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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 358/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. LIPARI SIMONA del Foro di
Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Ventimiglia (IM) in data 27/01/1980;
• hanno avuto ed , maggiorenni. Per_1 CP_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
Ventimiglia (IM) il 27/01/1980, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 1980, parte 2, serie A, atto n. 8), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, per il che prestano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio dei loro passaporti od altri documenti equivalenti.
2) La casa coniugale, sita in Ventimiglia (IM), Via Tenda, n. 42, rimarrà in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno e la Sig.ra ne avrà l'esclusiva Parte_1 disponibilità e l'esclusivo godimento con tutte le sue pertinenze e tutto quanto in essa contenuto.
3) Rimarranno ad esclusivo carico della Sig.ra tutte le spese di gestione del Parte_1
predetto immobile (TARI/TASI, utenze, ecc.). Il Sig. , pertanto, provvederà Parte_2
a trasferire altrove la propria residenza ed a portare con sé i suoi effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.
2 4) L'autovettura Volkswagen AC, telaio n. A030814CN19 - targa FY598AA, immatricolata in Italia in data 24.10.2019, rimarrà nella disponibilità esclusiva della Sig.ra Parte_1
che provvederà a volturarla a proprio nome, con spese a suo esclusivo carico, entro e non oltre mesi 3 (tre) dal provvedimento di separazione personale dei coniugi, mentre il Sig.
continuerà ad essere proprietario esclusivo del motociclo Piaggio, telaio n. Parte_2
M007598IM22 - targato FA62587, immatricolato in Italia in data 11.08.2022.
5) La Sig.ra rimarrà intestataria esclusiva del c/c n. 47258546, già alla stessa Parte_1
intestato, giacente presso la BPER Banca – Filiale di Vallecrosia, e del saldo ivi presente, mentre il Sig. rimarrà intestatario esclusivo del c/c n. 916080, giacente Parte_2
presso Banca Carige S.p.A. – Filiale di Vallecrosia, già allo stesso intestato, e del saldo ivi presente.
6) Le parti danno atto che la regolamentazione dei loro interessi economici e patrimoniali sopra esposta è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi coniugale. Dichiarano, inoltre, di aver regolato prima d'ora ogni diversa questione economica e di non avere pertanto più nulla a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro, fatto salvo quanto qui espressamente pattuito. Rinunciano a qualsivoglia domanda, azione ed eccezione proposta e da promuoversi anche avente contenuto indennitario e/o risarcitorio in relazione ai titoli qui azionati.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Ventimiglia (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 12/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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