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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8742/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10257/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- INTIM. PAGAM. n. 07120239028113211000 IMU 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150163467783000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160120562018000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5215/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costutito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 8742/2024, la Agenzia Entrate Riscossione ha appellato la sentenza della
Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 10257/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da
Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120239028113211000 nonché le sei cartelle di pagamento ad essa presupposte n.
07120110250237768000, n. 07120130077280172000, n. 07120140089063861000, n. 07120150053477701000,
n. 07120150163467783000 e n. 07120160120562018000, tutte aventi ad oggetto la riscossione di tributi, eccependo l'omessa notifica di dette cartelle, la prescrizione del credito da esse portato e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si era costituita la Ader sostenendo la regolare notifica di tutte le cartelle di cui sopra.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo non provata la notifica delle cartelle di pagamento n. 07120150163467783000 e n. 07120160120562018000, presupposte all'atto impugnato
Con l'appello in esame la Agenzia Riscossione contesta l'affermazione del primo Giudice che per tali cartelle, notificate per temporanea assenza del destinatario, risulterebbe provato soltanto il deposito delle stesse alla Casa Comunale e l'avvenuta spedizione della relativa raccomandata informativa, ma mancherebbe agli atti la prova della ricezione di tali raccomandate informative da parte del ricorrente.
Sostiene al contrario che con riferimento alle due cartelle di pagamento la difesa aveva depositato in primo grado anche la prova della ricezione da parte del Sig. Resistente_1 della raccomandata informativa con la quale quest'ultimo veniva informato dell'affissione alla porta della sua abitazione dell'avviso di deposito della cartella presso la Casa Comunale nonché del deposito della medesima cartella presso la Casa Comunale
Si è costituito il contribuente sostenendo che le due notifiche ssi sarebbero completate a mani di familiare convivente, con necessità di invio di ulteriore avviso al contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti dimostri la avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 07120150163467783000 e n. 07120160120562018000. . In particolare per la prima il documento n. 6 depositato in primo grado prova che detta raccomandata, recante il codice di spedizione n. 68927770612-0, spedita al Sig. Resistente_1 presso il suo indirizzo di residenza, è stata ricevuta in data 18/03/2016.
Per la seconda il documento n. 7 depositato in primo grado prova che detta raccomandata, recante il codice di spedizione n. 57300010155-2, spedita al Sig. Resistente_1 presso il suo indirizzo di residenza, è stata ricevuta in data 21/09/2017.
Sul punto si ricorda che secondo un orientamento ormai consolidato “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 Rv. 640546 – 01) Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01)
L'appello va pertanto accolto, con rigetto integrale dell'originario ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della Agenzia Entrate Riscossione, e per l'effetto rigetta integralmente l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento, in favore dei Ader delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 380,00 ed in Euro 470,00 per il II grado oltre accessori e Cut.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8742/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10257/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- INTIM. PAGAM. n. 07120239028113211000 IMU 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150163467783000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160120562018000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5215/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costutito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 8742/2024, la Agenzia Entrate Riscossione ha appellato la sentenza della
Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 10257/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da
Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120239028113211000 nonché le sei cartelle di pagamento ad essa presupposte n.
07120110250237768000, n. 07120130077280172000, n. 07120140089063861000, n. 07120150053477701000,
n. 07120150163467783000 e n. 07120160120562018000, tutte aventi ad oggetto la riscossione di tributi, eccependo l'omessa notifica di dette cartelle, la prescrizione del credito da esse portato e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si era costituita la Ader sostenendo la regolare notifica di tutte le cartelle di cui sopra.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo non provata la notifica delle cartelle di pagamento n. 07120150163467783000 e n. 07120160120562018000, presupposte all'atto impugnato
Con l'appello in esame la Agenzia Riscossione contesta l'affermazione del primo Giudice che per tali cartelle, notificate per temporanea assenza del destinatario, risulterebbe provato soltanto il deposito delle stesse alla Casa Comunale e l'avvenuta spedizione della relativa raccomandata informativa, ma mancherebbe agli atti la prova della ricezione di tali raccomandate informative da parte del ricorrente.
Sostiene al contrario che con riferimento alle due cartelle di pagamento la difesa aveva depositato in primo grado anche la prova della ricezione da parte del Sig. Resistente_1 della raccomandata informativa con la quale quest'ultimo veniva informato dell'affissione alla porta della sua abitazione dell'avviso di deposito della cartella presso la Casa Comunale nonché del deposito della medesima cartella presso la Casa Comunale
Si è costituito il contribuente sostenendo che le due notifiche ssi sarebbero completate a mani di familiare convivente, con necessità di invio di ulteriore avviso al contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti dimostri la avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 07120150163467783000 e n. 07120160120562018000. . In particolare per la prima il documento n. 6 depositato in primo grado prova che detta raccomandata, recante il codice di spedizione n. 68927770612-0, spedita al Sig. Resistente_1 presso il suo indirizzo di residenza, è stata ricevuta in data 18/03/2016.
Per la seconda il documento n. 7 depositato in primo grado prova che detta raccomandata, recante il codice di spedizione n. 57300010155-2, spedita al Sig. Resistente_1 presso il suo indirizzo di residenza, è stata ricevuta in data 21/09/2017.
Sul punto si ricorda che secondo un orientamento ormai consolidato “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 Rv. 640546 – 01) Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01)
L'appello va pertanto accolto, con rigetto integrale dell'originario ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della Agenzia Entrate Riscossione, e per l'effetto rigetta integralmente l'originario ricorso. Condanna il contribuente al pagamento, in favore dei Ader delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 380,00 ed in Euro 470,00 per il II grado oltre accessori e Cut.