Sentenza breve 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 03/03/2025, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2025, proposto da OL GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Coiro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN Frugoni, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui alla nota prot. n. 95913 del 14.11.2024 (allegato n. 1), laddove impone al ricorrente di prendere servizio il 6-12-2024 per non decadere dalla graduatoria del Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria (profilo funzionario) rammentando allo stesso che non saranno accolti ulteriori differimenti della presa di servizio;
- del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2024 (allegato n. 2), laddove non è stato disposta a favore del ricorrente la nuova convocazione per la visita medica preventiva e per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
per il contestuale riconoscimento:
-del diritto del ricorrente al differimento dell’assunzione in servizio e conservazione del posto di lavoro per giustificato motivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/2/2025 e notificato il 4/1/2025 il ricorrente ha agito per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, narrando di essere risultato vincitore, a seguito di concorso pubblico, come funzionario presso l’Amministrazione resistente e lamentando, in sintesi, di non avere potuto prendere servizio nelle date indicate in atti per ragioni di legittimo impedimento, con conseguente illegittima decadenza dall’assunzione.
A sostegno del ricorso ha dedotto:
I. Sul riconoscimento del diritto al differimento della presa di servizio per giustificato motivo.
II. Eccesso di potere per violazione dei principi di parità di trattamento - arbitrarietà - ingiustizia manifesta -, nonché degli art. 3 e 97 Costituzione per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 7/2/2025, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per essere la questione devoluta al giudice ordinario.
All’esito della camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025, sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 63 del d. lgs n. 165/2001 sono state devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle inerenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, che, ove rilevanti ai fini della decisione, vengono disapplicati, se illegittimi.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi compresa la sua cessazione, mentre al giudice amministrativo sono devolute soltanto quelle attinenti alle procedure concorsuali, che sono strumentali alla costituzione del rapporto e il cui momento finale è costituito dalla approvazione della graduatoria (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 8/9/2021, n.6236).
Nel caso di specie l’oggetto della controversia si colloca nella fase successiva a quella della conclusione della procedura concorsuale, non messa in discussione da parte ricorrente, trattandosi della fase della stipula del contratto di lavoro. La questione centrale attiene, invero, alle ragioni della mancata sottoscrizione del contratto da parte del ricorrente.
Non vi sono, dunque, motivi per discostarsi dai precedenti di questo ufficio giudiziario che hanno già affermato che nei casi in esame non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la vicenda non riguarda l’accesso alla selezione (che si è già conclusa con l’approvazione della graduatoria), ma si colloca nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro (o della sua mancata instaurazione), il che ricade nella competenza del giudice ordinario (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II stralcio, 23/9/2024, n. 16527).
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al competente giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Sussistono i presupposti, in relazione alla materia oggetto di controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto spettante alla cognizione del giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all'art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Annamaria Gigli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Gigli | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO