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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa ON SC,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.3.2025; lette le note autorizzate depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 406/2024 R.G.
tra
(C.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Antonio Domenico Ferrante, presso il cui studio, in Sapri (Sa) alla
Via Cavour n. 100, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2
in atti, dall'avv. Francesco Manzon ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in
Napoli al Corso Umberto I n. 174.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
N. R.G. 2
Con ricorso ex art 700 c.p.c., depositato in data 12.04.2024, il SI. , Parte_1
ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedeva la condanna di a provvedere all'esecuzione immediata di tutti CP_1
gli interventi necessari ad eliminare i danni ricadenti sul proprio immobile e proveniente dalla porzione immobiliare di proprietà della stessa . Controparte_1
In particolare, il ricorrente deduceva:
-di essere proprietario pro quota unitamente alla sorella (odierna resistente), in forza di successione ereditaria dei genitori, dell'immobile sito nel Comune di Ispani (Sa) frazione Capitello, in Via Risorgimento 1, foglio n. 10 part.lla n. 107;
-che detto immobile è stabilmente abitato dal solo , poiché la sorella Parte_1
risiede in Roma;
Controparte_1
-che detto immobile, manutenuto nel corso degli anni dal solo ricorrente
[...]
è stato oggetto di ricorso per A.T.P. ex art. 696 Cpc, iscritto presso il Pt_1
Tribunale di Lagonegro, nel quale veniva nominato, quale CTU, l'Arch. Per_1
che accettava l' incarico e depositava relazione dell' attività svolta e il giudizio
[...]
si concludeva con un accordo tra le parti che definiva i lavori di manutenzione straordinaria sulle facciate esterne e sul terrazzino, zone di provenienza delle infiltrazioni, al 50%;
-che, nonostante i ripetuti solleciti, la SI.ra non aveva ottemperato a Controparte_1
quanto concordato in quella sede;
-che il sig. aveva tentato di farsi parte diligente per attenersi al programma di Pt_1
esecuzione dei lavori entro il 20 novembre 2022, notiziando e rendendo partecipe la sorella e i sui tecnici, con scambio di mail e che solo il 4 gennaio 2023 veniva presentata l CILA (prot. 88) e il computo metrico il 25 gennaio, ma dopo aver comunicato alla il preventivo e la ditta individuata (SOGECO), nessuna Controparte_1
risposta fattiva era giunta dalla germana, la quale solo il 07 giugno 2023 riferiva di voler nominare altro direttore dei lavori;
N. R.G. 3
-che lo stesso provvedeva autonomamente ad iniziare i lavori di sua spettanza presentando comunicazione prot. 5760 di attività di edilizia libera, dovendoli poi sospendere per la presenza di danni strutturali alle armature dei solai;
-che la mancata esecuzione dei lavori, aggravava le condizioni dell'abitazione del ricorrente, che si trova in condizione di insalubrità dei locali di abitazione (come da documentazione della competente ASL allegata), poiché nel vano cucina e nel corridoio (stanze immediatamente sottostanti il terrazzino assegnato a ) Controparte_1
si erano verificate importanti infiltrazioni di acqua;
-che, pertanto, risultavano necessari i seguenti urgenti lavori: 1) rimozione della pavimentazione e della impermeabilizzazione del terrazzino;
2) rifacimento del manto impermeabile e massetto pendenze per il deflusso delle acque piovane;
3) rifacimento della pavimentazione;
4) spicconatura dell'intonaco del soffitto vano cucina e corridoio;
5) eliminazione del cemento ammalorato al soffitto del vano cucina e corridoio;
6) trattamento dei ferri con antiossidante del solaio di copertura vano cucina e corridoio;
7) ripristino del cemento copriferro ammalorato al solaio di copertura del vano cucina e corridoio;
8) rifacimento intonaco interno;
9) pitturazione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva del 30.6.2024, si costituiva la SI.ra , chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo Controparte_1
l'infondatezza dello stesso, precisando:
-che quanto ai diritti delle parti sull'immobile sito in comune di Ispani frazione
Capitello, Via Risorgimento n°1, foglio 10 particella n°107, gli stessi non erano più comproprietari per la quota del 50%, essendo intervenuta sentenza di divisione emessa dal Tribunale di Lagonegro decisa in data 16.03 2022 che aveva assegnato a ciascuno dei fratelli una parte del fabbricato e precisamente: a il lotto 1 così Parte_1
descritto: porzione di fabbricato in località Capitello, nel comune di Ispani piano terra e accessori f.10.p.lla106.p.lla108 p.lla 107 sub1 e 2 valore € 124,035 e a CP_1
il lotto 2 così descritto: porzione di fabbricato loc. Capitello nel comune di Ispani
[...]
primo piano e accessori tra cui il sottotetto, f.10 p.lla107, sub 3 valore € 117,420; N. R.G. 4
- che, in ogni caso, rispetto all'accordo intervenuto tra le parti in sede di ATP la stessa non aveva tenuto alcun comportamento ostruzionistico a differenza del fratello.
Chiariva che la causa del danno nella cucina e corridoio non era l'infiltrazione dal terrazzino e i ritardi erano dovuti al comportamento di Parte_1
Pertanto, la stessa concludeva chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, con vittoria di spese di lite.
In data 11.07.2024 veniva disposta CTU, con incarico all'ing. e Persona_2
all'udienza del 18.03.2025, il Giudice si riservava sulla decisione, concedendo termine di giorni 7 alle parti per il deposito di memorie conclusive.
Così prospettate le posizioni delle parti, deve osservarsi che l'art. 700 cpc contempla una forma di tutela cautelare urgente ed atipica, volta a preservare in via provvisoria l'utilità pratica di una futura pronuncia di merito, favorevole a chi invoca la tutela in via d'urgenza, i cui effetti sarebbero irrimediabilmente vanificati dall'irreversibile e non altrimenti ristorabile, lesione del diritto da tutelare.
Il rimedio in questione, invocabile solo in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, da intendersi come quello che (per sua natura o particolare connotazione nel caso concreto) non possa essere adeguatamente ed interamente rifuso per equivalente, cioè mediante assegnazione di somme di danaro al termine dell'ordinario giudizio di merito, si connota per il carattere strumentale, pur fortemente attenuato in seguito alla riforma introdotta con la l. n. 80/2005 e per la natura residuale, trattandosi di procedimento attivabile solo in assenza di altro rimedio tipico.
L'accoglimento del ricorso è subordinato alla sussistenza del fumus boni iuris – da intendere alla stregua di verosimiglianza del diritto cautelando, in forza di un accertamento necessariamente sommario e suscettibile di approfondimento nell'eventuale giudizio a cognizione piena – e del periculum in mora, da indentificare con il rischio di una definitiva e irreversibile compressione del diritto in questione – o di posizioni giuridiche soggettive al medesimo correlate – durante il tempo necessario al suo accertamento in sede di cognizione ordinaria. N. R.G. 5
Rispetto a ciò va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da parte resistente alla luce dell'accordo in fase di ATP.
In primo luogo, per quanto parte ricorrente avesse fatto menzione ad un'omologa dello stesso (poi rettificando ciò nelle ultime memorie autorizzate), nessuna delle parti ha fornito prova che l'accordo sia mai stato omologato e che, quindi, costituisse titolo esecutivo.
Va, inoltre, chiarito, come più volte sottolineato anche dal CTU nella propria consulenza, che i lavori richiesti in questa sede non sono perfettamente sovrapponibili a quelli oggetto del procedimento di ATP.
Ed, inoltre, la residualità richiesta rispetto all'art.700 c.p.c. attiene alle sole misure cautelari e non alla presenza di ulteriori azioni esperibili in via generica.
Ora, nel caso di specie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti appena delineati e dunque la fondatezza delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, è necessario richiamare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio , frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica.
In particolare, il CTU, nell'elaborato peritale in atti, ha rilevato che:
1. Il fabbricato oggetto di causa è stato diviso in due lotti a seguito di sentenza del Tribunale di Lagonegro: il primo lotto identificato in Catasto fabbricati al foglio n. 10, p.lla 106, p.lla 108, p.lla 107, sub 1 e sub 2 (piano terra del fabbricato), assegnati al SI. ; ed il secondo lotto Parte_1
identificato al Catasto fabbricati al foglio 10 p.lla 107 sub 3 (primo piano e sottotetto) assegnato alla SI.ra ; Controparte_1
2. Il fabbricato presenta varie problematiche a causa della scarsa manutenzione. In particolare, quanto alle facciate esterne: 1) I cornicioni si presentano in gran parte lesionati, con distacco del calcestruzzo e con segni di ossidazione dei ferri di armatura scoperti;
2) Gran parte delle superfici delle tre facciate esterne del fabbricato, quella sud (lato mare), quella est e quella nord
(quella ovest risulta in aderenza ad altro fabbricato) presentano segni di N. R.G. 6
ammaloramento con conseguente rigonfiamento e distacco dell'intonaco. Il distacco dell'intonaco ha poi comportato l'ossidazione dei ferri scoperti della maglia costituente il sistema di rinforzo strutturale della muratura;
3) Sono presenti evidenti segni di degrado del parapetto del terrazzino al primo piano, con presenza di ammaloramento dell'intonaco e di lesioni sulla copertina in cotto;
4) Sono presenti segni di distacco del battiscopa in corrispondenza del terrazzo al primo piano. Quanto, invece, all'appartamento posto a piano terra: la stanza adibita a cucina-pranzo presenta un serio stato di degrado.
Nel soffitto di tale locale, in particolare nella fascia in corrispondenza del terrazzino del primo piano, al momento del sopralluogo ho potuto constatare che è stata effettuata la spicconatura dell'intonaco ed il trattamento dei ferri di armatura della trave del solaio. Ci sono macchie generalizzate nella restante parte del soffitto, anche in corrispondenza della parte inclinata di solaio, macchie scure alle pareti laterali (macchie di condensa) e macchie sulle pareti nella parte bassa in corrispondenza della zona di attacco con la pavimentazione
(umidità di risalita). Nel soffitto del corridoio sono presenti macchie di umidità molto evidenti, così come, ma meno evidenti, nel locale bagno e nel locale soggiorno-pranzo, negli angoli di attacco tra soffitto e pareti verticali;
3. Le infiltrazioni provenienti dal terrazzino posto al primo piano del fabbricato hanno determinato danni evidenti nell'appartamento posto al piano terra, in particolar modo in parte nel soffitto del locale cucina e del corridoio.
Nel locale cucina, in particolare, le infiltrazioni hanno dato inizio a fenomeni di corrosione dei ferri di armatura della trave a spessore del solaio.
4. Parte dell'appartamento posto a piano terra del fabbricato Pt_1
sicuramente non versa in condizioni di salubrità degli ambienti, e ciò incide negativamente sul diritto alla salute di chi lo abita (SI. con Parte_1
moglie e figlia minore).
5. I lavori di manutenzione concordati tra le parti in sede di ATP nel 2022,
a causa di disaccordo tra le parti, non sono stati però mai realizzati. N. R.G. 7
Gli unici lavori fatti riguardano l'intervento fatto eseguire dal sig. Pt_1
nel soffitto del locale cucina dell'appartamento, nella fascia corrispondente
[...]
al terrazzino del piano terra di spicconatura intonaco e trattamento dei ferri di armatura.
Il 14 Febbraio 2024 veniva effettuato un sopralluogo dai funzionari dell'ASL e nell'appartamento al piano terra e veniva accertato che il vano cucina risultava interessato da vistose macchie di umidità al soffitto e alle pareti, con pregnante odore di muffa. Dal confronto tra le fotografie scattate dai funzionari ASL il giorno 14.02.2024 e la situazione in sede di sopralluoghi (21.09.2024 e
21.10.2024) la situazione nel locale cucina e nel corridoio pare sostanzialmente poco variata, ma nel verbale dell'ASL non viene riportata documentazione fotografiche delle altre macchie di umidità nel locale bagno e nel locale soggiorno-pranzo.
6. In termini percentuali l'incidenza dei fattori concorrenti nella produzione dell'evento dannoso è pari a: 1/3 causati da fenomeni infiltrativi nella facciata sud del fabbricato;
1/3 causati da fenomeni infiltrativi dal terrazzino al primo piano;
1/3 causati da fenomeni infiltrativi dal parapetto del terrazzino al primo piano.
7. Allo scopo di eliminare le infiltrazioni e gli effetti conseguenti nell'appartamento posto al piano terra del fabbricato occorre effettuare le Pt_1
seguenti lavorazioni:
1. Lavorazioni facciata sud (a. Sostituzione delle grondaie e dei pluviali sulla facciata sud del fabbricato;
b. Rifacimento cornicioni ammalorati;
c. Spicconatura dell'intonaco (a partire dal solaio del primo piano fino alla quota di gronda), trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante, risanamento della parte di paramento murario con problemi di umidità mediante applicazione a due mani di malta speciale, rifacimento intonaco a tre strati, finitura di intonaco ecocompatibile);
2. Lavorazioni terrazzino al primo piano - fascia di lunghezza circa 10 m (a. Demolizione del pavimento, del battiscopa, del manto impermeabile, del massetto;
b. N. R.G. 8
Rifacimento del massetto di sottofondo, messa in opera mediante saldatura, di guaina bituminosa, con opportuno risvolto nelle zone di attacco paretesolaio e parete –parapetto; c. Posa in opera pavimentazione e battiscopa);
3. Lavorazioni parapetto del terrazzino al primo piano (a. Rimozione ringhiera in ferro, rimozione rivestimento su parapetto, rimozione battiscopa, spicconatura intonaco (lato interno parapetto); b. Rifacimento intonaco a tre strati e finitura;
c. Rivestimento parte superiore parapetto, posa in opera ringhiera e battiscopa);
4. Lavorazioni appartamento piano terra (a. Spicconatura di intonaco su soffitto della cucina e del corridoio (in corrispondenza della terrazzino al primo); b.
Pulizia del calcestruzzo ammalorato e trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante;
c. Rifacimento intonaco a tre strati e tinteggiatura).
L'importo complessivo dei lavori è pari a € 17.776,88, oltre IVA, così suddiviso:
1. Lavorazioni facciata sud: € 12.501,71, oltre IVA;
2. Lavorazioni terrazzino al primo piano: € 1.678,54 oltre IVA;
3. Lavorazioni parapetto del terrazzino al primo piano: € 1.340,77 oltre IVA;
4. Lavorazioni appartamento piano terra: € 2.254,86 oltre IVA.
8. I lavori andrebbero ripartiti tra le parti nel seguente modo: i lavori in facciata ripartiti al 50% tra le parti essendo la facciata parte comune dell'immobile; i lavori sul terrazzino al primo piano, ad uso esclusivo dell'appartamento al primo piano, e quindi ad uso esclusivo di SI.ra
[...]
, ripartiti in base all'art. 1126 c.c.: 1/3 a carico di e 2/3 a CP_1 Controparte_1
carico di , poichè il terrazzino ha funzione di lastrico solare solo Parte_1
per il suo appartamento;
i lavori nel parapetto del terrazzino al primo piano spettano al 100% a , non rientrando tra le parti comuni;
i lavori Controparte_1
nell'appartamento a piano terra divisi in tre parti e ripartiti in funzione della causa scatenante il danno.
9. Il tutto per un totale di euro 10.482,57 a carico di e di Controparte_1
euro 9.072,00 a carico di (ripartiti in modo analitico Parte_1
nell'elaborato peritale in atti). N. R.G. 9
Nel caso di specie, sulla base di una valutazione allo stato degli atti e di una cognizione sommaria qual è quella che caratterizza il presente procedimento cautelare, tenuto conto delle circostanze concrete allegate dalle parti e risultanti dalla documentazione prodotta, il Tribunale ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Va chiarito che il requisito del periculum in mora non può essere sempre implicitamente riconosciuto, bensì presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla previsione normativa;
occorre quindi una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (Trib
Bologna, 27.6.2007).
Conseguentemente l'applicabilità dei provvedimenti d'urgenza andrebbe esclusa unicamente qualora il ricorso all'art. 700 cpc sia realizzato per tutelare un certo diritto da un periculum in mora per la neutralizzazione del quale è già predisposta dall'ordinamento una misura cautelare tipica atta a garantire l'effettività della tutela.
Ora, nel caso di specie, dalle indagini svolte è emersa la riconducibilità dei danni lamentati alle condizioni dell'immobile nel suo complesso, essendo dunque configurabile il fumus boni iuris.
Quanto al periculum in mora, sebbene dalla lettura dell'elaborato peritale emerge che le condizioni dell'immobile non siano tali da fare presagire un rischio imminente di crollo, va messa in luce l' incidenza che il trascorrere del tempo ha in simili fattispecie, in cui le condizioni di vetustà degli immobili possono ulteriormente deteriorarsi, specie nel corso della stagione invernale, connotata da ingenti piogge e la menomazione delle facoltà di godimento ex art. 832 c.c., quale conseguenza diretta del fenomeno infiltrativo (vedi Cass., n. 1778/2007).
Infatti, giova rammentare che il diritto alla salute - tutelabile in via cautelare attraverso il procedimento di cui agli art. 700 ss. c.p.c. - comprende anche la pretesa ad abitare in N. R.G. 10
un ambiente di vita salubre privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psichica e fisica dell'individuo.
Ne consegue, quindi, che la presenza delle problematiche accertate consente di ritenere sussistente un grave ed immediato pericolo per l'incolumità del ricorrente e dei suoi familiari conviventi.
La consulente indica: “Ciò premesso posso affermare che parte dell'appartamento posto a piano terra del fabbricato sicuramente non versa in condizioni di Pt_1
salubrità degli ambienti, e ciò incide negativamente sul diritto alla salute di chi lo abita (SI. con moglie e figlia minore)”; “ A seguito della ossidazione Parte_1
che comporta inevitabilmente una corrosione delle armature metalliche, dovuta proprio alla presenza di agenti esterni, il ferro tende prima a espandersi aumentando notevolmente il suo volume, comportando l'espulsione di quello strato di calcestruzzo spesso circa 3-4 cm che prende il nome di copriferro, proprio perché la sua funzione è quella di proteggere i ferri d'armatura. Successivamente però questa patina tende a sfaldarsi, facendo diminuire notevolmente lo spessore dei ferri d'armatura che oltre al volume perderanno anche in termini di resistenza. Se si verificano queste circostanze si andrà sicuramente incontro a fenomeni di degrado della struttura e indebolimento della stessa.”
Si tratta di circostanza che denotano l'aggravamento dei danni già presenti nell'immobile, incidendo sulla improcrastinabilità dell'intervento.
Nel caso di specie, invero, il provvedimento d'urgenza sarebbe emesso nel corso della produzione del danno;
dunque, in relazione ad un pregiudizio già iniziato, la cui portata, in seguito all'aggravamento, impone un intervento tempestivo.
In ogni caso, anche a non voler accogliere una simile ricostruzione e, per l'effetto, la residualità richiesta dall'art. 700 cpc, il ricorso proposto può ricondursi all'ambito applicativo dell'art. 1172 cc che ha una funzione in qualche misura preventiva, volta all'eliminazione di una situazione di pericolo grave e prossimo alla cosa che forma oggetto di chi invoca la tutela (proprietario, titolare di altro diritto di godimento o possessore); più precisamente, deve trattarsi di un pericolo derivante da “qualsiasi N. R.G. 11
edificio, albero o altra cosa”, anche per effetto di un'attività umana già esaurita (cfr.
Cass. 2897/1987), dalla quale, per l'appunto, sia derivata la situazione pericolosa cui ovviare. In linea generale, il proprietario o chiunque abbia la disponibilità materiale di un'unità abitativa risponde dei danni che ne siano provocati (ex art. 2051 c.c.), quale custode del proprio bene, trattandosi di rimedio pacificamente azionabile anche nell'ipotesi di bene condominiale (Cass., n. 26291/2019).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte deve, sulla scorta di una valutazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, pertanto, accogliersi la domanda ex art. 700 c.p.c. ordinando alla resistente l'immediata esecuzione dei lavori di sua spettanza e necessari ad eliminare le accertate problematiche, secondo quanto descritto nella relazione peritale in atti alla quale si rimanda.
È opportuno precisare che le spese relative ai lavori indicati in consulenza dovranno essere sostenute anche dal ricorrente in base alle quote di rispettiva titolarità, così come indicato nell'elaborato.
Ciò posto, va messo in luce che nonostante parte resistente abbia insistito per la dichiarazione di inammissibilità e rigetto del ricorso, anche all'esito delle chiare risultanze della CTU, dalla documentazione depositata in atti non emerge in modo netto a chi attribuire il ritardo nel provvedere ai lavori necessari nel corso degli anni.
Ed, infatti, parte ricorrente sostiene che il sig. ha da sempre tentato di farsi CP_1
parte diligente per attenersi al programma di esecuzione dei lavori entro il 20 novembre 2022, notiziando e la sorella e i suoi tecnici senza nessuna risposta fattiva prima del 07 giugno 2023.
Sostiene che in quella data la stessa riferiva di voler nominare il direttore dei lavori, ma non arrivava mai alla stipula del contratto, tanto che lo stesso provvedeva autonomamente ad iniziare i lavori di sua spettanza presentando comunicazione prot.
5760 di attività di edilizia libera.,
Parte resistente, di converso, attribuisce i ritardi al ricorrente e ha depositato in atti documentazione in cui con comunicazione del 10.3.2023 rimetteva allo stesso la scelta del direttore dei lavori e comunicazione del geometra Giudice che prendeva CP_2 N. R.G. 12
atto della revoca dell'incarico da parte del ricorrente e rappresentava che la resistente aveva, invece, provveduto a firmare il contratto.
Alla luce di tali elementi si ritiene, quindi, di porre a carico della resistente le spese di
CTU liquidate come da separato decreto e di compensare, invece, interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla resistente di Controparte_1
provvedere alla immediata esecuzione di tutti i lavori necessari ad eliminare le problematiche relativa all'immobile oggetto del giudizio come dettagliatamente indicati nella relazione peritale redatta dalla Ctu ing. depositata Persona_2
in data 22.01.2025, da intendersi qui richiamata, i cui costi dovranno essere sostenuti anche dal ricorrente in considerazione della quota di sua spettanza;
2. Compensa le spese di lite;
3. Pone le spese di CTU definitivamente, come liquidate in separato decreto, a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Lagonegro, 29 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa ON SC
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa ON SC,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.3.2025; lette le note autorizzate depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile iscritto al n. 406/2024 R.G.
tra
(C.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Antonio Domenico Ferrante, presso il cui studio, in Sapri (Sa) alla
Via Cavour n. 100, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._2
in atti, dall'avv. Francesco Manzon ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in
Napoli al Corso Umberto I n. 174.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
N. R.G. 2
Con ricorso ex art 700 c.p.c., depositato in data 12.04.2024, il SI. , Parte_1
ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, chiedeva la condanna di a provvedere all'esecuzione immediata di tutti CP_1
gli interventi necessari ad eliminare i danni ricadenti sul proprio immobile e proveniente dalla porzione immobiliare di proprietà della stessa . Controparte_1
In particolare, il ricorrente deduceva:
-di essere proprietario pro quota unitamente alla sorella (odierna resistente), in forza di successione ereditaria dei genitori, dell'immobile sito nel Comune di Ispani (Sa) frazione Capitello, in Via Risorgimento 1, foglio n. 10 part.lla n. 107;
-che detto immobile è stabilmente abitato dal solo , poiché la sorella Parte_1
risiede in Roma;
Controparte_1
-che detto immobile, manutenuto nel corso degli anni dal solo ricorrente
[...]
è stato oggetto di ricorso per A.T.P. ex art. 696 Cpc, iscritto presso il Pt_1
Tribunale di Lagonegro, nel quale veniva nominato, quale CTU, l'Arch. Per_1
che accettava l' incarico e depositava relazione dell' attività svolta e il giudizio
[...]
si concludeva con un accordo tra le parti che definiva i lavori di manutenzione straordinaria sulle facciate esterne e sul terrazzino, zone di provenienza delle infiltrazioni, al 50%;
-che, nonostante i ripetuti solleciti, la SI.ra non aveva ottemperato a Controparte_1
quanto concordato in quella sede;
-che il sig. aveva tentato di farsi parte diligente per attenersi al programma di Pt_1
esecuzione dei lavori entro il 20 novembre 2022, notiziando e rendendo partecipe la sorella e i sui tecnici, con scambio di mail e che solo il 4 gennaio 2023 veniva presentata l CILA (prot. 88) e il computo metrico il 25 gennaio, ma dopo aver comunicato alla il preventivo e la ditta individuata (SOGECO), nessuna Controparte_1
risposta fattiva era giunta dalla germana, la quale solo il 07 giugno 2023 riferiva di voler nominare altro direttore dei lavori;
N. R.G. 3
-che lo stesso provvedeva autonomamente ad iniziare i lavori di sua spettanza presentando comunicazione prot. 5760 di attività di edilizia libera, dovendoli poi sospendere per la presenza di danni strutturali alle armature dei solai;
-che la mancata esecuzione dei lavori, aggravava le condizioni dell'abitazione del ricorrente, che si trova in condizione di insalubrità dei locali di abitazione (come da documentazione della competente ASL allegata), poiché nel vano cucina e nel corridoio (stanze immediatamente sottostanti il terrazzino assegnato a ) Controparte_1
si erano verificate importanti infiltrazioni di acqua;
-che, pertanto, risultavano necessari i seguenti urgenti lavori: 1) rimozione della pavimentazione e della impermeabilizzazione del terrazzino;
2) rifacimento del manto impermeabile e massetto pendenze per il deflusso delle acque piovane;
3) rifacimento della pavimentazione;
4) spicconatura dell'intonaco del soffitto vano cucina e corridoio;
5) eliminazione del cemento ammalorato al soffitto del vano cucina e corridoio;
6) trattamento dei ferri con antiossidante del solaio di copertura vano cucina e corridoio;
7) ripristino del cemento copriferro ammalorato al solaio di copertura del vano cucina e corridoio;
8) rifacimento intonaco interno;
9) pitturazione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva del 30.6.2024, si costituiva la SI.ra , chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo Controparte_1
l'infondatezza dello stesso, precisando:
-che quanto ai diritti delle parti sull'immobile sito in comune di Ispani frazione
Capitello, Via Risorgimento n°1, foglio 10 particella n°107, gli stessi non erano più comproprietari per la quota del 50%, essendo intervenuta sentenza di divisione emessa dal Tribunale di Lagonegro decisa in data 16.03 2022 che aveva assegnato a ciascuno dei fratelli una parte del fabbricato e precisamente: a il lotto 1 così Parte_1
descritto: porzione di fabbricato in località Capitello, nel comune di Ispani piano terra e accessori f.10.p.lla106.p.lla108 p.lla 107 sub1 e 2 valore € 124,035 e a CP_1
il lotto 2 così descritto: porzione di fabbricato loc. Capitello nel comune di Ispani
[...]
primo piano e accessori tra cui il sottotetto, f.10 p.lla107, sub 3 valore € 117,420; N. R.G. 4
- che, in ogni caso, rispetto all'accordo intervenuto tra le parti in sede di ATP la stessa non aveva tenuto alcun comportamento ostruzionistico a differenza del fratello.
Chiariva che la causa del danno nella cucina e corridoio non era l'infiltrazione dal terrazzino e i ritardi erano dovuti al comportamento di Parte_1
Pertanto, la stessa concludeva chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, con vittoria di spese di lite.
In data 11.07.2024 veniva disposta CTU, con incarico all'ing. e Persona_2
all'udienza del 18.03.2025, il Giudice si riservava sulla decisione, concedendo termine di giorni 7 alle parti per il deposito di memorie conclusive.
Così prospettate le posizioni delle parti, deve osservarsi che l'art. 700 cpc contempla una forma di tutela cautelare urgente ed atipica, volta a preservare in via provvisoria l'utilità pratica di una futura pronuncia di merito, favorevole a chi invoca la tutela in via d'urgenza, i cui effetti sarebbero irrimediabilmente vanificati dall'irreversibile e non altrimenti ristorabile, lesione del diritto da tutelare.
Il rimedio in questione, invocabile solo in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, da intendersi come quello che (per sua natura o particolare connotazione nel caso concreto) non possa essere adeguatamente ed interamente rifuso per equivalente, cioè mediante assegnazione di somme di danaro al termine dell'ordinario giudizio di merito, si connota per il carattere strumentale, pur fortemente attenuato in seguito alla riforma introdotta con la l. n. 80/2005 e per la natura residuale, trattandosi di procedimento attivabile solo in assenza di altro rimedio tipico.
L'accoglimento del ricorso è subordinato alla sussistenza del fumus boni iuris – da intendere alla stregua di verosimiglianza del diritto cautelando, in forza di un accertamento necessariamente sommario e suscettibile di approfondimento nell'eventuale giudizio a cognizione piena – e del periculum in mora, da indentificare con il rischio di una definitiva e irreversibile compressione del diritto in questione – o di posizioni giuridiche soggettive al medesimo correlate – durante il tempo necessario al suo accertamento in sede di cognizione ordinaria. N. R.G. 5
Rispetto a ciò va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da parte resistente alla luce dell'accordo in fase di ATP.
In primo luogo, per quanto parte ricorrente avesse fatto menzione ad un'omologa dello stesso (poi rettificando ciò nelle ultime memorie autorizzate), nessuna delle parti ha fornito prova che l'accordo sia mai stato omologato e che, quindi, costituisse titolo esecutivo.
Va, inoltre, chiarito, come più volte sottolineato anche dal CTU nella propria consulenza, che i lavori richiesti in questa sede non sono perfettamente sovrapponibili a quelli oggetto del procedimento di ATP.
Ed, inoltre, la residualità richiesta rispetto all'art.700 c.p.c. attiene alle sole misure cautelari e non alla presenza di ulteriori azioni esperibili in via generica.
Ora, nel caso di specie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti appena delineati e dunque la fondatezza delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, è necessario richiamare la relazione di consulenza tecnica d'ufficio , frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica.
In particolare, il CTU, nell'elaborato peritale in atti, ha rilevato che:
1. Il fabbricato oggetto di causa è stato diviso in due lotti a seguito di sentenza del Tribunale di Lagonegro: il primo lotto identificato in Catasto fabbricati al foglio n. 10, p.lla 106, p.lla 108, p.lla 107, sub 1 e sub 2 (piano terra del fabbricato), assegnati al SI. ; ed il secondo lotto Parte_1
identificato al Catasto fabbricati al foglio 10 p.lla 107 sub 3 (primo piano e sottotetto) assegnato alla SI.ra ; Controparte_1
2. Il fabbricato presenta varie problematiche a causa della scarsa manutenzione. In particolare, quanto alle facciate esterne: 1) I cornicioni si presentano in gran parte lesionati, con distacco del calcestruzzo e con segni di ossidazione dei ferri di armatura scoperti;
2) Gran parte delle superfici delle tre facciate esterne del fabbricato, quella sud (lato mare), quella est e quella nord
(quella ovest risulta in aderenza ad altro fabbricato) presentano segni di N. R.G. 6
ammaloramento con conseguente rigonfiamento e distacco dell'intonaco. Il distacco dell'intonaco ha poi comportato l'ossidazione dei ferri scoperti della maglia costituente il sistema di rinforzo strutturale della muratura;
3) Sono presenti evidenti segni di degrado del parapetto del terrazzino al primo piano, con presenza di ammaloramento dell'intonaco e di lesioni sulla copertina in cotto;
4) Sono presenti segni di distacco del battiscopa in corrispondenza del terrazzo al primo piano. Quanto, invece, all'appartamento posto a piano terra: la stanza adibita a cucina-pranzo presenta un serio stato di degrado.
Nel soffitto di tale locale, in particolare nella fascia in corrispondenza del terrazzino del primo piano, al momento del sopralluogo ho potuto constatare che è stata effettuata la spicconatura dell'intonaco ed il trattamento dei ferri di armatura della trave del solaio. Ci sono macchie generalizzate nella restante parte del soffitto, anche in corrispondenza della parte inclinata di solaio, macchie scure alle pareti laterali (macchie di condensa) e macchie sulle pareti nella parte bassa in corrispondenza della zona di attacco con la pavimentazione
(umidità di risalita). Nel soffitto del corridoio sono presenti macchie di umidità molto evidenti, così come, ma meno evidenti, nel locale bagno e nel locale soggiorno-pranzo, negli angoli di attacco tra soffitto e pareti verticali;
3. Le infiltrazioni provenienti dal terrazzino posto al primo piano del fabbricato hanno determinato danni evidenti nell'appartamento posto al piano terra, in particolar modo in parte nel soffitto del locale cucina e del corridoio.
Nel locale cucina, in particolare, le infiltrazioni hanno dato inizio a fenomeni di corrosione dei ferri di armatura della trave a spessore del solaio.
4. Parte dell'appartamento posto a piano terra del fabbricato Pt_1
sicuramente non versa in condizioni di salubrità degli ambienti, e ciò incide negativamente sul diritto alla salute di chi lo abita (SI. con Parte_1
moglie e figlia minore).
5. I lavori di manutenzione concordati tra le parti in sede di ATP nel 2022,
a causa di disaccordo tra le parti, non sono stati però mai realizzati. N. R.G. 7
Gli unici lavori fatti riguardano l'intervento fatto eseguire dal sig. Pt_1
nel soffitto del locale cucina dell'appartamento, nella fascia corrispondente
[...]
al terrazzino del piano terra di spicconatura intonaco e trattamento dei ferri di armatura.
Il 14 Febbraio 2024 veniva effettuato un sopralluogo dai funzionari dell'ASL e nell'appartamento al piano terra e veniva accertato che il vano cucina risultava interessato da vistose macchie di umidità al soffitto e alle pareti, con pregnante odore di muffa. Dal confronto tra le fotografie scattate dai funzionari ASL il giorno 14.02.2024 e la situazione in sede di sopralluoghi (21.09.2024 e
21.10.2024) la situazione nel locale cucina e nel corridoio pare sostanzialmente poco variata, ma nel verbale dell'ASL non viene riportata documentazione fotografiche delle altre macchie di umidità nel locale bagno e nel locale soggiorno-pranzo.
6. In termini percentuali l'incidenza dei fattori concorrenti nella produzione dell'evento dannoso è pari a: 1/3 causati da fenomeni infiltrativi nella facciata sud del fabbricato;
1/3 causati da fenomeni infiltrativi dal terrazzino al primo piano;
1/3 causati da fenomeni infiltrativi dal parapetto del terrazzino al primo piano.
7. Allo scopo di eliminare le infiltrazioni e gli effetti conseguenti nell'appartamento posto al piano terra del fabbricato occorre effettuare le Pt_1
seguenti lavorazioni:
1. Lavorazioni facciata sud (a. Sostituzione delle grondaie e dei pluviali sulla facciata sud del fabbricato;
b. Rifacimento cornicioni ammalorati;
c. Spicconatura dell'intonaco (a partire dal solaio del primo piano fino alla quota di gronda), trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante, risanamento della parte di paramento murario con problemi di umidità mediante applicazione a due mani di malta speciale, rifacimento intonaco a tre strati, finitura di intonaco ecocompatibile);
2. Lavorazioni terrazzino al primo piano - fascia di lunghezza circa 10 m (a. Demolizione del pavimento, del battiscopa, del manto impermeabile, del massetto;
b. N. R.G. 8
Rifacimento del massetto di sottofondo, messa in opera mediante saldatura, di guaina bituminosa, con opportuno risvolto nelle zone di attacco paretesolaio e parete –parapetto; c. Posa in opera pavimentazione e battiscopa);
3. Lavorazioni parapetto del terrazzino al primo piano (a. Rimozione ringhiera in ferro, rimozione rivestimento su parapetto, rimozione battiscopa, spicconatura intonaco (lato interno parapetto); b. Rifacimento intonaco a tre strati e finitura;
c. Rivestimento parte superiore parapetto, posa in opera ringhiera e battiscopa);
4. Lavorazioni appartamento piano terra (a. Spicconatura di intonaco su soffitto della cucina e del corridoio (in corrispondenza della terrazzino al primo); b.
Pulizia del calcestruzzo ammalorato e trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante;
c. Rifacimento intonaco a tre strati e tinteggiatura).
L'importo complessivo dei lavori è pari a € 17.776,88, oltre IVA, così suddiviso:
1. Lavorazioni facciata sud: € 12.501,71, oltre IVA;
2. Lavorazioni terrazzino al primo piano: € 1.678,54 oltre IVA;
3. Lavorazioni parapetto del terrazzino al primo piano: € 1.340,77 oltre IVA;
4. Lavorazioni appartamento piano terra: € 2.254,86 oltre IVA.
8. I lavori andrebbero ripartiti tra le parti nel seguente modo: i lavori in facciata ripartiti al 50% tra le parti essendo la facciata parte comune dell'immobile; i lavori sul terrazzino al primo piano, ad uso esclusivo dell'appartamento al primo piano, e quindi ad uso esclusivo di SI.ra
[...]
, ripartiti in base all'art. 1126 c.c.: 1/3 a carico di e 2/3 a CP_1 Controparte_1
carico di , poichè il terrazzino ha funzione di lastrico solare solo Parte_1
per il suo appartamento;
i lavori nel parapetto del terrazzino al primo piano spettano al 100% a , non rientrando tra le parti comuni;
i lavori Controparte_1
nell'appartamento a piano terra divisi in tre parti e ripartiti in funzione della causa scatenante il danno.
9. Il tutto per un totale di euro 10.482,57 a carico di e di Controparte_1
euro 9.072,00 a carico di (ripartiti in modo analitico Parte_1
nell'elaborato peritale in atti). N. R.G. 9
Nel caso di specie, sulla base di una valutazione allo stato degli atti e di una cognizione sommaria qual è quella che caratterizza il presente procedimento cautelare, tenuto conto delle circostanze concrete allegate dalle parti e risultanti dalla documentazione prodotta, il Tribunale ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Va chiarito che il requisito del periculum in mora non può essere sempre implicitamente riconosciuto, bensì presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla previsione normativa;
occorre quindi una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte (Trib
Bologna, 27.6.2007).
Conseguentemente l'applicabilità dei provvedimenti d'urgenza andrebbe esclusa unicamente qualora il ricorso all'art. 700 cpc sia realizzato per tutelare un certo diritto da un periculum in mora per la neutralizzazione del quale è già predisposta dall'ordinamento una misura cautelare tipica atta a garantire l'effettività della tutela.
Ora, nel caso di specie, dalle indagini svolte è emersa la riconducibilità dei danni lamentati alle condizioni dell'immobile nel suo complesso, essendo dunque configurabile il fumus boni iuris.
Quanto al periculum in mora, sebbene dalla lettura dell'elaborato peritale emerge che le condizioni dell'immobile non siano tali da fare presagire un rischio imminente di crollo, va messa in luce l' incidenza che il trascorrere del tempo ha in simili fattispecie, in cui le condizioni di vetustà degli immobili possono ulteriormente deteriorarsi, specie nel corso della stagione invernale, connotata da ingenti piogge e la menomazione delle facoltà di godimento ex art. 832 c.c., quale conseguenza diretta del fenomeno infiltrativo (vedi Cass., n. 1778/2007).
Infatti, giova rammentare che il diritto alla salute - tutelabile in via cautelare attraverso il procedimento di cui agli art. 700 ss. c.p.c. - comprende anche la pretesa ad abitare in N. R.G. 10
un ambiente di vita salubre privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psichica e fisica dell'individuo.
Ne consegue, quindi, che la presenza delle problematiche accertate consente di ritenere sussistente un grave ed immediato pericolo per l'incolumità del ricorrente e dei suoi familiari conviventi.
La consulente indica: “Ciò premesso posso affermare che parte dell'appartamento posto a piano terra del fabbricato sicuramente non versa in condizioni di Pt_1
salubrità degli ambienti, e ciò incide negativamente sul diritto alla salute di chi lo abita (SI. con moglie e figlia minore)”; “ A seguito della ossidazione Parte_1
che comporta inevitabilmente una corrosione delle armature metalliche, dovuta proprio alla presenza di agenti esterni, il ferro tende prima a espandersi aumentando notevolmente il suo volume, comportando l'espulsione di quello strato di calcestruzzo spesso circa 3-4 cm che prende il nome di copriferro, proprio perché la sua funzione è quella di proteggere i ferri d'armatura. Successivamente però questa patina tende a sfaldarsi, facendo diminuire notevolmente lo spessore dei ferri d'armatura che oltre al volume perderanno anche in termini di resistenza. Se si verificano queste circostanze si andrà sicuramente incontro a fenomeni di degrado della struttura e indebolimento della stessa.”
Si tratta di circostanza che denotano l'aggravamento dei danni già presenti nell'immobile, incidendo sulla improcrastinabilità dell'intervento.
Nel caso di specie, invero, il provvedimento d'urgenza sarebbe emesso nel corso della produzione del danno;
dunque, in relazione ad un pregiudizio già iniziato, la cui portata, in seguito all'aggravamento, impone un intervento tempestivo.
In ogni caso, anche a non voler accogliere una simile ricostruzione e, per l'effetto, la residualità richiesta dall'art. 700 cpc, il ricorso proposto può ricondursi all'ambito applicativo dell'art. 1172 cc che ha una funzione in qualche misura preventiva, volta all'eliminazione di una situazione di pericolo grave e prossimo alla cosa che forma oggetto di chi invoca la tutela (proprietario, titolare di altro diritto di godimento o possessore); più precisamente, deve trattarsi di un pericolo derivante da “qualsiasi N. R.G. 11
edificio, albero o altra cosa”, anche per effetto di un'attività umana già esaurita (cfr.
Cass. 2897/1987), dalla quale, per l'appunto, sia derivata la situazione pericolosa cui ovviare. In linea generale, il proprietario o chiunque abbia la disponibilità materiale di un'unità abitativa risponde dei danni che ne siano provocati (ex art. 2051 c.c.), quale custode del proprio bene, trattandosi di rimedio pacificamente azionabile anche nell'ipotesi di bene condominiale (Cass., n. 26291/2019).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte deve, sulla scorta di una valutazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare, pertanto, accogliersi la domanda ex art. 700 c.p.c. ordinando alla resistente l'immediata esecuzione dei lavori di sua spettanza e necessari ad eliminare le accertate problematiche, secondo quanto descritto nella relazione peritale in atti alla quale si rimanda.
È opportuno precisare che le spese relative ai lavori indicati in consulenza dovranno essere sostenute anche dal ricorrente in base alle quote di rispettiva titolarità, così come indicato nell'elaborato.
Ciò posto, va messo in luce che nonostante parte resistente abbia insistito per la dichiarazione di inammissibilità e rigetto del ricorso, anche all'esito delle chiare risultanze della CTU, dalla documentazione depositata in atti non emerge in modo netto a chi attribuire il ritardo nel provvedere ai lavori necessari nel corso degli anni.
Ed, infatti, parte ricorrente sostiene che il sig. ha da sempre tentato di farsi CP_1
parte diligente per attenersi al programma di esecuzione dei lavori entro il 20 novembre 2022, notiziando e la sorella e i suoi tecnici senza nessuna risposta fattiva prima del 07 giugno 2023.
Sostiene che in quella data la stessa riferiva di voler nominare il direttore dei lavori, ma non arrivava mai alla stipula del contratto, tanto che lo stesso provvedeva autonomamente ad iniziare i lavori di sua spettanza presentando comunicazione prot.
5760 di attività di edilizia libera.,
Parte resistente, di converso, attribuisce i ritardi al ricorrente e ha depositato in atti documentazione in cui con comunicazione del 10.3.2023 rimetteva allo stesso la scelta del direttore dei lavori e comunicazione del geometra Giudice che prendeva CP_2 N. R.G. 12
atto della revoca dell'incarico da parte del ricorrente e rappresentava che la resistente aveva, invece, provveduto a firmare il contratto.
Alla luce di tali elementi si ritiene, quindi, di porre a carico della resistente le spese di
CTU liquidate come da separato decreto e di compensare, invece, interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla resistente di Controparte_1
provvedere alla immediata esecuzione di tutti i lavori necessari ad eliminare le problematiche relativa all'immobile oggetto del giudizio come dettagliatamente indicati nella relazione peritale redatta dalla Ctu ing. depositata Persona_2
in data 22.01.2025, da intendersi qui richiamata, i cui costi dovranno essere sostenuti anche dal ricorrente in considerazione della quota di sua spettanza;
2. Compensa le spese di lite;
3. Pone le spese di CTU definitivamente, come liquidate in separato decreto, a carico di parte resistente.
Si comunichi.
Lagonegro, 29 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa ON SC