Art. 30.
Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.
I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo che ne riferisce al Consiglio nazionale.
Copia del bilancio tecnico e' rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza.
I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo che ne riferisce al Consiglio nazionale.
Copia del bilancio tecnico e' rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.