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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico, dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3474/2023, avente ad OGGETTO: appello
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
C.F._1
- appellante –
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in Castellammare di Stabia CP_1 alla via Trav. (CF: ), rapp. ta e difesa in virtù di Parte_2 C.F._2 procura in calce al presente atto dall'Avv. Gennaro Malafronte, CF:
C.F._3
- appellata -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Orefice ed elettivaente domiciliata presso e nel suo studio in Frattamaggiore Via Padre Mario
Vergara 58 ;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ha impugnato la sentenza n. 467/2023, pronunciata dal Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata e pubblica in data 01.02.2023, non notificata, resa nella causa civile iscritta al n. 8347/2021 di R.G. con la quale è stata accolta l'opposizione qualificata ex art. 615 cpc promossa da avverso l'estratto CP_1 di ruolo relativo alla cartella di pagamento nr. 07120060016640461 notificata il
14/06/2006 per intervenuta prescrizione del credito.
Nel giudizio di primo grado, conveniva in giudizio innanzi al Giudice CP_1 di Pace di Torre Annunziata l' ed il Controparte_2 Parte_1
chiedendo di accertare la prescrizione del credito di cui alla cartella esattoriale
[...] nr. 07120060016640461 notificata il 14/06/2006.
Si costituivano l ed il , Controparte_2 Parte_1 chiedendo di dichiarare l'infondatezza della proposta azione e la condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite.
Con la sentenza n. 467/2023 il Giudice di Pace di Torre Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la domanda di CP_1
“dichiarava nullo il titolo esecutivo costituito dalla cartella n. 07120060016640461 notificata il 14/06/2006; dichiarava non fondato il diritto della controparte a procedere esecutivamente” e condannava l' al pagamento delle Controparte_2 spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, il ha proposto appello Parte_1 eccependo l'inammissibilità della domanda promossa avverso l'estratto di ruolo, definitivamente sancita dalla modifica introdotta al comma 4 bis dell'art. 12 del DPR
602/73, in forza del DL n. 146/21 del 21.10.2021, convertito in Legge in data
14.12.2021 con condanna al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
I convenuti, sebbene ritualmente citati non si costituivano in giudizio con conseguente loro contumacia;
Rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione.
Preliminarmente va osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende
2 appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, carattere preliminare e assorbente assume il vaglio il motivo d'appello, con cui si deduce l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Il motivo è fondato.
Sul punto, va osservato che Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019, n. 23076; Cass. SSUU.
Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016 e Cass.
20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021
[in vigore dal 21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez. un., n.
22798 del 19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l.
n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che
«L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
3 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il
Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12 DPR
602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
4 Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi
(“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”
Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n.
146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri,
o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021.
Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico, dott.ssa
Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di e Parte_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 467/2023, pronunciata dal Giudice di Pace CP_1 di Torre Annunziata e pubblica in data 01.02.2023, non notificata, resa nella causa civile iscritta al n. 8347/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_1
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
5 Torre Annunziata, così deciso il 17.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vitulano
alla stesura del presente provvedimento ha collaborato il Dott. quale Parte_3
GOP addetto all'Ufficio.
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