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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. LE De AR Presidente
2) dott. NA RE Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1501 R.G.A. 2024 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato DANILE GIUSEPPE Parte_1
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO LOREDANA CP_1
- Appellato -
All'udienza del 30/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. Fatto e Diritto Con la sentenza n. 1362/2024 del 5.11.2024 il Tribunale di Agrigento ha respinto la domanda proposta da con ricorso depositato il 21.03.2023, diretta Parte_1 ad ottenere da parte dell' le prestazioni assistenziali conseguenti al dedotto CP_1 aggravamento (nella misura dell'11%), decorrente dal 20.07.2020 (data della domanda di revisione), della patologia conseguita a seguito dell'infortunio sul lavoro subìto in data 19.06.2017, postumi inizialmente valutati dall in misura CP_1 pari al 5% e confermati, nella stessa misura, anche a seguito della visita di revisione. Recependo le conclusioni rassegnate dal CTU all'uopo nominato, il Tribunale ha infatti ritenuto che ai postumi rilevati a carico del ricorrente, consistenti in “esiti di frattura del processo trasverso di L1 L2”, per i quali le tabelle prevedono una valutazione fino al 4%, poteva attribuirsi un'incidenza invalidante del 5% tenuto conto dei preesistenti fenomeni di artrosi ed ernie discali, ed ha pertanto confermato la valutazione dell' , negando il diritto all'indennizzo. CP_1
1 Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma. L' ha resistito al gravame. CP_1
Istruita con la rinnovazione della CTU, all'udienza del 30/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia acriticamente recepito l'erronea valutazione medico legale effettuata dal CTU concernente la gravità degli esiti della frattura riportata a seguito dell'infortunio, evidenziando, in particolare, che lo stesso “presenta a carico degli organi interessati dal trauma relativo al sinistro in esame un rachide lombo sacrale rigido e ad atteggiamento antalgico con spinalgia diffusa e con notevole contrattura muscolare della muscolatura paravertebrale, i movimenti di flesso estensione sono fortemente limitati e ridotti di oltre la metà come tutti i movimenti consentiti. Tali postumi devono essere correlati al cod. 208 ma anche al cod. 209: esiti di trauma distorsivo-contusivo del rachide lombare con deficit funzionale apprezzabile e disturbi radicolari intercorrenti di natura trofico sensitiva valutabili sino al 6%, con una valutazione del danno biologico complessivo non inferiore all'8%.”
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione. A seguito delle circostanziate censure sollevate dall'appellante avverso le conclusioni rassegnate dal CTU nel primo grado di giudizio, alle quali si è riportata la decisione impugnata, è stata disposta la rinnovazione dell'indagine peritale con particolare riferimento alla quantificazione dei postumi invalidanti riportati dal a decorrere dalla domanda di revisione, stante l'incontestabilità dell'originaria Pt_1 valutazione. Il CTU qui nominato, con osservazioni scevre da errori logici e supportate da pertinente letteratura scientifica, all'esito di una analitica e completa analisi di tutta la documentazione medica agli atti e dell'esame obiettivo del , è approdato a Pt_1 conclusioni parzialmente diverse da quelle dell'ausiliario di primo grado. Ricorda, infatti, il CTU che, in sede di domanda di aggravamento, inoltrata nel luglio del 2020, il aveva prodotto esame TC del rachide (20.08.2020), che Pt_1 mostrava “L1- L2 protrusione discale circonferenziale… L2L3 lieve protrusione discale circonferenziale… L3L4 protrusione discale circonferenziale… L4L5 lievi note di degenerazione vacuolare del nucleo con protrusione discale… L5S1 marcata riduzione in altezza dello spazio discale… protrusione… marcata sclerosi della spongiosa ossea dei somi contrapposti di L5S1 con scomparsa dello spazio discale e spondilolistesi di L5 su S1… avvallamento della limitante superiore di L1 come da esiti di pregresso trauma”, cui facevano seguito ulteriori controlli
2 neurochirurgici e strumentali con riscontro di lombosciatalgia per cui eseguiva altresì FKT senza effettivo beneficio. Ha, poi, attestato che, allo stato attuale, il risulta affetto da “esiti Pt_1 algodisfunzionali di pregressa frattura dei processi trasversi sin di L1 e L2, con successiva evidenza di avvallamento della limitante somatica superiore di L1 in soggetto con plurime protrusioni discali e spondilolistesi di L5 su S1”. Tale quadro sintomatologico, in parte influenzato dalle condizioni degenerative, oltre che traumatiche, della colonna, si pone in relazione causale con la pregressa frattura dei processi trasversi di L1 e L2, nel senso che “la vertebra L1 sia andata incontro a progressiva deformazione della limitante somatica superiore con avvallamento, ad indicare dunque che gli esiti algodisfunzionali non possono limitarsi al solo processo trasverso.” Ha dunque concluso: “….l'attuale danno biologico permanente complessivo presentato dal sig. può essere valutato con riferimento analogico alle voci tabellari n° 207 “Esiti di Pt_1 frattura apofisaria lombare con disfunzionalità residua” (valore tabellare proposto: fino a 4%), ma anche e soprattutto in relazione alla voce n° 205 “Esiti di frattura di vertebra lombare con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità e/o disturbi trofico-sensitivi intercorrenti” (tabellata fino al 10%), attribuendo, in considerazione della globale inferenza delle condizioni preesistenti una percentuale complessiva del 6%. A parere di chi scrive, tale percentuale va riconosciuta dall'agosto del 2020, epoca in cui si aveva contezza della deformazione del soma di L1”. Tali conclusioni, ampiamente motivate, meritano di essere condivise. Ne consegue che, poiché dall'evento infortunistico subito in data 19.06.2017 al
è derivato un danno biologico permanente che è andato incontro ad Parte_1 un progressivo aggravamento, quantificabile, con decorrenza dal mese di agosto 2020, nel 6%, allo stesso va riconosciuto il diritto al correlato indennizzo, con la medesima decorrenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Anche le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, andranno poste definitivamente a carico dell' appellato. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1362/2024 resa il 5.11.2024 dal Tribunale di Agrigento, condanna l' a corrispondere a l'indennizzo commisurato ad un danno CP_1 Parte_1 biologico del 6% a decorrere dal mese di agosto del 2020.
3 Condanna l' a rifondere a , e per esso allo Stato, le spese CP_1 Parte_1 processuali del doppio grado che liquida, in € 1.312,00 per il primo grado ed in € 1.453,00 per questo grado, oltre rimb. forf. generali, IVA e CPA. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Palermo, 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA RE LE De AR
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