Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6604/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6604/2023 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ) rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1
so, giusta mandato agli atti, dall'avv. PISTONE LUCA, presso il cui studio
è domiciliato in Napoli, via dei mille n.1;
- Oppo- nente
Contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresen- CP_1 P.IVA_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MEONI FRANCESCA, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raf- faele Russo, posto in Napoli, Centro Direzionale Isola G7;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato si è opposto Parte_1
al decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 9159/2022 del 20/12/2022
(R.G. N°28916/2022), con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare la
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1284 c.c. a far tempo dalla data di notificazione del ricorso e del presente decreto all'ingiunto e fino alla effettiva corresponsione, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano in € 145,50 per spese vive ed €
567,00, per compensi professionali forensi, oltre ad Iva e Cassa Previden- za Avvocati come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso…”.
La spiegava, nel decreto ingiuntivo, che il credito derivava da CP_1
due contratti e precisamente:
- “…in data 27/5/2008 il Sig. sottoscriveva con la Controparte_2 [...]
il contratto di finanziamento n. 014395338.8… doc. 1). Le parti CP_3
si accordavano per il prestito ammontante a complessivi € 37.614,00 da rimborsarsi mediante il versamento di rate, ciascuna dell'importo di €
313,45 la prima con scadenza fissata al 01/07/2008 e l'ultima paventata per il 01/06/2018. Successivamente, in data 30/05/2008, il medesimo si- gnor sottoscriveva sempre con , il contratto di car- Pt_1 Controparte_3
ta di credito n. 014485337 che prevedeva un fido massimo mensile di €
600,00…”; doc.2
- “Interveniva, poi, la cessione del credito tra la creditrice CP_3
e la cessionaria pubblicizzata mediante inserzione su
[...] CP_4
G.U. n. 152/2013”; (ndr prima cessione doc.3)
- “La cessionaria, tramite la società di servizi esterna inviava al CP_5
debitore, in data 21/01/2015, la comunicazione di intervenuta cessione del credito, quindi formale intimazione di pagamento per € 30.178,64, rego- larmente ricevuta il 27/01/2015”; (prima notifica della cessione ed interru- zione della prescrizione doc.4)
- “Nulla veniva pagato alla creditrice che, in data 22/02/2017, con una nuova cessione di portafoglio, vendeva il contratto in oggetto alla Finlex srl…”; (ndr seconda cessione doc.5)
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- “…La provvedeva, in data 7/9/2017, a comunicare al CP_1 Pt_1
l'avvenuta cessione in proprio favore e richiedeva il pagamento della somma dovuta, ammontante ad € 30.178,64…”. (seconda notifica della cessione ed interruzione della prescrizione doc.10)
- La ricorrente precisava che il procedimento veniva radicato “per il recu- pero delle sole somme dovute a titolo di importo erogato, per quanto con- cerne il contratto sub doc. 1), pari ad € 25.000,00 e 600,00 con riferimento al contratto sub 2) e così per un totale di € 25.600,00 e ciò atteso che il non ha mai versato alcunché né alla né alle precedenti credi- Pt_1 CP_1
trici. Vengono, inoltre, espunti tutti gli interessi maturati sino ad oggi.”
Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo adducendo i Pt_1
seguenti motivi:
1) che la cessione dei crediti tra la e la Controparte_3 CP_6
non gli era mai stata comunicata;
2) che il credito vantato dalla per il contratto di finanziamento CP_1
n. 014395338.8 è prescritto;
3) che il tasso di interesse previsto nel contratto di finanziamento era indeterminato e sopra il tasso soglia antiusura, inoltre, che il taeg era indicato in modo errato ed ingannevole sia nel contratto di finanzia- mento che nelle condizioni d'uso della carta di credito.
Per questi motivi
l'opponente chiedeva di revocare e porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo.
Si costituiva regolarmente con comparsa di costituzione e risposta l'opposta la quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
n. 9159/2022 ed il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuto- rietà del decreto opposto.
Svolto il procedimento di mediazione con esito negativo, con provvedi- mento del 03/07/2023 il Giudice scioglieva la riserva successiva
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all'udienza del 16/05/2023, concedendo la provvisoria esecuzione del de- creto ingiuntivo n. 9159/2022 e considerando che le parti non hanno richie- sto i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 05/06/2024 il giudice invitava le parti a dedurre su questione rileva- ta d'ufficio, relativa alla natura abusiva ex art. 33 l. f) d.lgs. 206/2005 (c.d.
Cod. cons.) della clausola negoziale riguardante gli interessi di mora, asse- gnando termine sino al 27.09.24 per il deposito di memorie. Le parti hanno puntualmente depositato memorie sulla questione rilevata. ha sostenuto la vessatorietà ed usurarietà della clausola riguardante Pt_1
gli interessi di mora, insistendo per la revoca del decreto. L'opposta ha, in- vece, insistito per il rigetto dell'opposizione considerando che non sono stati calcolati interessi, di nessuna sorta, sul capitale e che comunque, in ogni caso, il tasso di interesse applicato dalla finanziaria all'epoca della sottoscrizione del contratto, è legale in quanto inferiore alle soglie indicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il semestre di riferimento.
Infine, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 24/01/2025 con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata as- segnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo al merito, occorre ricordare che nell'ambito del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto ed il relativo ter- mine di scadenza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore conve- nuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015). Tale principio non altera la normale ripartizione dell'onere probatorio in punto di adem- pimento contrattuale: provata ad opera del creditore che agisca per la riso- luzione, il risarcimento o l'adempimento di una obbligazione la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento di
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controparte, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fat- to estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; nonché, più di recente, Cass. n. 826/2015). ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo prov- CP_1
veduto al deposito dei contratti di finanziamento e concessione della carta di credito con relativi estratti conto (doc. 1 e 2 fasc. monitorio), all'estratto dell'avviso pubblicato sulla G.U. (relativo alla prima cessione, doc. 3 fasc. monitorio), al contratto di cessione dei crediti tra la seconda e la terza ces- sionaria (doc. n. 5 fasc. monitorio) agli estratti conto ex art. 50 TUB (doc. 8
e 12 fasc. monitorio) nonché le raccomandate contenenti le comunicazioni delle avvenute cessioni con invito ad adempiere (doc. 4 e doc. 6 fasc. moni- torio).
Le circostanze allegate da non sono volte a contestare l'intervenuta Pt_1
sottoscrizione dei contratti e neppure l'erogazione delle somme all'atto del- la stipulazione, possono quindi ritenersi pacifiche le circostanze dell'esistenza di due contratti tra le parti e della fruizione delle somme a ti- tolo di capitale da parte del Pt_1
sono state in grado di superare la prova del credito offerta dall'opponente.
Con riferimento alla prima doglianza dell'opponente, di non aver ricevuto comunicazione della prima cessione, risulta agli atti del fascicolo monito- rio, al doc. 4, come sopra evidenziato, la comunicazione della cessione del credito da a tramite raccomandata ac- Controparte_3 Controparte_7
cettata il giorno 21/01/2015.
Si aggiunga inoltre che la notizia dell'intervenuta cessione può essere ac- quisita aliunde, anche con la notificazione del ricorso e decreto ingiuntivo.
La doglianza del debitore ceduto circa l'omessa informazione della cessio- ne, in astratto può rilevare, in ogni caso, nella sola ipotesi di un pagamento intervenuto in buona fede, favore dell'originario creditore cedente, circo- stanza assente nelle allegazioni del Pt_1
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Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione del credito derivante dal contratto di finanziamento, quest'ultimo è stato stipulato in data 27/5/2008 ed il piano di ammortamento prevedeva “il versamento di rate, ciascuna dell'importo di € 313,45, la prima con scadenza fissata al 01/07/2008 e
l'ultima paventata per il 01/06/2018”.
Orbene, la tesi di parte opposta è nel senso che in un contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debi- to non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Per- tanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo. La differita resti- tuzione del capitale conferisce al mutuo il carattere di contratto di durata e le diverse rate non costituiscono obbligazioni autonome e distinte, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione soggetta alla prescri- zione ordinaria decennale, tesi più volte espressa da Cass. civ. nn.
2301/2004; 19291/2010; 17798/2011; 4232/2023, principio espresso anche da Cass. Sez. Un., n. 24418/2010).
Considerando tuttavia che la stessa parte opposta allega nel ricorso per de- creto ingiuntivo che vi è stata intimazione di pagamento con data 21.1.15, da parte di una società finanziaria a sua volta dante causa come da passo del ricorso che si allega:
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Da un lato deve desumersi la sussistenza di previa messa in mora e deca- denza dal beneficio del termine, con conseguente termine della prescrizione al gennaio 2015,
( agli atti del fascicolo monitorio vi sono le raccomandate (doc. 4 e doc.6) rispettivamente del 21/01/2015 e del 11/09/2017 con le quali le società ces- sionarie hanno rispettivamente comunicato al sig. le avvenute ces- Pt_1
sioni del credito con invito ad adempiere e messa in mora) dall'altro laddo- ve si volesse ritenere comunque non intervenuta o comunque non provata la intervenuta decadenza, la prescrizione si avrebbe nel giugno del 2028.
A fronte delle due possibili alternative, risulta comunque l'infondatezza dell'eccezione, essendo, quantomeno il ricorso per decreto ingiuntivo de- positato nel 2022.
Riguardo la doglianza di parte opponente concernente i tassi di interesse dei contratti, in maniera preliminare ed assorbente, bisogna rilevare che parte opposta nel decreto ingiuntivo ha richiesto la restituzione del solo ca- pitale finanziato ed effettivamente consegnato al sig. Pt_1
Non ha richiesto alcun tipo di interesse né corrispettivo né moratorio. E' pacifico, in quanto asserito dall'opposta e non contestato dall'opponente che dell'importo finanziato nulla sia stato restituito dal Pt_1
Ciò implica che, al di là della fondatezza o meno dell'eccezione di errata indicazione del taeg e dell'applicazione degli interessi usurari, il diritto alla restituzione del solo capitale resta immutabile.
Invero, la conseguenza dell'errata indicazione del taeg, volendo presuppor- re la natura di consumatore dell'opponente consentirebbe l'applicazione dell'art. 125 bis TUB che al comma 7 ridetermina il tasso corrispettivo in modo più favorevole al consumatore, tasso corrispettivo tuttavia non ri- chiesto.
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In ogni caso, per completezza espositiva, si rileva che la doglianza di parte opponente in ordine al superamento della soglia di usura, risulta del tutto generica. Come enunciato dalle S.U. della Corte di Cassazione sent. n.
19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli inte- ressi applicati, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negozia- le, il tasso degli interessi in concreto applicati, il tasso soglia che si assume essere stato violato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Onere non assolto da parte opponente.
Nel solo contratto di finanziamento, effettivamente, l'indicazione del Taeg in percentuale risulta erronea rispetto al costo del finanziamento, sempre esplicitato in contratto, circostanza comunque irrilevante per i motivi di cui sopra.
Per entrambi i contratti di cui è causa, si procede al controllo d'ufficio, in conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranaziona- le (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-
693/19 e C-831/19, e Banco di Desio, in causa C-600/19 CP_8
Ibercaja Banco Sa, in causa C-725/19 e in causa C- Controparte_9
869/19 L. c. è stata rilevata d'ufficio la presunta abusività CP_10
ex art. 33 l. f) dlgs 206/2005 (cod. cons.) della clausola negoziale riguar- dante gli interessi di mora nei contratti n. 11828892 e n. 11706807 (cfr. condizioni economiche – “interessi di mora: un punto percentuale in più del tasso in vigore” - doc. 3 e 9 fasc. monitorio), concernente l'eventuale abusività della clausola sugli interessi moratori.
Innanzitutto, si rileva che riveste la qualifica di consumatore, da cui Pt_1
l'applicazione della normativa in questione. È noto che al fine della disci- plina consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisi- ca che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica,
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pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività im- prenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'at- tività stessa. La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì an- che in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap in- formativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali
(Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-335/21, Vincente).
Com'è noto, in sede di accertamento della natura abusiva della clausola ne- goziale, la vessatorietà deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto al- la sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). In parti- colare, sulla scorta delle indicazioni della CGUE, l'abusività è valutata ac- certando quali sarebbero le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontandole con quelle eventualmente fissate dalle parti;
tale accerta- mento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre altresì veri- ficare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Si Persona_1
noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.).
Alla luce dei criteri di accertamento individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è ri-
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conducibile il contratto – come risultante dalle rilevazioni statistiche perio- dicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - può costituire utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negozia- to individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere infatti che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale vol- ta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente prati- cato sul mercato.
Come si evince dal Decreto trimestrale di rilevazione dei tassi medi e dei tassi soglia del Ministero dell'economia e delle Finanze del 23 giugno 2008
'la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato paga- mento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.'
Orbene, la lett. f) dell'art. 33. co.2, del D.lgs. n. 206 del 2005 dispone che si considerano vessatorie le clausole che impongono al 'in caso di inadem- pimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di de- naro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestamente eccessivo'.
L'art. 21, sia nel contratto di finanziamento che nel contratto di concessio- ne della carta di credito, rubricato 'Mancato o ritardato pagamento' prevede che gli interessi di mora siano del 1,5% mensile, ovvero del 18% annui, così come per il contratto di carta di credito, ammontare di molto superiore agli interessi corrispettivi ben oltre la misura media di maggiorazione su ri- portata.
In ogni caso, l'abusività della pattuizione degli interessi moratori non rileva per la validità del decreto ingiuntivo, perché, come già chiarito preceden-
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temente, la società creditrice, per entrambi i contratti, ha richiesto la resti- tuzione del solo capitale senza interessi corrispettivi né di mora.
In conclusione, data l'infondatezza dei motivi di opposizione eccepiti dal debitore, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n.
9159/2022 deve essere confermato e dichiarato esecutivo;
ogni ulteriore questione, domanda ed eccezione è assorbita.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
9159/2022;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida nella misura di € 1.500,00, per compensi, oltre IVA e Parte_2
C.P.A. se dovute e spese generali.
Napoli 3.4.25
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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