Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 28.11.2024 iscritta al n. 387/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
03.04.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_1
Girelli e dall'avv. Sara Girelli del foro di Brescia, domiciliatarie
OGGETTO: giusta delega in atti.
Altre controversie in
RICORRENTE APPELLANTE
materia di previdenza c o n t r o obbligatoria Controparte_1
in persona del
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Maria D'Ascoli del foro di Roma, domiciliataria giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
c o n t r o
Controparte_2
in persona del
[...]
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elena Sica dell'Avvocatura
Distrettuale INAIL di Brescia, come da procura generale in atti.
RESISTENTE APPELLATO
c o n t r o
Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Angela Caliò Marincola Sculco dell'Avvocatura Distrettuale INPS di
Brescia, come da procura generale in atti.
RESISTENTE APPELLATO
c o n t r o
Controparte_4
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ex lege
[...]
dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 727 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memoria
Fatto e diritto
Con la sentenza n. 727/2024, pubblicata il 16.8.2024, il - 3 -
Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 02220239007200733000 notificatagli il 2.10.2023, nella parte
Con relativa alle somme dovute ad , e per contributi e CP_3 CP_2
somme aggiuntive (cartella n. 02220030002389872000 per euro
47.852,32 in ipotesi notificata il 28.2.2003), premi (cartella n. CP_2
02220040008919869000 per euro 11.880,48 in ipotesi notificata il
1.6.2004 e cartella n. 02220070028652087000 per euro 2.230,04 in ipotesi notificata il 13.12.2007), sanzioni amministrative DPL
(cartella n. 02220050027360035000 per euro 25.638,72 in ipotesi notificata il 29.11.2005) per l'importo complessivo di € 87.601,56.
Rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ed il primo giudice ha accertato la corretta notifica delle CP_3 CP_2
cartelle di pagamento sopra citate e richiamate nell'intimazione opposta. Ciò posto, il giudice a quo ha ritenuto l'opponente decaduto dal diritto di eccepire la prescrizione del credito in ipotesi intervenuta prima della notificazione delle cartelle, non essendo l'opposizione stata depositata nel termine decadenziale di 40 giorni dalla loro notificazione. Ha, poi, ritenuto priva di fondamento l'eccezione dell'opponente relativa alla prescrizione del credito in effetti maturata dopo la notificazione delle cartelle, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere fatta valere dal ricorrente attraverso la tempestiva impugnazione del “primo” valido atto interruttivo di prescrizione,
costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. - 4 -
c.p.c.. Secondo il Tribunale, non avendo tuttavia il ricorrente provveduto alla tempestiva impugnazione di tale ultimo atto ed avendo prodotto in giudizio un ulteriore e valido atto CP_6
interruttivo della prescrizione successivo a tale data, mai impugnato ovvero in alcun modo specificamente contestato da parte opponente
Contr ( n. 022202290055724400 notificato l8.8.2022), non risultava maturata alcuna prescrizione del credito per mancato decorso del termine quinquennale.
Con ricorso depositato il 28.11.2024, ha proposto appello
, chiedendo la riforma della sentenza e Parte_1
l'accoglimento dell'opposizione all'intimazione di pagamento.
Si sono costituiti ed chiedendo il rigetto del CP_6 CP_2 CP_3
gravame.
Con memoria depositata il 25.3.2025, si è costituito l Controparte_8
chiedendo il rigetto dell'appello e contestualmente proponendo appello incidentale per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva.
***
All'odierna udienza di discussione, le parti hanno discusso la causa e, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.
***
Preliminarmente, va rigettato l'appello incidentale proposto dall' . Controparte_8 - 5 -
La proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall è infondata, in quanto il ricorso proposto dal CP_8
attiene non solo alla regolarità della procedura di riscossione Pt_1
(opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), ma anche alla fondatezza della pretesa creditoria azionata (opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.), avendo parte opponente eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Ne
segue che deve trovare applicazione l'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 46
del 1999, a norma del quale “Contro l'iscrizione a ruolo il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso va notificato all'ente impositore”, disposizione speciale riferita ai crediti degli Enti Previdenziali. Del resto, appare in ogni caso necessaria secondo i principi generali la partecipazione al giudizio del soggetto titolare del diritto del quale viene eccepita l'estinzione per prescrizione.
***
Venendo ora all'appello principale, ha Parte_1
impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto priva di fondamento l'eccezione di prescrizione. In particolare, ha rilevato che le cartelle impugnate erano state tutte notificate tra il 2003 ed il 2007
e che nessun atto interruttivo della prescrizione era stato notificato prima della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02220229005572442000 notificata il 26.8.2017 ai sensi dell'art. 143
c.p.c., con conseguente decorso del termine prescrizionale - 6 -
quinquennale. Ha poi aggiunto che la mancata impugnazione della citata comunicazione preventiva e dell'intimazione di pagamento notificata l'8.8.2022 non poteva in alcun modo precludergli la possibilità di far accertare l'intervenuta prescrizione del credito.
L'appello è fondato e va accolto.
È incontestato che tra la notificazione delle cartelle e quella del primo atto interruttivo della prescrizione documentato in giudizio,
e cioè la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02220229005572442000 notificata il 26.8.2017, siano decorsi più di cinque anni. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione dei crediti di CP_3
Con e di cui alle cartelle n. 02220030002389872000, CP_2
02220040008919869000, 02220070028652087000,
02220050027360035000, crediti pacificamente soggetti al termine prescrizionale quinquennale, trattandosi di contributi e sanzioni amministrative.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la declaratoria dell'estinzione dei crediti per prescrizione non è impedita dalla mancata “tempestiva impugnazione” della citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e/o della successiva intimazione di pagamento n. 0222022900557244000 notificata l'8.8.2022.
Ciò in quanto la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle o degli avvisi di addebito può essere fatta valere in qualsiasi momento. Tale azione, infatti, è volta non già a far valere vizi del procedimento di notificazione del titolo o relativi alla fase prodromica alla formazione della cartella, ma a dolersi di fatti - 7 -
estintivi intervenuti in epoca successiva alla notifica del titolo esecutivo.
L'opposizione all'intimazione di pagamento finalizzata a far valere la prescrizione maturata in epoca posteriore alla notificazione della cartella, giova ribadire, integra un'opposizione ex art. 615 c.p.c.,
esercitabile senza limiti di tempo in quanto non possiede quella funzione recuperatoria che la stessa opposizione riveste allorchè il ricorrente si dolga di vizi del procedimento di formazione o di notificazione della cartella ovvero di fatti estintivi maturati antecedentemente alla notifica della stessa, che non abbia potuto far valere proponendo tempestiva opposizione ex art. 24 D. Lgs. n. 46 del
1999; solo in quest'ultimo caso ricorre la funzione recuperatoria in presenza della quale la Suprema Corte consente al ricorrente di far valere con l'impugnazione del primo atto, che gli ha consentito di venire a conoscenza dell'esistenza delle cartelle, tutti i vizi che non abbia potuto rilevare nell'ambito di un giudizio di opposizione tempestivamente introdotto.
Viceversa, ove il ricorrente, come l'odierno appellante in questo caso, si dolga della prescrizione successiva alla notifica della cartella, egli non è tenuto a impugnare la prima intimazione di pagamento che gli venga notificata, non possedendo l'impugnazione una funzione recuperatoria della mancata opposizione al titolo esecutivo.
La Suprema Corte, del resto, ha più volte sottolineato la diversa natura delle due azioni, opposizione con funzione - 8 -
recuperatoria ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di proposizione delle stesse nel medesimo giudizio (Cass.
n. 29294 del 2019 e Cass. n. 31282 del 2019).
In forza di tali principi, non è dunque condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la mancata opposizione da parte del ricorrente alla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria ed all'intimazione di pagamento che ha preceduto quella opposta impedirebbe al medesimo di dolersi in questa sede della prescrizione posteriore alla notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle.
Né, d'altronde, possono trovare applicazione i termini d'impugnazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 546 del 1992, che, in quanto collegato all'articolo 19 dello stesso decreto legislativo che contiene l'elenco degli atti contro i quali deve essere proposto il ricorso tributario, concerne unicamente i processi avanti al giudice tributario e non il processo del lavoro.
In definitiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante non solo è ammissibile, non essendogli preclusa in questa sede la possibilità di dedurre fatti estintivi posteriori alla notificazione della cartella, ma è anche fondata in quanto, dopo la notifica dei titoli, il primo atto interruttivo della prescrizione è
intervenuto ben oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Ne segue che, in accoglimento dell'appello principale, deve essere annullata l'intimazione di pagamento opposta nella parte - 9 -
Con relativa ai crediti di e di cui alle cartelle n. CP_3 CP_2
02220030002389872000, 02220040008919869000,
02220070028652087000, 02220050027360035000, in quanto estinti per prescrizione.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
svolta.
Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dagli Enti
titolari dei crediti, non vi sono motivi per compensare le spese nei loro confronti, visto che la trasmissione del credito ad per la CP_6
riscossione non impedisce loro di notificare comunque al debitore atti interruttivi della prescrizione.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 727/2024 del Tribunale di Brescia,
1) Annulla l'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa ai
Con crediti di e di cui alle cartelle n. CP_3 CP_2
02220030002389872000, 02220040008919869000,
02220070028652087000, 02220050027360035000;
2) Rigetta l'appello incidentale dell' ; CP_8
3) Condanna le parti appellate in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellante, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il primo grado di giudizio ed in - 10 -
euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, per l'appello.
Brescia, 3.4.2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Laura Corazza)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
02220229005572442000 notificata il 26.8.2017 ai sensi dell'art. 143