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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione civile
Proc.n. 2500/2020 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di responsabilità contrattuale, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
, quale titolare dell'impresa artigiana omonima iscritta all'Albo
[...] artigiani al n.35925, p.IVA , corrente in Vittoria C.da Pozzo P.IVA_1
Bollente n.115, elett.me dom.to nello studio dell'Avv. Giuseppe Russotto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in separato foglio
ATTORE
CONTRO
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo liquidatore pro tempore, IG.ra , corrente in CP_2
Ragusa nella via Falcone, n. 88, elettivamente domiciliata in Vittoria presso lo studio dell'Avv. Eleonora Caruso, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva
CONVENUTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio la società Parte_1
chiedendo “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, Controparte_1
accertare e dichiarare che il sig. è titolare di un diritto di credito Parte_1 nei confronti della Controparte_3 oggi in liquidazione e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma di euro 9.146,00 oltre interessi legali;
2) In subordine, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento ottenuto dalla predetta società a seguito dei lavori eseguiti dall'odierno attore e, per l'effetto, condannarla all'indennizzo nei suoi confronti per un importo pari ad euro
9.146,00, oltre interessi legali;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva la , la quale si Controparte_1 opponeva alle pretese di controparte, chiedendo “contrariis reiectis, in accoglimento delle superiori eccezioni, rigettare le domande attoree perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provate. Per l'effetto, ritenere e dichiarare che nessun credito può essere vantato dal IG. nei Parte_1 confronti della per le causali tutte richiamate in citazione, Controparte_1
nemmeno a titolo di indebito arricchimento”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 4
Ed invero, dalle risultanze istruttorie acquisite è emersa con evidenza l'avvenuta effettuazione di lavori relativi all'installazione di un impianto elettrico da parte dell'attore, , in favore della società convenuta, Parte_1
Vitality società Sportiva a r.l., e il conseguente inadempimento di controparte all'obbligo di pagamento del prezzo richiesto per la realizzazione di tali opere.
In particolare, entrambi i testi di parte attrice, sulla cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in difetto di prova di un interesse concreto e attuale in capo agli stessi, sono stati concordi nel riferire l'avvenuto svolgimento della parte elettrica ad opera dello , presso il cantiere Pt_1 esistente nella sede della palestra del sita in Comiso, in via Bandiera. CP_1
Il teste ha dichiarato di avere visto personalmente Testimone_1
l'attore occuparsi dell'impianto elettrico, trovandosi anche lui, nell'anno
2018, presso lo stesso cantiere per l'effettuazione di opere di pitturazione.
Anche il teste ha riferito di avere visto Testimone_2
personalmente l'attore occuparsi della parte elettrica, essendo il predetto incaricato di controlli sui lavori che venivano svolti all'interno di quel cantiere, ivi recandosi circa due o tre volte alla settimana.
Le dichiarazioni rese dai testi citati sono state ulteriormente corroborate dalla produzione documentale in atti, ovvero le foto depositate, raffiguranti il cantiere, gli screenshots relativi alle conversazioni whatsapp avute tra lo e lo , o tale , questi ultimi in qualità di Pt_1 CP_4 Per_1 responsabili della , e le email intervenute sempre tra l'attore e la CP_1
responsabile della società convenuta, non oggetto di contestazione di controparte, e dal cui tenore si evince chiaramente l'avvenuta esecuzione di lavori da parte dello in favore della società convenuta presso la sede di Pt_1
Comiso. 5
Ritiene questo Giudice di dover attribuire un valore probatorio preminente a tali elementi istruttori, non potendosi riconoscere una valenza probatoria in senso contrario alle testimonianze dei soggetti citati dalla convenuta, le cui dichiarazioni non appaiono rilevanti e decisive sul punto.
In particolare peraltro socio al 30% della Testimone_3 convenuta, si è limitato a riferire sulla data di apertura e di chiusura dell'attività della palestra, nonché sull'effettuazione di un sopralluogo da parte dello , il quale avrebbe inviato il preventivo dei lavori solo in data Pt_1 successiva all'apertura dell'attività in questione.
Trattasi con evidenza di dichiarazioni di per sé non significative e certamente non idonee a confutare le altre risultanze istruttorie di cui si è detto sopra.
Né alcun valore probatorio può essere riconosciuto alla dichiarazione isolata resa dal teste di parte convenuta , Controparte_5 dipendente della dal 2015 al 2019, a detta della quale nessun CP_1 intervento sull'impianto elettrico sarebbe stato eseguito dallo , essendo Pt_1 stato esso realizzato da altra impresa, a fronte delle risultanze probatorie evincibili dagli altri atti di causa, come già detto tutte concordi nel senso di configurare l'avvenuta realizzazione dei lavori contestati da parte dello , Pt_1 nell'anno 2018.
Nell'ambito del giudizio civile infatti vige il principio della libera valutazione delle prove da parte del Giudice, il quale può ben porre a fondamento del proprio convincimento delle prove piuttosto che altre, purchè motivi compiutamente in merito a tale scelta.
Nessuna contestazione di contro è stata avanzata dalla parte convenuta sotto il profilo del quantum richiesto da controparte, non avendo la stessa in alcun modo contestato il conteggio prodotto in atti e le somme richieste a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dallo , essendosi Pt_1 limitata a contestare l'an della pretesa del predetto. 6
Va confermata infine l'ordinanza resa in data 14.10.2024, alle cui argomentazioni si fà integrale rinvio.
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda di parte attrice deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
in accoglimento della domanda proposta dall'attore, Parte_1
condanna la società convenuta, Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro
[...]
9.146,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Condanna la società convenuta a rifondere alla controparte le spese processuali sostenute, da quantificarsi in euro 237,00 per spese vive, ed euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ragusa, il 10 gennaio 2025.
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Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo