di € 3.432,15 oltre al riversamento finale in Tesoreria, di cui alla reversale n. 12201 del 29/12/2017, effettuato in data 10/01/2017 con quietanza n. 663 per un importo di € 36,00 che conduce alla quadratura sostanziale del conto anche se oltre la chiusura dell’esercizio di gestione.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né
operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Emerge, inoltre, che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dall’ agente “principale”, ma anche in via ordinaria dal subagente che, quindi, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile titolare del fondo, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle due gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Tuttavia, il subagente ON ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, ha consentito la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002), nonché l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, pur in assenza di una distinta rendicontazione.
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
In relazione alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità che, sulla scorta di un consolidato ed unitario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale il Collegio, considerato che le stesse sono connotate anche da utilità per l’ente, ritiene che non siano ostative all’approvazione del conto.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32563 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili VI HE e LA ON in relazione al conto giudiziale n. 65307, depositato in data 24 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
EL LB MA LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il
Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)