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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 645/2017 R.G. promossa
DA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catania, Via P.IVA_1
Francesco Crispi n. 247, presso lo studio dell' Avv. Alberto Giaconia (C.F.:
), da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti C.F._1
(PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._2 Controparte_2
, , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_2
) e , nato a [...] il [...] C.F._4 Parte_3
(C.F.: quali eredi di (C.F.: C.F._5 Persona_1
, tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via Nicola Fabrizi C.F._6
n. 71, presso lo studio dell' Avv. Maria Crupi (C.F.: da cui C.F._7 sono rappresentati e difesi giusta procura agli atti (PEC:
; Email_2
APPELLATI
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Seconda Sezione
Civile n. 1774/2017 pubblicata in data 22 giugno 2017 nella causa civile iscritta al n. 2542/2007 R.G. avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, e previa rinnovazione della CTU, riformare la sentenza n. 1774/2017 del Tribunale di Messina per i motivi esposti in narrativa;
3) rigettare ogni pretesa creditoria formulata dall'appellata nei confronti della odierna appellante;
4) condannare la sig.ra Pt_1 al pagamento in favore della banca della somma di € 61.656,10 oltre interessi CP_1 ed accessori dall' 1 aprile 2007, quale saldo debitore del c/c n. 13879, o della diversa somma che dovesse risultare all'esito della rinnovazione della CTU;
5) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati:
1)”Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio spettanti al sottoscritto difensore antistatario dichiarandone la distrazione in proprio favore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato davanti a Parte_4
questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina –
Seconda Sezione Civile l'ha condannata al pagamento, in favore di Persona_1
della somma di € 83.966,33 oltre interessi legali dalla data del 18 gennaio
[...] La Corte, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – giusta ordinanza del 12-27/11/2018 – ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza dell' 8 novembre 2021 e, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 27 novembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.); indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
************************
L'appellante ha proposto sei distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha ribadito l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado,
(eccezione) rigettata sul presupposto che la banca non avrebbe assolto il proprio onere probatorio di indicare in maniera specifica le singole operazioni aventi natura solutoria in ordine alle quali sarebbe maturata la prescrizione decennale.
Col secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto di escludere dalla rielaborazione del saldo del rapporto di c/c l'addebito di Lire 129.778.448 sull'erroneo presupposto che si sia trattato di una operazione di giroconto.
Col terzo motivo di gravame l'appellante ha stigmatizzato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice allorché, nonostante abbia conferito al CTU l'incarico di applicare al rapporto in contesa gli interessi convenzionali di cui al contratto di c/c stipulato in data 29.06.1995, in realtà ha poi applicato, ai fini del decidere, il tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) D. Lgs. n. 385/1993.
Col quarto motivo di gravame ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla (capitalizzazione) la quale avrebbe dovuto essere considerata ed Pt_1
applicata in quanto espressamente accettata in contratto dalla correntista.
Col quinto motivo di appello la odierna istante ha contestato la esclusione dal conteggio della c.m.s., in quanto asseritamente validamente pattuita in contratto mediante la indicazione della percentuale. Infine, col sesto ed ultimo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, avente ad oggetto il pagamento in suo favore dell'importo di € 61.656,10 quale saldo debitore.
Al riguardo, la banca ha evidenziato che una corretta rielaborazione del saldo del rapporto avrebbe certamente portato alla conferma della esistenza di un credito in capo alla stessa, e non invece di un debito, come è poi avvenuto in sentenza.
Nell'odierno grado di giudizio si sono costituiti gli eredi della originaria attrice
, i quali hanno chiesto il rigetto del gravame e la integrale Persona_1
conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene opportuno, per motivi di ordine logico–sistematico, lasciare per ultimo l'esame del primo motivo di gravame, relativo alla eccezione di prescrizione.
Riguardo al secondo motivo, la Corte osserva.
In seno alla relazione di CTU depositata in data 21/02/2011 risulta annotata, a pag.
24 dell' Allegato 5, riguardante il c/c nr. 10780 intrattenuto dalla correntista presso la Banca di Credito Popolare - Filiale di Falcone (ME), una operazione di accredito della somma di Lire 129.771.448 registrata in data 09/08/1995.
A pag. 1 dell'Allegato 6, riguardante il c/c nr. 13879 intrattenuto dalla Persona_1
presso la Banca di Credito Popolare di Barcellona P.G., ed aperto in
[...]
sostituzione del primo, risulta annotata una iniziale operazione di addebito della somma di € 7.000,00 a titolo di interessi e competenze, nonché una operazione di addebito del medesimo importo di quello registrato in accredito nel c/c 10780,
(operazione) pure essa registrata in data 09/08/1995.
Se così è, e non pare possano residuare dubbi al riguardo, ne consegue che le argomentazioni svolte dal Giudicante sul punto vanno confermate.
Ed invero, come correttamente da questi evidenziato, può dunque evincersi che l' operazione sopra descritta ha rappresentato un giroconto tra il c/c n. 10780 e quello appena acceso n. 13879, a seguito del quale il saldo negativo del c/c n.
10780 è stato ripianato con addebito di pari importo sul c/c appena acceso portante il n. 13879 (pag. 3, sentenza primo grado).
Continua il primo Giudice evidenziando che, non essendo possibile ricostruire la movimentazione del c/c n. 10780 per mancanza di tutti gli estratti conto, non trova alcuna giustificazione causale neppure l'addebito di € 7.000,00 per interessi e competenze, (addebito) che rappresenta la prima operazione annotata sul nuovo
c/c n. 13879.
Tale capo di domanda va pertanto integralmente confermato in quanto sorretto da idonea e convincente argomentazione, ed il relativo motivo di gravame va pertanto rigettato.
Passando al quarto motivo di gravame, la Corte osserva.
Sostiene l'appellante che la capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla sia legittima in quanto espressamente accettata dalla correntista. Pt_1
L'assunto non convince.
Con ragionamento esaustivo e convincente il Tribunale, a conclusione di una completa rassegna di tutta la normativa di settore, ha ritenuto che la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel contratto di conto corrente oggetto della presente controversia fosse affetta da nullità per violazione dell'art. 1283 C.C., in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità.
Senza pretesa di ripercorrere l'intero iter argomentativo da questi seguito, è sufficiente evidenziare che la delibera CICR del 9/2/2000, che prevede che in tutti i rapporti: a) deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi, b) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, c) nei rapporti di conto corrente deve essere prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, ha reso legittime, a far data dall'1/7/2000, le clausole anatocistiche, nel rispetto delle superiori previsioni.
Ora, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la delibera CICR del 9/2/2000 non ha efficacia retroattiva in quanto per i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, l'eventuale adeguamento dei contratti da parte della banca non ha efficacia sanante del vizio di nullità.
Ed allora, considerato che la capitalizzazione trimestrale reciproca con l'adeguamento automatico operato dalla comporta un peggioramento delle Pt_1
condizioni contrattuali, ne consegue la sua illegittimità ed inapplicabilità al contratto che ci occupa, non risultando agli atti una specifica approvazione per iscritto successiva da parte della correntista. Con la conseguenza ulteriore che alla fattispecie de qua non va applicata alcuna capitalizzazione.
Tale motivo di gravame va pertanto rigettato.
A medesime conclusioni deve pervenirsi riguardo il quinto motivo di appello, con cui l'Istituto di credito ha rivendicato la piena legittimità della c.m.s. per essere stata espressamente prevista per iscritto.
Affinché la c.m.s. possa ritenersi valida, è necessario che essa possieda i requisiti della determinatezza o determinabilità ovvero che siano previsti non solo il tasso percentuale, ma anche i criteri di calcolo e di periodicità.
Il correntista, cioè, deve essere posto nella condizione di poter esprimere un consenso consapevole e di poter valutare l'incidenza economica di tale onere aggiuntivo sulla sua posizione contrattuale.
Sul punto la S.C. è pacifica.
Ex multis Sez. 1, ordinanza n. 19825 del 20/6/2022 secondo cui:
«… In tema di conto corrente bancario è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata…».
Poiché nel contratto di conto corrente stipulato in data 29/6/1995 è stata prevista soltanto la misura percentuale, ne consegue la nullità della relativa previsione.
Tale motivo di gravame va pertanto respinto.
Quanto al terzo motivo di appello, la Corte osserva.
Lamenta l'istante che, sebbene il Giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto di applicare il tasso di interesse convenzionale (si veda al riguardo l'ordinanza del G.I. in data 20/6/2014), in realtà poi ha ricostruito il rapporto contrattuale applicando il tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) D. Lgs. n.
385/1993.
Sul punto va rilevato quanto appresso.
In seno alla prima relazione peritale depositata in data 21/2/2011, il CTU dichiara che, per quanto riguarda il c/c n. 13879, i ricalcoli sono stati effettuati applicando il criterio sub C) ovvero applicando gli interessi al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art. 117 comma 7 lett. a)
Dl Lgs. N. 385/1993 (pag. 6, paragrafo V).
Successivamente però, in seno alla relazione peritale integrativa del 24/11/2014, su richiesta del Giudice di “applicare alla ricostruzione del saldo del conto corrente n.
13879 il tasso di interesse convenzionale determinato per iscritto dalle parti nel contratto stipulato in data 29.06.1995 depositato in atti”, giusta ordinanza del
20/6/2014, il CTU, in adempimento al mandato suppletivo, ed applicando gli interessi nella misura convenzionalmente pattuita, ha concluso per un saldo in favore della banca di € 34.011,85.
Nel corso del giudizio di primo grado è poi avvenuto che, con ordinanza del G.I. in data 9/6/2016, è stato richiesto al C.T.U. di determinare l'esatto saldo del conto corrente n. 13879 escludendo per tutta la durata del rapporto la capitalizzazione trimestrale ed escludendo l'addebito di € 7.000,00 del 17/07/1995; il perito, pertanto, con relazione integrativa dell' 08/07/2016, ha accertato un saldo finale di
€ 8.142,22 in favore della Pt_1
Infine, su rilievo di parte attrice, il G.I., con ordinanza del 3/11/2016, ha chiesto al
CTU di decurtare, dalla determinazione del saldo, l'importo di lire 129.778.448 trattandosi di giroconto ed il perito, in adempimento all'ulteriore mandato, ha accertando un saldo finale di € 83.966,33 in favore della correntista.
All'esito di tale travagliato iter istruttorio, contraddistinto da una relazione contabile integrata per ben quattro volte, il saldo debitorio risulta essere stato determinato applicando il tasso convenzionale pattuito in contratto, avendo il consulente d'ufficio sostituito al criterio di cui all'art. 117 comma 7, lett. a del D. Lgs. n. 385/1993, posto a base della relazione del 21/02/2011, il tasso convenzionale contrattualmente pattuito, posto a base dei conteggi di cui alla relazione tecnica del 24/11/2014.
Tanto basta per rigettare in parte qua il gravame.
Quanto al primo motivo di appello, relativo alla eccezione di prescrizione, la Corte osserva.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione in quanto generica.
Così infatti si legge a pag. 8, sest' ultimo rigo della sentenza impugnata: “Per quel che concerne poi la prescrizione dei versamenti aventi natura solutoria – il cui termine di prescrizione decorrerebbe, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass.,
Sez. Un., n. 24418/2010), dal momento dell'effettuazione della singola operazione in conto
– si osserva che la Banca convenuta non ha assolto il proprio onere probatorio di indicare in maniera specifica le singole operazioni aventi natura solutoria in ordine alle quali sarebbe maturata la prescrizione decennale”.
Sul punto l'appellante ha rilevato che ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione di prescrizione, poiché l'elemento costitutivo dell'eccezione stessa è
l'inerzia del titolare del diritto, è sufficiente dedurre detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi.
Il rilievo è fondato.
Con ordinanza n. 26897 del 16/10/2024 (ma l'orientamento deve considerarsi ormai costante), la S.C. ha così statuito:
«In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria».
Tanto basta, ad avviso della Corte, per riformare la sentenza in parte qua.
All'accoglimento di tale motivo di gravame consegue la necessità, previa rimessione della causa sul ruolo, di disporre il richiamo del CTU come da separata ordinanza, al fine di ricostruire il rapporto contrattuale eliminando tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi e di c.m.s., applicando però gli interessi al tasso convenzionalmente fissato dalle parti in contratto e verificando poi, all'esito di tale operazione epurativa, se e quali delle rimesse effettuate nel tempo da possano qualificarsi come Persona_1
solutorie, e quindi soggette alla prescrizione decennale a decorrere dalla data di ciascuna di esse, e quali invece come ripristinatorie, per le quali la prescrizione decennale decorre solo dalla chiusura dei conti, così da accertare se ed in che esatta misura residui un saldo attivo in favore della originaria attrice oppure al contrario un saldo passivo. Quanto al sesto motivo di appello, riguardante la domanda riconvenzionale originariamente spiegata dalla banca convenuta, il relativo esame viene differito all'esito della espletanda consulenza contabile.
Spese al definitivo.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 645/2017 R.G. promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. contro , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , previo rigetto del secondo, terzo, quarto e quinto motivo Parte_2 Parte_3
di gravame, così statuisce:
1) in rigetto dell'appello, conferma la pronuncia impugnata nella parte in cui:
1.1)
l'addebito di Lire 129.778.448 è stato escluso dalla rielaborazione del saldo del rapporto di c/c n. 13879 in quanto mero giroconto;
1.2) ha posto a base dei conteggi i tassi di interesse legittimamente pattuiti tra le parti per iscritto, e non il tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) D. Lgs. n. 385/1993;
1.3)
è stata esclusa la capitalizzazione degli interessi passivi;
1.4)
è stata esclusa la commissione di massimo scoperto;
2) in accoglimento del primo motivo di appello, rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore corso onde accertare quanto specificato in parte motiva;
3) riserva l'esame del sesto motivo di appello all'esito della consulenza tecnica contabile di cui al superiore punto 2);
4) spese al definitivo.
Così deciso in camera di consiglio da remoto l' 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2007 al soddisfo, rigettando altresì la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la riforma parziale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 645/2017 R.G. promossa
DA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Catania, Via P.IVA_1
Francesco Crispi n. 247, presso lo studio dell' Avv. Alberto Giaconia (C.F.:
), da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti C.F._1
(PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._2 Controparte_2
, , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_2
) e , nato a [...] il [...] C.F._4 Parte_3
(C.F.: quali eredi di (C.F.: C.F._5 Persona_1
, tutti elettivamente domiciliati in Messina, Via Nicola Fabrizi C.F._6
n. 71, presso lo studio dell' Avv. Maria Crupi (C.F.: da cui C.F._7 sono rappresentati e difesi giusta procura agli atti (PEC:
; Email_2
APPELLATI
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Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Seconda Sezione
Civile n. 1774/2017 pubblicata in data 22 giugno 2017 nella causa civile iscritta al n. 2542/2007 R.G. avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, e previa rinnovazione della CTU, riformare la sentenza n. 1774/2017 del Tribunale di Messina per i motivi esposti in narrativa;
3) rigettare ogni pretesa creditoria formulata dall'appellata nei confronti della odierna appellante;
4) condannare la sig.ra Pt_1 al pagamento in favore della banca della somma di € 61.656,10 oltre interessi CP_1 ed accessori dall' 1 aprile 2007, quale saldo debitore del c/c n. 13879, o della diversa somma che dovesse risultare all'esito della rinnovazione della CTU;
5) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati:
1)”Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) condannare l'appellante alle spese ed ai compensi del presente grado di giudizio spettanti al sottoscritto difensore antistatario dichiarandone la distrazione in proprio favore”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato davanti a Parte_4
questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina –
Seconda Sezione Civile l'ha condannata al pagamento, in favore di Persona_1
della somma di € 83.966,33 oltre interessi legali dalla data del 18 gennaio
[...] La Corte, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – giusta ordinanza del 12-27/11/2018 – ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza dell' 8 novembre 2021 e, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 27 novembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.); indi, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
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L'appellante ha proposto sei distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha ribadito l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado,
(eccezione) rigettata sul presupposto che la banca non avrebbe assolto il proprio onere probatorio di indicare in maniera specifica le singole operazioni aventi natura solutoria in ordine alle quali sarebbe maturata la prescrizione decennale.
Col secondo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto di escludere dalla rielaborazione del saldo del rapporto di c/c l'addebito di Lire 129.778.448 sull'erroneo presupposto che si sia trattato di una operazione di giroconto.
Col terzo motivo di gravame l'appellante ha stigmatizzato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice allorché, nonostante abbia conferito al CTU l'incarico di applicare al rapporto in contesa gli interessi convenzionali di cui al contratto di c/c stipulato in data 29.06.1995, in realtà ha poi applicato, ai fini del decidere, il tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) D. Lgs. n. 385/1993.
Col quarto motivo di gravame ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla (capitalizzazione) la quale avrebbe dovuto essere considerata ed Pt_1
applicata in quanto espressamente accettata in contratto dalla correntista.
Col quinto motivo di appello la odierna istante ha contestato la esclusione dal conteggio della c.m.s., in quanto asseritamente validamente pattuita in contratto mediante la indicazione della percentuale. Infine, col sesto ed ultimo motivo l'appellante ha denunciato l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, avente ad oggetto il pagamento in suo favore dell'importo di € 61.656,10 quale saldo debitore.
Al riguardo, la banca ha evidenziato che una corretta rielaborazione del saldo del rapporto avrebbe certamente portato alla conferma della esistenza di un credito in capo alla stessa, e non invece di un debito, come è poi avvenuto in sentenza.
Nell'odierno grado di giudizio si sono costituiti gli eredi della originaria attrice
, i quali hanno chiesto il rigetto del gravame e la integrale Persona_1
conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene opportuno, per motivi di ordine logico–sistematico, lasciare per ultimo l'esame del primo motivo di gravame, relativo alla eccezione di prescrizione.
Riguardo al secondo motivo, la Corte osserva.
In seno alla relazione di CTU depositata in data 21/02/2011 risulta annotata, a pag.
24 dell' Allegato 5, riguardante il c/c nr. 10780 intrattenuto dalla correntista presso la Banca di Credito Popolare - Filiale di Falcone (ME), una operazione di accredito della somma di Lire 129.771.448 registrata in data 09/08/1995.
A pag. 1 dell'Allegato 6, riguardante il c/c nr. 13879 intrattenuto dalla Persona_1
presso la Banca di Credito Popolare di Barcellona P.G., ed aperto in
[...]
sostituzione del primo, risulta annotata una iniziale operazione di addebito della somma di € 7.000,00 a titolo di interessi e competenze, nonché una operazione di addebito del medesimo importo di quello registrato in accredito nel c/c 10780,
(operazione) pure essa registrata in data 09/08/1995.
Se così è, e non pare possano residuare dubbi al riguardo, ne consegue che le argomentazioni svolte dal Giudicante sul punto vanno confermate.
Ed invero, come correttamente da questi evidenziato, può dunque evincersi che l' operazione sopra descritta ha rappresentato un giroconto tra il c/c n. 10780 e quello appena acceso n. 13879, a seguito del quale il saldo negativo del c/c n.
10780 è stato ripianato con addebito di pari importo sul c/c appena acceso portante il n. 13879 (pag. 3, sentenza primo grado).
Continua il primo Giudice evidenziando che, non essendo possibile ricostruire la movimentazione del c/c n. 10780 per mancanza di tutti gli estratti conto, non trova alcuna giustificazione causale neppure l'addebito di € 7.000,00 per interessi e competenze, (addebito) che rappresenta la prima operazione annotata sul nuovo
c/c n. 13879.
Tale capo di domanda va pertanto integralmente confermato in quanto sorretto da idonea e convincente argomentazione, ed il relativo motivo di gravame va pertanto rigettato.
Passando al quarto motivo di gravame, la Corte osserva.
Sostiene l'appellante che la capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla sia legittima in quanto espressamente accettata dalla correntista. Pt_1
L'assunto non convince.
Con ragionamento esaustivo e convincente il Tribunale, a conclusione di una completa rassegna di tutta la normativa di settore, ha ritenuto che la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel contratto di conto corrente oggetto della presente controversia fosse affetta da nullità per violazione dell'art. 1283 C.C., in adesione alla costante giurisprudenza di legittimità.
Senza pretesa di ripercorrere l'intero iter argomentativo da questi seguito, è sufficiente evidenziare che la delibera CICR del 9/2/2000, che prevede che in tutti i rapporti: a) deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi, b) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, c) nei rapporti di conto corrente deve essere prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, ha reso legittime, a far data dall'1/7/2000, le clausole anatocistiche, nel rispetto delle superiori previsioni.
Ora, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la delibera CICR del 9/2/2000 non ha efficacia retroattiva in quanto per i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, l'eventuale adeguamento dei contratti da parte della banca non ha efficacia sanante del vizio di nullità.
Ed allora, considerato che la capitalizzazione trimestrale reciproca con l'adeguamento automatico operato dalla comporta un peggioramento delle Pt_1
condizioni contrattuali, ne consegue la sua illegittimità ed inapplicabilità al contratto che ci occupa, non risultando agli atti una specifica approvazione per iscritto successiva da parte della correntista. Con la conseguenza ulteriore che alla fattispecie de qua non va applicata alcuna capitalizzazione.
Tale motivo di gravame va pertanto rigettato.
A medesime conclusioni deve pervenirsi riguardo il quinto motivo di appello, con cui l'Istituto di credito ha rivendicato la piena legittimità della c.m.s. per essere stata espressamente prevista per iscritto.
Affinché la c.m.s. possa ritenersi valida, è necessario che essa possieda i requisiti della determinatezza o determinabilità ovvero che siano previsti non solo il tasso percentuale, ma anche i criteri di calcolo e di periodicità.
Il correntista, cioè, deve essere posto nella condizione di poter esprimere un consenso consapevole e di poter valutare l'incidenza economica di tale onere aggiuntivo sulla sua posizione contrattuale.
Sul punto la S.C. è pacifica.
Ex multis Sez. 1, ordinanza n. 19825 del 20/6/2022 secondo cui:
«… In tema di conto corrente bancario è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata…».
Poiché nel contratto di conto corrente stipulato in data 29/6/1995 è stata prevista soltanto la misura percentuale, ne consegue la nullità della relativa previsione.
Tale motivo di gravame va pertanto respinto.
Quanto al terzo motivo di appello, la Corte osserva.
Lamenta l'istante che, sebbene il Giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto di applicare il tasso di interesse convenzionale (si veda al riguardo l'ordinanza del G.I. in data 20/6/2014), in realtà poi ha ricostruito il rapporto contrattuale applicando il tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) D. Lgs. n.
385/1993.
Sul punto va rilevato quanto appresso.
In seno alla prima relazione peritale depositata in data 21/2/2011, il CTU dichiara che, per quanto riguarda il c/c n. 13879, i ricalcoli sono stati effettuati applicando il criterio sub C) ovvero applicando gli interessi al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuale, in base al criterio indicato dall'art. 117 comma 7 lett. a)
Dl Lgs. N. 385/1993 (pag. 6, paragrafo V).
Successivamente però, in seno alla relazione peritale integrativa del 24/11/2014, su richiesta del Giudice di “applicare alla ricostruzione del saldo del conto corrente n.
13879 il tasso di interesse convenzionale determinato per iscritto dalle parti nel contratto stipulato in data 29.06.1995 depositato in atti”, giusta ordinanza del
20/6/2014, il CTU, in adempimento al mandato suppletivo, ed applicando gli interessi nella misura convenzionalmente pattuita, ha concluso per un saldo in favore della banca di € 34.011,85.
Nel corso del giudizio di primo grado è poi avvenuto che, con ordinanza del G.I. in data 9/6/2016, è stato richiesto al C.T.U. di determinare l'esatto saldo del conto corrente n. 13879 escludendo per tutta la durata del rapporto la capitalizzazione trimestrale ed escludendo l'addebito di € 7.000,00 del 17/07/1995; il perito, pertanto, con relazione integrativa dell' 08/07/2016, ha accertato un saldo finale di
€ 8.142,22 in favore della Pt_1
Infine, su rilievo di parte attrice, il G.I., con ordinanza del 3/11/2016, ha chiesto al
CTU di decurtare, dalla determinazione del saldo, l'importo di lire 129.778.448 trattandosi di giroconto ed il perito, in adempimento all'ulteriore mandato, ha accertando un saldo finale di € 83.966,33 in favore della correntista.
All'esito di tale travagliato iter istruttorio, contraddistinto da una relazione contabile integrata per ben quattro volte, il saldo debitorio risulta essere stato determinato applicando il tasso convenzionale pattuito in contratto, avendo il consulente d'ufficio sostituito al criterio di cui all'art. 117 comma 7, lett. a del D. Lgs. n. 385/1993, posto a base della relazione del 21/02/2011, il tasso convenzionale contrattualmente pattuito, posto a base dei conteggi di cui alla relazione tecnica del 24/11/2014.
Tanto basta per rigettare in parte qua il gravame.
Quanto al primo motivo di appello, relativo alla eccezione di prescrizione, la Corte osserva.
L'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia rigettato l'eccezione in quanto generica.
Così infatti si legge a pag. 8, sest' ultimo rigo della sentenza impugnata: “Per quel che concerne poi la prescrizione dei versamenti aventi natura solutoria – il cui termine di prescrizione decorrerebbe, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass.,
Sez. Un., n. 24418/2010), dal momento dell'effettuazione della singola operazione in conto
– si osserva che la Banca convenuta non ha assolto il proprio onere probatorio di indicare in maniera specifica le singole operazioni aventi natura solutoria in ordine alle quali sarebbe maturata la prescrizione decennale”.
Sul punto l'appellante ha rilevato che ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione di prescrizione, poiché l'elemento costitutivo dell'eccezione stessa è
l'inerzia del titolare del diritto, è sufficiente dedurre detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi.
Il rilievo è fondato.
Con ordinanza n. 26897 del 16/10/2024 (ma l'orientamento deve considerarsi ormai costante), la S.C. ha così statuito:
«In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria».
Tanto basta, ad avviso della Corte, per riformare la sentenza in parte qua.
All'accoglimento di tale motivo di gravame consegue la necessità, previa rimessione della causa sul ruolo, di disporre il richiamo del CTU come da separata ordinanza, al fine di ricostruire il rapporto contrattuale eliminando tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi e di c.m.s., applicando però gli interessi al tasso convenzionalmente fissato dalle parti in contratto e verificando poi, all'esito di tale operazione epurativa, se e quali delle rimesse effettuate nel tempo da possano qualificarsi come Persona_1
solutorie, e quindi soggette alla prescrizione decennale a decorrere dalla data di ciascuna di esse, e quali invece come ripristinatorie, per le quali la prescrizione decennale decorre solo dalla chiusura dei conti, così da accertare se ed in che esatta misura residui un saldo attivo in favore della originaria attrice oppure al contrario un saldo passivo. Quanto al sesto motivo di appello, riguardante la domanda riconvenzionale originariamente spiegata dalla banca convenuta, il relativo esame viene differito all'esito della espletanda consulenza contabile.
Spese al definitivo.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 645/2017 R.G. promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. contro , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , previo rigetto del secondo, terzo, quarto e quinto motivo Parte_2 Parte_3
di gravame, così statuisce:
1) in rigetto dell'appello, conferma la pronuncia impugnata nella parte in cui:
1.1)
l'addebito di Lire 129.778.448 è stato escluso dalla rielaborazione del saldo del rapporto di c/c n. 13879 in quanto mero giroconto;
1.2) ha posto a base dei conteggi i tassi di interesse legittimamente pattuiti tra le parti per iscritto, e non il tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) D. Lgs. n. 385/1993;
1.3)
è stata esclusa la capitalizzazione degli interessi passivi;
1.4)
è stata esclusa la commissione di massimo scoperto;
2) in accoglimento del primo motivo di appello, rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore corso onde accertare quanto specificato in parte motiva;
3) riserva l'esame del sesto motivo di appello all'esito della consulenza tecnica contabile di cui al superiore punto 2);
4) spese al definitivo.
Così deciso in camera di consiglio da remoto l' 8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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2007 al soddisfo, rigettando altresì la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la riforma parziale.