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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2024, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 5.12.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3454 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Pastorino Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Eboli alla via Enrico Perito n.
8;
- RICORRENTE -
E
1) , Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela
Spalice Caggiano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno
alla via Irno n. 2;
- RESISTENTE - 2) , in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t.;
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: differenze retributive e impugnativa di licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 ex dipendente Parte_1
della gestente la Controparte_2 Controparte_1
di Battipaglia, lamentando di non aver ricevuto nel corso del
[...]
rapporto di lavoro la giusta retribuzione in rapporto all'attività effettivamente svolta e di essere stato licenziato soltanto oralmente e invocando un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. dalla Controparte_2
alla Pizzeria Tavern Of Stones - Since 1999 di
[...] [...]
, chiedeva che entrambe le predette ditte individuali fossero CP_1
condannate a corrispondergli le differenze di retribuzione e a tutte le conseguenze di legge per il licenziamento illegittimo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio soltanto la sostenendo Controparte_1 CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La sceglieva di non costituirsi in Controparte_2
giudizio rimanendo contumace. All'odierna prima udienza questo Giudicante - ritenuto opportuno (anche per evitare l'ulteriore aggravio delle spese di lite relative alla fase istruttoria)
definire immediatamente la domanda proposta nei confronti della
[...]
di e proseguire il giudizio Controparte_1 CP_1 CP_1
soltanto nei confronti della - Controparte_2
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter
c.p.c., ha deciso la causa limitatamente alla domanda proposta nei confronti della 1999 di pronunciando Controparte_1 CP_1
la presente sentenza parziale con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo alla domanda proposta nei confronti della Controparte_1
1999 di il ricorso è infondato e va, pertanto,
[...] CP_1
rigettato per l'assorbente e preminente rilievo della cessazione del rapporto di lavoro all'origine della controversia de qua prima dell'invocato trasferimento d'azienda.
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando,
per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli,
dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi,
per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I,
15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa,
pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. ( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n.
21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass.
sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Senza necessità, allora, di addentrarsi nelle più complesse questioni dell'accertamento del vincolo della subordinazione e d'una cessione d'azienda e, quindi, anche a voler ritenere sussistenti sia un rapporto di lavoro subordinato che un trasferimento d'azienda, non può non rilevarsi, ictu
oculi e nell'immediatezza, che il sostenuto rapporto di lavoro subordinato dell' alle dipendenze della Pt_1 Controparte_2
è terminato il 14.1.2024 mentre la sostenuta cessione d'azienda è
[...] avvenuta - per come ammesso, invero, dallo stesso nel suo ricorso e Pt_1
per come confermato dai documenti allegati dalla Controparte_1
di alla sua memoria difensiva - soltanto in seguito.
[...] CP_1
In particolare, risulta che - ottenuta la locazione dei locali ove esercitare la propria attività di impresa, con denuncia di iscrizione ditta presentata sul portale telematico dell'INAIL - il sig. ha comunicato in data CP_1
7.2.2024 - ovvero successivamente alla cessazione dell'attività del precedente conduttore come si evince dalla visura camerale - l'inizio della propria attività.
Tanto impedisce l'applicazione dell'art. 2112 c.c. perché l'obbligo della continuazione del rapporto opera soltanto per quello in essere e non per quello cessato. L'art. 2112 c.c., relativamente alla disciplina del trasferimento d'azienda, al comma 2 prevede che il cedente e il cessionario sono obbligati,
in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento,
ma tale responsabilità presuppone la vigenza del rapporto di lavoro e non è
quindi riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento medesimo. La disciplina dell'art. 2112 comma
2 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda, non trova applicazione nel caso in cui manchi la prosecuzione in continuità dell'attività aziendale e,
all'atto di tale trasferimento, il rapporto di lavoro risulti esaurito in conseguenza di precedente licenziamento (Cassazione civile sez. lav.,
06/03/2015, n. 4598).
Le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (non quelli medi) del d.m. n. 55/2024 attesa la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del dato temporale - seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando limitatamente alla domanda promossa da nei confronti della Parte_1
, in persona del Controparte_1
titolare, nel giudizio n. 3454 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così
provvede:
1) rigetta la domanda promossa dall' nei confronti della Pt_1 CP_1
; Controparte_1 Controparte_1
2) condanna l' al pagamento in favore della Pt_1 Controparte_1
1999 di delle spese di lite che liquida in
[...] CP_1
complessivi € 3.689,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del
15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 5.12.2024.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 5.12.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3454 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Pastorino Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Eboli alla via Enrico Perito n.
8;
- RICORRENTE -
E
1) , Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela
Spalice Caggiano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno
alla via Irno n. 2;
- RESISTENTE - 2) , in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t.;
- CONVENUTA CONTUMACE -
OGGETTO: differenze retributive e impugnativa di licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 ex dipendente Parte_1
della gestente la Controparte_2 Controparte_1
di Battipaglia, lamentando di non aver ricevuto nel corso del
[...]
rapporto di lavoro la giusta retribuzione in rapporto all'attività effettivamente svolta e di essere stato licenziato soltanto oralmente e invocando un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. dalla Controparte_2
alla Pizzeria Tavern Of Stones - Since 1999 di
[...] [...]
, chiedeva che entrambe le predette ditte individuali fossero CP_1
condannate a corrispondergli le differenze di retribuzione e a tutte le conseguenze di legge per il licenziamento illegittimo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio soltanto la sostenendo Controparte_1 CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La sceglieva di non costituirsi in Controparte_2
giudizio rimanendo contumace. All'odierna prima udienza questo Giudicante - ritenuto opportuno (anche per evitare l'ulteriore aggravio delle spese di lite relative alla fase istruttoria)
definire immediatamente la domanda proposta nei confronti della
[...]
di e proseguire il giudizio Controparte_1 CP_1 CP_1
soltanto nei confronti della - Controparte_2
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter
c.p.c., ha deciso la causa limitatamente alla domanda proposta nei confronti della 1999 di pronunciando Controparte_1 CP_1
la presente sentenza parziale con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo alla domanda proposta nei confronti della Controparte_1
1999 di il ricorso è infondato e va, pertanto,
[...] CP_1
rigettato per l'assorbente e preminente rilievo della cessazione del rapporto di lavoro all'origine della controversia de qua prima dell'invocato trasferimento d'azienda.
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando,
per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli,
dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi,
per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I,
15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa,
pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. ( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n.
21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass.
sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Senza necessità, allora, di addentrarsi nelle più complesse questioni dell'accertamento del vincolo della subordinazione e d'una cessione d'azienda e, quindi, anche a voler ritenere sussistenti sia un rapporto di lavoro subordinato che un trasferimento d'azienda, non può non rilevarsi, ictu
oculi e nell'immediatezza, che il sostenuto rapporto di lavoro subordinato dell' alle dipendenze della Pt_1 Controparte_2
è terminato il 14.1.2024 mentre la sostenuta cessione d'azienda è
[...] avvenuta - per come ammesso, invero, dallo stesso nel suo ricorso e Pt_1
per come confermato dai documenti allegati dalla Controparte_1
di alla sua memoria difensiva - soltanto in seguito.
[...] CP_1
In particolare, risulta che - ottenuta la locazione dei locali ove esercitare la propria attività di impresa, con denuncia di iscrizione ditta presentata sul portale telematico dell'INAIL - il sig. ha comunicato in data CP_1
7.2.2024 - ovvero successivamente alla cessazione dell'attività del precedente conduttore come si evince dalla visura camerale - l'inizio della propria attività.
Tanto impedisce l'applicazione dell'art. 2112 c.c. perché l'obbligo della continuazione del rapporto opera soltanto per quello in essere e non per quello cessato. L'art. 2112 c.c., relativamente alla disciplina del trasferimento d'azienda, al comma 2 prevede che il cedente e il cessionario sono obbligati,
in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento,
ma tale responsabilità presuppone la vigenza del rapporto di lavoro e non è
quindi riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati anteriormente al trasferimento medesimo. La disciplina dell'art. 2112 comma
2 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda, non trova applicazione nel caso in cui manchi la prosecuzione in continuità dell'attività aziendale e,
all'atto di tale trasferimento, il rapporto di lavoro risulti esaurito in conseguenza di precedente licenziamento (Cassazione civile sez. lav.,
06/03/2015, n. 4598).
Le spese di lite - liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (non quelli medi) del d.m. n. 55/2024 attesa la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prendere atto del dato temporale - seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando limitatamente alla domanda promossa da nei confronti della Parte_1
, in persona del Controparte_1
titolare, nel giudizio n. 3454 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così
provvede:
1) rigetta la domanda promossa dall' nei confronti della Pt_1 CP_1
; Controparte_1 Controparte_1
2) condanna l' al pagamento in favore della Pt_1 Controparte_1
1999 di delle spese di lite che liquida in
[...] CP_1
complessivi € 3.689,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del
15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 5.12.2024.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro