TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1861/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1861/2021 R.G., avente ad oggetto: “pensione di inabilità”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Teresa Notaro;
- RICORRENTE- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Maria
Antonietta Canu;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2021 conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l'
Esponeva: che aveva proposto ricorso per a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c. davanti a questo
Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992; che, con provvedimento del 13.10.2020, il
Giudice del Lavoro adito, rilevando presuntivamente una carenza di interesse ad agire con
1 riferimento al riconoscimento della pensione di inabilità civile in quanto lavoratore subordinato, disponeva CTU medico-legale al quale affidava il seguente mandato:
“ accerti il c.t.u. la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art.3 comma 3 legge n.
104/1992, precisandone – in caso di accertamento positivo – la decorrenza”; che tale limitazione dell'accertamento richiesto era palesemente infondata e smentita sia dal tenore letterale dell'art. 12 L. 118/71 sia dal prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia;
che, invero, il concetto di “totale inabilità lavorativa” previsto dall'art, 12 era assolutamente compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Tanto premesso chiedeva il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa del
18.04.2019 o, in subordine, dalla data risultante in corso di causa, e la condanna dell' CP_1
al pagamento della prestazione oltre interessi di legge dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta c.t.u. medico-legale.
Sostituita l'udienza del 25.02.2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
-----------------------
Il ricorso ha ad oggetto la domanda di riconoscimento e liquidazione della pensione di inabilità, richiesta con domanda amministrativa del 18.04.2019 e dichiarata inammissibile in fase di a.t.p. per carenza di interesse ad agire, stante l'asserita incompatibilità con lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa.
In merito alla questione della compatibilità tra la prestazione richiesta e lo svolgimento di attività lavorativa vanno richiamate le osservazioni della Corte D'appello di Messina sez. lavoro nella sentenza n. 517/2023 R.G., che si condividono. La Corte ha evidenziato al riguardo che “sotto il profilo esegetico - interpretativo degli artt. 12 e 13 della L. 118/1971 effettivamente, il requisito dell'incollocazione al lavoro è espressamente previsto solo per l'assegno di invalidità, mentre non è contemplato per la pensione di inabilità. L'art. 12 della legge n. 118/1971 prevede solo che detta prestazione spetta agli invalidi civili, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Eppur tuttavia, non ignora questa Corte l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “la pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, è una prestazione
2 di natura assistenziale che ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell'assistito e prescinde dal possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, sicché ne è preclusa l'erogazione in presenza di una residua capacità lavorativa (Cass. n. 27/11/2017,
n.28268, 16\3\2017 n. 6887). Si tratta di un beneficio che coerentemente alla sua natura assistenziale, rimane del tutto scollegato dall'effettivo possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, sicché– precisa ancora la Corte - appare evidente l'impossibilità di alcun riferimento alla presenza di una residua capacità lavorativa" (così Cass. 183/2016 cit.). Tali affermazioni, ad avviso di questa Corte, mirano evidentemente solo a puntualizzare l'ambito di riferimento del requisito sanitario richiesto ai fini di detta prestazione che è e rimane incentrato solo sulla capacità di lavoro generica che deve mancare totalmente, senza possibilità alcuna di guardare – ai fini della concessione - a residue capacità attitudinali e a possibili svolgimenti di attività lavorative. Da dette pronunce non possono, pertanto, trarsi elementi di conferma di quella incompatibilità tra lo svolgimento di attività lavorativa ed erogazione della pensione di inabilità che il giudice di prime cure ha ravvisato e peraltro solo facendo ricorso ad un insufficiente criterio logico ed ontologico.
Del resto, anche dalla circolare n. 5\1988 e dalle stesse indicazioni sui requisiti per
CP_ l'ottenimento della pensione specificati nel sito dell' si trae conferma che detta prestazione rimane compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa, sempre che dalla stessa non derivi un reddito superiore a quello annualmente stabilito”.
Acclarata la compatibilità tra la percezione della pensione di inabilità e lo svolgimento di attività lavorativa, e preso atto che parte ricorrente ha prodotto certificazione reddituale attestante l'avvenuta percezione nell'anno di riferimento di un reddito inferiore al limite stabilito dalla legge per usufruire della suddetta prestazione, nel caso di specie sussiste anche il requisito sanitario legittimante l'erogazione della stessa, avendo il c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott. , riconosciuto la ricorrente invalida al 100% a Persona_1
decorrere dall'aprile 2019, epoca di proposizione della domanda amministrativa.
La relazione di CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ne deriva che la ricorrente ha diritto di percepire la pensione di inabilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa
(maggio 2019).
3 Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei dell'assegno la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza C. Cost. n° 156 del 1991 (cfr. C. Cost. n° 196 del 1993).
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n° 412 del 1991, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (C. Cost. n° 394 del 1992).
In ragione di tutto quanto sopra può riconoscersi il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di inabilità dal maggio 2019 e va condannato l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrisponderle i ratei relativi, ad ogni effetto di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91.
Tenuto conto del mutamento dell'orientamento dell'Ufficio sulla questione di compatibilità tra la pensione di inabilità e lo svolgimento di attività lavorativa, intervenuto in corso di causa, appare equo compensare le spese per metà. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità e serialità delle questioni affrontate. CP_ Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento del ricorso;
- In accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile a decorrere dal mese di aprile 2019 e, per l'effetto, accerta il diritto della stessa a percepire i ratei della pensione di inabilità a decorrere dal mese di maggio 2019 e condanna l' CP_1
al pagamento degli stessi, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91;
- condanna l' resistente a rifondere alla ricorrente metà delle Controparte_2
spese di lite, che liquida – già ridotte- in € 1.347,75, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario;
compensa la restante quota;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, vanno poste a carico
CP_ dell'
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 26.02.2025
4 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
5
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1861/2021 R.G., avente ad oggetto: “pensione di inabilità”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Teresa Notaro;
- RICORRENTE- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Maria
Antonietta Canu;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2021 conveniva in giudizio Parte_1
CP_ l'
Esponeva: che aveva proposto ricorso per a.t.p. ex art. 445-bis c.p.c. davanti a questo
Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità e delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992; che, con provvedimento del 13.10.2020, il
Giudice del Lavoro adito, rilevando presuntivamente una carenza di interesse ad agire con
1 riferimento al riconoscimento della pensione di inabilità civile in quanto lavoratore subordinato, disponeva CTU medico-legale al quale affidava il seguente mandato:
“ accerti il c.t.u. la sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art.3 comma 3 legge n.
104/1992, precisandone – in caso di accertamento positivo – la decorrenza”; che tale limitazione dell'accertamento richiesto era palesemente infondata e smentita sia dal tenore letterale dell'art. 12 L. 118/71 sia dal prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia;
che, invero, il concetto di “totale inabilità lavorativa” previsto dall'art, 12 era assolutamente compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Tanto premesso chiedeva il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità dalla data della domanda amministrativa del
18.04.2019 o, in subordine, dalla data risultante in corso di causa, e la condanna dell' CP_1
al pagamento della prestazione oltre interessi di legge dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria di spese e compensi.
Veniva disposta c.t.u. medico-legale.
Sostituita l'udienza del 25.02.2025 con il deposito telematico di note scritte, la causa viene decisa.
-----------------------
Il ricorso ha ad oggetto la domanda di riconoscimento e liquidazione della pensione di inabilità, richiesta con domanda amministrativa del 18.04.2019 e dichiarata inammissibile in fase di a.t.p. per carenza di interesse ad agire, stante l'asserita incompatibilità con lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa.
In merito alla questione della compatibilità tra la prestazione richiesta e lo svolgimento di attività lavorativa vanno richiamate le osservazioni della Corte D'appello di Messina sez. lavoro nella sentenza n. 517/2023 R.G., che si condividono. La Corte ha evidenziato al riguardo che “sotto il profilo esegetico - interpretativo degli artt. 12 e 13 della L. 118/1971 effettivamente, il requisito dell'incollocazione al lavoro è espressamente previsto solo per l'assegno di invalidità, mentre non è contemplato per la pensione di inabilità. L'art. 12 della legge n. 118/1971 prevede solo che detta prestazione spetta agli invalidi civili, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Eppur tuttavia, non ignora questa Corte l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “la pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, è una prestazione
2 di natura assistenziale che ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell'assistito e prescinde dal possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, sicché ne è preclusa l'erogazione in presenza di una residua capacità lavorativa (Cass. n. 27/11/2017,
n.28268, 16\3\2017 n. 6887). Si tratta di un beneficio che coerentemente alla sua natura assistenziale, rimane del tutto scollegato dall'effettivo possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, sicché– precisa ancora la Corte - appare evidente l'impossibilità di alcun riferimento alla presenza di una residua capacità lavorativa" (così Cass. 183/2016 cit.). Tali affermazioni, ad avviso di questa Corte, mirano evidentemente solo a puntualizzare l'ambito di riferimento del requisito sanitario richiesto ai fini di detta prestazione che è e rimane incentrato solo sulla capacità di lavoro generica che deve mancare totalmente, senza possibilità alcuna di guardare – ai fini della concessione - a residue capacità attitudinali e a possibili svolgimenti di attività lavorative. Da dette pronunce non possono, pertanto, trarsi elementi di conferma di quella incompatibilità tra lo svolgimento di attività lavorativa ed erogazione della pensione di inabilità che il giudice di prime cure ha ravvisato e peraltro solo facendo ricorso ad un insufficiente criterio logico ed ontologico.
Del resto, anche dalla circolare n. 5\1988 e dalle stesse indicazioni sui requisiti per
CP_ l'ottenimento della pensione specificati nel sito dell' si trae conferma che detta prestazione rimane compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa, sempre che dalla stessa non derivi un reddito superiore a quello annualmente stabilito”.
Acclarata la compatibilità tra la percezione della pensione di inabilità e lo svolgimento di attività lavorativa, e preso atto che parte ricorrente ha prodotto certificazione reddituale attestante l'avvenuta percezione nell'anno di riferimento di un reddito inferiore al limite stabilito dalla legge per usufruire della suddetta prestazione, nel caso di specie sussiste anche il requisito sanitario legittimante l'erogazione della stessa, avendo il c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott. , riconosciuto la ricorrente invalida al 100% a Persona_1
decorrere dall'aprile 2019, epoca di proposizione della domanda amministrativa.
La relazione di CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ne deriva che la ricorrente ha diritto di percepire la pensione di inabilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa
(maggio 2019).
3 Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei dell'assegno la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza C. Cost. n° 156 del 1991 (cfr. C. Cost. n° 196 del 1993).
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n° 412 del 1991, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (C. Cost. n° 394 del 1992).
In ragione di tutto quanto sopra può riconoscersi il diritto della ricorrente al conseguimento della pensione di inabilità dal maggio 2019 e va condannato l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrisponderle i ratei relativi, ad ogni effetto di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91.
Tenuto conto del mutamento dell'orientamento dell'Ufficio sulla questione di compatibilità tra la pensione di inabilità e lo svolgimento di attività lavorativa, intervenuto in corso di causa, appare equo compensare le spese per metà. La restante quota segue la soccombenza e viene liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, da ultimo modificato dal
D.M. 147/2022, tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità e serialità delle questioni affrontate. CP_ Le spese di c.t.u. vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento del ricorso;
- In accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile a decorrere dal mese di aprile 2019 e, per l'effetto, accerta il diritto della stessa a percepire i ratei della pensione di inabilità a decorrere dal mese di maggio 2019 e condanna l' CP_1
al pagamento degli stessi, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L. 412/91;
- condanna l' resistente a rifondere alla ricorrente metà delle Controparte_2
spese di lite, che liquida – già ridotte- in € 1.347,75, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario;
compensa la restante quota;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in separato decreto, vanno poste a carico
CP_ dell'
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 26.02.2025
4 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
5