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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 20-11-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6842/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], C.F. , Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_3
C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], tutti nella qualità di eredi di , nata a Persona_1
Tufino il 10.12.1950 ed ivi deceduta il 05.10.2021, rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Casaburo, e con la stessa elettivamente domiciliati come in atti Ricorrenti
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
RA PE, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28-12-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto dalla dante causa al fine di Persona_1 ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_2 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. La causa, a seguito di decreto presidenziale, veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP. Nel presente giudizio, la parte ricorrente ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato nel procedimento di ATP, indicando genericamente le patologie da cui era affetta la de cuius e sottolineando la presunta gravità delle sue condizioni di salute, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Di fatto, risulta che il CTU nominato nel procedimento di ATP ha preso in considerazione tutte le patologie di cui era portatrice. Si tratta, in sintesi, di mero dissenso Persona_1 diagnostico. In conclusione, la domanda va dichiarata inammissibile. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Liquida le spese della CTU redatta in sede di ATP con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso, e per l'effetto dichiara che in capo alla de cuius non sussistevano i requisiti medico legali per l'indennità di Persona_1 accompagnamento;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 20-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalla sola parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 20-11-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6842/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], C.F. , Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_3
C.F. , nata a [...] il [...] e residente a [...], tutti nella qualità di eredi di , nata a Persona_1
Tufino il 10.12.1950 ed ivi deceduta il 05.10.2021, rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Casaburo, e con la stessa elettivamente domiciliati come in atti Ricorrenti
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
RA PE, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28-12-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto dalla dante causa al fine di Persona_1 ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_2 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. La causa, a seguito di decreto presidenziale, veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP. Nel presente giudizio, la parte ricorrente ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato nel procedimento di ATP, indicando genericamente le patologie da cui era affetta la de cuius e sottolineando la presunta gravità delle sue condizioni di salute, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Di fatto, risulta che il CTU nominato nel procedimento di ATP ha preso in considerazione tutte le patologie di cui era portatrice. Si tratta, in sintesi, di mero dissenso Persona_1 diagnostico. In conclusione, la domanda va dichiarata inammissibile. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Liquida le spese della CTU redatta in sede di ATP con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso, e per l'effetto dichiara che in capo alla de cuius non sussistevano i requisiti medico legali per l'indennità di Persona_1 accompagnamento;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 20-11-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza