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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232/2025 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il 06.02.2025, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Blanco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
Croce Camerina in via Monte Pellegrino n. 60, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Caravello, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 23.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 23.07.1988, scegliendo dapprima il regime della comunione dei beni e, a far data dal 13.02.2014, quello della separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1988, parte
II, serie A, numero 127; che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Ragusa, 13.10.1989) ed (Ragusa, Per_1 Per_2
07.08.1995), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza del 23.04.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti hanno ritualmente depositato nei termini concessi, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 06.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I Signori e vivranno separati e nel reciproco rispetto dalla data Parte_2 Parte_1 della sentenza di separazione
2. Il Sig. verserà entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento prima e divorzile poi la somma di € 200,00 (duecento/00)
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima. IBAN:
[...]”;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma c.c.;
che le superiori condizioni di separazione concordate inerenti ai rapporti economici tra le parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche;
che, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che anche le spese vanno rimesse alla definizione del giudizio;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario a Ragusa in data 23.07.1988, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1988, parte II, serie A, numero 127;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
-Spese al definitivo;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 232/2025 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il 06.02.2025, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Blanco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
Croce Camerina in via Monte Pellegrino n. 60, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Caravello, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 23.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa in data 23.07.1988, scegliendo dapprima il regime della comunione dei beni e, a far data dal 13.02.2014, quello della separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1988, parte
II, serie A, numero 127; che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Ragusa, 13.10.1989) ed (Ragusa, Per_1 Per_2
07.08.1995), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza del 23.04.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti hanno ritualmente depositato nei termini concessi, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 06.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I Signori e vivranno separati e nel reciproco rispetto dalla data Parte_2 Parte_1 della sentenza di separazione
2. Il Sig. verserà entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese alla sig.ra Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento prima e divorzile poi la somma di € 200,00 (duecento/00)
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di quest'ultima. IBAN:
[...]”;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma c.c.;
che le superiori condizioni di separazione concordate inerenti ai rapporti economici tra le parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche;
che, con separata ordinanza, va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che anche le spese vanno rimesse alla definizione del giudizio;
che gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario a Ragusa in data 23.07.1988, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1988, parte II, serie A, numero 127;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
-Spese al definitivo;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti