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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/03/2025 N. 13180 /2024 R.G.
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti della voce in busta paga “ operati Controparte_2
dalla società convenuta in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018,
nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio
2018 nelle seguenti misure:
- euro 5.501,1 in favore di;
Parte_1
- euro 4.920,00 in favore di;
Parte_2
- euro 4.000,00 in favore di;
Parte_3
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 3.618,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 06/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/03/2025 N. 13180 /2024 R.G.
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti della voce in busta paga “ operati Controparte_2
dalla società convenuta in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018;
2) per l'effetto, condanna la società convenuta alla ricostituzione della predetta voce “AP/Superminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018,
nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio
2018 nelle seguenti misure:
- euro 5.501,1 in favore di;
Parte_1
- euro 4.920,00 in favore di;
Parte_2
- euro 4.000,00 in favore di;
Parte_3
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 3.618,50 di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 06/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni