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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.120/2024 R.G. avente ad oggetto
promosso da
(C.F. ); (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) nata a [...] il [...]; C.F._1 Parte_3
(C.F.: nato a [...] il [...] elettivamente domiciliati in Catania C.F._2 viale Libertà, 221 presso lo studio dell'avv. Francesco Gervasi che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania via Vecchia Controparte_1 P.IVA_2
Ognina, 80 presso lo studio dell'avv. Enza Furnari rappresentata e difesa dagli avv. Christian Romeo, Marco Pesenti, Alberto Toffoletto, Luciana Cipolla e Flora Lettenmayer come da procura in atti;
APPELLATA
con l'intervento di
1 rappresentata da (C.F.: ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato come da procura in atti.
All'udienza del 30.5.2025, le parti discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.220/2024, pubblicata il 11.1.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accertato che il saldo dei conti oggetto di ricalcolo da parte del nominato c.t..u era a debito della correntista per complessivi euro 23.937,26 rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla società dichiarando in ordine a quest'ultima Parte_1 domanda il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori e Parte_2 Parte_3
e compensava interamente le spese di lite stante che il saldo a debito era di gran lunga inferiore a quello intimato dalla banca.
Con atto di citazione notificato in data 1.2.2024, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la predetta sentenza limitatamente alla parte relativa alla Parte_3 regolamentazione delle spese chiedendo la condanna di e della cessionaria Controparte_1 CP_4
a pagare integralmente di le spese di lite in favore dei fideiussori essendo il credito in gran
[...] parte inesistente e compensando solo parzialmente le spese con la società Parte_1
[...]
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato con la Controparte_1 condanna degli appellanti a pagare le spese del grado.
Si costituiva anche la cessionaria e per essa quale CP_4 Controparte_3 mandataria chiedendo rigettarsi l'appello stante la soccombenza reciproca.
Nel corso del giudizio interveniva la nuova cessionaria sempre Controparte_5 rappresentata da confermando le difese della cedente. Controparte_3
1) Il proposto appello censura la sentenza di prime cure per avere integralmente compensato le spese di lite.
Assume il gravame che riguardo ai fideiussori non sussisteva reciproca soccombenza con le appellate sia in quanto non avevano proposto alcuna domanda di ripetizione sia in quanto la rideterminazione dei saldi in misura inferiore aveva determinato una esclusiva soccombenza della banca convenuta ed una inesistenza del credito della cessionaria.
2 Riguardo invece la società correntista le spese andavano compensate solo parzialmente in considerazione del rigetto della domanda di ripetizione ma della rideterminazione in misura di gran lunga inferiore del credito intimato da CP_1
2) Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Il tribunale, a fronte della domanda congiunta proposta dalla correntista e dai fideiussori avente ad oggetto l'accertamento del saldo dei conti oggetto di lite e la ripetizione dell'eventuale credito, senza che nell'atto di citazione fosse stata distinta la posizione della società debitrice da quella dei fideiussori, correttamente ha affermato il parziale difetto di legittimazione passiva dei fideiussori limitatamente alla domanda di ripetizione.
Riguardo poi entrambe le parti ha accertato che i conti, a seguito del parziale accoglimento delle proposte eccezioni di nullità, erano comunque a debito sebbene in misura di gran lunga più ridotta rispetto alla richiesta stragiudiziale che la banca aveva avanzato e proprio in considerazione della rilevante riduzione dell'ammontare del debito aveva ritenuto di compensare le spese di lite.
Va rilevato infatti che sussiste reciproca soccombenza fra le parti in lite in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, a differenza dell'ipotesi in cui venga accolta in misura ridotta una domanda articolata in un unico capo giacché solo in tale ultimo caso non si ha reciproca soccombenza fra le parti e la parte vittoriosa non potrà essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma potrà semmai giustificarsi la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486).
Posto che il giudizio innanzi al tribunale non riguarda l'ipotesi di un'unica domanda accolta in misura inferiore – ove la compensazione delle spese avrebbe richiesto la sussistenza anche delle circostanze di cui al 2° comma dell'art.92 c.p.c. – di contro la compensazione è stata giustificata dal rigetto della domanda di ripetizione e dalla esistenza di un debito e tuttavia considerata la notevole riduzione del suo ammontare ha trovato giustificazione l'integrale compensazione delle spese avuto riguardo ad entrambe le parti.
L'appello va dunque rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado, considerata la soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti in solido e liquidate come in dispositivo per ciascuna parte applicando le tabelle nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m.
n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
3 Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
20/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n.220/2024, del Tribunale di Catania, pubblicata il 11.1.2024;
[...] condanna gli appellanti in solido al pagamento dei compensi in favore di e Controparte_1 di quale mandataria di che liquida per ciascuna parte in Controparte_3 Controparte_5 euro 1.954,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/06/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.120/2024 R.G. avente ad oggetto
promosso da
(C.F. ); (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) nata a [...] il [...]; C.F._1 Parte_3
(C.F.: nato a [...] il [...] elettivamente domiciliati in Catania C.F._2 viale Libertà, 221 presso lo studio dell'avv. Francesco Gervasi che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Catania via Vecchia Controparte_1 P.IVA_2
Ognina, 80 presso lo studio dell'avv. Enza Furnari rappresentata e difesa dagli avv. Christian Romeo, Marco Pesenti, Alberto Toffoletto, Luciana Cipolla e Flora Lettenmayer come da procura in atti;
APPELLATA
con l'intervento di
1 rappresentata da (C.F.: ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto Di Donato come da procura in atti.
All'udienza del 30.5.2025, le parti discutevano la causa e indi la Corte la poneva in decisione ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.220/2024, pubblicata il 11.1.2024, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, accertato che il saldo dei conti oggetto di ricalcolo da parte del nominato c.t..u era a debito della correntista per complessivi euro 23.937,26 rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla società dichiarando in ordine a quest'ultima Parte_1 domanda il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori e Parte_2 Parte_3
e compensava interamente le spese di lite stante che il saldo a debito era di gran lunga inferiore a quello intimato dalla banca.
Con atto di citazione notificato in data 1.2.2024, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la predetta sentenza limitatamente alla parte relativa alla Parte_3 regolamentazione delle spese chiedendo la condanna di e della cessionaria Controparte_1 CP_4
a pagare integralmente di le spese di lite in favore dei fideiussori essendo il credito in gran
[...] parte inesistente e compensando solo parzialmente le spese con la società Parte_1
[...]
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato con la Controparte_1 condanna degli appellanti a pagare le spese del grado.
Si costituiva anche la cessionaria e per essa quale CP_4 Controparte_3 mandataria chiedendo rigettarsi l'appello stante la soccombenza reciproca.
Nel corso del giudizio interveniva la nuova cessionaria sempre Controparte_5 rappresentata da confermando le difese della cedente. Controparte_3
1) Il proposto appello censura la sentenza di prime cure per avere integralmente compensato le spese di lite.
Assume il gravame che riguardo ai fideiussori non sussisteva reciproca soccombenza con le appellate sia in quanto non avevano proposto alcuna domanda di ripetizione sia in quanto la rideterminazione dei saldi in misura inferiore aveva determinato una esclusiva soccombenza della banca convenuta ed una inesistenza del credito della cessionaria.
2 Riguardo invece la società correntista le spese andavano compensate solo parzialmente in considerazione del rigetto della domanda di ripetizione ma della rideterminazione in misura di gran lunga inferiore del credito intimato da CP_1
2) Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Il tribunale, a fronte della domanda congiunta proposta dalla correntista e dai fideiussori avente ad oggetto l'accertamento del saldo dei conti oggetto di lite e la ripetizione dell'eventuale credito, senza che nell'atto di citazione fosse stata distinta la posizione della società debitrice da quella dei fideiussori, correttamente ha affermato il parziale difetto di legittimazione passiva dei fideiussori limitatamente alla domanda di ripetizione.
Riguardo poi entrambe le parti ha accertato che i conti, a seguito del parziale accoglimento delle proposte eccezioni di nullità, erano comunque a debito sebbene in misura di gran lunga più ridotta rispetto alla richiesta stragiudiziale che la banca aveva avanzato e proprio in considerazione della rilevante riduzione dell'ammontare del debito aveva ritenuto di compensare le spese di lite.
Va rilevato infatti che sussiste reciproca soccombenza fra le parti in lite in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, a differenza dell'ipotesi in cui venga accolta in misura ridotta una domanda articolata in un unico capo giacché solo in tale ultimo caso non si ha reciproca soccombenza fra le parti e la parte vittoriosa non potrà essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma potrà semmai giustificarsi la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6486).
Posto che il giudizio innanzi al tribunale non riguarda l'ipotesi di un'unica domanda accolta in misura inferiore – ove la compensazione delle spese avrebbe richiesto la sussistenza anche delle circostanze di cui al 2° comma dell'art.92 c.p.c. – di contro la compensazione è stata giustificata dal rigetto della domanda di ripetizione e dalla esistenza di un debito e tuttavia considerata la notevole riduzione del suo ammontare ha trovato giustificazione l'integrale compensazione delle spese avuto riguardo ad entrambe le parti.
L'appello va dunque rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado, considerata la soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti in solido e liquidate come in dispositivo per ciascuna parte applicando le tabelle nei minimi stante la semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m.
n.55 del 2014 come modificato dal d.m. 147 del 2022.
3 Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
20/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n.220/2024, del Tribunale di Catania, pubblicata il 11.1.2024;
[...] condanna gli appellanti in solido al pagamento dei compensi in favore di e Controparte_1 di quale mandataria di che liquida per ciascuna parte in Controparte_3 Controparte_5 euro 1.954,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18/06/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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